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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5142 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12755 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBER- Parte_1
TÀ, 56 90143 PALERMO, presso l'Avv. MICELI SOPO MAURO che lo rap-
presenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA BENEDETTO GRAVINA, 56 PALERMO e
SICILIA EMERGENZA- Controparte_2
elettivamente domiciliate presso l'Avv. DOLCE DOMENICO,
[...]
che le rappresenta e difende per mandato in atti;
E
elettivamente domiciliato in VIA MARCHESE DI Controparte_3
VILLABIANCA 163 PALERMO, presso l'Avv. DE LISI ANTONINO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
Oggetto: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
Tribunale di Palermo MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. con- Parte_1
veniva in giudizio , la Controparte_3 Controparte_4
e la , n.q. di so-
[...] Controparte_1
cietà assicuratrice dell'ambulanza 118 di proprietà della
[...]
chiedendone la con- Controparte_5
danna in solido al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro avvenuto in data 16.07.2020, alle ore 12,30 circa a Palermo.
Esponeva l'attore che il convenuto percorrendo a bordo CP_3
dell'ambulanza 118 Fiat Ducato, tg. EP131WS la Piazza P.pe di Campo-
reale con direttrice di marcia da Via Noce verso Via Dante, giunto all'intersezione posta all'altezza del civico 23, impegnava l'intersezione svoltando a sinistra omettendo di osservare il segnale di Stop ed occu-
pando la sede stradale riservata alla circolazione nel senso opposto di marcia. L'attore deduceva, altresì, che nell'effettuare la manovra, il Pipi-
tone ometteva di dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla corsia op-
posta e non azionava né la freccia né i dispositivi di emergenza quali lam-
peggianti e sirena di emergenza. A causa di tale manovra l'ambulanza in-
tercettava la direttrice di marcia del motociclo Piaggio Beverly Tg.
CV84087 condotto da il quale, proveniente dalla Via Ser- Parte_1
radifalco, stava percorrendo la stessa Piazza P.pe di CA, con di-
rettrice di marcia verso Corso Finocchiaro Aprile causando il sinistro.
L'attore spiegava che, pur avendo azionato l'impatto frenante nel tentativo di evitare l'impatto con l'ambulanza, rovinava al suolo riportando lesioni per la cura delle quali veniva trasportato tramite lo stesso servizio 118 al
Tribunale di Palermo
- 2 - P.S dell'Ospedale Civico di Palermo ove veniva diagnosticata “frattura plu-
riframmentaria della testa omerale e del trochite omerale, frattura scompo-
sta ed angolata del terzo prossimale dell'ulna, frattura del terzo prossimale
del radio”.
Ritenendo responsabili del sinistro il in solido con la Sicilia CP_3
Emergenza n.q di proprietaria dell'ambulanza 118 e la Controparte_6
n.q di società assicuratrice del suddetto mezzo, per vio-
[...]
lazione delle norme ex artt. 140,145,146,143 co 11, 154 C.d.S, conclude-
va chiedendo di:
“-ritenere e dichiarare sussistente la condizione di procedibilità di cui
all'art. 145 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, perché l'impresa assicura-
trice è stata formalmente intimata al pagamento senza alcun esito nono-
stante sia decorso il termine di novanta giorni, prescritto per il risarcimento
in presenza di danni alla persona;
-ritenere e dichiarare responsabile, unico ed esclusivo del sinistro per cui
oggi è causa, il Sig. , conducente dell'AMBULANZA 118, Controparte_3 [...]
, Tg. EP131WS; CP_7
-conseguentemente, ai sensi degli artt. 144 d.lgsl 209/2005 e 2043 cc,
condannare quest'ultimo in solido alla Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, quale proprietaria dell'AMBULANZA 118, , Tg. CP_7
EP131WS, ed alla in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, quale impresa assicuratrice
dell'AMBULANZA 118, , Tg. EP131WS, al pagamento in favo- CP_7
re del Sig. , della somma di euro 128.024,40, comprensiva Parte_1
Tribunale di Palermo
- 3 - del danno morale, per i danni non patrimoniali sofferti in occasione del si-
nistro per cui oggi è causa, oltre interessi compensativi e rivalutazione mo-
netaria dal fatto fino al soddisfo, il tutto come sarà meglio specificato e do-
cumentato in corso di causa, ovvero al pagamento di quella maggiore o mi-
nore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa e giusta all'esito
dell'istruttoria;
condannare, inoltre, gli odierni convenuti al pagamento in favore del Sig.
, della somma di euro 3.049,57, a titolo di spese mediche Parte_1
sostenute, come da documentazione allegata alla produzione di parte attri-
ce (Doc. 25), oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, ovve-
ro al pagamento di quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice
adito riterrà equa e giusta all'esito dell'istruttoria;
-condannare, inoltre, gli odierni convenuti al pagamento in favore del Sig.
delle spese per l'assistenza stragiudiziale, (secondo Parte_1
l'orientamento espresso recentemente dalla Suprema Corte) quantificate in
Euro 4.320.00, oltre oneri per legge dovuti, ovvero al pagamento di quella
maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa e giusta
all'esito dell'istruttoria;
condannare inoltre, gli odierni convenuti al pagamento delle spese, compe-
tenze, onorari e spese generali nella misura del 15,00 %, oltre IVA e CPA
come per legge, del presente giudizio, ex D.M. N. 55/2014 come integrato
dal D.M. 37/2018, ed oltre ancora le spese di registrazione della sentenza
di definizione del presente contenzioso, nonché delle ulteriori spese e com-
petenze per diritti successivi al deposito della sentenza (l'attività espletata
nell'intervallo tra la liquidazione, contenuta nel titolo, e le successive inizia-
Tribunale di Palermo
- 4 - tive del creditore per far valere quanto statuito a favore dello stesso, va re-
munerata e pertanto le somme per spese, onorari e diritti successivi, giusta
sentenza nr. 13482 del 20.06.2011 della Suprema Corte di Cassazione,
vanno poste a carico della parte soccombente), con vittoria di spese, compe-
tenze ed onorari ed accessori di legge, e per tali somme si richiede il paga-
mento con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex
art. 93 c.p.c. e che dichiara di aver assistito il proprio cliente senza aver ri-
scosso gli onorari, anticipando le spese del giudizio;
Con comparsa depositata il 21.12.2022 si costituiva in giudizio CP_3
contestando in toto le richieste attoree, sia sull'an che nel quantum
[...]
debatur ritenuto eccessivo.
Nello specifico il eccepiva che il procedimento penale avviato su CP_3
querela sporta dall'attore era stato definitivamente archiviato. Inoltre il convenuto richiamava la testimonianza resa dall'operatrice del CP_9
escussa a s.i in sede penale- che il giorno del sinistro Controparte_10
stava svolgendo il servizio unitamente al a bordo dell'ambulanza CP_3
deducendo che l'attore fosse caduto per una errata manovra e senza en-
trare in contatto con l'ambulanza che non aveva ancora impegnato l'incrocio.
Chiedeva pertanto l'integrale rigetto delle domande attoree.
Con comparsa depositata il 13.01.2023 si costituiva in giudizio la
[...]
contestando la ricostruzione dei fatti dedotta Controparte_1
dell'attore in citazione. In particolare, eccepiva l'esclusiva responsabilità
dell'attore nei fatti di causa atteso che, al momento della caduta a terra del sig. l'ambulanza si trovasse ferma all'altezza dello STOP, con Pt_1
Tribunale di Palermo
- 5 - sirene e lampeggianti accese, e non stava effettuando manovra di svolta a sinistra. In subordine chiedeva in caso di condanna al risarcimento, la ri-
duzione dell'ammontare per il concorso di colpa dell'attore nella causa-
zione del sinistro.
Con comparsa depositata il 02.02.2023 si costituiva la
[...]
che aderiva alle difese della Controparte_11
e alle richieste da questa formulate. Controparte_1
Concessi i termini ex art.183, co. 6, c.p.c. la causa veniva istruita con in-
terrogatorio formale di attore e convenuto, prova per testi e CTU medico-
legale volta ad accertare le lesioni patite da parte attorea e il nesso di causalità tra queste e il sinistro;
indi veniva rinviata per le conclusioni.
Tanto premesso deve rilevarsi che la domanda risarcitoria formulata da parte attorea è parzialmente fondata posto che, gli elementi probatori ac-
quisiti al giudizio non consentono di ricostruire l'esatta dinamica del sini-
stro, almeno nella versione fornita dall'attore in citazione.
Nel caso di specie va rilevato, innanzitutto, che non vi è stata una colli-
sione diretta tra i veicoli coinvolti- come affermato dallo stesso attore negli atti introduttivi- ma non vi sono dubbi sul fatto che il conducente dell'ambulanza del 118 abbia commesso una manovra imprudente quan-
tomeno iniziando la svolta a sinistra e omettendo di rispettare il segnale di stop e l'obbligo di svoltare a destra presenti all'intersezione della Piazza
Principe di CA provocando la caduta dell'attore.
Come è noto “la presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di
un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., è applicabile, di
regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia,
Tribunale di Palermo
- 6 - anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli è consentito applica-
re estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di col-
pa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di
causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro.” (Cassazione
civile sez. III 09 marzo 2012 n. 3704; Cassazione civile sez. III 23 luglio
2002 n. 10751).
È necessario, pertanto, accertare in via preventiva il nesso di causalità tra il comportamento del conducente del veicolo responsabile della manovra improvvisa e il sinistro.
Nel caso de quo tale presunzione non si può ritenere superata essendo state fornite dalle parti del giudizio versioni contrastanti sul fatto che l'ambulanza abbia o meno arrestato la marcia al segnale di stop e se avesse gli indicatori visivi e sonori di emergenza accesi, pur concordando tutte sulla circostanza che tra i mezzi non vi sia stato alcun impatto.
Il teste , che al momento del sinistro si trovava a bordo Controparte_10
dell'ambulanza insieme al , ha confermato che tra i mezzi non c'è CP_3
stato scontro e che l'ambulanza era ferma allo STOP:
Il teste ha così dichiarato:
ADR “io ero la soccorritrice a bordo dell'ambulanza.
ADR i soccorritori quando non c'è il paziente stanno davanti, a fianco del
guidatore, ed io ero davanti dato che non avevamo nessuno a bordo.
ADR l'ambulanza era ferma sulla rotatoria e stavamo valutando quale
strada convenisse fare per raggiugere la via Archimede ove eravamo diretti
in codice giallo con lampeggiante e sirena azionate;
ADR ho visto scivolare la moto dell'attore su del brecciolino in Piazza Prin-
Tribunale di Palermo
- 7 - cipe di CA, ad una certa distanza da noi, ma non c'è stato alcun
impatto col nostro mezzo;
ADR la strada non era bagnata, ma era sdrucciolevole per la presenza di
brecciolino dove l'attore è caduto (nei pressi c'erano dei lavori in corso).
ADR riconosco i luoghi dalle foto che mi vengono mostrate dalla produzione
attorea, l'ambulanza si trovava ferma subito prima della linea di arresto
dello stop”.
CP_ Quanto descritto dal testimone viene sostanzialmente confermato anche da che escussa all'udienza del Testimone_1
14.10.2024 ha così dichiarato:
“ADR ero presente al momento del sinistro, ero a piedi e camminavo in
Piazza principe di CA andando verso Corso Camillo Finocchiaro
Aprile.
ADR ricordo che mi fermai prima di attraversare perché sentii la sirena di
un'ambulanza che stava svoltando verso Piazza principe di CA ed
ho sentito un motore cadere, mi sono voltata ed ho visto una persona a ter-
ra. L'ambulanza stava svoltando ma non c'è stato impatto col motore. Ha
proseguito per alcuni metri e poi si è fermata per prestare soccorso.
ADR io ero a molto vicina a circa 3,4 metri dal punto in cui è caduto il moto-
re, non ricordo le condizioni della strada o se fosse scivolosa per qualche
ragione”.
Sul punto giova precisare che l'ordinanza emessa a conclusione del pro-
cedimento penale incoato per il reato di lesioni ex art. 590 bis c.p su de-
nuncia sporta dall'attore, richiamando le dichiarazioni rese dai testimoni presenti al momento del sinistro, ha rigettato l'opposizione proposta dal
Tribunale di Palermo
- 8 - sig.re avverso la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico Pt_1
ministero sul rilievo che non si riteneva sussistere una violazione delle norme stradali da parte del sig.re . CP_3
Nell'ordinanza si legge infatti: “Come correttamente evidenziato dal Pubbli-
co Ministero, dalla dinamica dei fatti, per come ricostruita in modo preciso e
concordante dai testimoni oculari, non emerge alcuna violazione delle nor-
me stradali, atteso che l'ambulanza, in sirena, ha rispettato lo Stop, arre-
stando la propria marcia….Come da verbale del 14.1.2021la polizia giudi-
ziaria ha già acquisito le schede di intervento dell'unità operativa 118 coin-
volta nell'incidente stradale, da cui si evince che l'ambulanza con a bordo
gli operatori , alla guida del mezzo, e è sta- Controparte_3 Controparte_10
ta inviata alle ore 12.22 in Via Archimede, giunta in questa P.zza Principe
CA ha incontrato l'incidente de quo e ha proceduto al successivo
trasporto al P.S del Civico del Cento Antonino”.
A fronte di tali elementi probatori che inducono ad escludere la piena re-
sponsabilità del Sig.re nel verificarsi del sinistro per cui è causa, CP_3
solo il teste riferisce di aver visto l'ambulanza non arrestare la Tes_2
marcia al segnale di stop ed impegnare l'incrocio svoltando a sinistra in controsenso proprio mentre il motociclo condotto dall'attore proveniva dalla parte opposta e questi, per evitare l'impatto, avrebbe frenato scivo-
lando a terra.
Il teste ha così dichiarato:
“Ho assistito al sinistro per cui è causa mi trovavo a piedi a poca distanza
dal punto.
ADR ho visto l'ambulanza impegnare l'incrocio svoltando a sx
contro
-senso,
Tribunale di Palermo
- 9 - mentre proveniva dalla parte opposta il motociclo del sigg. che per Pt_1
evitare l'impatto ha frenato ed è scivolato a terra.
ADR sono sicura che l'ambulanza non avesse le sirene azionate e che non
ci sia stato impatto tra i due mezzi.
CP_ Tale dichiarazione, tuttavia, è stata come visto contraddetta dal teste che ha riferito che l'ambulanza non aveva ancora impegnato l'incrocio.
Tale testimonianza appare tuttavia la meno credibile tra i testi giacché la teste (per sua stessa ammissione) era impegnata a cercare la via più bre-
ve per raggiugere la via Archimede ove erano diretti d'urgenza e quindi probabilmente non era focalizzata sulla esatta posizione dell'ambulanza.
Sicchè può ritenersi che l'ambulanza avesse già impegnato l'incrocio vio-
lando l'obbligo di svolta a dx e non rispettando lo stop provocando la ca-
duta dell'attore scivolato al fine di evitare l'impatto.
Nel caso in esame, tuttavia, posto che non vi è stata collisione tra i veicoli,
l'attore deve tuttavia dimostrare di aver perso il controllo del motociclo a causa della manovra imprudente del conducente dell'ambulanza tale da causare una turbativa da rendere inevitabile la caduta. Da questo punto di vista appare non determinante la circostanza se l'ambulanza avesse o meno già azionato la sirena, dato che in tutti casi il conducente di un mezzo che svolge un servizio di emergenza, deve assicurarsi che non vi siano pericoli nell'impegnare un incrocio a maggior ragione se vi è un se-
gnale di stop e si sta svoltando in una direzione vietata.
Sul punto, pur nell'opacità del quadro istruttorio, appare maggiormente credibile ritenere che la caduta del sig.re sia stata dovuta ad uno Pt_1
sbandamento a causa dell'alta velocità del motociclo, nonché all'imperizia
Tribunale di Palermo
- 10 - ed imprudenza del guidatore che, avvistato il mezzo che stava svoltando abbia frenato troppo bruscamente perdendo il controllo del mezzo scivo-
lando a terra.
Vi è da dire, altresì, che la circostanza stessa che non vi sia stato impatto,
nonostante il ciclomotore sia rovinato in terra e sia scivolato sull'asfalto fermandosi a poca distanza dal mezzo, implica che un rallentamento ed un arresto utilizzando correttamente i freni (e naturalmente non scivo-
lando) sarebbe stato senz'altro idoneo e sufficiente ad evitare l'impatto.
Non vi sono infatti dubbi che un rallentamento controllato azionando i freni avrebbe sicuramente ridotto lo spazio di frenata rispetto alla “scivo-
lata” di cui è stato protagonista l'attore. Se nonostante la scivolata il mo-
tore si è arrestato prima dell'impatto, a maggior ragione l'impatto non si sarebbe verificato se il fosse rimasto regolarmente in sella al pro- Pt_1
prio motore usando correttamente i freni.
Così ricostruiti i fatti di causa sulla scorta degli elementi probatori acqui-
siti, appare necessario assegnare una percentuale di corresponsabilità nei confronti dell'attore preponderante, nella misura di due terzi, sicché il ri-
sarcimento potrà avvenire nella limitata quota di un terzo.
E' da ritenersi infatti che sebbene l'ambulanza avesse già impegnato l'incrocio, il aveva tutto il tempo di rallentare e dare la precedenza Pt_1
all'ambulanza, e se ciò non è avvenuto e l'attore è scivolato, ciò è dovuto alla velocità inadeguata del ciclomotore e/o all'imperizia del guidatore.
Per l'esatta determinazione del danno va considerato il contenuto della re-
lazione predisposta dal CTU nominato nell'odierno giudizio, i cui esiti de-
vono essere condivisi, stante la logicità e coerenza delle argomentazioni
Tribunale di Palermo
- 11 - addotte dal perito, nonché l'oggettività del metodo di indagine seguito.
Ebbene il CTU, sulla base degli esiti dell'esame obiettivo e delle risultanze della documentazione sanitaria in atti ha ritenuto “ammissibile il nesso causale tra l'evento (caduta) e le lesioni subite (frattura della testa omera-
le e del trochite omerale dx e frattura scomposta ulna sn), con una valu-
tazione del danno biologico permanente nella misura del 18%.
A seguito delle lesioni patite, all'attore è stata, poi, riconosciuta un'invalidità temporanea assoluta di giorni 20, un periodo di invalidità
temporanea parziale al 75% di giorni 40, un periodo di inabilità tempora-
nea parziale al 50% di giorni 30 e un periodo di inabilità temporanea par-
ziale al 25% di giorni 50
In relazione alle lesioni riportate e al percorso clinico affrontato dall'attore, infine, sono state ritenute congrue e comprovate spese medi-
che pari ad euro 3.049,57,
Fatte queste premesse, per la liquidazione equitativa del danno come so-
pra riconosciuto - e cioè del danno “biologico” inteso quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del dan-
no da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo
Giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla sent. della Corte di cassazione n° 12408/2001 che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei Tribunale d'Italia, un valido criterio per la liqui-
dazione equitativa del danno non patrimoniale, riconoscendone una voca-
zione nazionale (si veda anche Cass. n° 14402/2011). Indi, questo Tribu-
nale, prende atto dello sviluppo giurisprudenziale degli ultimi anni in ma-
teria di risarcimento del danno e dell'indicazione delle tabelle milanesi,
Tribunale di Palermo
- 12 - quale valido criterio di liquidazione del danno, e le applica nell'ultima ver-
sione di essa approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile (giugno
2024).
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, all'attore, il quale all'epoca dell'evento aveva 55 anni, spetterà un risarcimento pari ad euro
46.913,00 in valori attuali a titolo di danno biologico unitariamente con-
siderato.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liqui-
dare la somma di euro 8.912,50 in valori attuali.
A tali somme vanno poi ancora aggiunte le spese mediche future ritenute congrue dal CTU nella misura di euro 3.049,57
Il risarcimento complessivo dovuto all'attore è, dunque, pari ad euro
58.875,07
Data poi l'autonoma valutazione che deve essere condotta sulle circostan-
ze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno biologi-
co in relazione sia agli aspetti dinamico-relazionali che su quelle che pos-
sano dar luogo a sofferenza soggettiva e la necessità di un loro separato e ulteriore accertamento, deve ritenersi consentita la relativa liquidazione soltanto laddove tali circostanze siano state tempestivamente allegate e provate dalla parte, ed integrino conseguenze dannose peculiari e specifi-
che del danneggiato (diverse cioè da quelle standard presumibilmente pa-
tite da qualunque danneggiato con la stessa lesione dell'integrità psicofi-
sica).
Nel caso di specie parte attorea non ha fornito alcun elemento indicativo degli effetti sulla propria quotidianità dovuti dal peggioramento della pro-
Tribunale di Palermo
- 13 - pria condizione clinica;
di talché nessun'altra voce di danno potrà essere liquidata a titolo di danno morale oltre quella del danno c.d. biologico, in quanto già comprensiva dei pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzio-
nale accertata (cfr. tra le tante: Cass., ord. n. 23469/2018, Cass., sent. n.
28988/2019) e tanto vale sia sotto il piano anatomico-funzionale sia sotto il piano psicologico.
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi da
“ritardato pagamento” o interessi compensativi.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata di-
sponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liqui-
dato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare ne-
cessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza
17/2/1995 n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
Le parti convenute andranno condannate in solido al pagamento in favore di di euro 64.819,25, oltre gli interessi legali dalla data Parte_1
Tribunale di Palermo
- 14 - della decisione fino al soddisfo.
A tale somma va, tuttavia, applicata la riduzione di due terzi per il rico-
noscimento del concorso di colpa dell'attore, sicchè in definitiva le parti convenute saranno condannate in solido a pagare in favore dell'attore la somma di euro 21.606,00 oltre gli interessi legali dalla data della deci-
sione fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei medi tariffari sulla base del valore del decisum, delle fasi effettivamente svolte, della natura delle questioni sottese.
p.q.m.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan-
za, eccezione e difesa disattesa:
- accoglie parzialmente le domande di;
Parte_1
- condanna in solido Controparte_12 Controparte_13
e la
[...] Controparte_14
al pagamento in favore dell'attore di euro
[...]
