Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/05/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 827/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nata a Liaoning in [...] il [...] – c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Angela Gallo
- ricorrenti -
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/11/2024 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 14/07/2021 in ZA (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 3 part I serie A anno 2021) e che dall'unione non sono nati figli, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi si danno reciproco consenso a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. Le parti dichiarano di essere indipendenti sotto il profilo patrimoniale.
Con sentenza n. 159/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di scioglimento del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 14/07/2021 in
ZA (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 3 part I serie
A anno 2021) e che dall'unione non sono nati figli, che il Tribunale di Palmi con sentenza n. 159/2024 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e
3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni di divorzio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o die figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e , in data 14/07/2021 in ZA (trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 3 part I serie A anno 2021), alle seguenti condizioni:
1. I coniugi si danno reciproco consenso a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. Le parti dichiarano di essere indipendenti sotto il profilo patrimoniale.
Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola