Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02051/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05778/2022 REG.RIC.
N. 06066/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5778 del 2022 e registro generale 6066 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposti da RA LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calvizzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Galdiero, Paolo Giannarini, Raffaele Agliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 5778 del 2022:
A) con il ricorso principale (notificato il 7.11.2022):
a)del provvedimento del 22 giugno 2022, prot. n. 16582, notificato a mezzo del servizio postale l’8 settembre 2022, con il quale il responsabile dell’Ufficio del IV Settore del comune di Calvizzano ha
rigettato l’istanza di sanatoria presentata in data 10 dicembre 2004, prot. n. 9898;
b) del provvedimento del 22 giugno 2022, prot. n. 16581, notificato a mezzo del servizio postale l’8 settembre 2022, con il quale il responsabile del IV Settore del comune di Calvizzano ha rigettato
l’istanza di sanatoria presentata in data 10 dicembre 2004, prot. n. 9900;
B) con il primo ricorso per motivi aggiunti (notificato il 26.3.2024 e depositato il 24.4.2024):
- dell’ordinanza n. 2 del 26 gennaio 2024, con la quale il responsabile dell’U.T. del Comune di Calvizzano ha ingiunto al ricorrente la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi in relazione alle opere oggetto dei dinieghi di condono del 22 giugno 2022, prot. n. 16582 e n. 1658.
C) con il secondo ricorso per motivi aggiunti (notificato il 9.7.2024 e depositato il 31.7.2024):
- del verbale del 4 maggio 2024 di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione dell’11 agosto 2021, n. 65422, costituente titolo per la immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/01.
D) con il terzo ricorso per motivi aggiunti notificato il 10.3.2025 (e depositato il 7.4.2025)
- della ordinanza n. 75 del 9 dicembre 2024, notificata al ricorrente il 10 gennaio 2025, con la quale il responsabile dell’U.T.C. ha dichiarato "l’acquisizione a titolo gratuito al patrimonio dell’Ente" dell’ "opera abusiva di cui all’ordinanza n. 2 del 26/1/2024";
- della ordinanza n. 44817 del 9 dicembre 2024, notificata il 10 gennaio 2025, con la quale sempre il responsabile dell’U.T.C. ha ingiunto il pagamento della somma di € 20.000,00, a titolo di sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/01"
Quanto al ricorso n. 6066 del 2022 :
- del provvedimento del 22 settembre 2022, prot. n. 20305, notificato il 23 settembre 2022, con il quale il responsabile del IV Settore del comune di Calvizzano ha annullato in autotutela “la S.C.I.A. in sanatoria prot. n. 11279 del 26 novembre 2019”;
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Calvizzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa MA RB AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con ricorso notificato il 7.11.2022, iscritto al ruolo con RG 5778/2022, RA LL ha impugnato i provvedimenti del 22 giugno 2022, n. prot. n. 16581 e 16582, notificati a mezzo del servizio postale l’8 settembre 2022, con il quale il responsabile dell’Ufficio del IV Settore del comune di Calvizzano ha rigettato le istanza di sanatoria presentate in data 10 dicembre 2004 dai genitori del ricorrente, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 prot. n. 9898 prot. n. 9900 relative all’immobile sito in Calvizzano alla via Fratelli Bandiera n. 4, realizzato in assenza dei prescritti titoli abilitativi.
Secondo il ricorrente, nelle istanze di condono originarie sarebbe stato erroneamente indicato l’uso artigianale, mentre la reale destinazione dell’immobile sarebbe stata residenziale.
Il 22 novembre 2019, prima che il Comune si pronunciasse sulle istanze di condono, il ricorrente ha quindi presentato distinte note prot. 11176 e prot. 11177, chiedendo la voltura delle pratiche e precisando che la destinazione artigianale doveva essere rettificata e sostituita con quella residenziale, effettivamente attribuita, trattandosi di errore materiale.
Il 27 novembre 2019 il LL ha presentato una S.C.I.A edilizia in sanatoria, acquisita al prot. n. 11279/2019, avente ad oggetto l’avvenuto mutamento di destinazione d’uso (mediante la esecuzione di mere opere interne, non comportanti alcun incremento planivolumetrico) dell’immobile da “abitazione” a “sala ricreativa per feste e spettacoli.
Con provvedimenti del 22 giugno 2022, il Comune ha rigettato entrambe le istanze di condono in quanto “l’unità immobiliare in oggetto è indicata come categoria catastale C/3 e tale categoria non risulta modificata nel corso degli anni” e, “sono stati eseguiti lavori sull’immobile che hanno inciso in maniera radicale sullo stato dello stesso tale da rendere oggettivamente impossibile il relativo esame”
2. Il ricorrente ha censurato tali atti per i seguenti motivi:
I) violazione del giusto procedimento e dell’art. 10-bis L. 241/1990.
Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 7 e 10-bis della L. 241/1990, lamentando che il Comune avrebbe rigettato le istanze di condono senza una reale e puntuale valutazione delle osservazioni difensive e delle integrazioni prodotte, limitandosi a ribadire le conclusioni del preavviso di diniego.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, co. 25, lett. d), del d.l. n. 269/03. Eccesso di potere, travisamento. Difetto di motivazione. Violazione 6 dell’art. 3 della legge n. 241/90. Violazione dell’art. 35 della legge n. 47/85. Omessa valutazione delle rettifiche presentate nel 2019.
Il ricorrente lamenta l’errata qualificazione dell’intervento come non condonabile, posto che l’indicazione della destinazione artigianale nelle domande di condono del 2004 sarebbe frutto di un mero errore materiale, legittimamente rettificabile prima dell’adozione del provvedimento finale e comunque sulle istanza di condono si sarebbe formato il silenzio-assenso, con conseguente illegittimità dei successivi dinieghi e degli atti repressivi, decorso il termine di legge senza provvedimento espresso.
Tali atti sarebbero stati emessi anche in violazione dell’art. 21 nonies l. 241/90, in quanto nel caso di specie si tratterebbe di annullamento successivo tuttavia non consentito dalla normativa vigente in mancanza dei presupposti. Quanto ai lavori eseguiti in pendenza di condono, si tratterebbe di opere di manutenzione straordinaria sempre consentite
III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 2, del d.p.r. n. 380/01. Violazione dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/01. Violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale n. 10/04 .
Il ricorrente eccepisce che il Comune, nel respingere le istanze di condono presentate, sarebbe incorso in una ulteriore violazione di legge, non avendo osservato, come era suo dovere, l’obbligo del criterio cronologico nell’esame delle istanze.
3. Con provvedimento prot. n. 20305 del 22 settembre 2022, il Comune ha annullato in autotutela anche “la S.C.I.A. in sanatoria prot. 11279/2019”.
Anche avverso tale provvedimento il sig. LL ha proposto separato ricorso (n. 6066/2022 reg. gen.) innanzi a questo T.A.R., formulando varie censure (vedi infra).
4. Con successivi motivi aggiunti depositati il 24.4.2024, il LL ha impugnato l’ordinanza n. 2 del 26 gennaio 2024, con la quale il responsabile dell’U.T. del Comune di Calvizzano ha ingiunto al ricorrente la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi in relazione alle opere oggetto dei condoni.
Infatti, nelle more del giudizio, il Comune, con nota prot. n. 13317 del 27 aprile 2023, aveva comunicato al sig. LL anche l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento in autotutela della richiamata S.C.A 2021/60430 del 29 dicembre 2021, rilevando che: "la segnalazione certificata per l’agibilità è riferita ad un immobile privo della legittimità urbanistico-edilizia".
Nonostante le controdeduzioni, con nota prot. n. 38120 del 5 ottobre 2023, il Comune ha annullato in autotutela anche la S.C.I.A. prot. n. 2021/60430 del 29 dicembre 2021, limitandosi a ribadire che l’immobile risultava privo di legittimità urbanistico-edilizia.
Anche tale provvedimento è stato impugnato innanzi a questo T.A.R. con ricorso recante il n. 35/2024 reg. gen. (tuttora pendente).
Il ricorrente censura il provvedimento per vari motivi (violazione art. 31 TUED, difetto di motivazione sull’interesse pubblico attuale, trattandosi di opere risalenti nel tempo; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell’affidamento; violazione dei diritti garantiti dalla DU (in particolare diritto all’abitazione); mancata indicazione dell’area di sedime; violazione art. 7 l. 241/90).
5. Con secondi motivi aggiunti depositati il 31.7.2024, il ricorrente ha impugnato il verbale del 4 maggio 2024 di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione dell’11 agosto 2021, n. 65422, costituente titolo per la immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/01, lamentando l’illegittimità derivata dall’ordinanza di demolizione, l’inefficacia a causa della pendenza dei giudizi di impugnazione nonché la carenza di istruttoria e il difetto di presupposti.
6. Infine, con motivi aggiunti depositati il 7.4.2025, ha contestato l’illegittimità dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale avvenuta con ordinanza n. 75 del 9 dicembre 2024, notificata al ricorrente il 10 gennaio 2025, oltre alla ordinanza n. 44817 del 9 dicembre 2024, notificata il 10 gennaio 2025, con la quale il responsabile dell’U.T.C. ha ingiunto il pagamento della somma di euro 20.000,00, a titolo di sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/01.
7. In conclusione, il ricorrente ha chiesto quindi l’annullamento dei dinieghi di condono, dell’ordinanza di demolizione, del verbale di inottemperanza, dell’ordinanza di acquisizione gratuita e di quella di applicazione della sanzione pecuniaria.
8. Con il ricorso notificato il 22.11.2022, iscritto al RG 6066/2022, il LL, come detto, ha anche impugnato il provvedimento del 22 settembre 2022, prot. n. 20305, notificato il 23 settembre 2022, con il quale il responsabile del IV Settore del comune di Calvizzano ha annullato in autotutela “la S.C.I.A. in sanatoria prot. n. 11279 del 26 novembre 2019”, presentata per sanare gli abusi sul medesimo immobile e oggetto delle suindicate istanze di condono (ex art. 32 della legge n. 326/03, prot. 9898/2004, prot. 9900/2004).
In fatto afferma:
-che con distinte note del 22 novembre 2019 prot. 11176 e prot. 11177, volte alla integrazione delle relative pratiche, ha dichiarato di voler rettificare l’errore materiale di aver indicato, nelle predette domande di condono, una destinazione artigianale anziché residenziale delle opere realizzate, precisando che la destinazione artigianale doveva essere corretta e sostituita con quella residenziale;
- che a tale dichiarazione ha allegato un parere-relazione, a firma dell’avv. Enzo Napolano, del 9 ottobre 2019, con il quale quest’ultimo affermava che “fino a quando l'Amministrazione non si è pronunciata sulla domanda di condono, il richiedente può legittimamente modificare, sostituire o anche rinunciare alla richiesta di sanatoria, non ostandovi nell'ordinamento una norma impeditiva di tale potere”;
-che in data 26 novembre 2019, il sig. LL ha presentato al comune di Calvizzano una S.C.I.A edilizia in sanatoria, acquisita al prot. n. 11279/2019, avente ad oggetto l’avvenuto mutamento di destinazione d’uso (effettuato mediante la esecuzione di mere opere interne, non comportanti alcun incremento planivolumetrico) dell’immobile da “abitazione” a “sala ricreativa per feste e spettacoli”;
- che con nota prot. 12396 del 17 marzo 2022, il responsabile del IV Settore del comune di Calvizzano, ignorando le note di rettifica, ha comunicato al ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della istanza di sanatoria prot. n. 9900 del 10 dicembre 2004, evidenziando, in particolare, che, da un lato, “l’unità immobiliare in oggetto è indicata come categoria catastale C/3 e tale categoria non risulta modificata nel corso degli anni” e dall’altro, che “sono stati eseguiti lavori sull’immobile che hanno inciso in maniera radicale sullo stato dello stesso tale da rendere oggettivamente impossibile il relativo esame”;
- che con separati provvedimenti prot. 16581/2022 e prot. 16582/2022, notificati entrambi l’8 settembre 2022, il comune di Calvizzano ha rigettato le istanze di sanatoria presentate in data 10 dicembre 2004, prot. 9898 e prot. 9900, e che il LL ha impugnato con il ricorso RG 5778/2022;
- che in precedenza con nota del 25 febbraio 2022, prot. n. 11543, il Comune di Calvizzano aveva comunicato al sig. LL l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento in autotutela della richiamata S.C.I.A. in Sanatoria PG/11279 del 26 novembre 2019, rilevando che:
« - il cambio di destinazione d’uso da civile abitazione (categoria catastale A2) a sala destinata ad eventi ricreativi, feste e spettacoli (categoria catastale D3) è stato realizzato su un immobile privo di legittimità urbanistica edilizia in quanto per lo stesso risulta la presentazione di n. 2 istanze di condono edilizio ai sensi della Legge n. 326/2003, precisamente pratica PG/9898 del 10/12/2004, intestata a TI Gina, per la sanatoria di un locale ad uso ARTIGIANALE, e pratica PG/9900 del 10/12/2004, intestata a LL Antonio, per la sanatoria di un locale ad uso ARTIGIANALE, e per le quali non risulta ad oggi il rilascio del relativo titolo edilizio in sanatoria; - il richiedente nel modello SCIA ha dichiarato che l’immobile ha destinazione d’uso residenziale/sala eventi ed ha indicato quale permesso a costruire la pratica n.9898/9900 del 10/12/2004, mentre come emerso dall’istruttoria trattasi di istanze di condono;
- il tecnico, nella relazione tecnica asseverata, ha inizialmente dichiarato che gli immobili sono “condonati come abitazioni” e ha successivamente specificato che per gli stessi risultano due istanze di condono “entrambe a destinazione residenziale”;
- tale dichiarazione non corrisponde a quanto verificabile agli atti d’ufficio in quanto le istanze di condono, ai sensi della legge 326/2003, sono state presentate per immobili di nuova costruzione a destinazione artigianale e pertanto non condonabili;
- l’intervento si configura come cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante per il quale, in ogni caso, occorreva la presentazione di istanza di permesso a costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/01;
- la pratica risulta inoltre carente della seguente documentazione: - ricevuta di pagamento del contributo di costruzione in sanatoria per il cambio di destinazione d’uso; grafici completi di stralcio ... Per tutto quanto sopra esposto, la SCIA è stata presentata sulla base di attestazioni non veritiere…».
- che con nota prot. n. 20305 del 22 settembre 2022, il Comune ha annullato in autotutela “la S.C.I.A. in sanatoria prot. 11279/2019”.
9. Il provvedimento in questione è stato impugnato per i seguenti motivi:
I) violazione dell' art. 7 della legge n. 241/90 in quanto la mancanza delle garanzie procedimentali ha impedito al ricorrente di prospettare circostanze che avrebbero potuto indirizzare diversamente l’azione amministrativa.
II) Inammissibilità dell’autotutela e violazione della sentenza della Corte Cost. 45/2019, oltre che difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Violazione artt. 19 e 21 nonies l. 241/90.
Il ricorrente contesta il difetto d’attribuzione in capo al firmatario dell’atto, privo del potere di “annullare”, in autotutela, la S.C.I.A. presentata, ormai consolidatasi in tutti i suoi effetti.
La SCIA non sarebbe stata comunque annullabile decorsi i termini di cui all’art. 19 della l. 241/90 e parimenti sarebbe stato violato l’art. 21 nonies della medesima legge, essendo decorsi i termini per l’autotutela e non essendovi alcuna falsa dichiarazione.
10. In entrambi i ricorsi, il Comune di Calvizzano si è costituito con memoria, ricostruendo i fatti e chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
11. All’udienza del 14.1.2026, entrambi i ricorsi, chiamati insieme, sono passati in decisione.
DIRITTO
12. I due ricorsi vengono riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, trattandosi delle medesime parti e del medesimo immobile.
13. Preliminarmente il Collegio evidenzia che a supporto dei ricorsi, parte ricorrente ha depositato esclusivamente i provvedimenti impugnati e le proprie controdudeduzioni, omettendo di fornire sia le domande di condono sia la SCIA sia i documenti a supporto di entrambe le domande.
14.Il primo motivo del ricorso 5778/2022 va respinto.
Con la recente decisione sez. II, 18.11.2025, n. 9018, il Consiglio di Stato ha ribadito che l'obbligo del preavviso di rigetto non impone, ai fini della legittimità del provvedimento adottato, la confutazione analitica delle deduzioni dell'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale, purché non contenga elementi nuovi e non enucleabili dalla comunicazione ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 (cfr. anche sez. V, 30.8.2023, n. 8063; sez. IV, 9.3.2018, n. 1508).
Nel caso di specie il Comune ha dato atto di aver esaminato le osservazioni del privato al preavviso di rigetto e di non averle trovate utili a confutare le motivazioni di cui al diniego, basate sulla originaria destinazione artigianale del manufatto, che la parte non ha dimostrato non corrispondere a quella reale.
Il Comune, infatti, ha affermato che “non vi sono elementi oggettivi ed univoci che possano portare all'accoglimento delle istanze di condono atteso che l'istanza di condono ha ad oggetto un immobile ad uso non residenziale, non si è formato alcun silenzio assenso sulla istanza di condono ex adverso presentata essendo la stessa mancante degli elementi sufficienti e necessari ai fini della configurazione di un titolo edilizio assentivo valido. Dato atto che la Legge 326/2003 ha esplicitamente escluso la possibilità di sanare nuovi corpi di fabbrica ad uso diverso da quello residenziale”.
Non risulta, d’altra parte, che alle osservazioni di parte siano stati allegati documenti che il Comune non avrebbe valutato.
15. I provvedimenti di rigetto delle istanze di condono del 2004 sono molto chiari.
Le istanze di condono avevano ad oggetto la sanatoria per la realizzazione di porzione di fabbricato non residenziale di nuova costruzione, a destinazione artigianale , tipologia abuso I, in via Fratelli Bandiera n. 4.
Il Comune di Calvizzano ha motivato il diniego sulla base dei documenti allegati all’istanza di condono, che il ricorrente non ha depositato e che quindi il Collegio non ha potuto visionare, dovendo quindi basarsi sulle affermazioni del Comune, che il ricorrente non ha confutato in concreto.
Si afferma infatti che “ dall'esame della documentazione acquisita, unitamente all'istanza di condono, si rileva che nell'istanza di sanatoria l'abuso era chiaramente descritto come " .. porzione di capannone ad uso industriale sito alla via f.lli Bandiera n. 4..", e riguardo alla destinazione d'uso è stata barrata quella “non residenziale"; inoltre, dalla visura storica per immobile datala 03/07/2018, si evince che l'unità immobiliare in oggetto è indicata come categoria catastale C/3 e tale categoria non risulta modificata nel corso degli anni ”.
Appare quindi inconfutabile che fosse stata presentata una domanda di condono in cui più elementi, univocamente concordanti, indicavano l’immobile de quo come un capannone artigianale.
È singolare che il ricorrente, su cui grava l’onere della prova, non abbia allegato alcuna riproduzione fotografica del manufatto e neppure le istanze di “rettifica” che ha prodotto solamente nel 2019, a distanza di 15 anni dalla domanda, invocando un errore materiale che lo stesso Comune nei provvedimenti impugnati ha ritenuto “ non plausibile”.
Evidentemente il LL ha allegato alle istanze di rettifica due contratti di locazione ad uso abitativo, che però non ha prodotto in giudizio e che quindi il Collegio non può verificare per ritenere i medesimi utili a supportare la tesi dell’errore materiale delle istanze, che si rimprovera al Comune di non aver accolto.
In realtà, il Comune ha perfettamente motivato sulla inconferenza di tali contratti di locazione ad uso abitativo, affermando che hanno “ad oggetto due unità immobiliari senza riportarne gli estremi catastali” e pertanto sono privi di “ valenza probatoria” atteso che non risultano registrati e quindi privi di data certa; essi, inoltre, risultano sottoscritti dal sig. LL RA, all'epoca non proprietario di entrambi gli immobili.
Il Comune ha specificato che “ il contratto di locazione stipulato con la chiesa evangelica fa riferimento all'anno 2007 ovvero tre anni dopo la presentazione della domanda di condono e pur registrato, risulta comunque essere riferito ad immobili ad uso non residenziale; in definitiva non è dimostrata l’ultimazione delle opere e della loro destinazione d’uso residenziale a far data dal 31.3.2004, termine non derogabile.”
Pertanto, “ la prodotta istanza di rettifica non assume la valenza di correzione di un errore materiale ma configura una modifica sostanziale della domanda di condono a suo tempo presentata e risulta essere tardiva in quanto presentata oltre il termine di decadenza previsto dal comma 32 dell'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269”.
16. Alla luce di quanto sopra illustrato, va radicalmente respinto il secondo motivo del ricorso 5778/2022.
In primo luogo, la dichiarazione fornita nell’istanza di rettifica non può considerarsi “errore materiale” in quanto l’errore materiale consiste in un’inesattezza o svista accidentale che provoca una discrepanza tra la situazione obiettiva del cespite e la sua corretta rappresentazione, chiaramente ricostruibile sì da non determinare alcuna incertezza in ordine alla individuazione di quanto effettivamente rappresentato e avvenuto (Cons. Stato, n .1960/2019; Tar Campania Napoli 2936/2018).
16.1. In secondo luogo, il ricorrente parte dalla apodittica affermazione di aver rettificato l’errore materiale nel quale sarebbero incorsi i redattori delle istanze del 2004, ma non confuta la motivazione fornita dal Comune in ordine al fatto che la “rettifica “ è tamquam non esset e anzi configura una modifica sostanziale della domanda di condono, tardiva e peraltro sprovvista di prova.
Per giurisprudenza costante, la tardiva domanda di condono determina il rigetto della istanza.
A parere del Collegio, la rettifica di un elemento essenziale, quale la destinazione non residenziale del bene, equivale – come eccepito dal Comune – a riproposizione della domanda, e l’esito negativo è del tutto vincolato.
16.2. Peraltro, il Comune ha altresì fornito una ulteriore motivazione, che riguarda il mancato pagamento del saldo dell’oblazione, per cui la giurisprudenza ritiene che sia legittimamente negato il condono edilizio alla luce del chiaro tenore letterale del combinato disposto dei commi 37 e 38 dell'art. 32, l. n. 326 del 2003 e dell'allegato 1 alla medesima legge, per il mancato pagamento degli importi dovuti per l'oblazione nella sua interezza, nei termini assegnati dalla legge medesima, il che comporta l'applicazione della normativa sulla repressione degli abusi edilizi, dal che si evince chiaramente che, nell'ipotesi di tardivo pagamento di tali importi, che il condono non può che essere denegato (T.A.R. Campania Napoli sez. VIII, 6.9.2018, n. 5411; T.A.R. Lazio sez. II, 12.1.2022, n. 264).
La tesi del ricorrente, per cui sarebbe sufficiente il versamento del 30 % dell’oblazione (c.d. forfettaria) corrispondente alla tipologia 1, applicabile al caso in esame, è stata quindi smentita a più ripresa dalla giurisprudenza amministrativa, posto che essa riguarda semmai l’istituto del primo condono di cui all’art. 35 della l. n. 47 del 1985, che invece fa riferimento, quale corredo obbligatorio della domanda, alla prova «dell’eseguito versamento dell’oblazione, nella misura dovuta secondo l’allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata».
La formazione del silenzio assenso, pertanto, nella legislazione speciale qui di interesse, postula la presentazione, da parte dell’autore dell’abuso, di tutta la documentazione normativamente prevista, ma anche il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di oneri concessori (cfr. ancora Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 206, n. 3509; T.A.R. Milano, sez. II, 8 marzo 2016, n. 455).
16.3. Vi è poi da rilevare che il Comune ha contestato al ricorrente di aver eseguito lavori non autorizzati sull’immobile, pendente la domanda di condono.
Il ricorrente, infatti, dopo appena quattro giorni dalla “istanza di rettifica”, ha depositato la istanza di SCIA in sanatoria, volta alla asserita modifica dell'immobile "da residenziale a non residenziale", che ha quindi ad oggetto una modifica irreversibile del bene prima che il condono fosse valutato.
Al di là della considerazione che una tale sequenza di istanze, in cui prima si afferma (senza dimostrarlo) che il bene era residenziale e dopo quattro giorni si chiede di avallare la modifica dello stesso a non residenziale, lascia ragionevolmente ritenere che l’immobile abbia avuto da sempre una destinazione non residenziale e quindi incondonabile, resta comunque provato nei fatti che le opere oggetto della SCIA in sanatoria sono state seguite in pendenza di domanda di condono, e pertanto ( ex plurimis , T.A.R. Campania Napoli sez. III, 13/06/2025, n. 4469; Cons. St., sez. II, 5.12.2019 n. 8314; id. sez. VI, 10.6.2021, n. 4473; id., sez. VI, 25.3.2022, n. 2171) in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (pur se riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione o della costruzione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche d'illiceità dell'opera abusiva cui ineriscono strutturalmente. La presentazione della domanda di condono non autorizza l'interessato a completare ad libitum e men che mai a trasformare o ampliare i manufatti oggetto di siffatta richiesta, stante la permanenza dell'illecito fino alla sanatoria; da ciò discende l'impossibilità della prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento d'eventuali sanatorie, sono e restano comunque illecite, donde l'obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.
È singolare che la difesa di parte ricorrente affermi che “in ordine ai lavori eseguiti sull’immobile, contrariamente a quanto ritenuto dal funzionario comunale, non vi è dubbio che tali lavori abbiano dato luogo ad un semplice intervento di manutenzione straordinaria, la cui unica finalità è stata quella di conservare la integrità della costruzione e la sua funzionalità”.
Infatti, fermo restando che non vi è distinzione tra tipologia di lavori vietati in pendenza del condono, fatta salva forse la manutenzione ordinaria (e qui si parla di straordinaria), il ricorrente nel ricorso RG 5778/2022 non ha neppure allegato la SCIA in sanatoria né alcun documento di qualsivoglia natura, dal quale possa comprendersi in cosa siano consistiti i lavori e soprattutto quale sia l’attuale conformazione del manufatto, che resta quello originario ossia un capannone che la parte vuole ora destinare a sala da ballo, con buona pace della paventata destinazione residenziale.
Inutile aggiungere che è del tutto irrilevante il presunto parere contrario dell’avv. Enzo Napolano, che sarebbe stato trasmesso al Comune in data 9 ottobre 2019, a sostegno della fattibilità di lavori su immobili condonati “fino a quando il comune non si è pronunciato sulla domanda di condono”, “non ostandovi nell'ordinamento una norma impeditiva di tale potere”.
Al di là dell’opinione giurisprudenziale univocamente contraria, il ricorrente non si è premurato di depositare in giudizio il “parere Napolano”, che il Comune neppure menziona nel provvedimento e che quindi, ai fini di una possibile contestazione di carenza di motivazione o istruttoria, è tamquam non esset.
16.4.Destituita di fondamento è anche la censura che in relazione all’istanza di condono si sia formato il silenzio assenso.
L’istanza di condono presentata dai sigg.ri LL e TI è stata formulata ai sensi del D.L. 269/2003, come recepita nel territorio regionale dalla L.R. 10/2004.
Questo Tar ha costantemente affermato (Sez. III, sentenza n. 7968/2021 del 10.12.2021 e precedenti ivi menzionati): “…nella Regione Campania l’istituto del silenzio assenso non può trovare applicazione con riferimento al D.L. n. 269/2003 (conv. in L. n. 326/2003), ostandovi le contrarie previsioni contenute nella L.R. Campania 18 novembre 2004, n. 10 (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. III, 1 giugno 2012, n. 2612; nonché TAR Campania, Napoli, Sez. II, 15gennaio 2015, n. 230 e 6 marzo 2014, n. 1351, secondo cui “nella Regione Campania, le domande di condono proposte ai sensi della l. n. 326 del 2003 sono assoggettate al regime di cui all'art. 7, L.R. n. 10 del 2004, sicché devono essere definite con un provvedimento espresso entro il termine di 24 mesi dalla presentazione, il cui decorso non equivale a titolo abilitativo in sanatoria, ma configura un mero inadempimento, avverso il quale è azionabile la tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.”).
