Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/05/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6860/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6860/2023 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione all'udienza del
28/01/2025
TRA
, c.f.: , elett.te dom.ta in VIA DUCHESSA Parte_1 P.IVA_1
JOLANDA 25 TORINO presso lo studio dell'Avv. SCOLA MICHELE, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all' atto di C.F._1
citazione
- ATTRICE
E
c.f.: , in persona del Curatore pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
Dott. rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dal Prof. Avv. Parte_2
Danilo Galletti (C.F. , pec: e C.F._2 Email_1 dall'Avv. Marco Nicoletti (C.F. pec: C.F._3
, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e Email_2
risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, in Bologna, via Marconi 51
- CONVENUTO
Conclusioni:
PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, in via principale, accertata la ricorrenza nel caso di specie della compravendita con consegna di “aliud pro alio” e, per le medesime ragioni, il grave inadempimento di parte convenuta, dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. e/o la nullità e/o l'annullamento del contratto di compravendita tra le parti perfezionatosi con il decreto di trasferimento del 13/07/2022 approvato dal Giudice delegato dott.ssa Antonella Rimondini in data 26/07/2022, nonché di tutti gli atti della
in narrativa;
nel merito, in via subordinata, accertato per le ragioni di cui in narrativa che l'Impianto
Fotovoltaico acquistato dall'attrice è gravato da oneri non apparenti e non dichiarati che ne diminuiscono il libero godimento ex art. 1489 c.c., risolvere il contratto di compravendita tra le parti perfezionatosi con il decreto di trasferimento del 13/07/2022 approvato dal Giudice delegato dott.ssa Antonella Rimondini in data 26/07/2022, nonché di tutti gli atti della procedura traslativa dell'Impianto Fotovoltaico acquistato dalla meglio descritto in narrativa;
Parte_1
nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di caducazione svolte in via gradata nei punti precedenti, accertare per le ragioni di cui in narrativa che il consenso dell'attrice al contratto di compravendita per cui è causa fu dato per via di un errore essenziale sulle qualità del bene compravenduto riconoscibile da parte convenuta e, per l'effetto, annullare ex art. 1427 e ss c.c. il contratto di compravendita tra le parti perfezionatosi con il decreto di trasferimento del 13/07/2022 approvato dal Giudice delegato dott.ssa Antonella Rimondini in data 26/07/2022, nonché di tutti gli atti della procedura traslativa dell'Impianto Fotovoltaico acquistato dalla meglio descritto in narrativa;
Parte_1 per l'effetto dell'accoglimento di ciascuna delle domande di merito sopra formulate, condannare il (c.f. ) in persona del Curatore pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore dott. con studio in Bologna, via Santo Stefano n. 11 - Strada La Croce: (i) alla Parte_2 restituzione in favore dell'attrice dell'intero prezzo di aggiudicazione versato, comprensivo degli oneri notarili e delle spese, pari alla somma di € 793.218,22, oltre rivalutazione e interessi legali sul capitale periodicamente rivalutato, computati al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1 c.c. sino al momento di proposizione della presente domanda ed al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4 c.c. dal momento di proposizione della presente domanda al saldo effettivo;
(ii) al risarcimento in favore della medesima attrice dei danni patrimoniali subiti e subendi quantificabili alla data odierna nella somma non inferiore ad € 1.131.166,31, ovvero nella diversa somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, eventualmente a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata dal giorno dell'evento al saldo;
nel merito, in via di estremo subordine, per il denegato e non creduto caso di mancato accoglimento delle domande caducatorie sopra formulate, accertare e dichiarare il minor valore dell'Impianto fotovoltaico acquistato dall'attrice per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto,
- 2 - ridurre proporzionalmente il prezzo di acquisto e condannare il alla Controparte_1 restituzione in favore dell'attrice della somma non inferiore ad € 534.375,00 (pari al 75% del prezzo di aggiudicazione), ovvero della diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, eventualmente per il tramite di CTU, ovvero anche in via equitativa da parte di codesto Tribunale, nonché condannare il medesimo al pagamento di tutte le tariffe incentivanti e di tutti i CP_1 corrispettivi da vendita dell'energia indebitamente percepiti in luogo dell'esponente dalla data di aggiudicazione dell'Impianto sino a quella di effettiva voltura delle convenzioni in capo a quantificabili, per il solo periodo marzo-novembre 2023, in complessivi € 284.636,26 Parte_1
(di cui € 228.852,69 a titolo di tariffe incentivanti ed € 55.783,57 a titolo di corrispettivo per la vendita di energia), cui aggiungere tutti gli ulteriori importi maturati e maturandi per i medesimi titoli sino alla data di effettiva voltura delle convenzioni in capo alla ovvero nella Parte_1
diversa somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, eventualmente a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata dal giorno dell'evento al saldo;
in via istruttoria, ammettere l'attrice alla prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto, con i testi di seguito indicati:
Vero che a far data dal 17/10/2018 l'energia elettrica prodotta dall'Impianto Fotovoltaico oggetto di causa viene autoconsumata dalla US S.p.A., società esercente l'azienda della fallita CP_1 nel complesso industriale sito in AL (BO), via dell'Artigianato n. 316?
[...]
Vero che per lo svolgimento della propria attività all'interno del complesso industriale sito in
AL (BO), via dell'Artigianato n. 316, la US S.p.A. utilizza l'energia elettrica prodotta dall'Impianto Fotovoltaico oggetto di causa?
Vero che per l'utilizzo dell'energia prodotta dall'Impianto Fotovoltaico oggetto esclusivamente il pagamento della fattura TD01 del 01-09-2020 prodotta come doc. 13 che si rammostra al teste?
