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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/02/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
NRG 1653/2023
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il G.O.T., Dott. Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 28.2.2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1653/2023, assunta in decisione il 28.2.2025 vertente tra:
, CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Principato, Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Montebello Jonico (RC), alla Via Rovere
n.48, giusta procura in atti
CONTRO
in persona del legale rapp. te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Dario Adornato, ed CP_1
CP_ elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Calabria 82, Sede
Con ricorso dell'11.8.2021(RGN 2914/2021), il Sig. , proponeva ATP ex art.445 bis, Parte_1
c.p.c. volto ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/1971 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali come per legge.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al dott. il quale, Persona_1
depositata la relazione, non riconosceva in capo al ricorrente le condizioni legittimanti l'attribuzione del beneficio richiesto.
Nello specifico il CTU dopo aver argomentato che il sig. era affetto da “-Diabete mellito ID Pt_1
in mediocre controllo metabolico. Neuropatia diabetica simmetrica distale, non arteriopatria ostruttiva. Retinopatia diabetica non proliferante, Cardiopatia ipertensiva, ascrivibile, alla II^
(seconda) classe NYHA, Artrosi polidistrettuale con moderato impegno funzionale, in soggetto con obesità di II° grado, OSAS in trattamento (Ventilazione polmonare notturna) con CPAP, con beneficio”; concludeva deducendo che “il periziando risulta INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99 % (art.
2. e 13 l.118/71 e art. 9 DL 509/88) -
91%. Il periziando non presenta una totale inabilità lavorativa (art. 12 L. 18/1971)”.
Venivano formulate osservazioni alla bozza della CTU eccependo che il consulente Dott. Per_1
“nella stesura del proprio elaborato peritale sia stato alquanto limitativo riguardo la valutazione della riduzione della permanente capacità lavorativa”. In particolare, parte ricorrente riteneva che il CTU avesse sottovalutato la presenza di un quadro clinico complesso quale “l' OSAS di grado severo in necessità di ventilatore polmonare a pressione positiva”.
A tali osservazioni il Dott. rispondeva confermando la valutazione già resa nella bozza Per_1 peritale deducendo che “il quadro sintomatologico era stato adeguatamente valutato” e che le percentuali assegnate risultavano “congrue e per nulla limitative”.
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del sig. il Pt_1
presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c., evidenziando che la perizia non può essere condivisa in quanto “incompleta, carente di presupposti ed erronea”. Eccepiva parte ricorrente che
“Dall'esame dell'elaborato peritale, si evince come, pur essendo il sig. affetto da Parte_1
menomazioni plurime coesistenti tali da diminuire a meno di un terzo la capacità lavorativa in modo permanente comunque pari al 100% in occupazioni confacenti alle sue specifiche attitudini, il CTU abbia incomprensibilmente negato il riconoscimento richiesto”. Evidenziava, altresì, che
“Il quadro sintomatologico e anamnestico, oltre che clinico, del ricorrente, così come emerge dalla consulenza di parte allegata, fa emergere una realtà ben diversa da quella prospettata nella consulenza d'ufficio. E' pertanto necessario ribadire come le conclusioni a cui è pervenuto il consulente d'ufficio sono state dirette a sottostimare le reali condizioni patologiche del ricorrente”.
Ed infine, aggiungeva che “in epoca successiva alla CTU, il ricorrente è stato sottoposto a nuove visite mediche dalle quali è emerso un consolidamento ed anzi un peggioramento delle patologie cardiache, diabetologiche e di natura polmonare, depressiva, come da certificati allegati”.
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari, perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1 dell'elaborato peritale, deduceva che “il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate.
Non corrisponde al vero che il CTU non abbia ben valutato l'incidenza invalidante delle patologie riscontrate. Non appare giustificato il giudizio di opposizione da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti al momento della relazione peritale”.
L'opposizione merita accoglimento. All'udienza del 31.5.2024, questo Giudicante, all'esito della discussione orale, esaminata la CTU prodotta dal Dott. , nominato nella fase di ATPO recante il NRG 2914/2021, alla luce della Per_1
nuova certificazione versata in atti, disponeva il richiamo dello stesso affinchè valutasse “IL
QUADRO CLINICO DEL RICORRENTE ANCHE ALLA LUCE DELLA CERTIFICAZIONE
MEDICA INTEGRATIVA DEPOSITATA DA PARTE RICORRENTE”, rinviando all' udienza dell'
11.10.2024 per il conferimento dell' incarico.
Il Ctu, sottoponeva in data 29.10.2024 a visita il ricorrente, e in data 19.11.2024 depositava la consulenza tecnica d'ufficio, precisando che il ricorrente era affetto da: “Diabete mellito ID in mediocre controllo metabolico. Neuropatia diabetica simmetrica distale. Retinopatia diabetica non proliferante. Dislipidemia. (cod. 9310, percentuale ritenuta sussistente: 60%). -Cardiopatia ipertensiva, ascrivibile, alla II^ (seconda) classe NYHA. (cod. 6442, percentuale ritenuta sussistente: 50%). -Ateromasia coronarica (strumentalmente documentata) pregressa angina da sforzo, trattata con intervento di angioplastica, impianto di stent medicato- Insufficienza venosa tibio-peroneale bilaterale. (cod. 6445, percentuale ritenuta sussistente: 20%). -Artrosi polidistrettuale con moderato impegno funzionale, in soggetto con obesità di II° grado (cod. 7105, percentuale ritenuta sussistente: 40%). -OSAS in trattamento (Ventilazione polmonare notturna) con CPAP, con beneficio (cod. 6004 per AN: 35%). -Glaucoma ad angolo stretto bilaterale trattato con Yag Laser Iridotomia OO (cod. 5106, percentuale ritenuta sussistente: 20%)”. Concludeva deducendo che: “Il periziando presenta una totale inabilità lavorativa (art. 12. L. 118/1971):
100%”. La data di consolidamento del complesso invalidante risulta essere: 06/03/2024”.
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato il Dott. a riconoscere il Persona_1
diritto al beneficio richiesto, la causa viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c., e consequenziale riconoscimento in capo al sig. della Parte_1
pensione di inabilità civile (art. 12. L. 118/1971) dal 6.3.2024.
Stante l'andamento del giudizio e il riconoscimento del beneficio richiesto dal 6.3.2024, data antecedente l'instaurazione del giudizio di merito, si compensano per due terzi fra le parti le spese CP_ processuali per entrambe le fasi di giudizio, ponendo a carico dell' il residuo che si liquida in €
1.000,00, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore dell' avv. Gianluca Principato ex art. 93 c.p.c.; pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato in CP_1
favore del Dott. , come da separato provvedimento. Persona_1
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso in opposizione;
- accerta la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari di cui all'art. 12. L. 118/197, Parte_1
pensione di inabilità civile, con decorrenza dalla data del 6.3.2024, come da risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, Dott. ; Persona_1
- compensa per due terzi fra le parti le spese processuali per entrambe le fasi di giudizio, ponendo a
CP_ carico dell' il residuo che si liquida in € 1.000,00, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore dell' avv. Gianluca Principato ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato in favore del CP_1
Dott. , come da separato provvedimento. Persona_1
Reggio Calabria, lì 28.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il G.O.T., Dott. Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 28.2.2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1653/2023, assunta in decisione il 28.2.2025 vertente tra:
, CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Principato, Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Montebello Jonico (RC), alla Via Rovere
n.48, giusta procura in atti
CONTRO
in persona del legale rapp. te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Dario Adornato, ed CP_1
CP_ elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Calabria 82, Sede
Con ricorso dell'11.8.2021(RGN 2914/2021), il Sig. , proponeva ATP ex art.445 bis, Parte_1
c.p.c. volto ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/1971 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali come per legge.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al dott. il quale, Persona_1
depositata la relazione, non riconosceva in capo al ricorrente le condizioni legittimanti l'attribuzione del beneficio richiesto.
Nello specifico il CTU dopo aver argomentato che il sig. era affetto da “-Diabete mellito ID Pt_1
in mediocre controllo metabolico. Neuropatia diabetica simmetrica distale, non arteriopatria ostruttiva. Retinopatia diabetica non proliferante, Cardiopatia ipertensiva, ascrivibile, alla II^
(seconda) classe NYHA, Artrosi polidistrettuale con moderato impegno funzionale, in soggetto con obesità di II° grado, OSAS in trattamento (Ventilazione polmonare notturna) con CPAP, con beneficio”; concludeva deducendo che “il periziando risulta INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99 % (art.
2. e 13 l.118/71 e art. 9 DL 509/88) -
91%. Il periziando non presenta una totale inabilità lavorativa (art. 12 L. 18/1971)”.
Venivano formulate osservazioni alla bozza della CTU eccependo che il consulente Dott. Per_1
“nella stesura del proprio elaborato peritale sia stato alquanto limitativo riguardo la valutazione della riduzione della permanente capacità lavorativa”. In particolare, parte ricorrente riteneva che il CTU avesse sottovalutato la presenza di un quadro clinico complesso quale “l' OSAS di grado severo in necessità di ventilatore polmonare a pressione positiva”.
A tali osservazioni il Dott. rispondeva confermando la valutazione già resa nella bozza Per_1 peritale deducendo che “il quadro sintomatologico era stato adeguatamente valutato” e che le percentuali assegnate risultavano “congrue e per nulla limitative”.
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del sig. il Pt_1
presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c., evidenziando che la perizia non può essere condivisa in quanto “incompleta, carente di presupposti ed erronea”. Eccepiva parte ricorrente che
“Dall'esame dell'elaborato peritale, si evince come, pur essendo il sig. affetto da Parte_1
menomazioni plurime coesistenti tali da diminuire a meno di un terzo la capacità lavorativa in modo permanente comunque pari al 100% in occupazioni confacenti alle sue specifiche attitudini, il CTU abbia incomprensibilmente negato il riconoscimento richiesto”. Evidenziava, altresì, che
“Il quadro sintomatologico e anamnestico, oltre che clinico, del ricorrente, così come emerge dalla consulenza di parte allegata, fa emergere una realtà ben diversa da quella prospettata nella consulenza d'ufficio. E' pertanto necessario ribadire come le conclusioni a cui è pervenuto il consulente d'ufficio sono state dirette a sottostimare le reali condizioni patologiche del ricorrente”.
Ed infine, aggiungeva che “in epoca successiva alla CTU, il ricorrente è stato sottoposto a nuove visite mediche dalle quali è emerso un consolidamento ed anzi un peggioramento delle patologie cardiache, diabetologiche e di natura polmonare, depressiva, come da certificati allegati”.
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari, perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1 dell'elaborato peritale, deduceva che “il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate.
Non corrisponde al vero che il CTU non abbia ben valutato l'incidenza invalidante delle patologie riscontrate. Non appare giustificato il giudizio di opposizione da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti al momento della relazione peritale”.
L'opposizione merita accoglimento. All'udienza del 31.5.2024, questo Giudicante, all'esito della discussione orale, esaminata la CTU prodotta dal Dott. , nominato nella fase di ATPO recante il NRG 2914/2021, alla luce della Per_1
nuova certificazione versata in atti, disponeva il richiamo dello stesso affinchè valutasse “IL
QUADRO CLINICO DEL RICORRENTE ANCHE ALLA LUCE DELLA CERTIFICAZIONE
MEDICA INTEGRATIVA DEPOSITATA DA PARTE RICORRENTE”, rinviando all' udienza dell'
11.10.2024 per il conferimento dell' incarico.
Il Ctu, sottoponeva in data 29.10.2024 a visita il ricorrente, e in data 19.11.2024 depositava la consulenza tecnica d'ufficio, precisando che il ricorrente era affetto da: “Diabete mellito ID in mediocre controllo metabolico. Neuropatia diabetica simmetrica distale. Retinopatia diabetica non proliferante. Dislipidemia. (cod. 9310, percentuale ritenuta sussistente: 60%). -Cardiopatia ipertensiva, ascrivibile, alla II^ (seconda) classe NYHA. (cod. 6442, percentuale ritenuta sussistente: 50%). -Ateromasia coronarica (strumentalmente documentata) pregressa angina da sforzo, trattata con intervento di angioplastica, impianto di stent medicato- Insufficienza venosa tibio-peroneale bilaterale. (cod. 6445, percentuale ritenuta sussistente: 20%). -Artrosi polidistrettuale con moderato impegno funzionale, in soggetto con obesità di II° grado (cod. 7105, percentuale ritenuta sussistente: 40%). -OSAS in trattamento (Ventilazione polmonare notturna) con CPAP, con beneficio (cod. 6004 per AN: 35%). -Glaucoma ad angolo stretto bilaterale trattato con Yag Laser Iridotomia OO (cod. 5106, percentuale ritenuta sussistente: 20%)”. Concludeva deducendo che: “Il periziando presenta una totale inabilità lavorativa (art. 12. L. 118/1971):
100%”. La data di consolidamento del complesso invalidante risulta essere: 06/03/2024”.
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato il Dott. a riconoscere il Persona_1
diritto al beneficio richiesto, la causa viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c., e consequenziale riconoscimento in capo al sig. della Parte_1
pensione di inabilità civile (art. 12. L. 118/1971) dal 6.3.2024.
Stante l'andamento del giudizio e il riconoscimento del beneficio richiesto dal 6.3.2024, data antecedente l'instaurazione del giudizio di merito, si compensano per due terzi fra le parti le spese CP_ processuali per entrambe le fasi di giudizio, ponendo a carico dell' il residuo che si liquida in €
1.000,00, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore dell' avv. Gianluca Principato ex art. 93 c.p.c.; pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato in CP_1
favore del Dott. , come da separato provvedimento. Persona_1
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso in opposizione;
- accerta la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari di cui all'art. 12. L. 118/197, Parte_1
pensione di inabilità civile, con decorrenza dalla data del 6.3.2024, come da risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, Dott. ; Persona_1
- compensa per due terzi fra le parti le spese processuali per entrambe le fasi di giudizio, ponendo a
CP_ carico dell' il residuo che si liquida in € 1.000,00, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore dell' avv. Gianluca Principato ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato in favore del CP_1
Dott. , come da separato provvedimento. Persona_1
Reggio Calabria, lì 28.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino