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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/09/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c. DEFINITIVA
Nella controversia iscritta al n. 509/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 8.3.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. SACCO GIUSEPPE, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, Via Mestrina n. 22 contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– resistente -
rappresentata e difesa dagli Avv.ti BORGHI LUCA, BORGHI LUIGI, PETRASSI MARCO
CRISTIANO e DEL BIANCO ROBERTA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Corso Italia, 13
OGGETTO: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409,
n. 3 c.p.c..
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
NEL MERITO
1 1) Accertato che i resi e le mancate consegne dei prodotti già ordinati per le stagioni primavera /
estate 2020, autunno / inverno 2020 / 2021 e primavera / estate 2021 sono imputabili in via esclusiva alla resistente per le ragioni esplicate in narrativa, condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Signor le Parte_1
provvigioni maturate e non liquidate per un importo pari a:
- € 22.380,84 per la primavera / estate 2020;
- € 92.278,26 per l'autunno / inverno 2020 / 2021;
- € 15.000,00 (stimato) per la primavera / estate 2021;
per un totale di € 129.659,10 (centoventinovemilaseicentocinquantanove/10), salvi i diversi importi, anche maggiori, che risultassero dovuti in corso di causa.
2) Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a corrispondere al Signor le provvigioni (indirette) maturate e non liquidate Parte_1
in relazione alle vendite effettuate dalla preponente presso il McArthutGlen Designer Outlet di
Noventa di Piave (VE) dall'apertura sino all'8 gennaio 2021, da quantificarsi in corso di causa in conformità all'allegato C, nel 5,5% del fatturato al netto di I.V.A.
3) Accertata l'applicabilità al rapporto di agenzia de quo dell' el settore commercio, nonché CP_2
la sussistenza di tutti i presupposti richiesti per la relativa erogazione, conformemente a quanto indicato in narrativa, condannarsi la a corrispondere al Signor Controparte_1
quanto dovuto per: Parte_1
- FIRR sulle provvigioni maturate e non liquidate;
- indennità suppletiva di clientela ex art. 13, parte II, quantificata prudenzialmente in € 418.558,12
(quattrocentodiciottomilacinquecentocinquantotto/12), salvi errori ed omissioni, oltre a quanto risulterà ulteriormente dovuto all'esito dell'accertamento delle provvigioni maturate e non liquidate in costanza di rapporto, o la diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare in corso di causa;
- indennità meritocratica, ex art. 13, parte III, quantificata prudenzialmente in € 34.376,16
(trentaquattromilatrecentosettantasei/16), salvi errori ed omissioni, oltre a quanto risulterà
ulteriormente dovuto all'esito dell'accertamento delle provvigioni maturate e non liquidate in costanza di rapporto, o la diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare in corso di causa.
2 4) Accertato lo svolgimento da parte del Signor del ruolo di consulente di Parte_1
parte in oltre 100 procedimenti penali aventi ad oggetto la contraffazione dei prodotti , CP_1
condannarsi la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
remunerare la sua prestazione con un compenso da determinarsi, in mancanza di preventivo accordo, dal Giudice secondo equità
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
5) Accertato che la resistente ha scelto di ridurre i capi della collezione primavera / estate 2021
(realizzando circa 1/3 dei capi degli anni precedenti e sopprimendo alcune linee) e di aprire un punto vendita presso il McArthutGlen Designer Outlet di Noventa di Piave (VE), comunicandolo ai rivenditori nel luglio del 2020; accertato, inoltre, che tali scelte hanno pesantemente alterato gli equilibri di mercato, condannarsi la corrispondere al Signor Controparte_1 [...]
, a titolo di risarcimento del danno, un importo non inferiore al 5,5% del fatturato al Parte_1
netto di IVA realizzato dalla resistente presso detto punto vendita dall'apertura sino all'8 gennaio
2021, da quantificarsi in corso di causa in conformità all'allegato C, nel 5,5% del fatturato al netto di I.V.A.
6) Accertato che l'agente, nel corso del rapporto ha procurato nuovi clienti alla preponente e ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e la preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti e che il pagamento di tale indennità è equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, condannarsi la corrispondere Controparte_1
al Signor l'indennità ex art. 1751 c.c. nella misura massima prevista e quindi, Parte_1
nell'importo di € 452.934,28 (quattrocentocinquantaduemilanovecentotrentaquattro/28), salvo il maggior importo che risultasse dovuto, anche per la rideterminazione all'esito dell'accertamento dell'esatto ammontare delle provvigioni di cui ai punti sub A. e B..
IN OGNI CASO
Condannarsi la corrispondere sulle somme che saranno liquidate Controparte_1
al Signor gli interessi moratori, ex art. 5 D. Lgs.vo 231/2022 e la rivalutazione Parte_1
monetaria dal dovuto al saldo.
Con rifusione di spese e competenze, oltre ad accessori di legge (spese generali ex D.M. n. 55/2014,
C.P.A. e I.V.A.).
3 Per parte resistente:
Nel merito:
1) Respingere la richiesta di pagamento delle provvigioni ulteriori relative alle collezioni P/E 2020,
A/I 2020/2021 e P/E 2021; in subordine determinare la provvigione secondo equità ai sensi dell'art. 1748, 5° comma c.c.;
2) Respingere la richiesta di pagamento delle provvigioni indirette relative all'outlet di Noventa di
Piave perché infondate;
in subordine applicare la minore provvigione prevista per le vendite presso i punti vendita di proprietà, pari all'1%;
3) Respingere la richiesta di pagamento dell'indennità suppletiva di clientela, accer-tando il diritto alla minor somma individuata ai sensi dell'art. 1751 c.c.; in subordine determinare l'indennità
suppletiva di clientela con l'applicazione dei criteri stabiliti dall'AEC Industria;
4) Respingere la domanda di pagamento delle somme a titolo di compensi per attività di consulenza perché infondata e comunque prescritta;
5) Respingere la richiesta di condanna al pagamento degli interessi di mora ex d.lgs. 231/02;
Vinte spese e competenze di causa, accessori di legge e di tariffa professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente esponeva di avere svolto attività lavorativa come agente per la società
convenuta, per effetto di subentro da parte sua nel 2017 nel contratto intestato al padre e dell'acquisizione da parte di del ramo di azienda Persona_1 Controparte_1
facente capo a precedente committente (W.P. LAVORI IN CORSO), e ciò fino alla risoluzione del contratto comunicata dalla convenuta nel luglio 2020 con previsione della cessazione del rapporto all'8.1.2021. Sosteneva che nell'ultimo periodo del rapporto, dal
2019, le scelte commerciali della committente avevano determinato un incremento anomalo dei resi e degli ordini non consegnati, con conseguente riduzione delle sue provvigioni, che imputava alla mandante;
lamentava inoltre la mancata corresponsione a suo favore delle provvigioni per le vendite indirette effettuate nel punto vendita aperto presso il centro commerciale McArthurGlen Designer Outlet di Novanta di Piave (VE),
sito nella propria zona di competenza esclusiva, nonché delle indennità di fine rapporto;
4 infine deduceva di avere profuso a favore della committente un notevole impegno nell'ambito di processi penali per contraffazioni come testimone o come ausiliario di PG
per il quale non aveva percepito alcun compenso.
1.1 Agiva dunque in giudizio per la condanna di parte convenuta al pagamento in suo favore:
di somma almeno pari ad € 129.659,10 a titolo di provvigioni dirette non corrisposte su resi/mancate consegne, o in subordine a titolo di risarcimento del danno per riduzione provvigionale addebitabile alla mandante;
delle provvigioni indirette per le vendite tramite il negozio sito all'Outlet di Noventa di Piave, ovvero in subordine per il risarcimento del danno derivante in suo capo per l'inadempimento della controparte;
delle
Cont indennità di fine rapporto, da computarsi in base all' ovvero in subordine ex art. 1751
c.c., detratto l'importo già versato come FIRR presso;
di un equo compenso per CP_3
l'attività di collaborazione prestata nell'ambito dei processi penali.
2. Costituendosi in giudizio la società convenuta negava fondatezza alle pretese di controparte eccependone anche – in riferimento alle domande correlate all'asserito aumento dei resi e mancate consegne di ordini, alle provvigioni per vendite indirette presso l'Outlet di Noventa di Piave ed all'espletamento di attività nell'ambito di procedimenti penali – la genericità ed indeterminatezza, e nel merito sostenendo a sua volta che l'elevato numero di resi e mancate consegne di ordini tra il 2020 ed il 2021 era conseguente alla situazione pandemica e comunque per contratto al ricorrente spettavano le provvigioni solo sugli affari andati a buon fine, che le vendite effettuate presso il negozio sito nell'Outlet di Noventa di Piave non potevano essere computate a favore del ricorrente per le peculiarità del canale di vendita, che per le indennità di risoluzione del rapporto non fosse applicabile l'AEC perché escluso esplicitamente dal contratto e in subordine comunque la non applicabilità dell'AEC Commercio ma semmai dell'
[...]
– risultando quindi dovuto solo, ex art. 1751 c.c., l'importo residuo rispetto a CP_4
quanto già liquidato tramite versamenti ad -, ed infine che l'attività CP_3
eventualmente prestata nell'ambito di procedimenti penali costituiva adempimento di
5 obblighi di carattere civico e, laddove prestati a favore della convenuta, il compenso del ricorrente ricomprendeva anche attività accessorie, sul punto eccependo comunque l'intervenuta prescrizione.
3. Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita documentalmente come da ordinanza del 19.8.2024 e mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali, e perveniva quindi in decisione sull'an all'udienza del
12.3.2025, autorizzato il deposito di memorie.
