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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/05/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, il 12 maggio 2025, data fissata per l'udienza di discussione, così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7625/2024 R.G, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, via Milano, n. 29, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Vittorio Antonio che la rappresentata e difende giusta procura Pt_2
in atti
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale I.n.p.s. –, rappresentato e difeso dall'avv. Odorizzi Marzia e dall'avv. Pierluigi Tomaselli, giusta procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino (RM). Persona_1
Resistente
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: come da ricorso e da memoria di costituzione, da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il giorno 31.7.2024,
[...]
ha proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento dei requisiti Parte_1 sanitari prescritti dall'art. 12 l. n. 118/1971, negati dal CTU all'esito del procedimento di
ATPO ex art. 445 bis c.p.c., deducendo che il CTU aveva mal valutato la documentazione medica in atti, sottovalutando l'incidenza invalidante del complessivo quadro patologico.
Tanto premesso la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «accogliere il presente ricorso e per l'effetto statuire che la sig.ra è affetta da patologie Parte_1
1 gravi e permanenti tali da determinare già alla data della domanda una Invalidità con
Totale e Permanente inabilità lavorativa al 100% con conseguente diritto a percepire il relativo beneficio economico da tale momento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore il quale rende all'uopo la dichiarazione di cui all'art.93 C.P.C.».
Si è costituito l' , eccependo l'inammissibilità della domanda e contestando, nel CP_1
merito, la fondatezza del ricorso per mancanza dei requisiti sanitari.
Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata rinviata all'udienza del 12.5.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate nel termine assegnato dalla sola parte ricorrente, e la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
CP_ 2. L'eccezione di inammissibilità proposta dall' è infondata.
Ricorre, infatti, il requisito della specificità dei motivi di contestazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. atteso che parte ricorrente non si è limitata alla mera riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o alla semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico ma ha formulato specifiche censure alla relazione di ctu espletata e dettagliate osservazioni mediche.
3. Ciò posto, oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'esistenza dei requisiti sanitari prescritti dall'art. 12 l. n. 118/1971.
Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in questa fase di giudizio, dott. , specialista in Persona_2
medicina legale.
La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, corredato dall'attento esame della documentazione medica in atti, ed ha tenuto conto dei parametri di cui al d.m. n 5.2.1992, così accertando che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: morbo di Crohn III classe con substenosi del sigma transitabile;
sindrome ansioso-depressiva; Ccardiopatia ipertensiva in I classe NYHA;
osteoporosi; ipotiroidismo iatrogeno (tiroidectomia per patologia nodulare) in terapia sostitutiva;
insufficienza surrenalica iatrogena;
pregressa ovariectomia sinistra per endometriosi.
2 Il CTU ha provveduto valutazione delle patologie riscontrate e facendo riferimento alle tabelle di legge (D.M. 5-2-92) ha accertato che alle patologie da cui è affetta parte ricorrente è possibile attribuire una percentuale invalidante complessiva pari al 76%.
Per quanto concerne la decorrenza, il CTU ha ritenuto la sussistenza di tale percentuale di invalidità sin dalla presentazione della domanda amministrativa, in quanto le patologie disfunzionali sopra elencate già erano presenti all'epoca della domanda amministrativa, con pari intensità.
Non sussiste, quindi, il requisito sanitario di cui all'art. 12 l. n. 118/1971, oggetto della domanda giudiziale.
Né, d'altro canto, le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare sono state oggetto di contestazione alcuna delle parti, che hanno omesso di inviare proprie osservazioni ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c.
4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato integralmente.
5. Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere dichiarate irripetibili, avendo reso parte ricorrente la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, in accoglimento parziale dell'opposizione:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania, il 12 maggio 2025
La giudice
Federica Porcelli
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