Ordinanza collegiale 7 luglio 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03439/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da MA GO TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonina Costantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Novara di Sicilia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Puglisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del silenzio serbato dal Comune di Novara di Sicilia sul procedimento di approvazione della graduatoria concorsuale inerente al concorso, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria, con svolgimento di una prova di idoneità e successivo reclutamento a tempo determinato e part-time (unità di personale - categoria B, posizione economica B3 - profilo professionale “operatore autista di mezzi d’opera e speciali di protezione civile per la tutela e salvaguardia del territorio e la prevenzione dei rischi ambientali” );
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati:
della deliberazione di Giunta n. 34 in data 31 maggio 2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Novara di Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. EM AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 31 dicembre 2024 e depositato il 15 gennaio 2025, il sig. TI MA GO ha proposto azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Novara di Sicilia sull’istanza volta alla conclusione del procedimento di approvazione della graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, indetta in data 25 novembre 2022 per il reclutamento, a tempo determinato sino al 31 dicembre 2024 e con orario part-time (24 ore settimanali), di una unità di personale di categoria B, posizione economica B3, profilo “operatore autista di mezzi d’opera e speciali di protezione civile per la tutela e salvaguardia del territorio e la prevenzione dei rischi ambientali” .
Il ricorrente espone che:
– con deliberazione della Giunta Municipale n. 105 del 23 novembre 2021 il Comune approvava il Programma triennale del fabbisogno del personale 2022–2024, prevedendo assunzioni mediante procedure selettive;
– con deliberazione G.M. n. 88 del 21 settembre 2022 veniva confermato il fabbisogno, con previsione – ad invarianza di spesa – del reclutamento di tre unità, tra cui un posto di categoria B, profilo Operaio-Autista di mezzi d’opera;
– in attuazione delle predette determinazioni, il 25 novembre 2022 il Comune bandiva la selezione pubblica, ai sensi dell’art. 3-ter D.L. 80/2021, dell’art. 16 L. 56/1987 e dell’art. 49 L.R. 15/2004, per la copertura del posto in oggetto.
Alla procedura partecipavano due candidati: il ricorrente, che presentava domanda in data 6 dicembre 2022 (prot. 9452), dichiarando il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, e il sig. GR NU, che depositava domanda il giorno 8 dicembre 2022.
In data 15 febbraio 2023 si svolgeva la prova pratica, nella quale il sig. GR riportava punti 28/30, mentre il sig. TI riportava punti 27/30.
La Commissione esaminatrice redigeva la graduatoria provvisoria attribuendo ai candidati il solo punteggio della prova pratica, senza considerare il punteggio per il titolo di studio previsto dal bando. La graduatoria veniva pubblicata lo stesso 15 febbraio 2023.
Il ricorrente proponeva ricorso innanzi a questo TAR in data 28 febbraio 2023, deducendo l’omessa valutazione del proprio diploma.
A seguito della notificazione del gravame, l’Amministrazione – con provvedimento del 1° marzo 2023 – procedeva alla rettifica della graduatoria, attribuendo al ricorrente il punteggio correlato al titolo di studio e collocandolo in prima posizione.
Secondo quanto rappresentato dal ricorrente, non veniva tuttavia approvata la graduatoria definitiva, necessaria alla chiusura del procedimento concorsuale.
Con istanze trasmesse via PEC in data 30 marzo 2023 e 6 aprile 2023, l’interessato sollecitava l’immissione in servizio, senza ottenere riscontro.
Con memoria depositata il 25 febbraio 2025, il ricorrente rappresentava di avere, nelle more, proposto ricorso al Tribunale del Lavoro di Barcellona Pozzo di Gotto (ricorso del 4 dicembre 2024) per ottenere la condanna del Comune all’assunzione e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Con sentenza n. 59/2025 del 5 febbraio 2025, il Giudice del lavoro, rigettava la domanda, rilevando come la graduatoria non risultasse mai formalmente approvata dal Comune, con conseguente insussistenza di un diritto soggettivo all’assunzione. Tale decisione evidenziava, secondo il ricorrente, l’inadempimento dell’Amministrazione agli obblighi ex art. 15 D.P.R. 487/1994, artt. 42 e 66 del Regolamento comunale e art. 2 L. 241/1990, rendendo necessario l’odierno ricorso avverso il silenzio.