4. Con sentenza non definitiva del 12.3.2025 venivano rigettate le domande di cui al ricorso riferite a provvigioni non liquidate o risarcimento del danno subìto per resi o mancate consegne di merce ed alla debenza di un compenso per attività resa nell'ambito di procedimenti penali;
si accertava per contro il diritto del ricorrente al pagamento in suo favore delle provvigioni sulle vendite effettuate dalla mandante presso l'Outlet di
Noventa di Piave fino all'8.1.2021 ed alla corresponsione delle indennità di fine rapporto secondo le previsioni dell'AEC Commercio. Quindi, la causa veniva rimessa in istruttoria per la quantificazione del dovuto, disponendosi all'uopo CTU contabile, al cui esito,
autorizzato ulteriore scambio di memorie, la causa giungeva nuovamente in decisione.
§ § § § § § § § § § § § §
5. In relazione alle provvigioni indirette sulle vendite effettuate dalla mandante nel negozio aperto a settembre 2020 presso l'Outlet di Noventa di Piave, la CTU contabile ha permesso di accertare la spettanza al ricorrente – tenuto conto dei criteri stabiliti nella sentenza non definitiva - di importo pari ad € 10.823,12. Per quanto possa occorrere,
trattandosi di argomentazione già sviluppata nella sentenza non definitiva, l'aliquota applicata in sede di CTU correttamente é pari all'1% trattandosi di negozio gestito direttamente dalla convenuta, e tenuto conto che l'ultima modifica contrattuale prevedeva tale aliquota per il caso di vendite attraverso negozi di proprietà.
6 6. Quanto all'indennità di fine rapporto, che secondo quanto statuito nella sentenza non definitiva va calcolata secondo le previsioni dell'AEC Commercio, spettano ancora al ricorrente:
a) € 1.239,18 a titolo di FIRR;
b) € 414.590,80 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
6.1 Nulla gli è invece dovuto per indennità meritocratica, posto che tale indennità, secondo le previsioni dell'art. 13 dell'AEC, viene corrisposta “solo nel caso in cui l'importo
complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela
sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'art. 1751 c.c.”. Come
evidenziato da parte resistente nelle note del 12.9.2025, l'importo massimo dell'indennità
ex art. 1751 c.c. va valutato sulla base dei parametri di cui all'art. 14 dell'AEC: pur valutando gli ultimi 5 anni di integrale vigenza del rapporto dovendo così intendersi il riferimento di cui all'art. 1751, co. 3, c.c. [“L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”], condividendosi le argomentazioni di parte ricorrente svolte in sede di osservazioni alla bozza di CTU cfr. all. 7 alla perizia, si rileva che FIRR ed indennità suppletiva di clientela cumulati tra loro non raggiungono l'importo astrattamente spettante per indennità meritocratica. Infatti, confrontando come da tabella sub art. 14 AEC i dati di fatturato relativi ad inizio e termine del rapporto di agenzia – dati ricavabili indirettamente dalle provvigioni corrisposte al ricorrente, come riportati in perizia – con riferimento a 20 trimestri inziali e 20 trimestri finali, ne deriva che l'importo massimo di cui all'art. 1751, co. 3, c.c. andava valutato al 60%.
7. Sugli accessori, si conviene con Cass., 10528/2022 che la disciplina di cui al D.Lgs.
231/02 non sia applicabile a contratti stipulati ante 2002, anche se di durata come per il contrato di cui qui si discute.
7 7.1 Né può essere presa in considerazione la previsione di cui all'art. 8 dell'AEC Commercio
2009, il quale stabilisce che “Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute all'agente o rappresentante di commercio di oltre quindici giorni rispetto al termine di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso determinato in applicazione del D. Lgs.
231/2002”, che introduce tassi moratori convenzionali, considerato che il ricorrente non ha originariamente posto la domanda sotto tale profilo ma solo sotto quello dell'applicazione del tasso moratorio legale di cui al D.Lgs. 231/02 per cui, come eccepito anche dalla parte convenuta, la richiesta come formulata nelle note implica una nuova domanda, divergente per causa petendi anche se non per petitum.
7.2 Dunque sulle somme dovute al ricorrente per provvigioni indirette e per indennità di cessazione del rapporto la convenuta dovrà computare, ex art. 429 c.p.c., la rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla scadenza al saldo.
8. In conclusione, la società convenuta va condannata a corrispondere al ricorrente:
- € 10.823,12 a titolo di provvigioni indirette;
- € 1.239,18 a titolo di FIRR;
- € 414.590,80 a titolo di indennità suppletiva di clientela,
oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
9. Le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura di 1/3, considerata la parziale reciproca soccombenza, e per il residuo per l'importo di cui al dispositivo a carico della società convenuta, stante la sua prevalente soccombenza.
10. Le spese di CTU, liquidate come da provvedimento di liquidazione provvisoria del
30.6.2025, sono poste in capo alla convenuta per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
8 Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente:
- € 10.823,12 a titolo di provvigioni indirette;
- € 1.239,18 a titolo di FIRR;
- € 414.590,80 a titolo di indennità suppletiva di clientela,
oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti, e condanna la società convenuta al rifondere al ricorrente le residue spese di lite, quantificate in € 4.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario del 15%, e delle spese di contributo unificato per € 843,00.
Spese di CTU definitivamente in capo alla società convenuta.
Venezia, 24/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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