21.606,00 oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddi-
sfo;
- condanna in solido Controparte_12 Controparte_13
e la
[...] Controparte_14
al pagamento delle spese di giudizio per parte atto-
[...]
rea da liquidarsi in euro 7.616,00, oltre rimborso spese vive, spese forfet-
tarie al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarsi a favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- pone in solido definitivamente in capo alle parti convenute le spese di
Tribunale di Palermo
- 15 - C.T.U.;
Così deciso in Palermo, in data 19.12.2025
- 16 -
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
Tribunale di Palermo
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12755 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBER- Parte_1
TÀ, 56 90143 PALERMO, presso l'Avv. MICELI SOPO MAURO che lo rap-
presenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA BENEDETTO GRAVINA, 56 PALERMO e
SICILIA EMERGENZA- Controparte_2
elettivamente domiciliate presso l'Avv. DOLCE DOMENICO,
[...]
che le rappresenta e difende per mandato in atti;
E
elettivamente domiciliato in VIA MARCHESE DI Controparte_3
VILLABIANCA 163 PALERMO, presso l'Avv. DE LISI ANTONINO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
Oggetto: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
Tribunale di Palermo MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. con- Parte_1
veniva in giudizio , la Controparte_3 Controparte_4
e la , n.q. di so-
[...] Controparte_1
cietà assicuratrice dell'ambulanza 118 di proprietà della
[...]
chiedendone la con- Controparte_5
danna in solido al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro avvenuto in data 16.07.2020, alle ore 12,30 circa a Palermo.
Esponeva l'attore che il convenuto percorrendo a bordo CP_3
dell'ambulanza 118 Fiat Ducato, tg. EP131WS la Piazza P.pe di Campo-
reale con direttrice di marcia da Via Noce verso Via Dante, giunto all'intersezione posta all'altezza del civico 23, impegnava l'intersezione svoltando a sinistra omettendo di osservare il segnale di Stop ed occu-
pando la sede stradale riservata alla circolazione nel senso opposto di marcia. L'attore deduceva, altresì, che nell'effettuare la manovra, il Pipi-
tone ometteva di dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla corsia op-
posta e non azionava né la freccia né i dispositivi di emergenza quali lam-
peggianti e sirena di emergenza. A causa di tale manovra l'ambulanza in-
tercettava la direttrice di marcia del motociclo Piaggio Beverly Tg.
CV84087 condotto da il quale, proveniente dalla Via Ser- Parte_1
radifalco, stava percorrendo la stessa Piazza P.pe di CA, con di-
rettrice di marcia verso Corso Finocchiaro Aprile causando il sinistro.
L'attore spiegava che, pur avendo azionato l'impatto frenante nel tentativo di evitare l'impatto con l'ambulanza, rovinava al suolo riportando lesioni per la cura delle quali veniva trasportato tramite lo stesso servizio 118 al
Tribunale di Palermo
- 2 - P.S dell'Ospedale Civico di Palermo ove veniva diagnosticata “frattura plu-
riframmentaria della testa omerale e del trochite omerale, frattura scompo-
sta ed angolata del terzo prossimale dell'ulna, frattura del terzo prossimale
del radio”.
Ritenendo responsabili del sinistro il in solido con la Sicilia CP_3
Emergenza n.q di proprietaria dell'ambulanza 118 e la Controparte_6
n.q di società assicuratrice del suddetto mezzo, per vio-
[...]
lazione delle norme ex artt. 140,145,146,143 co 11, 154 C.d.S, conclude-
va chiedendo di:
“-ritenere e dichiarare sussistente la condizione di procedibilità di cui
all'art. 145 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, perché l'impresa assicura-
trice è stata formalmente intimata al pagamento senza alcun esito nono-
stante sia decorso il termine di novanta giorni, prescritto per il risarcimento
in presenza di danni alla persona;
-ritenere e dichiarare responsabile, unico ed esclusivo del sinistro per cui
oggi è causa, il Sig. , conducente dell'AMBULANZA 118, Controparte_3 [...]
, Tg. EP131WS; CP_7
-conseguentemente, ai sensi degli artt. 144 d.lgsl 209/2005 e 2043 cc,
condannare quest'ultimo in solido alla Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, quale proprietaria dell'AMBULANZA 118, , Tg. CP_7
EP131WS, ed alla in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, quale impresa assicuratrice
dell'AMBULANZA 118, , Tg. EP131WS, al pagamento in favo- CP_7
re del Sig. , della somma di euro 128.024,40, comprensiva Parte_1
Tribunale di Palermo
- 3 - del danno morale, per i danni non patrimoniali sofferti in occasione del si-
nistro per cui oggi è causa, oltre interessi compensativi e rivalutazione mo-
netaria dal fatto fino al soddisfo, il tutto come sarà meglio specificato e do-
cumentato in corso di causa, ovvero al pagamento di quella maggiore o mi-
nore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa e giusta all'esito
dell'istruttoria;
condannare, inoltre, gli odierni convenuti al pagamento in favore del Sig.
, della somma di euro 3.049,57, a titolo di spese mediche Parte_1
sostenute, come da documentazione allegata alla produzione di parte attri-
ce (Doc. 25), oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, ovve-
ro al pagamento di quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice
adito riterrà equa e giusta all'esito dell'istruttoria;
-condannare, inoltre, gli odierni convenuti al pagamento in favore del Sig.
delle spese per l'assistenza stragiudiziale, (secondo Parte_1
l'orientamento espresso recentemente dalla Suprema Corte) quantificate in
Euro 4.320.00, oltre oneri per legge dovuti, ovvero al pagamento di quella
maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa e giusta
all'esito dell'istruttoria;
condannare inoltre, gli odierni convenuti al pagamento delle spese, compe-
tenze, onorari e spese generali nella misura del 15,00 %, oltre IVA e CPA
come per legge, del presente giudizio, ex D.M. N. 55/2014 come integrato
dal D.M. 37/2018, ed oltre ancora le spese di registrazione della sentenza
di definizione del presente contenzioso, nonché delle ulteriori spese e com-
petenze per diritti successivi al deposito della sentenza (l'attività espletata
nell'intervallo tra la liquidazione, contenuta nel titolo, e le successive inizia-
Tribunale di Palermo
- 4 - tive del creditore per far valere quanto statuito a favore dello stesso, va re-
munerata e pertanto le somme per spese, onorari e diritti successivi, giusta
sentenza nr. 13482 del 20.06.2011 della Suprema Corte di Cassazione,
vanno poste a carico della parte soccombente), con vittoria di spese, compe-
tenze ed onorari ed accessori di legge, e per tali somme si richiede il paga-
mento con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex
art. 93 c.p.c. e che dichiara di aver assistito il proprio cliente senza aver ri-
scosso gli onorari, anticipando le spese del giudizio;
Con comparsa depositata il 21.12.2022 si costituiva in giudizio CP_3
contestando in toto le richieste attoree, sia sull'an che nel quantum
[...]
debatur ritenuto eccessivo.
Nello specifico il eccepiva che il procedimento penale avviato su CP_3
querela sporta dall'attore era stato definitivamente archiviato. Inoltre il convenuto richiamava la testimonianza resa dall'operatrice del CP_9
escussa a s.i in sede penale- che il giorno del sinistro Controparte_10
stava svolgendo il servizio unitamente al a bordo dell'ambulanza CP_3
deducendo che l'attore fosse caduto per una errata manovra e senza en-
trare in contatto con l'ambulanza che non aveva ancora impegnato l'incrocio.
Chiedeva pertanto l'integrale rigetto delle domande attoree.
Con comparsa depositata il 13.01.2023 si costituiva in giudizio la
[...]
contestando la ricostruzione dei fatti dedotta Controparte_1
dell'attore in citazione. In particolare, eccepiva l'esclusiva responsabilità
dell'attore nei fatti di causa atteso che, al momento della caduta a terra del sig. l'ambulanza si trovasse ferma all'altezza dello STOP, con Pt_1
Tribunale di Palermo
- 5 - sirene e lampeggianti accese, e non stava effettuando manovra di svolta a sinistra. In subordine chiedeva in caso di condanna al risarcimento, la ri-
duzione dell'ammontare per il concorso di colpa dell'attore nella causa-
zione del sinistro.
Con comparsa depositata il 02.02.2023 si costituiva la
[...]
che aderiva alle difese della Controparte_11
e alle richieste da questa formulate. Controparte_1
Concessi i termini ex art.183, co. 6, c.p.c. la causa veniva istruita con in-
terrogatorio formale di attore e convenuto, prova per testi e CTU medico-
legale volta ad accertare le lesioni patite da parte attorea e il nesso di causalità tra queste e il sinistro;
indi veniva rinviata per le conclusioni.
Tanto premesso deve rilevarsi che la domanda risarcitoria formulata da parte attorea è parzialmente fondata posto che, gli elementi probatori ac-
quisiti al giudizio non consentono di ricostruire l'esatta dinamica del sini-
stro, almeno nella versione fornita dall'attore in citazione.
Nel caso di specie va rilevato, innanzitutto, che non vi è stata una colli-
sione diretta tra i veicoli coinvolti- come affermato dallo stesso attore negli atti introduttivi- ma non vi sono dubbi sul fatto che il conducente dell'ambulanza del 118 abbia commesso una manovra imprudente quan-
tomeno iniziando la svolta a sinistra e omettendo di rispettare il segnale di stop e l'obbligo di svoltare a destra presenti all'intersezione della Piazza
Principe di CA provocando la caduta dell'attore.
Come è noto “la presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di
un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., è applicabile, di
regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia,
Tribunale di Palermo
- 6 - anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli è consentito applica-
re estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di col-
pa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di
causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro.” (Cassazione
civile sez. III 09 marzo 2012 n. 3704; Cassazione civile sez. III 23 luglio
2002 n. 10751).
È necessario, pertanto, accertare in via preventiva il nesso di causalità tra il comportamento del conducente del veicolo responsabile della manovra improvvisa e il sinistro.
Nel caso de quo tale presunzione non si può ritenere superata essendo state fornite dalle parti del giudizio versioni contrastanti sul fatto che l'ambulanza abbia o meno arrestato la marcia al segnale di stop e se avesse gli indicatori visivi e sonori di emergenza accesi, pur concordando tutte sulla circostanza che tra i mezzi non vi sia stato alcun impatto.
Il teste , che al momento del sinistro si trovava a bordo Controparte_10
dell'ambulanza insieme al , ha confermato che tra i mezzi non c'è CP_3
stato scontro e che l'ambulanza era ferma allo STOP:
Il teste ha così dichiarato:
ADR “io ero la soccorritrice a bordo dell'ambulanza.
ADR i soccorritori quando non c'è il paziente stanno davanti, a fianco del
guidatore, ed io ero davanti dato che non avevamo nessuno a bordo.
ADR l'ambulanza era ferma sulla rotatoria e stavamo valutando quale
strada convenisse fare per raggiugere la via Archimede ove eravamo diretti
in codice giallo con lampeggiante e sirena azionate;
ADR ho visto scivolare la moto dell'attore su del brecciolino in Piazza Prin-
Tribunale di Palermo
- 7 - cipe di CA, ad una certa distanza da noi, ma non c'è stato alcun
impatto col nostro mezzo;
ADR la strada non era bagnata, ma era sdrucciolevole per la presenza di
brecciolino dove l'attore è caduto (nei pressi c'erano dei lavori in corso).
ADR riconosco i luoghi dalle foto che mi vengono mostrate dalla produzione
attorea, l'ambulanza si trovava ferma subito prima della linea di arresto
dello stop”.
CP_ Quanto descritto dal testimone viene sostanzialmente confermato anche da che escussa all'udienza del Testimone_1
14.10.2024 ha così dichiarato:
“ADR ero presente al momento del sinistro, ero a piedi e camminavo in
Piazza principe di CA andando verso Corso Camillo Finocchiaro
Aprile.
