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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 31/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento R.V.G. n. 2213/2024 per la separazione personale dei coniugi promosso da:
, nato il [...] a [...] e ivi residente in [...]
Centenere n. 2 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele C.F._1
Addamiano del foro di Belluno, come da procura in atti e
nata il [...] a [...] e ivi residente in [...] (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Liuba D'Agostini del foro di Belluno, C.F._2 come da procura in atti.
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto.
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso.
PREMESSO che con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 26/11/2024, Parte_1
e premettendo di essersi uniti in matrimonio a FE in data
[...] Parte_2
05/10/1985 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di FE al n. 113, parte II, serie A, anno 1985) e che dall'unione è nata in data [...] la figlia , Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, è dato atto del venir meno tra le parti dell'affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia, a causa di divergenze tra loro ormai divenute insanabili, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, chiedono che venga dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate. Con note d.d. 04/12/2024 le parti hanno dichiarato di confermare le condizioni contenute nel ricorso, rinunciando a comparire in udienza.
Con parere d.d. 30/11/2024 il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta risulta che e si Parte_1 Parte_2 sono uniti in matrimonio a FE in data 05/10/1985 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di FE al n. 113, parte II, serie A, anno 1985).
Va preso senz'altro atto, per pacifica ammissione di entrambe le parti, della definitiva e irreversibile crisi del rapporto di coniugio.
Pertanto, deve pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 co.
4 c.p.c..
Ritiene il Tribunale che, valutata la situazione personale, e patrimoniale dei coniugi, le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi , nato il Parte_1
07/11/1961 a FE (BL) (C.F. ) e nata il C.F._1 Parte_2
21/08/1965 a FE (BL) (C.F. ), i quali si sono uniti in matrimonio C.F._2 con rito concordatario a FE in data 05/10/1985 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di FE al n. 113, parte II, serie a, anno 1985) e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
autorizza i coniugi a vivere separati con impegno di reciproco rispetto;
omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti.
Così deciso in Belluno, nella camera di Consiglio del 20 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Umberto Giacomelli
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta