Articolo 113 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 112Articolo 114
Versione
12 maggio 1963
Art. 113. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1942-43 come risulta dalla de-
liberazione della Corte dei conti, sono stabi-
liti nelle seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1942-43 (articolo 109) ........... L. 1.179.383,18 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 111) ........... " 723.964,78
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1943 ... L. 1.903.347,96
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963