ADR ricordo che mi fermai prima di attraversare perché sentii la sirena di
un'ambulanza che stava svoltando verso Piazza principe di CA ed
ho sentito un motore cadere, mi sono voltata ed ho visto una persona a ter-
ra. L'ambulanza stava svoltando ma non c'è stato impatto col motore. Ha
proseguito per alcuni metri e poi si è fermata per prestare soccorso.
ADR io ero a molto vicina a circa 3,4 metri dal punto in cui è caduto il moto-
re, non ricordo le condizioni della strada o se fosse scivolosa per qualche
ragione”.
Sul punto giova precisare che l'ordinanza emessa a conclusione del pro-
cedimento penale incoato per il reato di lesioni ex art. 590 bis c.p su de-
nuncia sporta dall'attore, richiamando le dichiarazioni rese dai testimoni presenti al momento del sinistro, ha rigettato l'opposizione proposta dal
Tribunale di Palermo
- 8 - sig.re avverso la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico Pt_1
ministero sul rilievo che non si riteneva sussistere una violazione delle norme stradali da parte del sig.re . CP_3
Nell'ordinanza si legge infatti: “Come correttamente evidenziato dal Pubbli-
co Ministero, dalla dinamica dei fatti, per come ricostruita in modo preciso e
concordante dai testimoni oculari, non emerge alcuna violazione delle nor-
me stradali, atteso che l'ambulanza, in sirena, ha rispettato lo Stop, arre-
stando la propria marcia….Come da verbale del 14.1.2021la polizia giudi-
ziaria ha già acquisito le schede di intervento dell'unità operativa 118 coin-
volta nell'incidente stradale, da cui si evince che l'ambulanza con a bordo
gli operatori , alla guida del mezzo, e è sta- Controparte_3 Controparte_10
ta inviata alle ore 12.22 in Via Archimede, giunta in questa P.zza Principe
CA ha incontrato l'incidente de quo e ha proceduto al successivo
trasporto al P.S del Civico del Cento Antonino”.
A fronte di tali elementi probatori che inducono ad escludere la piena re-
sponsabilità del Sig.re nel verificarsi del sinistro per cui è causa, CP_3
solo il teste riferisce di aver visto l'ambulanza non arrestare la Tes_2
marcia al segnale di stop ed impegnare l'incrocio svoltando a sinistra in controsenso proprio mentre il motociclo condotto dall'attore proveniva dalla parte opposta e questi, per evitare l'impatto, avrebbe frenato scivo-
lando a terra.
Il teste ha così dichiarato:
“Ho assistito al sinistro per cui è causa mi trovavo a piedi a poca distanza
dal punto.
ADR ho visto l'ambulanza impegnare l'incrocio svoltando a sx
contro
-senso,
Tribunale di Palermo
- 9 - mentre proveniva dalla parte opposta il motociclo del sigg. che per Pt_1
evitare l'impatto ha frenato ed è scivolato a terra.
ADR sono sicura che l'ambulanza non avesse le sirene azionate e che non
ci sia stato impatto tra i due mezzi.
CP_ Tale dichiarazione, tuttavia, è stata come visto contraddetta dal teste che ha riferito che l'ambulanza non aveva ancora impegnato l'incrocio.
Tale testimonianza appare tuttavia la meno credibile tra i testi giacché la teste (per sua stessa ammissione) era impegnata a cercare la via più bre-
ve per raggiugere la via Archimede ove erano diretti d'urgenza e quindi probabilmente non era focalizzata sulla esatta posizione dell'ambulanza.
Sicchè può ritenersi che l'ambulanza avesse già impegnato l'incrocio vio-
lando l'obbligo di svolta a dx e non rispettando lo stop provocando la ca-
duta dell'attore scivolato al fine di evitare l'impatto.
Nel caso in esame, tuttavia, posto che non vi è stata collisione tra i veicoli,
l'attore deve tuttavia dimostrare di aver perso il controllo del motociclo a causa della manovra imprudente del conducente dell'ambulanza tale da causare una turbativa da rendere inevitabile la caduta. Da questo punto di vista appare non determinante la circostanza se l'ambulanza avesse o meno già azionato la sirena, dato che in tutti casi il conducente di un mezzo che svolge un servizio di emergenza, deve assicurarsi che non vi siano pericoli nell'impegnare un incrocio a maggior ragione se vi è un se-
gnale di stop e si sta svoltando in una direzione vietata.
Sul punto, pur nell'opacità del quadro istruttorio, appare maggiormente credibile ritenere che la caduta del sig.re sia stata dovuta ad uno Pt_1
sbandamento a causa dell'alta velocità del motociclo, nonché all'imperizia
Tribunale di Palermo
- 10 - ed imprudenza del guidatore che, avvistato il mezzo che stava svoltando abbia frenato troppo bruscamente perdendo il controllo del mezzo scivo-
lando a terra.
Vi è da dire, altresì, che la circostanza stessa che non vi sia stato impatto,
nonostante il ciclomotore sia rovinato in terra e sia scivolato sull'asfalto fermandosi a poca distanza dal mezzo, implica che un rallentamento ed un arresto utilizzando correttamente i freni (e naturalmente non scivo-
lando) sarebbe stato senz'altro idoneo e sufficiente ad evitare l'impatto.
Non vi sono infatti dubbi che un rallentamento controllato azionando i freni avrebbe sicuramente ridotto lo spazio di frenata rispetto alla “scivo-
lata” di cui è stato protagonista l'attore. Se nonostante la scivolata il mo-
tore si è arrestato prima dell'impatto, a maggior ragione l'impatto non si sarebbe verificato se il fosse rimasto regolarmente in sella al pro- Pt_1
prio motore usando correttamente i freni.
Così ricostruiti i fatti di causa sulla scorta degli elementi probatori acqui-
siti, appare necessario assegnare una percentuale di corresponsabilità nei confronti dell'attore preponderante, nella misura di due terzi, sicché il ri-
sarcimento potrà avvenire nella limitata quota di un terzo.