Ed invero la L.R. Campania 18 novembre 2004, n. 10, all’art. 7, dispone che: “le domande di sanatoria sono definite dai comuni competenti con provvedimento esplicito da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla presentazione delle stesse ... Decorso il termine di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2001, n.19, articolo 4 che disciplinano l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte dell'amministrazione provinciale competente”.
Per completezza si evidenzia in ogni caso che nella fattispecie in esame non può formarsi il silenzio assenso per mancanza dei presupposti previsti dalla normativa.
Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, infatti, perché possa formarsi il silenzio-assenso su un’istanza di condono edilizio, il termine di ventiquattro mesi decorre dalla presentazione della medesima domanda, a condizione che la stessa risulti completa in ogni sua parte (c.f.r Cons. Stato, sez. VI, 15.3.2022, n. 1813). Il titolo abilitativo tacito può formarsi per effetto del silenzio assenso soltanto se la domanda di sanatoria presentata possegga i requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta, in quanto la mancanza di taluno di questi impedisce in radice che possa avviarsi il procedimento di sanatoria, in cui il decorso del tempo è mero co-elemento costitutivo della fattispecie autorizzativa (Cons. Stato, Sez. VI, 27.7.2015, n. 3661).
Nel caso di specie, la domanda di sanatoria presentata è priva di uno dei presupposti legali per il rilascio della sanatoria edilizia, atteso che il manufatto consiste in una nuova costruzione non residenziale, oggetto quindi di un provvedimento di insanabilità assoluta.
17. Quanto al terzo motivo, esso va respinto in quanto la giurisprudenza ritiene da sempre che il mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di condono edilizio nell'esame delle stesse non influisce sulla validità del provvedimento di diniego del condono e sul conseguente ordine di demolizione, potendo la violazione di tale criterio costituire, al più, fonte di responsabilità dell'Amministrazione nel solo caso di accertato ritardo non giustificato nell'esame della domanda di condono (T.A.R. Campania Napoli sez. VII, 10.12.2009, n. 8608; Cons. St., sez. V, 19.9.2008 n. 4530).
18. Il ricorso 5778/22 va dunque respinto in quanto l’immobile oggetto delle istanze di condono, non rientrava tra quelli assoggettabili alla disciplina dell’art. 32 l. 326/04, trattandosi di immobile non residenziale.
19. I primi motivi aggiunti vanno respinti anch’essi, confermandosi la legittimità della demolizione.
In primo luogo, essendo legittimo il diniego di condono, la demolizione del bene, completamente abusivo, costituisce atto dovuto.
I motivi a sostegno del gravame sono, peraltro, infondati.
Per giurisprudenza granitica, l'ordine di demolizione di manufatti abusivi, stante la sua natura vincolata, non richiede una specifica motivazione sulla ricorrenza del concreto interesse pubblico alla loro rimozione, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato già compiuta, a monte, dal legislatore e la sua adozione non è neppure subordinata al previo contradditorio col destinatario dell'atto; ciò in base ad un principio che non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ordine di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso (da ultimo Cons. Stato sez. IV, 1112.2025, n. 9801; Tar Campania, Napoli, sez. I, n. 1225 del 2022; il principio risale a Cons. St., Ad. plen., 17.10.2017, n. 9; cfr. anche id., sez. VI, 24.2.2022, n. 1304; id.27.9.2021, n. 6490; id. 15.2.2021, n. 1351; id. 7.1.2021, n. 187; id. 13.5.2020, n. 3036; id. 25.2.2019, n. 1281; id., sez. II, 18.12.2019, n. 8542; id. 29.7.2019, n. 5317; id. 26.6.2019, n. 4386).
19.1. Parimenti, il riferimento alla estraneità del LL all’abuso edilizio è fuor d’opera. Il ricorrente ha ereditato un bene abusivo e oggetto di istanza di condono che ha inteso coltivare, presentando la cd. rettifica e poi modificando lo stato dei luoghi al fine di sfruttare il bene a fini commerciali.
Per Cassazione penale sez. III, 3/10/2024, n. 39602, il rilascio del titolo in sanatoria al soggetto non proprietario all'epodi realizzazione dell'immobile non osta all'esecuzione dell'ordine di demolizione e non avente con esso alcuna relazione giuridicamente qualificata di natura reale od obbligatoria.
Infatti, in sede di procedimento per rilascio di titolo edilizio in sanatoria, deve formare oggetto di valutazione, da parte del Comune, la sussistenza di tutti i presupposti cui la legge condiziona il suddetto rilascio e, fra essi, anche la circostanza che l'istanza di sanatoria provenga da un soggetto qualificabile come proprietario dell'edificio oggetto degli interventi della cui sanatoria giuridica si tratti e che abbia l'intera proprietà del bene, e non solo una parte o quota di esso.
Una volta appurato che la domanda di condono era procedibile e che come tale è stata volturata all’erede, odierno ricorrente, l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell'erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall'ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili.
