Art. 8. (Imposta sostitutiva dell'addizionale
regionale all'imposta di consumo sul gas metano). 1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68 , si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all' ((accisa)) sul (( gas naturale )) a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di (( gas naturale )) impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonche' ai consumi di (( gas naturale )) impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente gia' pagato.
regionale all'imposta di consumo sul gas metano). 1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68 , si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all' ((accisa)) sul (( gas naturale )) a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di (( gas naturale )) impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonche' ai consumi di (( gas naturale )) impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente gia' pagato.