Vero che al sopralluogo del 01/02/2022 presso il complesso industriale di AL (BO), via dell'Artigianato n. 316, su cui è installato l'Impianto Fotovoltaico oggetto di causa, gli esponenti della venivano accompagnati dall'incaricato del Fallimento dott. Ciro Barbaro dello Parte_1
Studio La Croce di Bologna?
Vero che in occasione del sopralluogo del 01/02/2022 gli esponenti della hanno Parte_1 visionato esclusivamente le componenti tecniche dell'Impianto Fotovoltaico oggetto di causa quali la cabina di media tensione, gli inverter, i quadri elettrici etc.?
- 3 - Vero che in occasione del sopralluogo del 01/02/2022 gli esponenti della hanno Parte_1 visionato esclusivamente le componenti tecniche dell'Impianto Fotovoltaico oggetto di causa senza poter verificare l'effettiva titolarità in capo al Fallimento dei contatori di cui ai POD n.
IT001E00038599 e n. IT001E49474489?
Vero che in occasione del sopralluogo del 01/02/2022 il dott. Ciro Barbaro ignorava l'ubicazione dei contatori di produzione e di scambio connessi all'Impianto Fotovoltaico oggetto di causa?
Vero che in occasione del sopralluogo del 01/02/2022 il dott. Barbaro mostrava in un primo momento agli esponenti della una cabina elettrica relativa ad un'utenza estranea Parte_1 all'Impianto Fotovoltaico oggetto di causa e, solo in un secondo momento, la cabina elettrica corretta?
Vero che dopo l'aggiudicazione del parco fotovoltaico oggetto di causa avvenuta in data 16/02/2022 la richiedeva al Curatore dott. la consegna delle bollette recanti i codici POD e i Parte_1 Pt_2 dati dell'intestatario dell'utenza?
Vero che dopo l'aggiudicazione del parco fotovoltaico oggetto di causa avvenuta in data 16/02/2022 la richiedeva al Curatore dott. la consegna delle bollette recanti il codice POD e i Parte_1 Pt_2 dati dell'intestatario dell'utenza al fine di procedere, nel termine di 30 giorni dall'acquisto previsto dalla normativa di la richiesta di trasferimento di titolarità delle Convenzioni con il GSE n.
E01F30492207, n. E01F30495007 e n. E01I247205607?
Vero che le richieste della di consegna delle bollette rivolte al Dott. dopo Parte_1 Pt_2
l'aggiudicazione del parco fotovoltaico oggetto di causa restavano prive di riscontro?
Vero che al momento dell'aggiudicazione da parte di del parco fotovoltaico oggetto di Parte_1
causa avvenuta in data 16/02/2022 il POD n. IT001E00038599 relativo ai due impianti fotovoltaici con potenza nominale pari a 119,85 kW e 293,28 kW era intestato alla US S.p.A. come lo è tuttora?
Vero che il complesso industriale sito in AL (BO), via Artigianato 316, acquistato dalla
Immobiliare 777 S.r.l. in data 17/10/2018 sfrutta l'energia elettrica prodotta dal parco fotovoltaico oggetto di causa per il tramite del contatore identificato dal POD n. IT001E00038599?
Si indicano i seguenti testi:
Ing. , domiciliata c/o Testimone_1 Controparte_2
SI. , domiciliato c/o Testimone_2 Parte_1
SI. , domiciliato c/o Testimone_3 Parte_1 Parte_1
SI. , domiciliato c/o Testimone_4 Controparte_2
- 4 - SI.ra (legal manager), domiciliata c/o US S.p.A. CP_3
rigettare i capitoli di prova testimoniale formulati da parte convenuta per le ragioni di cui alla terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. e, nel denegato caso di loro ammissione in tutto o in parte, ammettere l'attrice alla prova contraria con i medesimi testi sopra indicati;
ordinare ex art. 210 c.p.c. ad US S.p.A. e ad con sede legale in Milano, Controparte_4
Via dell'Unione 1, l'esibizione in giudizio di tutte le bollette ricevute/emesse per la fornitura di energia elettrica in AL (BO), Via dell'Artigianato 316, a decorrere dal 1/03/2022 sino alla data di esibizione in giudizio;
ordinare ex art. 210 c.p.c.: al GSE S.p.A., con sede legale a Roma, Viale Maresciallo Pilsudski 92,
l'esibizione in giudizio del resoconto di tutti i pagamenti effettuati dal , a titolo di CP_1 corrispettivo per l'energia in esubero prodotta dall'Impianto Fotovoltaico oggetto di causa ed immessa nella rete di distribuzione, nonché a titolo di tariffe incentivanti in forza delle Convenzioni
n. E01F30492207 (impianto con potenza nominale pari a 119,85 kW), n. E01F30495007 (impianto con potenza nominale pari a 293,28 kW), n. E01I247205607 (impianto con potenza nominale pari a
51,23 kW), distinguendo tra (i) incentivi maturati e pagati sulla base della produzione stimata e ancora da conguagliare;
(ii) incentivi maturati e pagati sulla base della produzione reale;
(iii) incentivi maturati e non ancora pagati;
al (c.f. , in persona del Curatore pro tempore dott. Controparte_1 P.IVA_2
dell'estratto conto di tutti i conti correnti intestati alla procedura per il periodo dal Parte_2
1/03/2022 sino alla data di esibizione in giudizio, con evidenza delle somme incassate per i titoli di cui sopra. confermi l'intestazione del contatore associato al POD n. IT001E00038599 in capo alla US
S.p.A. e, conseguentemente, l'impossibilità fattuale, tecnica e normativa per la di Parte_1
volturare in capo a sé le convenzioni con il GSE n. E01F30492207 e n. E01F30495007 relative agli impianti con potenza nominale pari a 119,85 kW e 293,28 kW e -in quanto titolare dell'impianto e della convenzione- percepire dal medesimo Gestore le tariffe incentivanti previste dal II Conto
Energia; confermi che la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE sulla base delle convenzioni n.