È stato precisato che: a) l'operatività dell'ordine di demolizione non può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione (Cass. Pen. Sez. III, 11.5.2005, n. 37120, ivi, n. 232175-01); b) l'ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell'immobile indipendentemente dall'essere egli stato anche autore dell'abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa (Cass. Pen. Sez. III, 13.7.2009, n. 39322, ivi, n. 244612-01); c) l'esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice a seguito dell'accertata violazione di norme urbanistiche non è esclusa dall'alienazione del manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo, atteso che l'esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all'ambiente (Cass. Pen Sez. III, 29.3.2007, n. 22853, ivi, n. 236880-01, che ha ribadito che il terzo acquirente dell'immobile potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione; nello stesso senso, Cass. Pen. Sez. III, 26.2.2014, n. 16035, ivi, n. 259802-01; id., Sez. III, 1°.10.2019, n. 45848, ivi, n. 277266-01). Ciò sul rilievo che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa, tant'è che non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 c.p., atteso che quest'ultima disposizione si riferisce esclusivamente alle sole pene principali.
19.4. È altresì falso che il provvedimento impugnato non indichi i beni da acquisirsi in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
Nel provvedimento, l’Ufficio tecnico del Comune di Calvizzano ha espressamente indicato l’immobile abusivo realizzato che “…risulta riportato al N.C.E.U. al foglio 2 p.lla 1094, sub 3, ed è costituito da una sala destinata a eventi ricreativi feste e spettacoli avente una superficie utile di mq 186,18, da un’area ingresso alla citata sala di mq 24,71, da un wc di mq 3,73 da un wc di mq. 7,00,
da un wc di mq. 5.60 e da un piccolo disimpegno di mq 1,25. Il citato immobile ha una copertura a falde inclinate, lo stesso ha un’altezza interna massima all’intradosso della linea di colmo di metri 4,40 e una altezza minima ai lati nord e sud di metri 3,50…”.
Va ricordato che comunque l’indicazione precisa, anche dell’area di sedime, è necessaria solo in fase di acquisizione (cfr. ex plurimis, Cons. Stato sez. VII, 19.12.2025, n. 10126: la mancata indicazione nell'ordine demolitorio dell'area di sedime da acquisire in caso di inottemperanza non può essere invocata quale vizio di legittimità del provvedimento demolitorio).
19.5. Infine, sulla non necessità della comunicazione di avvio del procedimento, la giurisprudenza è talmente pacifica che non serve citare i precedenti.
20. I secondi motivi aggiunti vanno respinti in quanto, per giurisprudenza pacifica anch’essa, il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine demolitorio, redatto dalla Polizia Municipale, non è atto suscettibile di autonoma impugnazione, poiché, limitandosi a rappresentare l'attuale stato dei luoghi rispetto all'ingiunzione precedentemente spedita, costituisce un atto endoprocedimentale avente contenuto di accertamento ed esplicante una funzione meramente preparatoria e strumentale, occorrendo che la competente autorità amministrativa ne faccia proprio l'esito attraverso un formale atto produttivo degli effetti previsti dall'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 ( ex plurimis , T.A.R. Lazio sez. II, 19.11.2025, n. 20591).
21. Infine, vanno respinti i motivi aggiunti avverso il provvedimento di acquisizione e la sanzione pecuniaria di 20.000 euro.
Il ricorrente lamenta, in primis, la violazione della sequenza procedimentale mancando un verbale di accertamento dell’inottemperanza, ma tale verbale non solo esiste, il ricorrente l’ha impugnato coi motivi aggiunti del luglio 2024.
Il Comune di Calvizzano, dopo aver correttamente notificato in data 26.01.2024, al sig. LL l’ordinanza di demolizione, decorsi 90 giorni, ha chiesto ai VVUU di effettuare le dovute verifiche. I VVUU, in data 15.05.2024, alla presenza del sig. LL RA, hanno accertato che le opere non sono state demolite, pertanto in data 09.12.2024 hanno emesso l’ordinanza di acquisizione che è stata notificata il successivo 10.01.2025.
21.1. Va altresì respinta la prospettazione relativa al fatto che gli abusi sono stati commessi prima della entrata in vigore del comma 4 bis, aggiunto all'art. 31 cit. dal decreto legge n. 133/14 (cd. decreto "Sblocca Italia"), convertito nella legge n. 164/14, posto che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza dell’11 ottobre 2023, n. 11, ha stabilito che la sanzione pecuniaria deve essere applicata nei soli casi in cui l’illecito edilizio oggetto dell'ordine di demolizione sia stato accertato successivamente al 12 novembre 2014, data di entrata in vigore della richiamata legge n. 164/14.
Il ricorrente ha quindi affermato che “l’ordinanza di demolizione n. 2 del 26 gennaio 2024, richiamata nella stessa sanzione pecuniaria impugnata, è stata adottata dal Responsabile Tecnico a seguito del provvedimento di rigetto delle domande di condono prot. n. 9898/2004 e 9900/2004, presentate in data 10 gennaio 2004 dai genitori e danti causa del ricorrente. Va da sé che, risultando l’illecito contestato al ricorrente realizzato nel 2004, ne deriva che, il funzionario comunale non avrebbe mai potuto adottare nei confronti del ricorrente la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, senza incorrere nel divieto sancito dall’art. 11 disp. prel. al C.C.”
A parere del Collegio, la difesa di parte ricorrente confonde la data di presentazione dell’istanza con quella di accertamento dell’illecito, che si verifica solo al momento in cui la domanda di condono viene esaminata e, nel caso, respinta.
Peraltro, quello che la difesa del ricorrente omette di considerare, è che l’acquisizione è basata non sul rigetto dei condoni edilizi, bensì sulla successiva ordinanza di demolizione delle opere ormai dichiarate abusive, ordinanza che è stata impugnata con i primi motivi aggiunti che sono stati respinti supra .
L’accertamento dell’abusività quindi risale non certo al 2004, ma 26 gennaio 2024, quando è stata emessa l’ordinanza di demolizione.