Con memoria depositata in data 7 marzo 2025, il Comune di Novara di Sicilia si costituiva deducendo:
– la carenza di interesse del ricorrente, posto che la selezione era finalizzata a un’assunzione a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2024, sicché – al momento della notifica del ricorso (gennaio 2025) – la posizione lavorativa non era più esistente;
– la tardività dell’azione, in quanto gli atti presupposti (Determinazione n. 106/2023 e Deliberazione G.M. n. 34/2023) non sarebbero stati impugnati nei termini;
– la sopravvenuta modifica del fabbisogno del personale, operata con la citata Deliberazione G.M. n. 34/2023 e con Determinazione n. 106/2023, adottate in ragione dei vincoli finanziari di cui all’art. 33 D.L. 34/2019 e del D.M. 17 marzo 2020;
– la scelta, ritenuta legittima e coerente ai vincoli di finanza pubblica, di conferire mansioni superiori a personale già in servizio, comportando un risparmio significativo rispetto all’assunzione esterna;
– il mancato perfezionarsi dell’obbligo di concludere il procedimento, in quanto non più sussistenti le esigenze organizzative e funzionali giustificanti l’assunzione.
Con motivi aggiunti il ricorrente impugnava la Deliberazione G.M. n. 34 del 31 maggio 2023, mediante la quale il Comune ha modificato, “ad invarianza di spesa”, l’appendice di aggiornamento del fabbisogno 2022–2024, eliminando la previsione dell’assunzione dell’autista per cui era stata bandita la selezione del 25 novembre 2022, privilegiando interventi di stabilizzazione del personale precario e trasformazioni dei rapporti di lavoro già in essere.
Il ricorrente censurava l’atto per violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost., dell’art. 2 L. 241/1990, degli artt. 42 e 66 del Regolamento comunale, dell’art. 15 D.P.R. 487/1994, nonché per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà con la precedente deliberazione G.M. n. 88/2022 ed eccesso di potere. Evidenziava inoltre disparità di trattamento rispetto all’altra procedura concorsuale, indetta lo stesso 25 novembre 2022 per n. 2 operai a tempo pieno, definita con approvazione della graduatoria e proroga dei contratti sino al 2027.
Con memoria depositata in data 30 giugno 2025, l’Ente locale eccepiva:
– l’inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse, essendo comunque cessata la posizione lavorativa oggetto di selezione con il 31 dicembre 2024;
– la tardività dell’impugnazione, poiché la Deliberazione n. 34/2023 sarebbe stata conosciuta dal ricorrente fin dal 4 febbraio 2025 nel giudizio civile, mentre i motivi aggiunti sono stati notificati solo il 6 maggio 2025, oltre il termine decadenziale di 60 giorni ex artt. 29 e 43 c.p.a.;
– la piena legittimità della modifica del fabbisogno, giustificata dai vincoli finanziari di cui all’art. 39 D.L. 34/2019 e al D.M. 17 marzo 2020;
– la natura ampiamente discrezionale delle determinazioni inerenti l’organizzazione del personale;
– la validità della scelta di ricorrere a personale interno attraverso il conferimento di mansioni superiori, quale soluzione maggiormente coerente con i vincoli normativi e finanziari.
Con atto del 1° luglio 2025 il ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.
Con memoria depositata in data 20 ottobre 2025, il ricorrente rilevava che:
– la procedura selettiva non è mai stata formalmente conclusa, non essendo intervenuto né un provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva né un atto di revoca della selezione;
– l’interesse all’azione permane, poiché il Comune non ha adottato l’atto conclusivo doveroso ex art. 2 L. 241/1990 e art. 15 D.P.R. 487/1994;
– la Deliberazione n. 34/2023 non è mai stata notificata individualmente e la pubblicazione all’albo pretorio non integra piena conoscenza agli effetti della decorrenza del termine di impugnazione;
– la piena conoscenza dell’atto si sarebbe avuta solo in data 7 marzo 2025, con la costituzione dell’Amministrazione nel presente giudizio, ovvero all’udienza del 13 marzo 2025;
– la modifica del fabbisogno non può qualificarsi come legittima revoca della selezione, difettando un’adeguata istruttoria e una motivazione puntuale;
– la scelta di ricorrere alla riqualificazione interna, anziché utilizzare la graduatoria del concorso, si pone in contrasto con l’art. 97 Cost., con il D.Lgs. 165/2001 e con i principi di buon andamento e imparzialità;
– vi sarebbe disparità di trattamento rispetto alla procedura concorsuale parallela per due operatori di protezione civile, completata con approvazione delle graduatorie e proroga dei contratti sino al 2027.
All’udienza del 20 novembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Giova preliminarmente richiamare il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 27 aprile 2015, secondo cui – in assenza di una graduazione vincolante operata dalle parti – il giudice amministrativo conserva il potere-dovere di stabilire l’ordine di esame delle censure e delle domande secondo un criterio di priorità logico-giuridica, avuto riguardo alla radicalità del vizio denunciato e al rapporto di pregiudizialità o implicazione logica intercorrente tra i diversi motivi.
Alla luce di ciò, e proprio in applicazione del principio di priorità logico-giuridica elaborato dalla pronuncia sopra richiamata del Supremo Consesso (Adunanza Plenaria n. 5/2015), il Collegio procede in via preliminare all’esame dei motivi aggiunti – da dichiararsi irricevibili – per poi passare, solo in quanto ancora necessario, allo scrutinio del ricorso introduttivo.
Con i motivi aggiunti il ricorrente impugna la Deliberazione della Giunta Municipale n. 34 del 31 maggio 2023, con la quale il Comune di Novara di Sicilia ha rideterminato la dotazione organica e modificato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022–2024, eliminando le previsioni di assunzione di personale esterno e prevedendo, invece, la stabilizzazione e la riqualificazione del personale interno.
L’Amministrazione eccepisce la tardività dell’impugnativa poiché:
- il ricorrente avrebbe acquisito piena conoscenza dell’atto già in data 4 febbraio 2025, nell’ambito del giudizio civile davanti al Tribunale ordinario, dove la deliberazione è stata prodotta;
- i motivi aggiunti sono stati notificati soltanto il 6 maggio 2025, ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni previsto dagli artt. 29 e 41 c.p.a.
L’eccezione è fondata.
Ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., ai fini della decorrenza del termine di impugnazione non è necessaria la notifica individuale dell’atto, né la formale comunicazione ex art. 21-bis L. 241/1990, essendo sufficiente la piena conoscenza dell’atto lesivo. Tale nozione - come è noto - ricorre quando l’interessato acquisisce copia dell’atto o comunque è posto in condizione di percepirne chiaramente contenuto, portata ed effetti.
La produzione della Deliberazione n. 34/2023 in un diverso giudizio, ove il documento è reso disponibile alla parte, integra normalmente piena conoscenza, in quanto l’interessato è posto in condizione di prendere cognizione dell’atto e dei suoi effetti restrittivi, a nulla rilevando che la produzione avvenga in un diverso plesso giurisdizionale.
Come precisato dal T.A.R. Catania, sez. II, con sentenza n. 765 del 12 marzo 2015: “La produzione in giudizio di un atto, effettuata entro il termine per la costituzione in giudizio oppure entro il termine fissato con decisione istruttoria, determina la presunzione di conoscenza dell’atto stesso dalla controparte sostanziale a far data dal giorno in cui il deposito è intervenuto […]. Tale onere di vigilanza, in particolare, è proprio del difensore […]. In questa autonomia di cui il difensore dispone nel compimento e nella ricezione degli atti del processo, risiede quindi la ragione per la quale si ritiene debba trovare applicazione, anche per la rappresentanza tecnica, la disciplina dettata […] dall’art. 1391 c.c. […]” .
Il principio è stato ribadito anche dal Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 10092/2022, secondo cui: “La conoscenza della parte in merito alla emanazione di nuovi provvedimenti amministrativi può essere provata dalle ripetute indicazioni contenute negli atti giudiziari di un processo, anche se depositati in diverso giudizio e nonostante tali atti siano direttamente conosciuti dal solo difensore” .
Tale orientamento si fonda sulla presunzione di diligenza del difensore e sull’obbligo di informazione gravante su di lui. Come chiarito dal T.A.R. Trieste, sez. I, sent. n. 303 del 9 agosto 2012: “La normale presunzione di diligenza per l’esercizio dell’attività professionale da parte dei difensori contempla l’adempimento dell’onere di tempestiva informazione agli assistiti delle vicende processuali dei giudizi in corso. A detta presunzione consegue, a sua volta, la presunzione di tempestiva conoscenza da parte degli assistiti degli atti depositati dalle controparti” .
Nel caso di specie, il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto il 4 febbraio 2025, allorché la deliberazione è stata depositata nel giudizio civile.
Ne consegue che il termine di impugnazione decorreva da tale data e veniva a scadere il 5 aprile 2025.
Poiché i motivi aggiunti sono stati notificati solo il 6 maggio 2025, essi devono essere dichiarati irricevibili per tardività, essendosi ormai consolidati gli effetti dell’atto di rideterminazione del fabbisogno.