E01F30492207 n. E01F30495007 al titolare degli impianti con potenza nominale pari a 119,85 kW
e 293,28 kW è pari, disporre idonea consulenza tecnica d'ufficio sul parco fotovoltaico oggetto di causa, nominando un tecnico esperto del settore fotovoltaico e della normativa GSE che, visionati i documenti prodotti
- 5 - in causa ed acquisita dalle parti o da enti terzi qualsivoglia ulteriore informazione e documento utile alla causa: secondo;
confermi che la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE sulla base della convenzione n.
E01I247205607 al titolare dell'impianto con potenza nominale pari a 51,23 kW è pari a 0,2720
€/kWh; eseguite le verifiche di cui ai precedenti punti b) e c), quantifichi/stimi - tenuto conto della capacità produttiva dei tre impianti di cui è composto il parco fotovoltaico oggetto di causa e dei docc. 23,
24, 25, 26, 32, 33, 34, 35 prodotti dall'attrice - le tariffe incentivanti maturate dal 1° marzo 2022 in avanti e spettanti al titolare dei tre impianti e delle relative convenzioni, distinguendo tra (i) incentivi maturati e pagati sulla base della produzione stimata e ancora da conguagliare;
(ii) incentivi maturati e pagati sulla base della produzione reale;
(iii) incentivi maturati e non ancora pagati;
confermi che il corrispettivo per la vendita dell'energia prodotta (e non autoconsumata) dal parco fotovoltaico oggetto di causa è pari a circa € 0,08/kWh; eseguiti i necessari rilievi e letture sui contatori di cui ai POD n. IT001E49474489 e n.
IT001E00038599 ed acquisita ogni ulteriore informazione utile dall'ente gestore della rete, quantifichi, partendo dal 1° marzo 2022: (i) i kWh di energia elettrica prodotta dal parco fotovoltaico oggetto di causa sino ad oggi;
(ii) i kWh di energia elettrica autoconsumata da US sino ad oggi;
(iii) i kWh di energia immessa nella rete di distribuzione e, conseguentemente, il corrispettivo complessivo spettante sino ad oggi al titolare dell'impianto per la vendita dell'energia prodotta dall'impianto e non autoconsumata;
confermi la necessità per la quale proprietaria dell'impianto, per poter cedere Parte_1
l'energia prodotta dallo stesso alla US S.p.A. (esercente l'attività all'interno del complesso industriale di AL) di acquisire una specifica abilitazione, ossia un Sistema Efficiente di
Utenza (c.d. SEU) che è subordinata, in ogni caso, alla 46); quantifichi gli oneri e le spese complessive necessarie per la costituzione del SEU, nonché i costi di gestione annua dello stesso;
tenuto conto delle verifiche di cui ai precedenti punti b), c), d), valutata la durata complessiva del periodo di disallineamento - risalente quanto meno al 2019 - tra titolare dell'Impianto Fotovoltaico oggetto di causa e titolare delle Convenzioni n. E01F30492207, n. E01F30495007 e n.
E01I247205607: (i) quantifichi l'importo complessivo tariffe incentivanti che il GSE S.p.A.
- 6 - avrebbe titolo di richiedere in restituzione alla a titolo di sanzione per violazione del Parte_1
principio di coincidenza tra responsabilità e legittimazione al beneficio (cfr. sentenze TAR e
Consiglio di Stato sub docc. 44-45); (ii) confermi l'importo minimo e massimo della sanzione (non inferiore al 5% delle tariffe incentivanti future) che il medesimo GSE S.p.A. potrà comminare alla sempre per violazione del principio di coincidenza tra responsabilità e legittimazione Parte_1 al beneficio, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. n. 28/2011 (cfr. doc. 43), per tutta la durata residua delle convenzioni;
rigettare l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti identificati con le lettere a) e b) nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., sia per la loro genericità e la loro natura esplorativa, sia perché si tratta di valutazioni soggettive (la cd. “percepibilità” cui fa riferimento controparte) non demandabili al consulente tecnico;
in ogni caso, con vittoria di spese generali, competenze ed onorari della presente procedura, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, oltre alle spese dell'eventuale consulenza tecnica di parte e di quelle d'ufficio, oltre ancora alle successive occorrende tutte.
PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversaria domanda, istanza od eccezione disattesa,
In via preliminare: previa fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., dichiarare inammissibili le domande attoree;
Nel merito, ed in via di subordine:
2) rigettare le domande attoree tutte;
In via di estremo subordine:
3) condannare la società attrice a restituire l'Impianto Fotovoltaico per cui è causa al
Controparte_1
In ogni caso:
4) con sentenza provvisoriamente esecutiva;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria: volersi ammettere prova per testi sul seguente capitolato di prova orale:
Vero che il teste, in occasione del sopralluogo intervenuto in data 1° febbraio 2022 presso l'immobile di AL (BO) alla via Artigianato n. 316 ove è sito
- 7 - l'impianto fotovoltaico all'epoca di proprietà del Controparte_1
unitamente ad un incaricato della società US s.r.l. (indichi il teste il nominativo) accompagnò alcuni incaricati della società Parte_1
(indichi il teste il nominativo) presso la cabina inverter presente nell'immobile attraverso la quale l'impianto immetteva l'energia nella rete elettrica nazionale?
Vero che presso l'immobile di cui al capitolo precedente alla data del sopralluogo del 1.2.2022 era presente una sola cabina inverter?
Vero che nell'ambito della cabina inverter presente presso l'immobile di
AL (BO) alla via Artigianato n. 316 alla data del sopralluogo del 1.2.2022 erano presenti n. 3 contatori dedicati all'approvvigionamento dell'energia elettrica?