21.2. In ordine alla violazione dell’art. 7 l. 241/90, si rimanda a quanto sopra affermato.
22.Deve essere respinto anche il ricorso RG 6606/22 relativo alla impugnazione del provvedimento del 22 settembre 2022, prot. n. 20305, notificato il 23 settembre 2022, con il quale il responsabile del IV Settore del comune di Calvizzano ha annullato in autotutela “la S.C.I.A. in sanatoria prot. n. 11279 del 26 novembre 2019.”
Tale annullamento è di poco successivo al provvedimento di diniego del condono (impugnato con ricorso RG 5778/22) ed è motivato in quanto il cambio di destinazione d’uso da civile abitazione (categoria catastale A2) a sala destinata ad eventi ricreativi, feste e spettacoli (categoria catastale D3) è stato realizzato su un immobile privo di legittimità urbanistica edilizia e rappresenta una falsa rappresentazione della realtà in quanto “ contrariamente a quanto indicato nella SCIA, per i predetti locali erano state presentate due istanze di condono edilizio ai sensi della Legge n. 326/2003, precisamente pratica PG/9898 del 10/12/2004, intestata a TI Gina, C.F. sLTGNI32E44B452S, per la sanatoria di un locale ad uso ARTIGIANALE, e pratica PG/9900 del 10/12/2004, intestata a LL Antonio, C.F.:[...], per la sanatoria di un locale ad uso ARTIGIANALE, e per le quali non risulta ad oggi il rilascio del relativo titolo edilizio in sanatoria ”, istanze entrambe rigettate.
Pertanto, il cambio di destinazione d’uso dichiarato nella SCIA è stato ritenuto come mai avvenuto, in quanto il manufatto non ha mai avuto destinazione residenziale.
Inoltre, il Comune ha affermato che in pendenza di condono non possono essere eseguite opere di qualsiasi tipo sui beni condonandi e comunque sarebbe stato necessario il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 TUED in quanto il cambio di destinazione d’uso non sarebbe potuto avvenire tramite SCIA.
Sono state altresì contestate numerose altre violazioni formali relative alla documentazione allegata, a quella non fornita, a carenze planimetriche, al mancato rispetto della normativa sulle barriere architettoniche.
22.2. Il ricorrente ha prospettato la violazione dell’art. 7 l. 241/90 ma ammette egli stesso che la comunicazione di avvio del procedimento vi era stata e quindi l’illegittimità consisterebbe nell’omessa valutazione degli scritti difensivi ritualmente inoltrati dal ricorrente.
Sul punto si rinvia a quanto già argomentato supra .
22.3. Per il resto, la SCIA è stata annullata ai sensi dell’art. 21 nonies comma 2 bis l. 241/90, in forza della falsa rappresentazione fornita dalla parte circa la destinazione residenziale del manufatto e, quindi, le false dichiarazioni rese.
L’Amministrazione, quindi, ha agito in piena legittimità, in quanto dal Combinato disposto degli art. 19 e 21 nonies della l. 241/90, l’annullamento della SCIA è sempre possibile in caso di false rappresentazioni.
È infatti illegittimo l'operato dell'Amministrazione che, in presenza di una SCIA per la realizzazione di un intervento edilizio, adotti provvedimenti di diffida, di sospensione dell'efficacia o di demolizione dopo che sia decorso il termine di 30 gg. previsto per il consolidamento del titolo edilizio, senza fare previo ricorso all'adozione di poteri in autotutela e senza alcuna motivazione in punto di interesse pubblico alla rimozione del titolo dichiarato inefficace ed anche di necessaria comparazione tra interesse pubblico e interesse privato e di prevalenza del primo sul secondo (ex plurimis, T.A.R. Campania Napoli sez. VII, 23.9.2025, n. 6286).
Per contro, l’autotutela è possibile nei casi del 21 nonies comma 2 bis, senza limiti di tempo, in caso di una situazione di fatto o documentale che la parte privata abbia volutamente nascosto o sulla quale abbia mentito.
Nelle ipotesi di titolo abilitativo rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione dell'effettivo stato dei luoghi o della destinazione dell'area, rilevante ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990, oltre a essere ammesso il superamento del termine massimo per l'esercizio del potere di autotutela previsto dal comma 1, l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto è sostanzialmente in re ipsa, in quanto l'ordinamento non può tollerare il mantenimento di un atto illegittimo determinato dal contegno scorretto del privato ( ex plurimis , Cons. Stato sez. II, 31.1.2025, n. 762; T.A.R. Campania Napoli sez. VI, 3.2.2025, n. 895; id. sez. III, 2.4.2025, n. 2752).
Peraltro, il ricorrente, nel modello SCIA aveva dichiarato che l’immobile avesse destinazione d’uso residenziale/sala eventi ed aveva indicato quale permesso a costruire la pratica n. 9898/9900 del 10/12/2004, mentre come emerso dall’istruttoria trattavasi di istanze di condono.
Il rigetto del ricorso 5778/2022, avente ad oggetto l’impugnazione dei dinieghi di condono per ragioni legate proprio alla indimostrata destinazione residenziale del bene, il cui cambio di destinazione d’uso è alla base della SCIA in sanatoria, è quindi il presupposto fondante il rigetto di tutti i restanti motivi del ricorso 6606/2022, essendo stato accertato il corretto esercizio del potere di autotutela ex art. 21 nonies comma 2 bis l. 241/90.
23. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi RG 5778 del 2022 e RG 6066 del 2022, come in epigrafe proposti, nonché sui motivi aggiunti indicati in epigrafe, li rigetta.
Condanna RA LL al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Calvizzano, che liquida in euro 3000,00 per ciascun ricorso (totale 6000,00 euro) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA RD, Presidente
MA RB AV, Consigliere, Estensore
MAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA RB AV | NA RD |
IL SEGRETARIO