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12 maggio 2026
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Art. 1798. Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari 1. Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale del 74 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 2. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti da altri ruoli senza soluzione di continuita', in luogo della paga prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all'articolo 1780. 3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita', mentre ne e' ridotta o sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 1503. 4. Agli allievi di cui al comma 1 spettano, nelle misure mensili sotto indicate:
a) l'indennita' di impiego operativo di base: 37,18 euro; b) l'indennita' di impiego operativo per reparti di campagna: 44,62 euro; c) l'indennita' di impiego operativo di campagna per truppe alpine: 52,05 euro; d) l'indennita' di impiego operativo di imbarco su navi di superficie: 66,92 euro; e) l'indennita' di impiego operativo di imbarco su sommergibili: 104,10 euro; f) l'indennita' supplementare di marcia: 66,92 euro; g) l'indennita' supplementare per allievi piloti: 85,53 euro. 5. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie. 6. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i militari di cui all'articolo 1788, comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare. 6-bis. ((In relazione a quanto previsto dall'articolo 2268, comma 1, numero 736), gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia militare, dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica, all'atto della nomina ad aspirante ufficiale e limitatamente alla permanenza in detta qualifica, hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice.))
a) l'indennita' di impiego operativo di base: 37,18 euro; b) l'indennita' di impiego operativo per reparti di campagna: 44,62 euro; c) l'indennita' di impiego operativo di campagna per truppe alpine: 52,05 euro; d) l'indennita' di impiego operativo di imbarco su navi di superficie: 66,92 euro; e) l'indennita' di impiego operativo di imbarco su sommergibili: 104,10 euro; f) l'indennita' supplementare di marcia: 66,92 euro; g) l'indennita' supplementare per allievi piloti: 85,53 euro. 5. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie. 6. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i militari di cui all'articolo 1788, comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare. 6-bis. ((In relazione a quanto previsto dall'articolo 2268, comma 1, numero 736), gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia militare, dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica, all'atto della nomina ad aspirante ufficiale e limitatamente alla permanenza in detta qualifica, hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice.))
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 20/04/2020, n. 88Provvedimento: dsbollo Sentenza n. 88/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA In composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Nicola Ruggiero, in funzione di Giudice delle pensioni, ha pronunciato la seguente 0. SENTENZA 1. Nel giudizio iscritto al n. 61583 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 15 ottobre 2019 e proposto dal Sig. OZ AS, nato a [...] il [...] (C.F.: PRZPQL59H22E8970), residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Ceni, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Michele Ceni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze, via …Leggi di più...
- ricalcolo pensione·
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- art. 54 D.P.R. 1092/73