Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01458/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00882/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 882 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
per l'ottemperanza
all’ordinanza cron. n.3476/2025 del 16.04.2025 rep. n. 2084/2025 del 17.04.2025, rg n.1622/2025, di conferma del decreto cron. n.1373/2025 del 13.02.2025 e, per l’effetto, ottenere la convocazione per la ricezione e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale che consente all’interessato di acquisire la condizione soggettiva di richiedente asilo, di beneficiare della temporanea facoltà di permanere sul territorio dello Stato e di esercitare i conseguenti diritti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Foggia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10.12.2025 la dott.ssa IR NO e uditi per le parti i difensori AL RI, su delega orale di R. Marino, per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Fabiola Roccotelli per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente ha instaurato giudizio cautelare inaudita altera parte dinanzi al Giudice ordinario, lamentando di non essere stato, nei termini previsti dall’art. 26 D.Lgs. n. 25/2008, convocato dalla competente Questura di Foggia, per la ricezione e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, così precludendogli di fruire dei benefici connessi al relativo status di richiedente.
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il G.O. (in persona del Giudice della Sez. spec. in materia di immigrazione e protezione internazionale del Tribunale di Bari) ha confermato il decreto inaudita altera parte di accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc, ordinando al Ministero dell’interno – Questura di Foggia di ricevere e formalizzare la domanda di protezione internazionale del ricorrente mediante compilazione del modello C/3, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento giudiziario.
Espone il ricorrente che l’ordinanza è stata regolarmente notificata all’Amministrazione; è passata in giudicato (non essendo stato instaurato il giudizio di merito dalla parte interessata), come dimostra l’attestazione di cancelleria versata in atti, ed è rimasta ineseguita.
Agisce in sede di ottemperanza per ottenerne l’esecuzione, assumendone (dell’ordinanza) l’equiparazione alla sentenza passata in giudicato, come tale rientrante nel novero dei provvedimenti eseguibili con il rimedio azionato.
L’Amministrazione si è costituita con memoria formale, senza formulare difese.
All’udienza camerale del 10.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Rileva la Sezione che l’esecuzione delle pronunce cautelari civili è retta dal principio di autoattuazione che ne regola, con disciplina speciale, tale fase.
Di ciò è espressione il disposto di cui all’art. 669 duodecies cpc che espressamente prevede
l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti, restando ogni altra questione demandata al giudizio di merito.
Alla disposizione deve riconoscersi, per ragioni tanto evidenti da non meritare di essere esplicitate, natura di norma speciale, rispetto alla quale non residuano margini di cumulo con i rimedi ordinari, proprio in ragione della riconosciuta specialità.
Depone nel senso indicato anche la considerazione che graniticamente (si veda in merito la consolidata giurisprudenza elaborata in merito all’applicabilità dell’art. 14 D.L. n.669/1994 anche all’odierno rimedio giustiziale), il giudizio di ottemperanza delle sentenze (o i provvedimenti ad esse equiparati) munite di autorità di giudicato è alternativo (ed anche esperibile cumulativamente) al giudizio civile di esecuzione, sicchè laddove quest’ultimo sia precluso, la preclusione si estende anche all’ottemperanza.
Precipitato logico delle precedenti premesse è che non essendo esperibile, per l’attuazione delle ordinanze cautelari del G.O., l’ordinario giudizio di esecuzione civile (in quanto trova applicazione la disciplina speciale di cui all’art. 669 duodecies cpc), non è consentito proporre neppure il rimedio dell’ottemperanza.
Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese derogano alla soccombenza da un lato in ragione della novità della questione esaminata, dall’altro per la minima attività difensiva svolta dall’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10.12.2025 con l'intervento dei magistrati:
NC AN, Presidente
IR NO, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR NO | NC AN |
IL SEGRETARIO