Decreto cautelare 12 aprile 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 06/05/2025, n. 3864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3864 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03864/2025REG.PROV.COLL.
N. 03017/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3017 del 2025, proposto da La PA di Di LO AN & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore , e il Comune di San Felice Circeo, in persona del Sindaco pro tempore , non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, (Sezione Seconda) n. 821/2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la nota deposita in data 15 aprile 2025, con la quale parte appellante dichiara di voler rinunciare al ricorso di appello;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Daniela Di Carlo;
Nessuno è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La società appellante ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione dell’esecutività, la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il TAR del Lazio, sezione staccata di Latina, ha accolto il ricorso proposto dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’art. 21- bis della legge n. 287/1990 per l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale di San Felice Circeo n. 261 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto l'approvazione delle linee di indirizzo per l’applicazione della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “ Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali marittime dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative ”.
2.- Più in particolare, secondo la società ricorrente, non sussisterebbe in materia la giurisdizione del giudice amministrativo, e comunque il ricorso sarebbe inammissibile e anche infondato nel merito.
3.- Non si sono costituti né l’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, né il Comune di San Felice Circeo, sebbene ritualmente convenuti.
4.- Alla udienza in camera di consiglio del 29 aprile 2025, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, il Collegio ha dato avviso della possibilità di definire il giudizio ai sensi dell’art. 60, c.p.a., sul rilievo che il precedente 25 aprile la società ricorrente aveva depositato una nota in cui dichiarava di rinunciare al ricorso di appello, ai sensi dell’art. 84, c.p.a..
5.- Trattenuta la causa in decisione, il Collegio prende atto della rinuncia manifestata dalla parte e dichiara estinto il giudizio, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84, c.p.a..
6.- Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione delle Amministrazioni convenute.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO