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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 229/2023 V.G.
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore letti gli atti ed esaminati i documenti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero (visto agli atti), sentita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero in epigrafe indicato, promosso da
(CF ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato RAGGI MATTIA e dall'avvocato ROSSETTI PIER LUIGI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Raggi
RICORRENTE
CONTRO
(CF , nato a [...], il 13.12.1993, rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato ANOMALI IVANA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
che, con ricorso depositato in data 23.1.2023, ha chiesto al Tribunale di CP_2 Parte_1 disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , nata il [...] dalla Per_1 relazione more uxorio con , con collocamento presso di sé, di regolamentare le Controparte_1 frequentazioni padre-figlia come dalla stessa proposto (a weekend alternati, il venerdì dopo la scuola, il sabato e la domenica, senza pernottamento ed un pomeriggio infrasettimanale), nonché di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 500 mensili, oltre al 50% della spesa della mensa scolastica e delle spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Como, con integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre e benefici fiscali in suo favore;
RILEVATO che, con decreto di fissazione udienza del 10.2.2023 -a fronte del grave disagio di nella Per_1 relazione con il padre che, secondo quanto rappresentato dalla madre, aveva interrotto i rapporti con la figlia- il Tribunale di Como ha preventivamente incaricato i Servizi Sociali del Comune di Como (residenza materna), in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Inverigo (residenza paterna) e con i rispettivi Servizi
Specialistici dell'ASST, di provvedere alla immediata presa in carico del nucleo familiare e a svolgere un'indagine psicosociale ed eventualmente psicodiagnostica sul nucleo familiare e regolamentare le frequentazioni padre-figlia, con i tempi e le modalità ritenute più idonee, tenuto conto degli elementi acquisiti durante gli accertamenti delegati, assegnando termine per il deposito delle relazioni e fissando la data della prima udienza di comparizione delle parti;
OSSERVATO che, all'udienza del 10.7.2023, attesa la tardività della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140
c.p.c. nei confronti del resistente, il Giudice relatore ne ha disposto la rinnovazione, fissando una nuova udienza per la comparizione personale delle parti e disponendo che i Servizi Sociali dessero corso agli incarichi già delegati con decreto del 10.2.2023, attivando, in particolare, un sostegno psicologico per la minore, ove ritenuto necessario o anche solo opportuno, se i genitori non si fossero attivati privatamente;
OSSERVATO che, in data 30.11.2023, si è costituito in giudizio , chiedendo al Controparte_1
Tribunale di disporre l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre, di regolamentare le frequentazioni padre-figlia come dallo stesso proposto (a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18:30 fino alla domenica sera alle ore 20:30), nonché di porre a proprio carico € 200 mensili quale contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e con percezione integrale dell'assegno unico per la prole a favore della madre;
OSSERVATO che, all'udienza dell'8.10.2024, il Giudice relatore ha sentito entrambe le parti, che hanno meglio illustrato la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico. All'esito, le stesse hanno raggiunto il seguente accordo provvisorio, chiedendo la prosecuzione degli incarichi conferiti ai Servizi
Sociali:
1. la figlia minore (20.9.2016) sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore: - tutti i sabati dalle ore 09:30 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 20:30; - un sabato al mese con pernottamento, subordinato alla verifica del benessere della minore;
- un pomeriggio infrasettimanale (venerdì) dall'uscita da scuola (ore 14:00) con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 20:30;
3. il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di €200,00 al mese;
4. la madre continuerà a percepire integralmente l'assegno unico.
