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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/12/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 935/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 935/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. FEDELE MARIA GRAZIA
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
C.F. ) Controparte_3 C.F._4
C.F. ) Controparte_4 C.F._5
C.F. ) Controparte_4 C.F._6
(C.F. ) Controparte_5 C.F._7
C.F. CP_6 C.F._8
(C.F. ) Controparte_7 C.F._9
C.F. ) Controparte_8 C.F._10
C.F. ) Controparte_4 C.F._11
C.F. ) CP_9 C.F._12
(C.F. ) Controparte_10 C.F._13
pagina 1 di 8 (C.F. ) Controparte_11 C.F._14
, in persona del legale rappresentante Controparte_12 pro tempore, (C.F. ) P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_13 C.F._15
(C.F. ) Controparte_14 C.F._16
(C.F. ) Controparte_15 C.F._17
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO
Usucapione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
, , cl. 1965, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
cl. 1961, , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_8
, , , , ,
[...] Controparte_7 CP_9 Controparte_13 Controparte_10
, cl. 1967, , Controparte_11 Controparte_4 Controparte_15 [...]
, , e CP_14 Controparte_12 Controparte_14 CP_15
, chiedendo che fosse dichiarato in favore di esso attore l'acquisto, per intervenuta
[...] usucapione ordinaria, della proprietà dei terreni siti in Villa San Giovanni (Reggio
Calabria), località Acciarello, via Libertà, identificati al Catasto Terreni del Comune di
Villa San Giovanni:
− al foglio di mappa 10, particelle n. 193 e 565, formalmente intestate a
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_16
, cl. 1965, , Controparte_4 Controparte_4 Controparte_5
, , , Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19
e fu , CP_20 CP_21 Per_1
pagina 2 di 8 − 195 e 572, formalmente intestate a cl. 1965, Controparte_4 CP_17
, , ,
[...] Controparte_18 Controparte_22 CP_23
, e
[...] CP_4 Controparte_24 CP_20 [...]
fu . CP_21 Per_1
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato di possedere da oltre venti anni, e precisamente dalla fine del 1999, in modo esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico, gli immobili oggetto di causa, in particolare provvedendo a recintare i terreni e ad installare dei cancelli, curandone la manutenzione e utilizzandoli come parcheggio;
ha inoltre dedotto di essersi sempre comportato quale unico proprietario dei beni, senza incontrare ostacoli od opposizioni da parte di terzi e senza rendere conto ad alcuno.
Parte attrice ha dunque concluso chiedendo al Tribunale di «dichiarare che, per effetto di usucapione, il Sig. la nato a [...] il [...] ed Parte_1 ivi residente in [...] è divenuto esclusivo proprietario per intero (100/100) dei seguenti terreni siti nel Comune di Villa San Giovanni località Acciarello in Via Libertà riportati al catasto del predetto Comune Foglio 10 part. 193 di mq 625 Foglio 10 part. 565 di mq 105 intestati a , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_16
, , , CP_4 Controparte_4 Controparte_4 Controparte_5 CP_17
di , e
[...] CP_4 Controparte_18 CP_4 Controparte_19 CP_20 [...]
fu Foglio 10 part. 195 di mq 601 Foglio 10 part. 572 di mq 245 CP_21 Per_2 intestate a , , Controparte_4 Controparte_17 Controparte_18 CP_4 CP_22
[...] CP_4 Controparte_23 CP_4 Controparte_24 CP_4 CP_20
e fu .
[...] CP_21 Per_2
Non si sono costituiti in giudizio i convenuti.
All'udienza del 18.01.2023, il Giudice Istruttore ha rilevato la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di cl. 1967 e ne ha ordinato la Controparte_4 rinnovazione.
Con ordinanza dell'11.03.2024, è stata dichiarata la contumacia di Controparte_1
(indicata, per mero errore materiale, come , , CP_25 Controparte_2
pagina 3 di 8 , cl. 1965, cl. 1961, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] CP_6 Controparte_8 Controparte_7 CP_9
, , , Controparte_13 Controparte_10 Controparte_11 [...]
e cl. 1967, i quali, sebbene regolarmente citati, Controparte_12 Controparte_4 non si sono costituiti in giudizio;
è stata invece rilevata la nullità della notificazione dell'atto di citazione nei confronti di e a e ne Controparte_14 Controparte_15
è stata ordinata la rinnovazione entro il termine perentorio all'uopo fissato.
All'udienza del 09.10.2024, è stata dichiarata la contumacia di e Controparte_15
, i quali, seppure ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio. Controparte_14
La controversia è stata poi istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati da parte attrice.
All'udienza del 10.12.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni rinunciando all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
1. La domanda avanzata da è fondata e deve pertanto essere Parte_1 accolta.
Com'è noto, l'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158 c.c. presuppone un comportamento umano – c.d. corpus possessionis – continuo, non interrotto, pacifico e pubblico, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla res, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge – cioè 20 anni –, un potere corrispondente a quello del proprietario, che sia rivelatore anche all'esterno di una indiscussa, esclusiva e piena signoria sulla cosa, a cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore;
il corpus possessionis deve inoltre essere accompagnato, per tutto il periodo di tempo richiesto dalla legge, dall'animo di tenere la cosa come propria – c.d. animus rem sibi habendi –, cioè dalla volontà di escludere gli altri dalle facoltà di godimento e di disposizione del bene.
pagina 4 di 8 Ciò premesso in termini generali, nell'odierno giudizio l'attore ha reso dimostrazione della continuativa ultraventennale disponibilità degli immobili oggetto di causa, che si è concretizzata nell'utilizzazione dei terreni come parcheggio e deposito, nella realizzazione di opere sugli stessi (in particolare, una recinzione a chiusura del fondo), nella manutenzione dei beni e nel possesso esclusivo delle chiavi per accedervi, e dunque in condotte costituenti tipico atto di esercizio del diritto dominicale.
In questo senso si sono infatti concordemente espressi i testimoni escussi nel corso del giudizio, della cui attendibilità, e connessa veridicità del narrato, non vi è motivo di dubitare.
Il testimone ha infatti riferito: «conosco l'attore e i luoghi di causa;
la Testimone_1 casa di famiglia dove sono cresciuto è ubicata in prossimità del terreno;
sporge proprio sui terreni dell'attore. Confermo il capo 11 della citazione. Confermo la circostanza del capo
22 della citazione;
affacciandomi dal balcone di casa mia io ho sempre visto l'attore occupare il terreno e parcheggiare le sue vetture e usarlo come deposito;
ciò da fine anno
1999; il terreno ha un cancello di ingresso ed è recintato;
il cancello è di ferro e la recinzione, parte in cemento e parte in rete metallica, l'ha realizzata l'attore. Vero è il capo 13 della memoria di parte attrice di cui ho già detto. La circostanza 34 è vera e ho già detto. Confermo il capo 45; io sono cresciuto sui luoghi e ho sempre visto solo l'attore aprire il cancello con la chiave e accedere ai terreni in questione non ho mai visto alcuna altra persona accedere nel terreno o possedere le chiavi per accedere. Preciso che dopo essermi sposato mi sono trasferito a vivere in un'altra casa ma continuo a recarmi con
pagina 5 di 8 frequenza in quella di famiglia dove continua a risiedere mia sorella. E' vera la circostanza di cui al capo 56. Il terreno viene usato dall'attore per custodia delle vetture;
almeno così gli ho visto fare dal 1999 come ho già detto» (cfr. verbale dell'udienza del
05.11.2025).
Il testimone ha invece affermato: «conosco l'attore perché possiede i Testimone_2 terreni posti vicino casa della mia famiglia dove io sono nato e cresciuto anche dopo essermi sposato;
nel 1999 mi sono trasferito a vivere in una casa solo mia ma ho continuato a recarmi a casa dei miei genitori quotidianamente. Confermo il capo 17 della citazione e della memoria8 183 di parte attrice;
l'attore possiede detti terreni fin dalla fine degli anni novanta. Confermo il capo 29 della citazione ed il capo 310 della memoria;
il terreno è recintato e vi si accede attraverso un cancello le cui chiavi le ha e le ha sempre avute soltanto l'attore; affermo questo perché non ho mai visto altra persona, oltre l'attore aprire il cancello per accedere al terreno. Non so se sia stato l'attore a realizzare i muri di confine dei terreni e a posizionare la rete metallica;
i terreni comunque sono tutti recintati.
Confermo il capo 3 e il capo 411 di cui ho già detto. E' vera la circostanza di cui al capo
6)12 della memoria. Nei terreni in questione, l'attore ha sempre parcheggiato e parcheggia
a tutt'oggi autovetture» (cfr. verbale dell'udienza del 05.11.2025).
I testi escussi nel corso del giudizio hanno dunque confermato quanto dedotto nell'atto di citazione dall'attore, sicché può ritenersi provato che quest'ultimo possiede da più di pagina 6 di 8 venti anni in modo continuo ed ininterrotto i terreni in controversia e che tale possesso è dal medesimo esercitato pubblicamente, pacificamente e in modo indiscusso.
Il possesso protrattosi nel modo in cui si è detto per un periodo di oltre vent'anni appare dunque idoneo a creare quella situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte dei proprietari e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sugli stessi beni da parte del possessore, che si è completamente sostituito ai proprietari nell'utilizzazione degli immobili, con quell'animus possidendi che – come si
è detto – caratterizza il possesso idoneo all'usucapione.
Si deve inoltre evidenziare che non è emerso che i convenuti o altri soggetti abbiano, nel corso degli anni, avanzato pretese sui beni dedotti in lite, compiuto atti di possesso sugli stessi o, infine, intrapreso azioni legali per il rilascio del bene da parte dell'odierno attore.
Tutto ciò considerato, deve pertanto essere dichiarato Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione ordinaria, dei terreni siti in Villa San Giovanni
(Reggio Calabria), località Acciarello, via Libertà, identificati al Catasto Terreni del
Comune di Villa San Giovanni al foglio di mappa 10, particelle 193, 195, 565 e 572.
2. In considerazione della condotta dei convenuti, i quali non si sono opposti all'accoglimento della domanda di usucapione avanzata dell'attore, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
3. Si deve infine evidenziare che la presente sentenza è un titolo che l' CP_26
è tenuto a trascrivere ai sensi dell'art. 2651 c.c., senza necessità di uno specifico
[...] ordine o di una specifica autorizzazione da parte del Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che è proprietario, per intervenuta Parte_1 usucapione ordinaria, dei terreni siti in Villa San Giovanni (Reggio Calabria), località Acciarello, via Libertà, identificati al Catasto Terreni del Comune di Villa
pagina 7 di 8 San Giovanni al foglio di mappa 10, particelle 193, 195, 565 e 572,
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza soggetta a trascrizione ex art. 2651 c.c.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 28/12/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero è che il Sig. possiede ininterrottamente da oltre un ventennio e comunque Parte_1 dalla fine del 1999, comportandosi da esclusivo proprietario, i terreni siti in Villa San Giovanni in località Acciarello in Via Libertà riportati al catasto al foglio 10 part. 193 gelseto di classe 2 di mq 625, foglio 10 particella n.195 gelseto classe 2 di mq 601, foglio 10 part 565 gelseto classe 2 di mq 105 e foglio 10 part 572 gelseto classe 2 di mq 245? 2 Vero è che i terreni sono recintati e chiusi da un cancello e che il Sig. da tale periodo ne ha curato Pt_1 la manutenzione usandolo come parcheggio e deposito autovetture e veicoli? 3 Vero è che il Sig. ha il possesso da oltre un ventennio e comunque dalla fine Parte_1 degli anni 90 di due terreni che sono ubicati sulla via Libertà di Villa San Giovanni in località Acciarello, identificati catastalmente come part. 193-195-565-572? 4 Vero è che i terreni sono recintati da muri di contenimento e ad essi si accede attraverso cancelli chiusi con chiave? 5 Vero è che il Sig. da oltre un ventennio accede a questi terreni aprendo i cancelli con la chiave? Pt_1 6 Vero è che il Sig. da oltre un ventennio provvede alla loro manutenzione, alla loro pulizia che Pt_1 effettua anche personalmente? 7 Vero è che il Sig. possiede ininterrottamente da oltre un ventennio e comunque Parte_1 dalla fine del 1999, comportandosi da esclusivo proprietario, i terreni siti in Villa San Giovanni in località Acciarello in Via Libertà riportati al catasto al foglio 10 part. 193 gelseto di classe 2 di mq 625, foglio 10 particella n.195 gelseto classe 2 di mq 601, foglio 10 part 565 gelseto classe 2 di mq 105 e foglio 10 part 572 gelseto classe 2 di mq 245? 8 Vero è che il Sig. ha il possesso da oltre un ventennio e comunque dalla fine Parte_1 degli anni 90 di due terreni che sono ubicati sulla via Libertà di Villa San Giovanni in località Acciarello, identificati catastalmente come part. 193-195-565-572? 9 Vero è che i terreni sono recintati e chiusi da un cancello e che il Sig. da tale periodo ne ha curato Pt_1 la manutenzione usandolo come parcheggio e deposito autovetture e veicoli? 10 Vero è che i terreni sono recintati da muri di contenimento e ad essi si accede attraverso cancelli chiusi con chiave? 11 Vero è che il Sig. da oltre un ventennio accede a questi terreni aprendo i cancelli con la chiave? Pt_1 12 Vero è che questi terreni vengono utilizzati dal Sig. come parcheggio veicoli? Pt_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 935/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. FEDELE MARIA GRAZIA
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
C.F. ) Controparte_3 C.F._4
C.F. ) Controparte_4 C.F._5
C.F. ) Controparte_4 C.F._6
(C.F. ) Controparte_5 C.F._7
C.F. CP_6 C.F._8
(C.F. ) Controparte_7 C.F._9
C.F. ) Controparte_8 C.F._10
C.F. ) Controparte_4 C.F._11
C.F. ) CP_9 C.F._12
(C.F. ) Controparte_10 C.F._13
pagina 1 di 8 (C.F. ) Controparte_11 C.F._14
, in persona del legale rappresentante Controparte_12 pro tempore, (C.F. ) P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_13 C.F._15
(C.F. ) Controparte_14 C.F._16
(C.F. ) Controparte_15 C.F._17
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO
Usucapione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
, , cl. 1965, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
cl. 1961, , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_8
, , , , ,
[...] Controparte_7 CP_9 Controparte_13 Controparte_10
, cl. 1967, , Controparte_11 Controparte_4 Controparte_15 [...]
, , e CP_14 Controparte_12 Controparte_14 CP_15
, chiedendo che fosse dichiarato in favore di esso attore l'acquisto, per intervenuta
[...] usucapione ordinaria, della proprietà dei terreni siti in Villa San Giovanni (Reggio
Calabria), località Acciarello, via Libertà, identificati al Catasto Terreni del Comune di
Villa San Giovanni:
− al foglio di mappa 10, particelle n. 193 e 565, formalmente intestate a
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_16
, cl. 1965, , Controparte_4 Controparte_4 Controparte_5
, , , Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19
e fu , CP_20 CP_21 Per_1
pagina 2 di 8 − 195 e 572, formalmente intestate a cl. 1965, Controparte_4 CP_17
, , ,
[...] Controparte_18 Controparte_22 CP_23
, e
[...] CP_4 Controparte_24 CP_20 [...]
fu . CP_21 Per_1
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato di possedere da oltre venti anni, e precisamente dalla fine del 1999, in modo esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico, gli immobili oggetto di causa, in particolare provvedendo a recintare i terreni e ad installare dei cancelli, curandone la manutenzione e utilizzandoli come parcheggio;
ha inoltre dedotto di essersi sempre comportato quale unico proprietario dei beni, senza incontrare ostacoli od opposizioni da parte di terzi e senza rendere conto ad alcuno.
Parte attrice ha dunque concluso chiedendo al Tribunale di «dichiarare che, per effetto di usucapione, il Sig. la nato a [...] il [...] ed Parte_1 ivi residente in [...] è divenuto esclusivo proprietario per intero (100/100) dei seguenti terreni siti nel Comune di Villa San Giovanni località Acciarello in Via Libertà riportati al catasto del predetto Comune Foglio 10 part. 193 di mq 625 Foglio 10 part. 565 di mq 105 intestati a , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_16
, , , CP_4 Controparte_4 Controparte_4 Controparte_5 CP_17
di , e
[...] CP_4 Controparte_18 CP_4 Controparte_19 CP_20 [...]
fu Foglio 10 part. 195 di mq 601 Foglio 10 part. 572 di mq 245 CP_21 Per_2 intestate a , , Controparte_4 Controparte_17 Controparte_18 CP_4 CP_22
[...] CP_4 Controparte_23 CP_4 Controparte_24 CP_4 CP_20
e fu .
[...] CP_21 Per_2
Non si sono costituiti in giudizio i convenuti.
All'udienza del 18.01.2023, il Giudice Istruttore ha rilevato la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di cl. 1967 e ne ha ordinato la Controparte_4 rinnovazione.
Con ordinanza dell'11.03.2024, è stata dichiarata la contumacia di Controparte_1
(indicata, per mero errore materiale, come , , CP_25 Controparte_2
pagina 3 di 8 , cl. 1965, cl. 1961, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] CP_6 Controparte_8 Controparte_7 CP_9
, , , Controparte_13 Controparte_10 Controparte_11 [...]
e cl. 1967, i quali, sebbene regolarmente citati, Controparte_12 Controparte_4 non si sono costituiti in giudizio;
è stata invece rilevata la nullità della notificazione dell'atto di citazione nei confronti di e a e ne Controparte_14 Controparte_15
è stata ordinata la rinnovazione entro il termine perentorio all'uopo fissato.
All'udienza del 09.10.2024, è stata dichiarata la contumacia di e Controparte_15
, i quali, seppure ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio. Controparte_14
La controversia è stata poi istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati da parte attrice.
All'udienza del 10.12.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni rinunciando all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
1. La domanda avanzata da è fondata e deve pertanto essere Parte_1 accolta.
Com'è noto, l'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158 c.c. presuppone un comportamento umano – c.d. corpus possessionis – continuo, non interrotto, pacifico e pubblico, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla res, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge – cioè 20 anni –, un potere corrispondente a quello del proprietario, che sia rivelatore anche all'esterno di una indiscussa, esclusiva e piena signoria sulla cosa, a cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore;
il corpus possessionis deve inoltre essere accompagnato, per tutto il periodo di tempo richiesto dalla legge, dall'animo di tenere la cosa come propria – c.d. animus rem sibi habendi –, cioè dalla volontà di escludere gli altri dalle facoltà di godimento e di disposizione del bene.
pagina 4 di 8 Ciò premesso in termini generali, nell'odierno giudizio l'attore ha reso dimostrazione della continuativa ultraventennale disponibilità degli immobili oggetto di causa, che si è concretizzata nell'utilizzazione dei terreni come parcheggio e deposito, nella realizzazione di opere sugli stessi (in particolare, una recinzione a chiusura del fondo), nella manutenzione dei beni e nel possesso esclusivo delle chiavi per accedervi, e dunque in condotte costituenti tipico atto di esercizio del diritto dominicale.
In questo senso si sono infatti concordemente espressi i testimoni escussi nel corso del giudizio, della cui attendibilità, e connessa veridicità del narrato, non vi è motivo di dubitare.
Il testimone ha infatti riferito: «conosco l'attore e i luoghi di causa;
la Testimone_1 casa di famiglia dove sono cresciuto è ubicata in prossimità del terreno;
sporge proprio sui terreni dell'attore. Confermo il capo 11 della citazione. Confermo la circostanza del capo
22 della citazione;
affacciandomi dal balcone di casa mia io ho sempre visto l'attore occupare il terreno e parcheggiare le sue vetture e usarlo come deposito;
ciò da fine anno
1999; il terreno ha un cancello di ingresso ed è recintato;
il cancello è di ferro e la recinzione, parte in cemento e parte in rete metallica, l'ha realizzata l'attore. Vero è il capo 13 della memoria di parte attrice di cui ho già detto. La circostanza 34 è vera e ho già detto. Confermo il capo 45; io sono cresciuto sui luoghi e ho sempre visto solo l'attore aprire il cancello con la chiave e accedere ai terreni in questione non ho mai visto alcuna altra persona accedere nel terreno o possedere le chiavi per accedere. Preciso che dopo essermi sposato mi sono trasferito a vivere in un'altra casa ma continuo a recarmi con
pagina 5 di 8 frequenza in quella di famiglia dove continua a risiedere mia sorella. E' vera la circostanza di cui al capo 56. Il terreno viene usato dall'attore per custodia delle vetture;
almeno così gli ho visto fare dal 1999 come ho già detto» (cfr. verbale dell'udienza del
05.11.2025).
Il testimone ha invece affermato: «conosco l'attore perché possiede i Testimone_2 terreni posti vicino casa della mia famiglia dove io sono nato e cresciuto anche dopo essermi sposato;
nel 1999 mi sono trasferito a vivere in una casa solo mia ma ho continuato a recarmi a casa dei miei genitori quotidianamente. Confermo il capo 17 della citazione e della memoria8 183 di parte attrice;
l'attore possiede detti terreni fin dalla fine degli anni novanta. Confermo il capo 29 della citazione ed il capo 310 della memoria;
il terreno è recintato e vi si accede attraverso un cancello le cui chiavi le ha e le ha sempre avute soltanto l'attore; affermo questo perché non ho mai visto altra persona, oltre l'attore aprire il cancello per accedere al terreno. Non so se sia stato l'attore a realizzare i muri di confine dei terreni e a posizionare la rete metallica;
i terreni comunque sono tutti recintati.
Confermo il capo 3 e il capo 411 di cui ho già detto. E' vera la circostanza di cui al capo
6)12 della memoria. Nei terreni in questione, l'attore ha sempre parcheggiato e parcheggia
a tutt'oggi autovetture» (cfr. verbale dell'udienza del 05.11.2025).
I testi escussi nel corso del giudizio hanno dunque confermato quanto dedotto nell'atto di citazione dall'attore, sicché può ritenersi provato che quest'ultimo possiede da più di pagina 6 di 8 venti anni in modo continuo ed ininterrotto i terreni in controversia e che tale possesso è dal medesimo esercitato pubblicamente, pacificamente e in modo indiscusso.
Il possesso protrattosi nel modo in cui si è detto per un periodo di oltre vent'anni appare dunque idoneo a creare quella situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte dei proprietari e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sugli stessi beni da parte del possessore, che si è completamente sostituito ai proprietari nell'utilizzazione degli immobili, con quell'animus possidendi che – come si
è detto – caratterizza il possesso idoneo all'usucapione.
Si deve inoltre evidenziare che non è emerso che i convenuti o altri soggetti abbiano, nel corso degli anni, avanzato pretese sui beni dedotti in lite, compiuto atti di possesso sugli stessi o, infine, intrapreso azioni legali per il rilascio del bene da parte dell'odierno attore.
Tutto ciò considerato, deve pertanto essere dichiarato Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione ordinaria, dei terreni siti in Villa San Giovanni
(Reggio Calabria), località Acciarello, via Libertà, identificati al Catasto Terreni del
Comune di Villa San Giovanni al foglio di mappa 10, particelle 193, 195, 565 e 572.
2. In considerazione della condotta dei convenuti, i quali non si sono opposti all'accoglimento della domanda di usucapione avanzata dell'attore, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
3. Si deve infine evidenziare che la presente sentenza è un titolo che l' CP_26
è tenuto a trascrivere ai sensi dell'art. 2651 c.c., senza necessità di uno specifico
[...] ordine o di una specifica autorizzazione da parte del Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che è proprietario, per intervenuta Parte_1 usucapione ordinaria, dei terreni siti in Villa San Giovanni (Reggio Calabria), località Acciarello, via Libertà, identificati al Catasto Terreni del Comune di Villa
pagina 7 di 8 San Giovanni al foglio di mappa 10, particelle 193, 195, 565 e 572,
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza soggetta a trascrizione ex art. 2651 c.c.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 28/12/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero è che il Sig. possiede ininterrottamente da oltre un ventennio e comunque Parte_1 dalla fine del 1999, comportandosi da esclusivo proprietario, i terreni siti in Villa San Giovanni in località Acciarello in Via Libertà riportati al catasto al foglio 10 part. 193 gelseto di classe 2 di mq 625, foglio 10 particella n.195 gelseto classe 2 di mq 601, foglio 10 part 565 gelseto classe 2 di mq 105 e foglio 10 part 572 gelseto classe 2 di mq 245? 2 Vero è che i terreni sono recintati e chiusi da un cancello e che il Sig. da tale periodo ne ha curato Pt_1 la manutenzione usandolo come parcheggio e deposito autovetture e veicoli? 3 Vero è che il Sig. ha il possesso da oltre un ventennio e comunque dalla fine Parte_1 degli anni 90 di due terreni che sono ubicati sulla via Libertà di Villa San Giovanni in località Acciarello, identificati catastalmente come part. 193-195-565-572? 4 Vero è che i terreni sono recintati da muri di contenimento e ad essi si accede attraverso cancelli chiusi con chiave? 5 Vero è che il Sig. da oltre un ventennio accede a questi terreni aprendo i cancelli con la chiave? Pt_1 6 Vero è che il Sig. da oltre un ventennio provvede alla loro manutenzione, alla loro pulizia che Pt_1 effettua anche personalmente? 7 Vero è che il Sig. possiede ininterrottamente da oltre un ventennio e comunque Parte_1 dalla fine del 1999, comportandosi da esclusivo proprietario, i terreni siti in Villa San Giovanni in località Acciarello in Via Libertà riportati al catasto al foglio 10 part. 193 gelseto di classe 2 di mq 625, foglio 10 particella n.195 gelseto classe 2 di mq 601, foglio 10 part 565 gelseto classe 2 di mq 105 e foglio 10 part 572 gelseto classe 2 di mq 245? 8 Vero è che il Sig. ha il possesso da oltre un ventennio e comunque dalla fine Parte_1 degli anni 90 di due terreni che sono ubicati sulla via Libertà di Villa San Giovanni in località Acciarello, identificati catastalmente come part. 193-195-565-572? 9 Vero è che i terreni sono recintati e chiusi da un cancello e che il Sig. da tale periodo ne ha curato Pt_1 la manutenzione usandolo come parcheggio e deposito autovetture e veicoli? 10 Vero è che i terreni sono recintati da muri di contenimento e ad essi si accede attraverso cancelli chiusi con chiave? 11 Vero è che il Sig. da oltre un ventennio accede a questi terreni aprendo i cancelli con la chiave? Pt_1 12 Vero è che questi terreni vengono utilizzati dal Sig. come parcheggio veicoli? Pt_1