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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/09/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.127/2025 R.G.A . di riassunzione a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 32596/2024 con la quale è stata cassata la sentenza di questa Corte n. 511/2018; promossa con ricorso depositato in data 6 marzo 2025 da:
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Parma viale Mariotti n. 1 presso e nello studio dell' avv. Marcello Ziveri che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
CP_1 in persona del Direttore Regionale pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Amendola n.3 presso e nello studio degli avv. Salvatore Catamo e
Elena Maccolini che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: premi CP_1
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 11.09.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di
1 causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 511/2018.
2.La con ricorso in riassunzione Parte_2 depositato in data 6 marzo 2025 riassumevano il giudizio nei confronti di CP_1 chiedendo che, accertato e dichiarato che la determinazione dell'ammontare dei premi assicurativi di cui al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 dovuti da
[...] ad relativamente ai propri soci lavoratori era Parte_3 CP_1 soggetta alla disciplina di cui all'art. 42 T.U. ed alla relativa normativa CP_1 attuativa, condannasse l' , per il periodo dal 2007 al 2012, alla restituzione CP_1 in favore della stessa della somma di euro 866.173,89 siccome indebita, oltre interessi di legge dal 25/11/2013 alla data dell'effettivo soddisfo.
Si costituiva con memoria depositata in data 25 luglio 2025 dando atto che CP_1 le parti avevano raggiunto un accordo stragiudiziale e transattivo e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'udienza dell'11 settembre 2025 le parti chiedevano che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che stante la transazione conclusa dalle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese dei vari gradi di giudizio devono essere compensate integralmente tra le parti salvo quanto espressamente previsto sul punto nella transazione stipulata tra le parti.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023).
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.127/2025 così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere
2) Compensa integralmente fra le parti in causa le spese dei vari gradi del giudizio,
2 salvo quanto espressamente previsto sul punto nel verbale di accordo
Così deciso in Bologna, 11/09/2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.127/2025 R.G.A . di riassunzione a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 32596/2024 con la quale è stata cassata la sentenza di questa Corte n. 511/2018; promossa con ricorso depositato in data 6 marzo 2025 da:
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Parma viale Mariotti n. 1 presso e nello studio dell' avv. Marcello Ziveri che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
CP_1 in persona del Direttore Regionale pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Amendola n.3 presso e nello studio degli avv. Salvatore Catamo e
Elena Maccolini che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: premi CP_1
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 11.09.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di
1 causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 511/2018.
2.La con ricorso in riassunzione Parte_2 depositato in data 6 marzo 2025 riassumevano il giudizio nei confronti di CP_1 chiedendo che, accertato e dichiarato che la determinazione dell'ammontare dei premi assicurativi di cui al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 dovuti da
[...] ad relativamente ai propri soci lavoratori era Parte_3 CP_1 soggetta alla disciplina di cui all'art. 42 T.U. ed alla relativa normativa CP_1 attuativa, condannasse l' , per il periodo dal 2007 al 2012, alla restituzione CP_1 in favore della stessa della somma di euro 866.173,89 siccome indebita, oltre interessi di legge dal 25/11/2013 alla data dell'effettivo soddisfo.
Si costituiva con memoria depositata in data 25 luglio 2025 dando atto che CP_1 le parti avevano raggiunto un accordo stragiudiziale e transattivo e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'udienza dell'11 settembre 2025 le parti chiedevano che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che stante la transazione conclusa dalle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese dei vari gradi di giudizio devono essere compensate integralmente tra le parti salvo quanto espressamente previsto sul punto nella transazione stipulata tra le parti.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023).
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.127/2025 così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere
2) Compensa integralmente fra le parti in causa le spese dei vari gradi del giudizio,
2 salvo quanto espressamente previsto sul punto nel verbale di accordo
Così deciso in Bologna, 11/09/2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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