Il Giudice relatore ha quindi preso atto degli accordi tra le parti e rinviato la causa per la sua prosecuzione, disponendo che i competenti Servizi Sociali dessero corso agli incarichi già compiutamente delegati e, in particolare, monitorino la situazione del nucleo familiare, il rispetto del calendario di cui all'odierna udienza
e il benessere psico-emotivo della minore con particolare riguardo ai pernottamenti presso il padre e depositino una relazione di aggiornamento, almeno dieci giorni prima della prossima udienza, in cui esprimano un parere sul miglior regime di affidamento e stilino un calendario di frequentazioni fra la minore
e il genitore non collocatario;
OSSERVATO che, all'udienza del 23.5.2025, il Giudice relatore ha sentito le parti, che hanno dato atto di un miglioramento della situazione familiare, grazie anche alla presenza del nonno paterno: Il papà vede Per_1 come ha detto ed è tranquilla, anche durante le vacanze lui la tiene per un pernotto soltanto. Se per le vacanze lui parte e vuole tenere una settimana io non ho perplessità, la bambina con il papà sta bene. In questi Per_1 ultimi mesi abbiamo comunque raggiunto l'equilibrio dei weekend alternati ed è contenta ed è contenta anche del fratellino in arrivo. Per le firme, ci rincorriamo un po' perché lui lavora ad Asso…è un po' un casino, ma non mi ostacola..è una questione pratica. Ci parliamo soprattutto tramite il nonno paterno che è una bravissima persona e mi aiuta versando € 100 mensili. Siamo più tranquilli così, con il nonno che fa da tramite.
Noi se no litighiamo. Io continuo a vivere con in una casa in locazione per € 500 e ho uno stipendio Per_1 di € 1.300 mensili netti su 14 mensilità, ovviamente tredicesima e quattordicesima sono meno, sui 700 € ma io faccio molti straordinari, poi prendo l'assegno unico di € 220 mensili circa. Non ho altri ingressi, ho un finanziamento auto di € 289. Io vedo serena ma i miei si sono separati e io ho avuto molta rabbia in Per_1 adolescenza, vorrei solo sapere che sta bene e per questo ho proposto un supporto psicologico (cfr. dichiarazioni rese dalla signora all'udienza del 23.5.2025); Io dopo la scorsa udienza ho Parte_1 contattato i Servizi, ma per diverso tempo non mi hanno ricontattato e dopo mi hanno fissato un appuntamento
a gennaio ma avevo appena iniziato a lavorare e non potevo chiedere permessi. Con la mia compagna attuale ho due figli e un altro in arrivo. So che mio papà versa € 100 mensili circa per , sta aiutando anche Per_1 me. Io ho debiti per € 16mila con la banca per la carta di Credito e con . Io so che la mamma di Parte_2
è una brava mamma e decide per il bene di e io sono tranquillo e io me la godo nel weekend, Per_1 Per_1
è serena e sta con i fratelli. Io al momento la vedo a weekend alternati dal sabato mattina ore 10 (va mio padre
a prenderla dalla mamma) alla domenica sera ore 18.30-19.00 quando la riporto dalla mamma. Io non ho versato il mantenimento, non ce la faccio. La mia compagna non lavora, io lavoro come idraulico con stipendio di € 1.300 mensili netti su 13 mensilità con contratto fino a dicembre. Viviamo in locazione con canone di € 500. Concordo a che possa essere supportata da uno psicologo. (cfr. dichiarazioni rese Per_1 dal signor all'udienza del 23.5.2025). I difensori hanno precisato le domande: parte ricorrente CP_1