Dica il teste quali informazioni furono richieste dagli incaricati di Parte_1 al teste e/o all'incaricato di US s.r.l. presenti durante il sopralluogo
[...]
di cui al precedente capitolo 1;
Dica il teste quali luoghi dell'immobile furono richiesti di essere visitati da parte degli incaricati di durante il sopralluogo di cui al precedente Parte_1
capitolo 1;
Vero che i documenti prodotti sub doc. 6 fascicolo Fallimento che si rammostrano al teste corrispondono ai documenti presenti nella c.d. data room realizzata dal in funzione del bando di gara per la vendita Controparte_1 dell'impianto fotovoltaico di proprietà della società fallita?
Si indicano a testi: sui capitoli da n. 1 a n. 6, il Dott. Ciro Barbaro, con domicilio professionale in Bologna;
sul solo capitolo n. 6, la signora Testimone_5
, presso Studio La Croce in Bologna.
[...]
b) ammettere C.T.U. atta a verificare, sulla base dei documenti tecnici e disciplinari riversati in atti e previo eventuale sopralluogo presso l'impianto per cui è causa: la percepibilità della situazione tecnica dell'impianto al momento della gara di vendita e quindi del suo necessario collegamento con il sistema elettrico dell'immobile (punti di connessione e cabina inverter) per l'immissione dell'energia prodotta nel Sistema Elettrico Nazionale;
2) la percepibilità dell'utilizzo da parte del sistema elettrico dell'immobile dei punti di connessione e della cabina inverter ai quali alla data della gara di vendita era collegato
- 8 - l'impianto fotovoltaico;
3) l'idoneità tecnica dell'impianto medesimo ad assumere la qualifica di SEU od altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo
(SSPC) e/o a mantenere attive le convenzioni sussistenti con il GSE;
4) la quantificazione degli oneri economici derivanti dalla predetta qualificazione dell'impianto come SEU od altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo
(SSPC); e) la compatibilità con l'oggetto sociale della società attrice della propria eventuale qualificazione quale Produttore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.
Si richiamano integralmente gli atti ed i documenti di causa.
La causa risulta adeguatamente istruita con produzione documentale e si reputa matura per la decisione.
Va innanzitutto confermata in questa sede la decisione di non accogliere le istanze istruttorie formulate dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini del decidere.
2.
Con atto di citazione notificato in data 12 maggio 2023, , in qualità di Parte_1
aggiudicataria nell'ambito della procedura concorsuale pendente avanti a questo Tribunale,
132 / 2017 di un parco fotovoltaico costituito da n. 3 CP_5 Controparte_1
impianti di proprietà della società fallita che veniva trasferito all'attrice separato Controparte_1 dal complesso aziendale e dall'immobile sopra il quale era posizionato, conveniva avanti l'intestato
Tribunale il , in persona del Curatore pro tempore al fine di ottenere Controparte_1
l'accertamento della risoluzione e/o della nullità e/o dell'annullamento “del contratto di compravendita tra le parti perfezionatosi con il decreto di trasferimento del 13/07/2022 approvato dal Giudice delegato dott.ssa Antonella Rimondini in data 26/07/2022, nonché di tutti gli atti della procedura traslativa dell'Impianto Fotovoltaico acquistato da meglio descritto Parte_1 in narrativa” ovvero, in estremo subordine, venire accertato e dichiarato “il minor valore dell'Impianto fotovoltaico acquistato dall'attrice … e per l'effetto ridurre proporzionalmente il prezzo di acquisto”, il tutto con richiesta di condanna del a restituire le somme CP_1 incamerate a titolo di prezzo e/o risarcire i danni occorsi all'attrice e/o restituire la maggior somma incamerata rispetto al valore dell'asset in ragione dell'azione c.d. quanti minoris svolta in estremo subordine.
- 9 - 2.1.
In particolare, parte attrice deduceva che:
- (c.f. ), dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna con Controparte_1 P.IVA_2
sentenza n. 132/2017 del 2/11/2017 (doc. 1), era proprietaria del complesso industriale sito in AL (BO), via dell'Artigianato n. 316, meglio descritto nella perizia dell'Ing. del 14/02/2018 depositata nell'ambito della procedura fallimentare (doc. Persona_1
2), nonché di un parco fotovoltaico posizionato sulla copertura dell'immobile costituito da tre impianti (i primi due impianti, entrati in esercizio il 9.06.2011, beneficiavano degli incentivi previsti nel II Conto Energia come da convenzioni con GSE n. E01F30492207 e n.
E01F30495007 per la durata di anni 20 a decorrere dal 9.06.2011 e scadenza l'8.06.1931, mentre il terzo, entrato in esercizio il 31.12.2011, beneficiava degli incentivi previsti nel IV
Conto Energia come da convenzione con GSE n. E01I247205607 per la durata di anni 20 a decorrere dal 19.12.2011 e scadenza il 29.11.2031);
- tali impianti immettevano ed immettono tuttora l'energia elettrica prodotta nella Rete
Elettrica Nazionale per il tramite dei contatori di cui ai POD n. IT001E00038599 e n.
