Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/12/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01475/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00806/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 806 del 2025, proposto da
Teleregione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato IO VA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Raffaele Tedone e Fabiola Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
Jet S.r.l. in Liquidazione, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1127/2022, del TAR PUGLIA - BARI, Sezione II, pubblicata in data 01/08/2022, in esito al ricorso n. 1287/2016 R.G. (TELEREGIONE S.R.L. c/CO.RE.COM., REGIONE PUGLIA, INPS, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, e altri), passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. EN NN e uditi per le parti i difensori IU EL Vecchio, su delega orale di IO VA, per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Guido Operamolla per il Ministero resistente; nessuno comparso per l'Inps intimato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la società ricorrente, attualmente in liquidazione giudiziale, ha agito per l'ottemperanza della sentenza del TAR Puglia n. 1127 del 2022, pubblicata il 1 agosto 2022, confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 9142 del 2023 e divenuta definitiva a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 24242 del 2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione d'appello;
Rilevato che il giudicato di cui si chiede l'esecuzione ha annullato la graduatoria approvata dal Co.Re.Com. Puglia con deliberazione n. 34 del 19 luglio 2016, relativa ai contributi per le emittenti televisive locali per l'anno 2015, nella parte in cui era stato azzerato il punteggio della ricorrente per la voce "Giornalisti" a causa di una presunta irregolarità contributiva, poi smentita in sede giudiziale;
Considerato che la sentenza da ottemperare ha accertato altresì, il diritto della società ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante per la suddetta voce, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione di riformulare la graduatoria e ricollocare l'emittente nella posizione corretta, rideterminando altresì l'importo del contributo spettante e liquidando le eventuali differenze rispetto a quanto originariamente erogato;
Rilevato che l'Amministrazione intimata non aveva dato esecuzione al giudicato, persistendo nella propria inerzia nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, almeno sino alla data di introduzione del presente giudizio;
Preso atto quindi, che è intervenuto il provvedimento da parte dell’Autorità amministrativa, come da deposito nella data del 17.12.2025, residuando unicamente lo svolgimento di tutte le ulteriori fasi necessarie per la liquidazione degli importi dovuti in base alla riformulazione della graduatoria;
Ritenuto che il ricorso sia divenuto quindi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle domande formulate in ricorso, restando ferma la possibilità della ricorrente, qualora l’Amministrazione non proceda ad una rapida liquidazione degli importi dovuti, di formulare istanza al Tribunale affinché provveda alla nomina di un Commissario ad acta, con conseguente aggravio dei costi da parte dell’Amministrazione intimata;
Ritenuto di compensare le spese alla luce della condotta sinora collaborativa, sebbene intempestiva, dell’Amministrazione, e salva ogni futura determinazione sino all’integrale soddisfacimento del bene della vita anelato, ossia il pagamento degli importi dovuti a seguito della riformulazione della graduatoria da parte della P.A.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) dichiara improcedibile il ricorso per ottemperanza. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE LA, Presidente
EN Ieva, Primo Referendario
EN NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN NN | CE LA |
IL SEGRETARIO