ha chiesto al Tribunale di disporre l'affido esclusivo della minore alla madre, per ragioni di praticità, con collocamento presso la madre, la conferma del calendario di frequentazioni padre-figlia in essere e sostanzialmente concordato dalle parti, la conferma del contributo paterno al mantenimento della figlia in € 200 ma con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese extra assegno con chiusura della presa in carico da parte dei Servizi Sociali e con condanna alle spese di lite mentre parte resistente ha chiesto al Tribunale di confermare l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, di confermare l'attuale calendario di frequentazioni padre-figlia e sostanzialmente concordato dalle parti, nonché l'attuale contributo paterno al mantenimento della figlia di € 200 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno, con chiusura della presa in carico da parte dei Servizi Sociali, spese compensate. Il
Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione;
RITENUTO, all'esito del giudizio, che possa essere confermato il regime di affido condiviso ad entrambi i genitori -regime privilegiato dal legislatore, al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità- della figlia minore della coppia, in mancanza di elementi oggettivi e certi di inadeguatezza genitoriale delle parti- Per_1 pur a fronte di criticità riscontrate e di una conflittualità ancora presente che, tuttavia, non sembrano inficiare oltremodo sull'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale tra le parti e sul benessere psicoemotivo di ed anche al fine di sostenere la relazione padre-figlia, auspicandosi ad un maggiore ingaggio del padre Per_1 in un ruolo genitoriale partecipe e maturo. In particolare, non sono emerse situazioni di specifico pregiudizio per la minore, non avendo peraltro la madre evidenziato particolari difficoltà nella gestione della figlia o elementi che possano mettere in discussione la capacità dei genitori di assumere decisioni condivise nell'interesse della figlia (cfr. verbale d'udienza del 23.5.2025);
RILEVATO, in particolare, che i Servizi Sociali hanno sempre evidenziato come la madre è da ritenersi adeguata nell'esercizio della funzione genitoriale. Non ostacola i rapporti con il padre e si è attivata in autonomia per un supporto psicologico per la bambina. La sig.ra ha affermato di essere supportata da sua madre, che vive nel loro stesso condominio, è presente quotidianamente e intrattiene un rapporto significativo con . (cfr. relazione dei Servizi Sociali di Como del 1.10.2024, cfr. anche relazione dei Servizi Sociali Per_1 di Como del 5.12.2023).
Il padre, invece, non ha mai aderito alle proposte dei Servizi Sociali e risulta concentrato sulla nuova famiglia
e sul lavoro e non agganciato a livello genitoriale (cfr. relazione dei Servizi Sociali di Como del 16.5.2025, nonché relazione dei Servizi Sociali di Asso del 24.9.2024 e del 2.7.2024). In questo contesto, tuttavia, l'attuale organizzazione, che prevede le visite due volte al mese, è confacente al benessere di , grazie alla Per_1 presenza del nonno paterno, che considera come figura fondamentale nella sua vita e nel mediare gli incontri;
inoltre, aggiunge che è lui a passarle il mantenimento e non il sig. . (cfr. relazione dei Servizi Sociali CP_1 di Como del 16.5.2025). Già nella precedente relazione, i Servizi evidenziavano una situazione familiare maggiormente serena: Dai colloqui effettuati con la sig.ra emerge una situazione caratterizzata da serenità.
Rimarca di aver trovato una modalità funzionale per gestire le dinamiche e l'organizzazione degli incontri padre- figlia, con il sig. . A suo dire, l'aspetto comunicativo è notevolmente migliorato e ciò permette CP_1 degli scambi e accordi direttamente con lui. Racconta che si vedono una volta alla settimana, al sabato, giorno in cui la madre si occupa di accompagnare la bambina dal padre, e quest'ultimo, la riporta la sera.
Sembrerebbe che la minore accetti con tranquillità di vedere il padre e, quando richiede di poter pernottare da lui, viene assecondata la richiesta senza esitazioni da parte di entrambi i genitori. (cfr. relazione dei Servizi
Sociali di Como del 1.10.2024).
Dalle osservazioni svolte, è apparsa molto aperta al confronto e capace di rapportarsi alla figura Per_1 adulta. È stata osservata in uno spazio aperto dove si è colto il suo buon coinvolgimento con la madre, alla quale domanda permessi si riferisce per le richieste. ha dimostrato disponibilità anche nel rapportarsi Per_1 e giocare con una bambina, evidenziare una facilità nella relazione con i pari. (cfr. relazione dei Servizi
Sociali di Como del 19.6.2023);
RITENUTO, pertanto, che la minore debba rimanere collocata presso la madre, con la quale ha sempre vissuto e che costituisce figura principale di riferimento, che si è sempre adeguatamente occupata delle sue esigenze e bisogni;
RITENUTO, quanto alle frequentazioni padre-figlia, considerato che, secondo quanto riferito da entrambi i genitori, vede il padre a fine settimana alternati, dal sabato mattina ore 10.00 (quando il nonno paterno Per_1 va a prenderla dalla mamma) alla domenica sera ore 18.30-19.00 (quando il padre la riporta presso l'abitazione materna), si provvede come da dispositivo, con un calendario che conferma l'attuale organizzazione, ritenuta idonea a garantire un rapporto stabile ed equilibrato tra il padre e la minore, valorizzando il legame tra la minore ed il nonno paterno, persona di fiducia di entrambi i genitori;
RILEVATO, sotto il profilo economico, che ha dichiarato di lavorare come impiegata Parte_1
e di guadagnare circa € 1.300 mensili netti su 14 mensilità, anche se tredicesima e quattordicesima ammontano a circa € 700, cui si aggiungono € 210 mensili a titolo di assegno unico per la prole (cfr. verbale d'udienza del
23.5.2025). Dalla documentazione in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 1.540 nel 2022 (CU 2023) e pari a circa € 1.550 nel 2024 (CU 2025) mentre, nel 2025, ha percepito una busta paga pari a circa € 1.550 (media buste paga gennaio-marzo 2025). Vive con la figlia in un appartamento in locazione con canone mensile di € 500 ed è gravata da un finanziamento auto di € 290 mensili. ha riferito invece di lavorare come idraulico, con contratto a tempo Controparte_1 determinato, prorogato sino a dicembre 2025, guadagnando circa € 1.300 mensili (cfr. verbale d'udienza del
23.5.2025). Dalla documentazione economica prodotta, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 1.330 nel 2021 (mod. 730 2022), mentre ha percepito una busta paga di € 1.390 circa nel 2023 e di € 1.345 circa nel 2025 (media buste paga 2023 e 2025). Vive con la nuova compagna (attualmente disoccupata) e i due figli avuti dalla stessa, di anni 4 e 2 ed è in attesa di un altro figlio, in un appartamento in locazione con canone mensile di € 500 ed è gravato da un finanziamento con rata mensile di € 382 (con scadenza giugno 2026), oltre ad avere una situazione debitoria, dallo stesso quantificata in circa
€ 16 mila (cfr. verbale udienza 23.5.2025);
RITENUTO pertanto equo e congruo -in considerazione della rispettiva situazione familiare, reddituale, lavorativa e abitativa delle parti come emersa ed in particolare degli oneri familiari gravanti sul padre, valorizzando gli accordi provvisori dalle parti stesse raggiunti nel corso del giudizio e ritenuti sostenibili, considerato anche il percepimento dell'assegno unico come di seguito disposto- porre a carico del padre € 200 mensili, quale contributo indiretto al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese extra assegno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Como. Le statuizioni assunte in via definitiva devono farsi decorrere dalla mensilità di febbraio 2023, giacché il ricorso è stato depositato il 23.1.2023 ed è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno delle parti. RITENUTO che, come ulteriore quota di mantenimento, debba disporsi che l'assegno unico ed universale per la figlia continui ad essere interamente percepito dalla signora , genitore collocatario della Parte_1 minore (Cass. 22.2.2025, n. 4672);
RITENUTO che, atteso il tenore della decisione, con riferimento alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale e con riferimento alla misura del contributo al mantenimento della figlia, le spese di lite debbano essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento in epigrafe indicato, così decide:
1. CONFERMAl'affido condiviso della figlia minore (nata il [...]) ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati, dal sabato mattina ore 10.00 (quando il nonno paterno andrà a prenderla presso l'abitazione materna) alla domenica sera ore 18.30-19.00 (quando il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione materna); una settimana durante le vacanze natalizie, corrispondente ad anni alterni, al periodo tra il 24 e il 30 dicembre oppure tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
le vacanze pasquali e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per almeno 15 giorni non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il 15 maggio di ogni anno;
3. PONE a carico di , con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2023, l'obbligo Controparte_1 di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento a , Per_1 Parte_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 200 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4. DISPONE che percepisca interamente l'assegno unico per la figlia;
Parte_1
5. SPESE DI LITE compensate.
Decreto immediatamente efficace ex lege.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 30.5.2025.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Il Presidente
dott.ssa Barbara Cao
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore letti gli atti ed esaminati i documenti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero (visto agli atti), sentita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero in epigrafe indicato, promosso da
(CF ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato RAGGI MATTIA e dall'avvocato ROSSETTI PIER LUIGI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Raggi
RICORRENTE
CONTRO
(CF , nato a [...], il 13.12.1993, rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato ANOMALI IVANA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
che, con ricorso depositato in data 23.1.2023, ha chiesto al Tribunale di CP_2 Parte_1 disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , nata il [...] dalla Per_1 relazione more uxorio con , con collocamento presso di sé, di regolamentare le Controparte_1 frequentazioni padre-figlia come dalla stessa proposto (a weekend alternati, il venerdì dopo la scuola, il sabato e la domenica, senza pernottamento ed un pomeriggio infrasettimanale), nonché di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 500 mensili, oltre al 50% della spesa della mensa scolastica e delle spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Como, con integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre e benefici fiscali in suo favore;
RILEVATO che, con decreto di fissazione udienza del 10.2.2023 -a fronte del grave disagio di nella Per_1 relazione con il padre che, secondo quanto rappresentato dalla madre, aveva interrotto i rapporti con la figlia- il Tribunale di Como ha preventivamente incaricato i Servizi Sociali del Comune di Como (residenza materna), in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Inverigo (residenza paterna) e con i rispettivi Servizi
Specialistici dell'ASST, di provvedere alla immediata presa in carico del nucleo familiare e a svolgere un'indagine psicosociale ed eventualmente psicodiagnostica sul nucleo familiare e regolamentare le frequentazioni padre-figlia, con i tempi e le modalità ritenute più idonee, tenuto conto degli elementi acquisiti durante gli accertamenti delegati, assegnando termine per il deposito delle relazioni e fissando la data della prima udienza di comparizione delle parti;
OSSERVATO che, all'udienza del 10.7.2023, attesa la tardività della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140
c.p.c. nei confronti del resistente, il Giudice relatore ne ha disposto la rinnovazione, fissando una nuova udienza per la comparizione personale delle parti e disponendo che i Servizi Sociali dessero corso agli incarichi già delegati con decreto del 10.2.2023, attivando, in particolare, un sostegno psicologico per la minore, ove ritenuto necessario o anche solo opportuno, se i genitori non si fossero attivati privatamente;
OSSERVATO che, in data 30.11.2023, si è costituito in giudizio , chiedendo al Controparte_1
Tribunale di disporre l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre, di regolamentare le frequentazioni padre-figlia come dallo stesso proposto (a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18:30 fino alla domenica sera alle ore 20:30), nonché di porre a proprio carico € 200 mensili quale contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e con percezione integrale dell'assegno unico per la prole a favore della madre;
OSSERVATO che, all'udienza dell'8.10.2024, il Giudice relatore ha sentito entrambe le parti, che hanno meglio illustrato la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico. All'esito, le stesse hanno raggiunto il seguente accordo provvisorio, chiedendo la prosecuzione degli incarichi conferiti ai Servizi
Sociali:
1. la figlia minore (20.9.2016) sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore: - tutti i sabati dalle ore 09:30 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 20:30; - un sabato al mese con pernottamento, subordinato alla verifica del benessere della minore;
- un pomeriggio infrasettimanale (venerdì) dall'uscita da scuola (ore 14:00) con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 20:30;
3. il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di €200,00 al mese;
4. la madre continuerà a percepire integralmente l'assegno unico.
Il Giudice relatore ha quindi preso atto degli accordi tra le parti e rinviato la causa per la sua prosecuzione, disponendo che i competenti Servizi Sociali dessero corso agli incarichi già compiutamente delegati e, in particolare, monitorino la situazione del nucleo familiare, il rispetto del calendario di cui all'odierna udienza
e il benessere psico-emotivo della minore con particolare riguardo ai pernottamenti presso il padre e depositino una relazione di aggiornamento, almeno dieci giorni prima della prossima udienza, in cui esprimano un parere sul miglior regime di affidamento e stilino un calendario di frequentazioni fra la minore
e il genitore non collocatario;
OSSERVATO che, all'udienza del 23.5.2025, il Giudice relatore ha sentito le parti, che hanno dato atto di un miglioramento della situazione familiare, grazie anche alla presenza del nonno paterno: Il papà vede Per_1 come ha detto ed è tranquilla, anche durante le vacanze lui la tiene per un pernotto soltanto. Se per le vacanze lui parte e vuole tenere una settimana io non ho perplessità, la bambina con il papà sta bene. In questi Per_1 ultimi mesi abbiamo comunque raggiunto l'equilibrio dei weekend alternati ed è contenta ed è contenta anche del fratellino in arrivo. Per le firme, ci rincorriamo un po' perché lui lavora ad Asso…è un po' un casino, ma non mi ostacola..è una questione pratica. Ci parliamo soprattutto tramite il nonno paterno che è una bravissima persona e mi aiuta versando € 100 mensili. Siamo più tranquilli così, con il nonno che fa da tramite.
Noi se no litighiamo. Io continuo a vivere con in una casa in locazione per € 500 e ho uno stipendio Per_1 di € 1.300 mensili netti su 14 mensilità, ovviamente tredicesima e quattordicesima sono meno, sui 700 € ma io faccio molti straordinari, poi prendo l'assegno unico di € 220 mensili circa. Non ho altri ingressi, ho un finanziamento auto di € 289. Io vedo serena ma i miei si sono separati e io ho avuto molta rabbia in Per_1 adolescenza, vorrei solo sapere che sta bene e per questo ho proposto un supporto psicologico (cfr. dichiarazioni rese dalla signora all'udienza del 23.5.2025); Io dopo la scorsa udienza ho Parte_1 contattato i Servizi, ma per diverso tempo non mi hanno ricontattato e dopo mi hanno fissato un appuntamento
a gennaio ma avevo appena iniziato a lavorare e non potevo chiedere permessi. Con la mia compagna attuale ho due figli e un altro in arrivo. So che mio papà versa € 100 mensili circa per , sta aiutando anche Per_1 me. Io ho debiti per € 16mila con la banca per la carta di Credito e con . Io so che la mamma di Parte_2
è una brava mamma e decide per il bene di e io sono tranquillo e io me la godo nel weekend, Per_1 Per_1
è serena e sta con i fratelli. Io al momento la vedo a weekend alternati dal sabato mattina ore 10 (va mio padre
a prenderla dalla mamma) alla domenica sera ore 18.30-19.00 quando la riporto dalla mamma. Io non ho versato il mantenimento, non ce la faccio. La mia compagna non lavora, io lavoro come idraulico con stipendio di € 1.300 mensili netti su 13 mensilità con contratto fino a dicembre. Viviamo in locazione con canone di € 500. Concordo a che possa essere supportata da uno psicologo. (cfr. dichiarazioni rese Per_1 dal signor all'udienza del 23.5.2025). I difensori hanno precisato le domande: parte ricorrente CP_1
ha chiesto al Tribunale di disporre l'affido esclusivo della minore alla madre, per ragioni di praticità, con collocamento presso la madre, la conferma del calendario di frequentazioni padre-figlia in essere e sostanzialmente concordato dalle parti, la conferma del contributo paterno al mantenimento della figlia in € 200 ma con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese extra assegno con chiusura della presa in carico da parte dei Servizi Sociali e con condanna alle spese di lite mentre parte resistente ha chiesto al Tribunale di confermare l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, di confermare l'attuale calendario di frequentazioni padre-figlia e sostanzialmente concordato dalle parti, nonché l'attuale contributo paterno al mantenimento della figlia di € 200 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno, con chiusura della presa in carico da parte dei Servizi Sociali, spese compensate. Il
Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione;
RITENUTO, all'esito del giudizio, che possa essere confermato il regime di affido condiviso ad entrambi i genitori -regime privilegiato dal legislatore, al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità- della figlia minore della coppia, in mancanza di elementi oggettivi e certi di inadeguatezza genitoriale delle parti- Per_1 pur a fronte di criticità riscontrate e di una conflittualità ancora presente che, tuttavia, non sembrano inficiare oltremodo sull'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale tra le parti e sul benessere psicoemotivo di ed anche al fine di sostenere la relazione padre-figlia, auspicandosi ad un maggiore ingaggio del padre Per_1 in un ruolo genitoriale partecipe e maturo. In particolare, non sono emerse situazioni di specifico pregiudizio per la minore, non avendo peraltro la madre evidenziato particolari difficoltà nella gestione della figlia o elementi che possano mettere in discussione la capacità dei genitori di assumere decisioni condivise nell'interesse della figlia (cfr. verbale d'udienza del 23.5.2025);
RILEVATO, in particolare, che i Servizi Sociali hanno sempre evidenziato come la madre è da ritenersi adeguata nell'esercizio della funzione genitoriale. Non ostacola i rapporti con il padre e si è attivata in autonomia per un supporto psicologico per la bambina. La sig.ra ha affermato di essere supportata da sua madre, che vive nel loro stesso condominio, è presente quotidianamente e intrattiene un rapporto significativo con . (cfr. relazione dei Servizi Sociali di Como del 1.10.2024, cfr. anche relazione dei Servizi Sociali Per_1 di Como del 5.12.2023).
Il padre, invece, non ha mai aderito alle proposte dei Servizi Sociali e risulta concentrato sulla nuova famiglia
e sul lavoro e non agganciato a livello genitoriale (cfr. relazione dei Servizi Sociali di Como del 16.5.2025, nonché relazione dei Servizi Sociali di Asso del 24.9.2024 e del 2.7.2024). In questo contesto, tuttavia, l'attuale organizzazione, che prevede le visite due volte al mese, è confacente al benessere di , grazie alla Per_1 presenza del nonno paterno, che considera come figura fondamentale nella sua vita e nel mediare gli incontri;
inoltre, aggiunge che è lui a passarle il mantenimento e non il sig. . (cfr. relazione dei Servizi Sociali CP_1 di Como del 16.5.2025). Già nella precedente relazione, i Servizi evidenziavano una situazione familiare maggiormente serena: Dai colloqui effettuati con la sig.ra emerge una situazione caratterizzata da serenità.
Rimarca di aver trovato una modalità funzionale per gestire le dinamiche e l'organizzazione degli incontri padre- figlia, con il sig. . A suo dire, l'aspetto comunicativo è notevolmente migliorato e ciò permette CP_1 degli scambi e accordi direttamente con lui. Racconta che si vedono una volta alla settimana, al sabato, giorno in cui la madre si occupa di accompagnare la bambina dal padre, e quest'ultimo, la riporta la sera.
Sembrerebbe che la minore accetti con tranquillità di vedere il padre e, quando richiede di poter pernottare da lui, viene assecondata la richiesta senza esitazioni da parte di entrambi i genitori. (cfr. relazione dei Servizi
Sociali di Como del 1.10.2024).
Dalle osservazioni svolte, è apparsa molto aperta al confronto e capace di rapportarsi alla figura Per_1 adulta. È stata osservata in uno spazio aperto dove si è colto il suo buon coinvolgimento con la madre, alla quale domanda permessi si riferisce per le richieste. ha dimostrato disponibilità anche nel rapportarsi Per_1 e giocare con una bambina, evidenziare una facilità nella relazione con i pari. (cfr. relazione dei Servizi
Sociali di Como del 19.6.2023);
RITENUTO, pertanto, che la minore debba rimanere collocata presso la madre, con la quale ha sempre vissuto e che costituisce figura principale di riferimento, che si è sempre adeguatamente occupata delle sue esigenze e bisogni;
RITENUTO, quanto alle frequentazioni padre-figlia, considerato che, secondo quanto riferito da entrambi i genitori, vede il padre a fine settimana alternati, dal sabato mattina ore 10.00 (quando il nonno paterno Per_1 va a prenderla dalla mamma) alla domenica sera ore 18.30-19.00 (quando il padre la riporta presso l'abitazione materna), si provvede come da dispositivo, con un calendario che conferma l'attuale organizzazione, ritenuta idonea a garantire un rapporto stabile ed equilibrato tra il padre e la minore, valorizzando il legame tra la minore ed il nonno paterno, persona di fiducia di entrambi i genitori;
RILEVATO, sotto il profilo economico, che ha dichiarato di lavorare come impiegata Parte_1
e di guadagnare circa € 1.300 mensili netti su 14 mensilità, anche se tredicesima e quattordicesima ammontano a circa € 700, cui si aggiungono € 210 mensili a titolo di assegno unico per la prole (cfr. verbale d'udienza del
23.5.2025). Dalla documentazione in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 1.540 nel 2022 (CU 2023) e pari a circa € 1.550 nel 2024 (CU 2025) mentre, nel 2025, ha percepito una busta paga pari a circa € 1.550 (media buste paga gennaio-marzo 2025). Vive con la figlia in un appartamento in locazione con canone mensile di € 500 ed è gravata da un finanziamento auto di € 290 mensili. ha riferito invece di lavorare come idraulico, con contratto a tempo Controparte_1 determinato, prorogato sino a dicembre 2025, guadagnando circa € 1.300 mensili (cfr. verbale d'udienza del
23.5.2025). Dalla documentazione economica prodotta, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 1.330 nel 2021 (mod. 730 2022), mentre ha percepito una busta paga di € 1.390 circa nel 2023 e di € 1.345 circa nel 2025 (media buste paga 2023 e 2025). Vive con la nuova compagna (attualmente disoccupata) e i due figli avuti dalla stessa, di anni 4 e 2 ed è in attesa di un altro figlio, in un appartamento in locazione con canone mensile di € 500 ed è gravato da un finanziamento con rata mensile di € 382 (con scadenza giugno 2026), oltre ad avere una situazione debitoria, dallo stesso quantificata in circa
€ 16 mila (cfr. verbale udienza 23.5.2025);
RITENUTO pertanto equo e congruo -in considerazione della rispettiva situazione familiare, reddituale, lavorativa e abitativa delle parti come emersa ed in particolare degli oneri familiari gravanti sul padre, valorizzando gli accordi provvisori dalle parti stesse raggiunti nel corso del giudizio e ritenuti sostenibili, considerato anche il percepimento dell'assegno unico come di seguito disposto- porre a carico del padre € 200 mensili, quale contributo indiretto al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese extra assegno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Como. Le statuizioni assunte in via definitiva devono farsi decorrere dalla mensilità di febbraio 2023, giacché il ricorso è stato depositato il 23.1.2023 ed è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno delle parti. RITENUTO che, come ulteriore quota di mantenimento, debba disporsi che l'assegno unico ed universale per la figlia continui ad essere interamente percepito dalla signora , genitore collocatario della Parte_1 minore (Cass. 22.2.2025, n. 4672);
RITENUTO che, atteso il tenore della decisione, con riferimento alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale e con riferimento alla misura del contributo al mantenimento della figlia, le spese di lite debbano essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento in epigrafe indicato, così decide:
1. CONFERMAl'affido condiviso della figlia minore (nata il [...]) ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati, dal sabato mattina ore 10.00 (quando il nonno paterno andrà a prenderla presso l'abitazione materna) alla domenica sera ore 18.30-19.00 (quando il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione materna); una settimana durante le vacanze natalizie, corrispondente ad anni alterni, al periodo tra il 24 e il 30 dicembre oppure tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
le vacanze pasquali e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per almeno 15 giorni non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il 15 maggio di ogni anno;
3. PONE a carico di , con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2023, l'obbligo Controparte_1 di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento a , Per_1 Parte_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 200 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4. DISPONE che percepisca interamente l'assegno unico per la figlia;
Parte_1
5. SPESE DI LITE compensate.
Decreto immediatamente efficace ex lege.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 30.5.2025.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Il Presidente
dott.ssa Barbara Cao