IT001E49474489;
- il Curatore fallimentare dott. previa stima del valore del complesso aziendale e Parte_2
del parco fotovoltaico tramite professionisti abilitati (cfr. doc. 2 e doc. 4), procedeva, unitamente agli altri soggetti coinvolti nella procedura, con la liquidazione dell'attivo fallimentare prevedendo in prima battuta la possibilità di vendere l'intero complesso aziendale (c.d. “Lotto unico”), ovvero, in caso di esito negativo della prima asta, in due lotti distinti di cui il primo, il lotto A, composto dal complesso aziendale con esclusione del parco fotovoltaico, ed il secondo, il lotto B, composto dal parco fotovoltaico (doc. 5);
- il primo tentativo di vendita del Lotto unico andava deserto e, successivamente, la società
e la società entrambe collegate alla US S.p.a. che nel CP_6 Controparte_7
2013 veniva scissa mediante trasferimento del patrimonio immobiliare nella Immobiliare
777 e nel 2019 fusa per incorporazione con la (doc. 6) – proponevano di CP_6 acquistare rispettivamente la prima, la “componente mobiliare” e, la seconda, ossia la
Immobiliare 777, la “componente immobiliare”;
- rilevata la richiesta degli unici offerenti e l'assenza di controinteressati, il giudice delegato approvava in data 17 ottobre 2018 il decreto di cessione del complesso aziendale a firma del delegato alla vendita notaio dott. (doc. 7), il quale aveva cura di precisare Persona_2
- 10 - che non rientrava “[…] nel lotto aggiudicato (A) il Parco Fotovoltaico che costituiva il lotto
B […] e che insiste(va) sulla componente immobiliare qui descritta” e che “Così come previsto nell'avviso di vendita, la provvederà Controparte_8 immediatamente a seguito dell'acquisto a costituire in favore del un Parte_3
diritto superficiario idoneo, verso il pagamento della somma annuale di euro 5.000,00, diritto trasferibile da parte di quest'ultimo in sede di vendita del Parco Fotovoltaico.” (cfr. doc. 7, p. 15);
- solamente nell'anno 2021, a distanza di oltre tre anni dal trasferimento della proprietà delle componenti immobiliari alla società Immobiliare 777 e dell'Impianto fotovoltaico posizionato sul lastrico solare (divenuto di proprietà della Immobiliare 777 medesima per accessione), con atto a rogito dott. la Immobiliare 777 concedeva al Persona_2
il diritto di superficie (sino al 29.11.2031) “della porzione di lastrico solare CP_1 dell'Immobile […], oltre alle componenti POD[…] - sul quale già all'atto del trasferimento della proprietà dell'Immobile medesimo sussisteva, come sussiste tutt'ora, l'Impianto per la produzione di energia fotovoltaica (di cui ai POD n. IT001E00038599, n. IT001E49474489
e n. IT001E48063022) di proprietà della (doc. 8); Controparte_1
- sin da allora risultava chiaro che le componenti POD presenti sull'immobile non erano del e che da quel momento la proprietà superficiaria dell'Impianto fotovoltaico CP_1
passava in capo al e, almeno in teoria (perché poi nei fatti le componenti POD CP_1
non venivano ritrasferite al ), unitamente alle componenti POD (ossia i contatori CP_1 che permettono l'immissione dell'energia elettrica nella rete nazionale), con conseguente onere per il (e prima ancora della Immobiliare 777) di comunicare CP_1 tempestivamente al GSE (entro 30 giorni dalla registrazione dell'atto di cessione) i passaggi di proprietà per garantire la continuità della previste dalla normativa applicabile al riconoscimento delle tariffe incentivanti da parte del GSE;
- successivamente, sempre nell'ambito della stessa procedura fallimentare, veniva messo in vendita dal notaio (a tal fine delegato) il “Lotto A relativo il parco Persona_2 fotovoltaico di proprietà della procedura fallimentare […]” (doc. 10);
- nel bando di vendita veniva precisato che il Lotto A era composto “[…] dall'intero Parco
Fotovoltaico costituito dai seguenti componenti […] comprensivo di tutta la dotazione tecnica necessaria al regolare funzionamento e al regolare mantenimento delle convenzioni in essere con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE)– quindi anche dei contatori identificati
- 11 - dai POD senza i quali non era e non è tuttora possibile né immettere né ricevere energia elettrica dalla rete –, oltre al diritto di superficie insistente sulla porzione di lastrico solare dell'immobile[…]” (cfr. doc. 10, p. 2). Inoltre, nello stesso documento, il delegato alla vendita precisava “[…] ancora che il Parco Fotovoltaico immette l'energia elettrica così prodotta nella Rete Elettrica Nazionale per il tramite dei relativi contatori di cui ai POD n.
IT001E00038599, n. IT001E49474489 e n. IT001E48063022, nell'attuale titolarità della società fallita e/o della procedura (ed invece erano intestati ad US: n.d.r.), e di una cabina generale inverter incorporata nell'immobile oggetto di acquisto da parte della immobiliare 777 Srl,[…]” (doc. 10, p. 3);
- al di là dell'espresso riferimento al POD n. IT001E48063022 che nulla c'entrava con l'Impianto fotovoltaico (a conferma della superficialità con la quale venivano eseguite le operazioni di vendita), il garantiva “[…] la titolarità e/o disponibilità dei beni CP_1 che […] compongono[…]” l'impianto fotovoltaico, nonché l'impegno, in relazione alle convenzioni in essere con il GSE, “[…] ad effettuare quanto richiesto nelle dell'aggiudicatario del Parco fotovoltaico a fronte del suo trasferimento” (doc. 10, pp. 3 e
4);
- sulla base di tali informazioni, la presentava la propria offerta e si Parte_1 aggiudicava l'Impianto fotovoltaico al prezzo di € 712.500,00 il successivo 16 febbraio
2022 (cfr. doc. 11, pag. 3), sebbene il decreto di trasferimento dell'Impianto sia poi stato predisposto dal delegato alla vendita solo il successivo 13 luglio 2022 (doc. 11) ed approvato dal giudice delegato il 26 luglio 2022 (circostanza che induceva il Curatore a garantire all'attrice che le tariffe incentivanti le sarebbero comunque spettate a decorrere dalla data del 1° marzo 2022);
- anche nel decreto di trasferimento il confermava di avere la piena titolarità e CP_1 disponibilità dei POD (senza i quali l'impianto non sarebbe stato in grado di immettere energia nel circuito nazionale e di prelevarla né di trasferire a proprio favore le Parte_1 convenzioni GSE) impegnandosi “[…] a collaborare con l'aggiudicatario per consentire a quest'ultimo la volturazione della titolarità dei POD nell'ambito dell'esercizio delle convenzioni in essere con il GSE […]” (cfr. doc. 11, pp. 3 e 4);
- tuttavia, a seguito del trasferimento e del pagamento integrale del prezzo e degli oneri accessori per quasi € 800.000,00 apprendeva che, in realtà, solamente le Parte_1
convenzioni con il GSE erano nella titolarità del e non i contatori identificati dai CP_1
- 12 - POD di cui sopra, e che proprio per questo il , senza alcun titolo abilitativo e/o CP_1
autorizzativo, aveva anche (illegittimamente) fatturato alla Immobiliare 777 il consumo di energia elettrica (doc. 13), come poi suggerito alla stessa a seguito Parte_1 dell'aggiudicazione dell'impianto (doc. 12);
- nello specifico, solo il POD n. IT001E49474489 relativo all'impianto con potenza nominale pari a 51,23 kW (l'unico a non prevedere autoconsumo) risultava essere nell'effettiva titolarità del , mentre il POD n. IT001E00038599 relativo agli altri due impianti CP_1
con potenza 119,85 kW e 293,28 kW, contrariamente a quanto rappresentato in fase di gara, erano nella titolarità della US S.p.A.. Ciò impediva (e impedisce tuttora) a Parte_1 di procedere con l'intestazione dei contatori individuati dai POD n. IT001E00038599 e n.
