TAR Napoli, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 2051
TAR
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione del giusto procedimento e dell'art. 10-bis L. 241/1990

    Il Comune ha dato atto di aver esaminato le osservazioni del privato al preavviso di rigetto e di non averle trovate utili a confutare le motivazioni di diniego, basate sulla originaria destinazione artigianale del manufatto, che la parte non ha dimostrato non corrispondere a quella reale. Il Comune ha affermato che non vi sono elementi oggettivi ed univoci che possano portare all'accoglimento delle istanze di condono atteso che l'istanza di condono ha ad oggetto un immobile ad uso non residenziale, non si è formato alcun silenzio assenso sulla istanza di condono ex adverso presentata essendo la stessa mancante degli elementi sufficienti e necessari ai fini della configurazione di un titolo edilizio assentivo valido. Dato atto che la Legge 326/2003 ha esplicitamente escluso la possibilità di sanare nuovi corpi di fabbrica ad uso diverso da quello residenziale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 32, co. 25, lett. d), del d.l. n. 269/03. Eccesso di potere, travisamento. Difetto di motivazione. Violazione 6 dell’art. 3 della legge n. 241/90. Violazione dell’art. 35 della legge n. 47/85. Omessa valutazione delle rettifiche presentate nel 2019.

    La rettifica di un elemento essenziale, quale la destinazione non residenziale del bene, equivale a riproposizione della domanda, e l’esito negativo è del tutto vincolato. La tardiva domanda di condono determina il rigetto della istanza. Il Comune ha altresì fornito una ulteriore motivazione, che riguarda il mancato pagamento del saldo dell’oblazione, per cui la giurisprudenza ritiene che sia legittimamente negato il condono edilizio alla luce del chiaro tenore letterale del combinato disposto dei commi 37 e 38 dell'art. 32, l. n. 326 del 2003 e dell'allegato 1 alla medesima legge, per il mancato pagamento degli importi dovuti per l'oblazione nella sua interezza, nei termini assegnati dalla legge medesima. La tesi del ricorrente, per cui sarebbe sufficiente il versamento del 30 % dell’oblazione (c.d. forfettaria) corrispondente alla tipologia 1, applicabile al caso in esame, è stata quindi smentita a più ripresa dalla giurisprudenza amministrativa. Il Comune ha contestato al ricorrente di aver eseguito lavori non autorizzati sull’immobile, pendente la domanda di condono. Il ricorrente, infatti, dopo appena quattro giorni dalla “istanza di rettifica”, ha depositato la istanza di SCIA in sanatoria, volta alla asserita modifica dell'immobile "da residenziale a non residenziale", che ha quindi ad oggetto una modifica irreversibile del bene prima che il condono fosse valutato. La presentazione della domanda di condono non autorizza l'interessato a completare ad libitum e men che mai a trasformare o ampliare i manufatti oggetto di siffatta richiesta, stante la permanenza dell'illecito fino alla sanatoria; da ciò discende l'impossibilità della prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento d'eventuali sanatorie, sono e restano comunque illecite, donde l'obbligo del Comune di ordinarne la demolizione. La formazione del silenzio assenso, pertanto, nella legislazione speciale qui di interesse, postula la presentazione, da parte dell’autore dell’abuso, di tutta la documentazione normativamente prevista, ma anche il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di oneri concessori.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 2, del d.p.r. n. 380/01. Violazione dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/01. Violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale n. 10/04.

    Il mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di condono edilizio nell'esame delle stesse non influisce sulla validità del provvedimento di diniego del condono e sul conseguente ordine di demolizione, potendo la violazione di tale criterio costituire, al più, fonte di responsabilità dell'Amministrazione nel solo caso di accertato ritardo non giustificato nell'esame della domanda di condono.

  • Rigettato
    Legittimità dell'ordine di demolizione

    Essendo legittimo il diniego di condono, la demolizione del bene, completamente abusivo, costituisce atto dovuto. L'ordine di demolizione di manufatti abusivi, stante la sua natura vincolata, non richiede una specifica motivazione sulla ricorrenza del concreto interesse pubblico alla loro rimozione, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato già compiuta, a monte, dal legislatore e la sua adozione non è neppure subordinata al previo contraddittorio col destinatario dell'atto.