E' da ritenersi infatti che sebbene l'ambulanza avesse già impegnato l'incrocio, il aveva tutto il tempo di rallentare e dare la precedenza Pt_1
all'ambulanza, e se ciò non è avvenuto e l'attore è scivolato, ciò è dovuto alla velocità inadeguata del ciclomotore e/o all'imperizia del guidatore.
Per l'esatta determinazione del danno va considerato il contenuto della re-
lazione predisposta dal CTU nominato nell'odierno giudizio, i cui esiti de-
vono essere condivisi, stante la logicità e coerenza delle argomentazioni
Tribunale di Palermo
- 11 - addotte dal perito, nonché l'oggettività del metodo di indagine seguito.
Ebbene il CTU, sulla base degli esiti dell'esame obiettivo e delle risultanze della documentazione sanitaria in atti ha ritenuto “ammissibile il nesso causale tra l'evento (caduta) e le lesioni subite (frattura della testa omera-
le e del trochite omerale dx e frattura scomposta ulna sn), con una valu-
tazione del danno biologico permanente nella misura del 18%.
A seguito delle lesioni patite, all'attore è stata, poi, riconosciuta un'invalidità temporanea assoluta di giorni 20, un periodo di invalidità
temporanea parziale al 75% di giorni 40, un periodo di inabilità tempora-
nea parziale al 50% di giorni 30 e un periodo di inabilità temporanea par-
ziale al 25% di giorni 50
In relazione alle lesioni riportate e al percorso clinico affrontato dall'attore, infine, sono state ritenute congrue e comprovate spese medi-
che pari ad euro 3.049,57,
Fatte queste premesse, per la liquidazione equitativa del danno come so-
pra riconosciuto - e cioè del danno “biologico” inteso quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del dan-
no da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo
Giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla sent. della Corte di cassazione n° 12408/2001 che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei Tribunale d'Italia, un valido criterio per la liqui-
dazione equitativa del danno non patrimoniale, riconoscendone una voca-
zione nazionale (si veda anche Cass. n° 14402/2011). Indi, questo Tribu-
nale, prende atto dello sviluppo giurisprudenziale degli ultimi anni in ma-
teria di risarcimento del danno e dell'indicazione delle tabelle milanesi,
Tribunale di Palermo
- 12 - quale valido criterio di liquidazione del danno, e le applica nell'ultima ver-
sione di essa approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile (giugno
2024).
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, all'attore, il quale all'epoca dell'evento aveva 55 anni, spetterà un risarcimento pari ad euro
46.913,00 in valori attuali a titolo di danno biologico unitariamente con-
siderato.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liqui-
dare la somma di euro 8.912,50 in valori attuali.
A tali somme vanno poi ancora aggiunte le spese mediche future ritenute congrue dal CTU nella misura di euro 3.049,57
Il risarcimento complessivo dovuto all'attore è, dunque, pari ad euro
58.875,07
Data poi l'autonoma valutazione che deve essere condotta sulle circostan-
ze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno biologi-
co in relazione sia agli aspetti dinamico-relazionali che su quelle che pos-
sano dar luogo a sofferenza soggettiva e la necessità di un loro separato e ulteriore accertamento, deve ritenersi consentita la relativa liquidazione soltanto laddove tali circostanze siano state tempestivamente allegate e provate dalla parte, ed integrino conseguenze dannose peculiari e specifi-
che del danneggiato (diverse cioè da quelle standard presumibilmente pa-
tite da qualunque danneggiato con la stessa lesione dell'integrità psicofi-
sica).
Nel caso di specie parte attorea non ha fornito alcun elemento indicativo degli effetti sulla propria quotidianità dovuti dal peggioramento della pro-
Tribunale di Palermo
- 13 - pria condizione clinica;
di talché nessun'altra voce di danno potrà essere liquidata a titolo di danno morale oltre quella del danno c.d. biologico, in quanto già comprensiva dei pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzio-
nale accertata (cfr. tra le tante: Cass., ord. n. 23469/2018, Cass., sent. n.
28988/2019) e tanto vale sia sotto il piano anatomico-funzionale sia sotto il piano psicologico.
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi da
“ritardato pagamento” o interessi compensativi.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata di-
sponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liqui-
dato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare ne-
cessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza
17/2/1995 n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
Le parti convenute andranno condannate in solido al pagamento in favore di di euro 64.819,25, oltre gli interessi legali dalla data Parte_1
Tribunale di Palermo
- 14 - della decisione fino al soddisfo.
A tale somma va, tuttavia, applicata la riduzione di due terzi per il rico-
noscimento del concorso di colpa dell'attore, sicchè in definitiva le parti convenute saranno condannate in solido a pagare in favore dell'attore la somma di euro 21.606,00 oltre gli interessi legali dalla data della deci-
sione fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei medi tariffari sulla base del valore del decisum, delle fasi effettivamente svolte, della natura delle questioni sottese.
p.q.m.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan-
za, eccezione e difesa disattesa:
- accoglie parzialmente le domande di;
Parte_1
- condanna in solido Controparte_12 Controparte_13
e la
[...] Controparte_14
al pagamento in favore dell'attore di euro
[...]
21.606,00 oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddi-
sfo;
- condanna in solido Controparte_12 Controparte_13
e la
[...] Controparte_14
al pagamento delle spese di giudizio per parte atto-
[...]
rea da liquidarsi in euro 7.616,00, oltre rimborso spese vive, spese forfet-
tarie al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarsi a favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- pone in solido definitivamente in capo alle parti convenute le spese di
Tribunale di Palermo
- 15 - C.T.U.;
Così deciso in Palermo, in data 19.12.2025
- 16 -
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
Tribunale di Palermo