I motivi aggiunti risulterebbero comunque infondati.
La deliberazione n. 34/2023 costituisce un atto di macro-organizzazione, espressione della più ampia discrezionalità della pubblica amministrazione nella definizione della struttura organizzativa e nella gestione del fabbisogno del personale; tale discrezionalità trova fondamento negli artt. 97 Cost. e 6 D.Lgs. 165/2001, ed è funzionalmente diretta all’efficiente allocazione delle risorse umane e finanziarie secondo criteri di economicità e buon andamento.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha puntualmente evidenziato: a) il mutato quadro finanziario derivante dai vincoli introdotti dall’art. 33 D.L. 34/2019 e dal D.M. 17 marzo 2020; b) la necessità di garantire la stabilizzazione del personale precario già in servizio; c) la maggiore convenienza economica e organizzativa del ricorso a personale interno attraverso processi di riqualificazione e conferimento di mansioni superiori; d) la conseguente insussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla copertura del posto messo a concorso.
È pacifico in giurisprudenza che: a) la modifica del fabbisogno costituisce un atto programmatorio che può incidere anche su procedure concorsuali in itinere, purché sostenuto da adeguata motivazione; b) i partecipanti a un concorso pubblico vantano, fino all’approvazione della graduatoria definitiva e all’atto di nomina, una mera aspettativa di fatto, non una posizione giuridica qualificata; c) il venir meno dell’interesse pubblico alla copertura del posto non determina alcun affidamento tutelabile.
La motivazione posta a fondamento della Deliberazione n. 34/2023 soddisfa i canoni di logicità, coerenza e proporzionalità: la scelta di destinare le risorse alla stabilizzazione del personale interno risponde a esigenze di contenimento della spesa e continuità amministrativa, pienamente compatibili con i vincoli normativi sopra richiamati.
Pertanto, anche ove i motivi aggiunti fossero stati ammissibili, essi risulterebbero infondati nel merito.
Il ricorso introduttivo del giudizio, di contro, è fondato.
Il ricorrente lamenta l’omissione dell’Amministrazione nel definire il procedimento concorsuale mediante l’adozione dell’atto conclusivo previsto dall’art. 15 D.P.R. 487/1994, dagli artt. 42 e 66 del Regolamento comunale, nonché dall’art. 2 L. 241/1990.
Risulta incontestato che nella fattispecie a) tutte le fasi della procedura selettiva si sono regolarmente svolte; b) la Commissione ha definito i punteggi dei candidati; c) è stata adottata una graduatoria provvisoria e successivamente rettificata; d) tuttavia non è stata mai adottata né pubblicata la graduatoria definitiva, né è intervenuto un provvedimento formale di revoca del procedimento.
Secondo consolidata giurisprudenza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento concorsuale con un provvedimento espresso, il quale può consistere nell’approvazione della graduatoria ovvero nella revoca della procedura, purché adeguatamente motivata.
La mera modificazione del fabbisogno del personale non equivale, di per sé, a revoca del concorso, necessitando un atto espresso in cui l’Amministrazione: a) dà conto del venir meno dell’interesse pubblico alla copertura del posto; b) valuta gli effetti sui candidati; c) rende esplicita la decisione di non concludere la procedura.
Nel caso di specie, pur avendo adottato atti programmatori che hanno inciso sull’utilità del concorso, il Comune non ha mai emanato un provvedimento formale di approvazione della graduatoria definitiva, oppure di revoca del bando, con motivazione congrua e sufficiente.
Ne deriva che l’Amministrazione è rimasta inerte in violazione dell’art. 2 L. 241/1990 e dell’obbligo di conclusione del procedimento.
Il silenzio, pertanto, deve essere dichiarato illegittimo, con conseguente ordine all’Ente di pronunciarsi mediante l’adozione di un provvedimento espresso, anche eventualmente di revoca della procedura, purché motivato e conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Le spese possono essere compensate tra le parti, in considerazione dell’esito complessivo della controversia (accoglimento del ricorso introduttivo e irricevibilità dei motivi aggiunti) e degli interessi coinvolti pubblici e privati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Novara di Sicilia, ordinando all’Amministrazione di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso in ordine alla definizione della procedura concorsuale di cui in premessa, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza;
- dichiara irricevibile per tardività il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso la Deliberazione della Giunta Municipale n. 34 del 31 maggio 2023;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL BU, Presidente
EM AM, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM AM | EL BU |
IL SEGRETARIO