IT001E49474489 per il tramite dei quali il Parco fotovoltaico immette l'energia elettrica prodotta nella Rete Elettrica Nazionale;
di procedere con la voltura a proprio nome delle convenzioni in essere con il GSE poiché carente di titolo idoneo;
di incassare dal GSE quanto dovuto a titolo di corrispettivo per la vendita dell'energia elettrica prodotta (e non autoconsumata) e di tariffe incentivanti (fino ad oggi incassate esclusivamente dal e mai girate all'esponente); CP_1
- nonostante ciò, i contatti con la CU (doc. 14) - che non riscontrava nemmeno le ultime comunicazioni della difesa dell'attrice (doc. 15) - si rivelavano del tutto inutili, il vizio del trasferimento del bene non veniva in alcun modo “sanato” e alla non venivano Parte_1
neppure corrisposte le somme di sua competenza che il GSE, ignaro dei passaggi di proprietà, ha continuato (e continua tuttora) a corrispondere al , come CP_1
documentato.
Sulla base di queste allegazioni, prospettava in diritto: Parte_1
in via principale, il grave inadempimento del agli obblighi assunti in sede di CP_1
trasferimento del parco fotovoltaico e la consegna di un aliud pro alio, con conseguente legittima richiesta dell'attrice di caducazione dell'intera procedura di vendita, nonché di restituzione integrale delle somme versate dalla ricorrente, oltre al risarcimento del danno patito;
in via subordinata, la sussistenza di oneri non dichiarati che diminuiscono e/o eliminano il libero godimento del bene trasferito ex art. 1489 c.c., tali da giustificare la risoluzione della compravendita e la restituzione integrale del prezzo pagato dall'attrice o, quantomeno, in via di ulteriore subordine fondare la sensibile riduzione del prezzo di vendita che dovrà tenere conto, tra le altre voci, anche
- 13 - di tutte le conseguenze sanzionatorie cui resterebbe esposta l'attrice, nonché tutti i costi che dovranno essere sostenuti da per colmare, a proprie spese, le limitazioni all'uso del Parte_1
bene; in via di ulteriore subordine, l'annullamento del trasferimento per la sussistenza di un vizio del consenso ex art. 1427 e ss. c.c., essendo evidente che il consenso dell'odierna attrice all'acquisto del bene oggetto di causa è stato determinato da un errore essenziale sulle qualità del bene riconoscibile dal convenuto. CP_1
Pertanto , la società attrice insisteva per la caducazione della vendita e le conseguenti richieste restitutorie e risarcitorie.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
contestando integralmente le deduzioni ed allegazioni attoree ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità di tutte le domande attoree, essendo la tutela dell'aggiudicatario limitata ai soli mezzi di impugnazione propri del procedimento esecutivo e del procedimento fallimentare.
Nel merito contestava la fondatezza delle domande attoree, evidenziando come, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, gli atti esecutivi (non impugnati) descrivevano correttamente la situazione giuridica e fattuale dell'Impianto, in relazione a quella “titolarità” dei POD che parte attrice pretendeva dover essere “esclusiva”, per evitare l'autoconsumo di energia da parte dell'azienda/immobile e negando che l'asset fosse mai stato descritto come finalizzato all'integrale cessione dell'energia a favore del GSE. Richiamava, in particolare il bando di vendita ( doc. 10 attrice) ed il contratto di superficie (doc. 8 attrice), dal cui esame congiunto soggetti esperti del settore (qual era la società attrice) ben potevano comprendere l'esclusione di qualsivoglia proprietà,
o disponibilità esclusiva dei POD in capo alla Procedura venditrice, ovvero la destinazione dell'IMPIANTO alla cessione integrale dell'energia prodotta al GSE.
4.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
***
5.
Il principio della ragione più liquida permette di accogliere l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree sollevata da parte convenuta, posto che vertendosi in ipotesi di vendita forzata giudiziaria, l'unico rimedio esperibile dall'aggiudicatario, per reagire al trasferimento del bene, in tesi attorea, diverso rispetto a quello per il quale era stato prestato il consenso, è costituito dal
- 14 - rimedio endoprocedimentale tipico, da esperire, nelle forme e nei termini previsti, avverso il decreto di trasferimento emesso dal G.D., o altro atto che perfeziona il trasferimento.
5.1.
La vendita forzata, di cui si discute nel presente giudizio, infatti rappresenta una fattispecie complessa, nella quale, com'è noto, convivono un elemento privatistico, costituito dal trasferimento del bene in capo ad un terzo, sia pure contro od al di là della volontà del disponente, ed uno pubblicistico, costituito dalla procedimentalizzazione della vicenda traslativa innanzi all'autorità giudiziaria, che governa una serie temporale di atti strutturalmente autonomi e di diversa natura e provenienza che concorrono alla determinazione dell'atto finale, nel quale assume definitività e concretezza l'affermazione della responsabilità. patrimoniale del debitore.
Da tale natura discende il rilievo della non automatica estensibilità alla vendita forzata della disciplina codicistica (e non solo) del corrispondente tipo negoziale.
Come è stato osservato in giurisprudenza, la vendita forzata, realizzando congiuntamente l'interesse pubblico (connesso a ogni procedimento giurisdizionale) e l'interesse privato (dei creditori concorrenti e dell'aggiudicatario), costituisce un'ipotesi del tutto sui generis di trasferimento coattivo della quale, dopo la compiuta regolamentazione degli effetti da parte del codice civile, può sostenersi che partecipi della natura pubblicistica del procedimento, nel corso del quale convergono e reciprocamente si completano atti i quali, in relazione alla diversità dei loro autori, sono regolati da differenti discipline ( vedi Cass. sent. n. 7708/2014; Cass. n. 1669/2016).
Essa costituisce, in altre parole, un subprocedimento dell'espropriazione forzata, che si sostanzia nella combinazione tra un atto negoziale ed un provvedimento giurisdizionale.
In dipendenza di tali rilievi, e della conseguente non sovrapponibilità dello statuto del tipo negoziale alla disciplina della vendita forzata, la giurisprudenza ha inoltre affermato che la peculiare natura delle vendita coattiva giustifica l'esclusione, “sul piano normativo, della garanzia per vizi della cosa e, in via di interpretazione, l'inapplicabilità alla vendita esecutiva delle regole dettate per la compravendita in tema di tutela dell'acquirente (e segnatamente, l'esclusione, oltre che della garanzia per vizi di cui all'art. 1490 c.c., della rescissione per lesione ex art. 1448 c.c., come dell'actio redhibitoria, della risoluzione del contratto, nonchè dell'actio quanti minoris, della riduzione del prezzo ex art. 1492 cod. civ. e dell'azione di risarcimento del danno ex art. 1494 cod. civ.)” (cfr. Cass. 1669/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha poi limitato la tutela dell'aggiudicatario ai soli mezzi di impugnazione propri del procedimento esecutivo ( o concorsuale) anche in tema di aliud pro alio.
- 15 - La già menzionata Cass. n. 7708/2014 ha poi ribadito e compiutamente inquadrato le ragioni per le quali va consentito all'aggiudicatario il solo esperimento del rimedio endoprocedimentale.
In tal senso, muovendo dal rilievo del fatto che la vendita forzata va ricondotta nella nozione di subprocedimento inserito nell'ambito del processo, tale sentenza ha poi osservato che i mezzi tecnici di tutela da riconoscere in relazione agli istituti di diritto sostanziale coinvolti sono - e solo – quelli che il processo stesso appresta, e ciò finché il processo pende o nei limiti in cui è data al soggetto tutelato la facoltà di esperirli, nel rispetto delle norme procedurali.
Tale principio va esteso anche alla posizione dell'aggiudicatario, il quale assume la qualità di parte di un processo a partire dal momento in cui si manifesta un contrasto (ancorché non ancora formalizzato in opposizione agli atti esecutivi) in cui egli sia coinvolto e per il quale sia richiesto l'intervento regolatore del giudice dell'esecuzione; in tale momento l'aggiudicatario diviene parte del processo esecutivo, titolare di autonome situazioni giuridiche soggettive, sostanziali e processuali, suscettibili di essere contrapposte a quelle di altri soggetti del processo esecutivo che già hanno assunto la medesima qualità.
Dunque, afferma la Corte, l'aggiudicatario: “ha l'onere, inteso in stretto senso tecnico, di dispiegare i relativi strumenti processuali, con le forme e le modalità previste dalla disciplina di rito;
in mancanza, egli decade dalla possibilità di fare valere le relative ragioni. Soltanto nel caso eccezionale - e, per la verità, anche solo in astratto di difficile configurabilità (quanto all'aliud pro alio, attesa la sua definizione come evidente difformità del bene rispetto a quello descritto) - in cui egli non abbia incolpevolmente avuto la possibilità di azionare tempestivamente i rimedi endoprocessuali previsti potrà ammettersi: se il processo esecutivo ancora pende e purché ne ricorrano tutti i presupposti, una rimessione in termini per proporre il rimedio tipico;
se il processo esecutivo più non pende, un'azione autonoma”.
In particolare, la Corte di Cassazione, ha condivisibilmente affermato che “l'aggiudicatario di un bene pignorato ha l'onere di far valere l'ipotesi di aliud pro alio (che si configura ove la cosa appartenga a un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale, oppure risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto) con il solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi e quest'ultima deve essere esperita comunque - nel limite temporale massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione - entro il termine perentorio di
- 16 - venti giorni dalla legale conoscenza dell'atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria” (v. Cass. n.
7708/2014).
Ciò in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte:
l'aliud pro alio configura un'ipotesi di vizio, vale a dire di nullità, del decreto di trasferimento e cioè dell'atto del processo esecutivo col quale solo, per consolidata giurisprudenza (Cass. 19 luglio 2005,
n. 15222; Cass. 24 gennaio 2007, n. 1498; Cass. 16 settembre 2008, n. 23709), si perfeziona il trasferimento coattivo del bene staggito;
va rimeditata l'idea che all'aggiudicatario - tranne i soli casi in cui sia espressamente prevista oppure quelli in cui una disciplina positiva speciale, come quella dell'art. 2929 cod. civ., comunque la presupponga - sia data sempre un'azione di nullità e quindi esterna al processo esecutivo, da esso indipendente e svincolata da ogni intrinseco termine di decadenza;
la conclusione sulla non spettanza all'aggiudicatario di un'azione di nullità o comunque esterna al processo esecutivo vale, se non altro, in materia di aliud pro alio, attesa appunto la mancanza di disciplina positiva ed il carattere meramente interpretativo del fondamento dell'estensione dell'istituto alla vendita forzata;
la diversità strutturale della vendita forzata rispetto a quella negoziale impedisce, se non altro
(almeno per quanto in questa sede rileva e senza pregiudizio di ulteriori approfondimenti per il caso in cui il processo esecutivo sia invece terminato, ove un'incolpevole ignoranza della diversità della cosa possa configurarsi o divenire percepibile dopo tanto tempo) fin tanto che pende il processo in cui la prima ha avuto luogo, la stessa operatività delle regole ordinarie di tutela dell'acquirente in una normale vendita negoziale;
è idonea tutela offerta all'aggiudicatario, anche nel mutato - ed obiettivamente ispirato alla sua massima tutela possibile (su cui v. le già richiamate: Cass. 28 novembre 2012, n. 21110; Cass. 6 dicembre 2011, n. 26202; Cass. Sez. Un., 12 gennaio 2010, n. 262; Cass. 14 giugno 2011, n. 12960)
- contesto normativo seguito alle riforme del 2006, quella del rimedio generale dell'opposizione agli atti esecutivi, sebbene soggetto al relativo termine decadenziale, purchè questo sia fatto decorrere dal momento in cui l'interessato si sia avveduto o potuto - con diligenza ordinaria - avvedere del vizio (consistente nella sensibile diversità del bene ivi descritto con quello in rerum natura esistente) di quello specifico atto processuale per lui pregiudizievole”.
La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato come le suddette conclusioni trovino applicazione in “ogni tipo di vendita coattiva, in sede di esecuzione individuale o concorsuale, mobiliare e
- 17 - immobiliare, dal momento che questa attua un trasferimento coattivo in virtù di un provvedimento giurisdizionale, rispetto al quale la domanda dell'aggiudicatario si pone soltanto come presupposto
(Cass. 25 febbraio 2005, n. 4085; Cass. 21 dicembre 1994, n. 11018; Trib. Torino 24 maggio 2002, in Giur. It., 2003, 525)” (v. Cass. n. 1669/2016, in motivazione).
5.2.
Alla luce dei principi sopra esposti e richiamato (vertendosi nel caso di specie in ipotesi di vendita fallimentare) il pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di vendita fallimentare, i mezzi di tutela offerti agli interessati avverso i relativi provvedimenti del giudice delegato corrispondono, "mutatis mutandis", a quelli esperibili nell'ambito del processo di esecuzione individuale disciplinata dal codice di rito, salvo il necessario coordinamento, per effetto del quale all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. corrisponde il reclamo ex art. 26 legge fall.” (Cass. n. 1610/2009; v. anche Cass. n. 4128/2003: “In tema di fallimento, il reclamo ex art. 26 legge fall. assolve, nei riguardi degli atti esecutivi interni alla procedura concorsuale, ad una funzione di controllo assimilabile a quella che nella esecuzione individuale è propria della opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.”) deve ritenersi che l'unico rimedio a disposizione dell' attrice aggiudicataria, per reagire al dedotto trasferimento di un bene diverso da quello aggiudicato consistesse nel reclamo di cui all'art. 26 l. fall.
5.3.
Pertanto, posto che, in considerazione di quanto sopra detto, debba farsi decorrere il termine perentorio di dieci giorni di cui alla norma fallimentare citata dalla conoscenza che l'aggiudicataria abbia acquisito (o che avrebbe potuto acquisire con l'ordinaria diligenza) della asserita totale difformità del bene acquistato da quello oggetto del decreto di trasferimento e considerato che risulta in atti che quantomeno dal 21 febbraio 2023 la società attrice fosse a conoscenza dei motivi di pretesa nullità posti alla base della presente azione (doc. 15 fascicolo attrice) e che, peraltro, dal maggio del 2022, essendo stata nominata custode dell'impianto ( doc. 21 convenuto), aveva avuto la possibilità di accedere allo stesso per effettuare ogni attività di manutenzione e, quindi, verificare la configurazione del medesimo in ogni sua componente tecnica, deve concludersi per l'inammissibilità delle domande attoree volte alla caducazione della vendita e, conseguentemente, ad ottenere la restituzione del prezzo versato ed il risarcimento del danno, proposte in questa sede.
5.4.
Allo stesso modo, deve concludersi per l'inammissibilità delle ulteriori domande proposte dalla società attrice, atteso che, una volta ricondotta la vendita forzata nella nozione di sub-procedimento
- 18 - inserito nell'ambito del processo, le azioni di tutela del compratore non possono che essere individuate soltanto in quelle apprestate dal processo medesimo, nel rispetto delle norme procedurali per le stesse dettate (sul punto v. ancora Cass. n. 7708/2014), e, dunque, nel caso di specie, ancora nel reclamo di cui all'art. 26 L. fall., il quale, nella specie, come sopra detto, non è stato utilmente esperito dalla società attrice.
5.5.
Ne deriva l'inammissibilità di tutte le domande attoree.
6.
Assorbita ogni altra questione.
7.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie previste per tutte le fasi del processo per le cause di valore da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- dichiara inammissibili le domande attoree;
- condanna parte attrice a pagare in favore di parte convenuta le spese di lite che liquida in €
37.951,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Bologna, 30 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
- 19 -