  • Rigettato
    Estraneità del ricorrente all'abuso edilizio

    Il ricorrente ha ereditato un bene abusivo e oggetto di istanza di condono che ha inteso coltivare, presentando la cd. rettifica e poi modificando lo stato dei luoghi al fine di sfruttare il bene a fini commerciali. L'ordine di demolizione dell'opera abusiva, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell'erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dell'area di sedime

    L'indicazione precisa, anche dell'area di sedime, è necessaria solo in fase di acquisizione. La mancata indicazione nell'ordine demolitorio dell'area di sedime da acquisire in caso di inottemperanza non può essere invocata quale vizio di legittimità del provvedimento demolitorio.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 L. 241/90

    La giurisprudenza è pacifica sulla non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in questi casi.

  • Rigettato
    Inammissibilità del verbale di accertamento di inottemperanza

    Il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine demolitorio, redatto dalla Polizia Municipale, non è atto suscettibile di autonoma impugnazione, poiché, limitandosi a rappresentare l'attuale stato dei luoghi rispetto all'ingiunzione precedentemente spedita, costituisce un atto endoprocedimentale avente contenuto di accertamento ed esplicante una funzione meramente preparatoria e strumentale.

  • Rigettato
    Mancanza del verbale di accertamento di inottemperanza

    Il Comune ha correttamente notificato l'ordinanza di demolizione e, decorsi 90 giorni, ha chiesto ai VVUU di effettuare le dovute verifiche. I VVUU, alla presenza del sig. LL RA, hanno accertato che le opere non sono state demolite, pertanto in data 09.12.2024 hanno emesso l’ordinanza di acquisizione che è stata notificata il successivo 10.01.2025.

  • Rigettato
    Applicazione della sanzione pecuniaria a illeciti commessi prima dell'entrata in vigore della normativa

    La difesa di parte ricorrente confonde la data di presentazione dell’istanza con quella di accertamento dell’illecito, che si verifica solo al momento in cui la domanda di condono viene esaminata e, nel caso, respinta. L'accertamento dell'abusività quindi risale non certo al 2004, ma al 26 gennaio 2024, quando è stata emessa l’ordinanza di demolizione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 L. 241/90

    Si rimanda a quanto sopra affermato riguardo alla violazione dell'art. 7 L. 241/90.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 L. 241/90

    Sul punto si rinvia a quanto già argomentato supra. Il ricorrente ammette egli stesso che la comunicazione di avvio del procedimento vi era stata e quindi l’illegittimità consisterebbe nell’omessa valutazione degli scritti difensivi ritualmente inoltrati dal ricorrente.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'autotutela e violazione della sentenza della Corte Cost. 45/2019, oltre che difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Violazione artt. 19 e 21 nonies l. 241/90.

    La SCIA è stata annullata ai sensi dell’art. 21 nonies comma 2 bis l. 241/90, in forza della falsa rappresentazione fornita dalla parte circa la destinazione residenziale del manufatto e, quindi, le false dichiarazioni rese. L’Amministrazione, quindi, ha agito in piena legittimità, in quanto dal Combinato disposto degli art. 19 e 21 nonies della l. 241/90, l’annullamento della SCIA è sempre possibile in caso di false rappresentazioni. Nelle ipotesi di titolo abilitativo rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione dell'effettivo stato dei luoghi o della destinazione dell'area, rilevante ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990, oltre a essere ammesso il superamento del termine massimo per l'esercizio del potere di autotutela previsto dal comma 1, l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto è sostanzialmente in re ipsa, in quanto l'ordinamento non può tollerare il mantenimento di un atto illegittimo determinato dal contegno scorretto del privato. Il rigetto del ricorso 5778/2022, avente ad oggetto l’impugnazione dei dinieghi di condono per ragioni legate proprio alla indimostrata destinazione residenziale del bene, il cui cambio di destinazione d’uso è alla base della SCIA in sanatoria, è quindi il presupposto fondante il rigetto di tutti i restanti motivi del ricorso 6606/2022, essendo stato accertato il corretto esercizio del potere di autotutela ex art. 21 nonies comma 2 bis l. 241/90.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 2051
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2051
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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