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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/09/2025, n. 3914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3914 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
, ÁR RT, e , con
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17
l'avvocato Francesca Cerri ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Persona_1
Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “… Prima di emigrare in Brasile si unì in matrimonio con il 24.01.1858 (v. certificato Persona_1 Parte_18 integrale dell'atto di matrimonio, doc. 2). L'ascendente degli odierni ricorrenti ha trascorso la sua intera vita in Brasile ed ivi è deceduto in data 08.01.1905 (v. certificato integrale dell'atto di morte …), senza mai assumere la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare volontariamente ed espressamente alla cittadinanza italiana (v. certificato di mancata naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia brasiliano in data 18.04.2023, doc. 4). Dal matrimonio tra
[...]
e il 25.12.1880 è nata (v. certificato di nascita Persona_1 Parte_18 Persona_2 integrale, doc. 5) che in seguito si è unita in matrimonio con (v. certificato integrale CP_2 dell'atto di matrimonio, contenente la rettifica dei nomi dei genitori della contraente, doc. 6). Da questo matrimonio il 06.06.1909 è nata (v. certificato di nascita integrale, Persona_3 contenente la rettifica del nome della registrata, dei nomi dei genitori della registrata e dei nomi dei nonni materni della registrata doc. 7) che in seguito si è unita in matrimonio con Per_4
(v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, contenente la rettifica del nome della madre
[...] della contraente, doc. 8). Da questo matrimonio sono nati quattro figli , Persona_5 Per_6
, e ). A) Linea di discendenza di . La prima figlia
[...] Persona_7 Persona_8 Persona_5 di , è nata il [...] (v. certificato di nascita integrale, doc. 9) ed Persona_3 Persona_5 in seguito si è unita in matrimonio con (v. certificato integrale dell'atto di Controparte_3 matrimonio, doc. 10). Da questo matrimonio sono nati due figli: - il 28.05.1952 Persona_9
(v. certificato di nascita integrale, doc. 11) che, in seguito, si è unito in matrimonio con
[...]
(v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 12). Da questo matrimonio il Per_10
28.04.1975 è nata odierna ricorrente (v. certificato di nascita Parte_10 integrale, doc. 13) che, in seguito, si è unita in matrimonio con (v. certificato Controparte_4 integrale dell'atto di matrimonio, doc. 14). Da questo matrimonio sono nati due figli, odierni ricorrenti, l'11.11.2005 (v. certificato di nascita integrale, doc. 15) e il 09.11.2009 Parte_12
(v. certificato di nascita integrale, doc. 16); - il 19.12.1961 (v. Parte_11 Parte_19 certificato di nascita integrale, doc. 17) che, in seguito, si è unita in matrimonio con
[...]
(v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 18): da questo matrimonio Controparte_5 il 02.11.1986 è nata odierna ricorrente (v. certificato di nascita integrale, doc. Parte_15
19) che, in seguito, si è unita in matrimonio con (v. certificato integrale dell'atto Controparte_6 di matrimonio, doc. 20), dal quale ha poi divorziato (v. sentenza di divorzio, doc. 21). B) Linea di discendenza di . La seconda figlia di , è nata il [...] Persona_6 Persona_3 Persona_6
(v. certificato di nascita integrale, doc. 22) ed in seguito si è unita in matrimonio con CP_7
(v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 23). Da questo matrimonio sono nati
[...] due figli: - il 22.04.1957 odierna ricorrente (v. certificato di nascita integrale, Parte_3 doc. 24), che si è unita in matrimonio con (v. certificato integrale Controparte_8 dell'atto di matrimonio, doc. 25). Da questo matrimonio l'08.11.1982 è nata Parte_1
, odierna ricorrente (v. certificato di nascita integrale, doc. 26) che, in seguito, si è unita
[...] in matrimonio con (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, Controparte_9 doc. 27). Da questo matrimonio l'01.09.2016 è nato , Parte_2 odierno ricorrente (v. certificato di nascita integrale, doc. 28); - l'08.12.1961 (v. Parte_20 certificato di nascita integrale, doc. 29) che, in seguito, si è unito in matrimonio con CP_10
(v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 30). Da questo matrimonio sono nati due figli: 1) l'01.10.1988 odierna ricorrente (v. certificato di nascita Parte_4 integrale, doc. 31) che poi si è unita in matrimonio con (v. certificato integrale CP_11 dell'atto di matrimonio, doc. 32). Da questo matrimonio sono nati due figli, odierni ricorrenti: il
12.07.2013, (v. certificato di nascita integrale, doc. 33) e il 20.12.2018 Parte_5
(v. certificato di nascita integrale, doc. 34); 2) il 28.06.1994 Parte_6 [...]
(v. certificato di nascita integrale, doc. 35). C) Linea di discendenza di Parte_21 Per_7
. La terza figlia di , è nata il [...] (v. certificato di nascita
[...] Persona_3 Persona_7 integrale, doc. 36) ed in seguito si è unita in matrimonio con (v. certificato integrale CP_12 dell'atto di matrimonio, doc. 37). Da questo matrimonio, il 27.04.1959, è nato Persona_11
(v. certificato di nascita integrale, doc. 38) che in seguito si è unito in matrimonio con
[...]
(v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 39). Da questo Persona_12 matrimonio, il 05.07.1981, è nata odierna ricorrente (v. certificato di Parte_7 nascita integrale, doc. 40) che, in seguito,si è unita in matrimonio con Controparte_13
(v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 41), dal quale ha poi divorziato (v.
[...] sentenza di divorzio, doc. 42). La sig.ra si è in seguito risposata con Parte_7 [...]
(v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 43) e da questo Persona_13 matrimonio sono nati due figli, odierni ricorrenti: il 20.10.2004 (v. Parte_9 certificato di nascita integrale, doc. 44) e il 22.01.2010 (v. certificato integrale Parte_8 dell'atto dinascita, doc. 45). D) Linea di discendenza di . Il quarto figlio di Persona_8 Per_3
, è nato il [...] (v. certificato di nascita integrale, doc. 46) ed, in
[...] Persona_8 seguito, si è unito in matrimonio con (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, CP_14 doc. 47). Da questo matrimonio sono nati due figli, odierni ricorrenti: 1) il 17.01.1987 Pt_14
, (v. certificato di nascita integrale, doc. 48), che si è unito in matrimonio con
[...] Per_14
(v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 49), dalla quale ha, in seguito,
[...] divorziato (v. sentenza di divorzio, doc. 50). 2) il 25.05.1989 , (v. certificato di Parte_22 nascita integrale, doc. 51), che si è unita in matrimonio con (v. certificato Persona_15 integrale dell'atto di matrimonio, doc. 52). Da questo matrimonio sono nati due figli, odierni ricorrenti: il 18.04.2015 , (v. certificato di nascita integrale, doc. 53) e il Parte_17
22.09.2019 (v. certificato integrale dell'atto di nascita, doc. 54)”. Persona_16
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte resistente, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il Persona_1
21.1.1836 (doc. 1 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc.
4 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione resistente, che si è rimessa alla decisione del giudice, abbia dato causa all'affare.
Le spese processuali vanno compensate.
Per questi motivi
1. Dichiara che , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, Pt_7 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
, ÁR RT, e sono
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa le spese processuali.
Brescia, 25.9.2025
Il giudice
Christian Colombo