Ordinanza cautelare 14 giugno 2024
Improcedibile
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/06/2025, n. 4919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4919 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04919/2025REG.PROV.COLL.
N. 04221/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4221 del 2024, proposto da
Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Am Invest Co Italy S.r.l., Ilva S.p.A. in A.S. e Invitalia Spa, non costituite in giudizio;
Acciaierie D’Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni e Luisa Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 8247/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udita l’avvocato Mariacristina Tabano in sostituzione dell'avv. Carlo Rienzi;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tar per il Lazio ha respinto il ricorso volto ad ottenere l’annullamento del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 20.2.2024, avente ad oggetto “Apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Acciaierie di Italia S.p.a., in Milano e nomina del commissario straordinario”; e del Decreto del 1° marzo 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell’1.3.2024, con cui sono stati nominati i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia.
2 - La ricorrente evidenziava che “ in data 05.06.2017 il Ministro dello Sviluppo Economico ha
emanato il Decreto con cui si autorizzano i Commissari straordinari del Gruppo Ilva in A.S. a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali ad Am Investco Italy S.r.l e subito dopo è stato sottoscritto il relativo contratto. In data 05/07/2017, AM InvestCO Italy S.r.l. ha presentato la Domanda di AIA per i nuovi interventi e modifica del Piano Ambientale ed ha integrato la documentazione da ultimo con nota del 31.07.2017 ”; che “ i lavori per il completamento degli interventi ambientali previsti nel sopra citato DPCM dovevano concludersi entro il 23.8.2023 ”, ma che “ tuttavia, gli stessi lavori sono ancora lontani dal loro completamento ”.
3 - Sulla base di questi elementi il Codacons deduceva l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, che venivano disattesi dal Tar con la sentenza impugnata.
Con l’appello si contesta sotto vari aspetti la statuizione del Tar, riprendendo inoltre gli argomenti già fatti valere con il ricorso di primo grado.
4 – Con l’atto depositato in data 28 marzo 2025, l’appellante ha rappresentato il proprio difetto di interesse alla decisione dell’appello, dando atto che “ nelle more di definizione del giudizio si sono verificate delle sopravvenienze fattuali, considerato anche il lasso di tempo, che hanno fatto venire meno l’interesse del ricorrente alla prosecuzione del ricorso, pertanto il provvedimento di definizione nel merito del giudizio non appare ad oggi più attuale ”.
5 – Vista la dichiarazione dell’appellante non può che precedersi in conformità, dichiarando l’improcedibilità dell’appello (cfr. artt. 84, comma 4, e 35 del c.p.a.).
Le spese di lite, visto l’esito del giudizio e la particolarità della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara l’appello improcedibile e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO