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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2879/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2879/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il 10/12/1957 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. CAPASSO ROBERTO e PASSARIELLO
MARIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario, dott.ssa SPIEZIA SARA
RESISTENTE
OGGETTO: ratei di assegno di invalidità civile
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/03/2024 parte ricorrente ha dedotto che, con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord reso nel giudizio recante R.G. 5236/2022, veniva riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario utile per l' assegno di invalidità civile;
di aver notificato il decreto
1 di omologa all' di possedere i requisiti necessari per l'erogazione CP_1 della prestazione richiesta.
Ella ha quindi agito in giudizio chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei della prestazione richiesta, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
DECESSO DELLA PARTE
In via preliminare non è possibile valorizzare l'allegazione formulata da parte resistente in ordine al decesso di parte ricorrente in quanto l'effetto interruttivo può conseguire solo alla dichiarazione del suo difensore. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. 16280/2018) secondo cui “qualora un evento interruttivo colpisca la parte costituita in giudizio (nella specie: la messa in liquidazione coatta amministrativa della parte) e tale evento non sia stato dichiarato dal suo procuratore lo stesso non è idoneo a causare la interruzione del processo.
La dichiarazione prevista dall'articolo 300 del codice di procedura civile, infatti, non può essere sostituita da informazioni o comunicazioni di terzi.
Trattasi, in particolare, di scelta di esclusiva spettanza del patrono - legale, il quale può avere interesse a che il processo non venga interrotto, con la conseguente efficacia della intervenuta statuizione nei confronti del proprio assistito, che avrebbe potuto denunziare l'evento interruttivo”.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Anche parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
2 Per effetto dell'adempimento della prestazione in data successiva al deposito del ricorso, va pronunciata la cessazione della materia del contendere e non il rigetto del ricorso, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione -vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed
3 ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194;
Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
SPESE DI LITE
Quanto al governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame, l' ha proceduto alla liquidazione a maggio 2024 CP_1 ed ha provveduto al relativo pagamento solo a giugno 2024, in data successiva al deposito del ricorso giurisdizionale (05.03.2024).
Nel caso in esame, inoltre, il decreto di omologa e l'AP70 sono stati trasmessi il 31.07.2023.
In base all'art. 445bisco. 5 c.p.c., infatti, l' ha il dovere di pagare le CP_1 prestazioni richieste entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, subordinatamente all'accertamento degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Nel caso in esame può ritenersi rispettata tale condizione in quanto l'AP70 risulta trasmesso tempestivamente.
L'erogazione dei ratei maturati, infatti, presuppone l'assolvimento di un onere di cooperazione a carico di parte ricorrente (creditore) nell'esatto adempimento della prestazione da parte del debitore in base al principio generale di buona fede, correttezza e solidarietàexart.2 Cost. attraverso il tempestivo e corretto inviodell'AP70.
4 Per tali ragioni, il ritardo nel pagamento dei ratei della prestazione richiesta è imputabile in via esclusiva all' in quanto parte ricorrente CP_1 ha consentito all'Istituto di istruire tempestivamente e compiutamente la pratica.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza.
A tal proposito, si evidenzia come l' ha proceduto al pagamento CP_1 solo dell'importo netto di € 2.591,67 in quanto la restante parte è stata conguagliata con la prestazione già percepita da parte ricorrente prima dell'esercizio del diritto di opzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento in favore di con CP_1 Parte_1 attribuzione ai procuratori anticipatari, delle spese di lite che liquida in € 886,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 27/05/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2879/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il 10/12/1957 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. CAPASSO ROBERTO e PASSARIELLO
MARIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario, dott.ssa SPIEZIA SARA
RESISTENTE
OGGETTO: ratei di assegno di invalidità civile
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/03/2024 parte ricorrente ha dedotto che, con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord reso nel giudizio recante R.G. 5236/2022, veniva riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario utile per l' assegno di invalidità civile;
di aver notificato il decreto
1 di omologa all' di possedere i requisiti necessari per l'erogazione CP_1 della prestazione richiesta.
Ella ha quindi agito in giudizio chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei della prestazione richiesta, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
DECESSO DELLA PARTE
In via preliminare non è possibile valorizzare l'allegazione formulata da parte resistente in ordine al decesso di parte ricorrente in quanto l'effetto interruttivo può conseguire solo alla dichiarazione del suo difensore. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. 16280/2018) secondo cui “qualora un evento interruttivo colpisca la parte costituita in giudizio (nella specie: la messa in liquidazione coatta amministrativa della parte) e tale evento non sia stato dichiarato dal suo procuratore lo stesso non è idoneo a causare la interruzione del processo.
La dichiarazione prevista dall'articolo 300 del codice di procedura civile, infatti, non può essere sostituita da informazioni o comunicazioni di terzi.
Trattasi, in particolare, di scelta di esclusiva spettanza del patrono - legale, il quale può avere interesse a che il processo non venga interrotto, con la conseguente efficacia della intervenuta statuizione nei confronti del proprio assistito, che avrebbe potuto denunziare l'evento interruttivo”.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Anche parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
2 Per effetto dell'adempimento della prestazione in data successiva al deposito del ricorso, va pronunciata la cessazione della materia del contendere e non il rigetto del ricorso, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione -vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed
3 ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194;
Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
SPESE DI LITE
Quanto al governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame, l' ha proceduto alla liquidazione a maggio 2024 CP_1 ed ha provveduto al relativo pagamento solo a giugno 2024, in data successiva al deposito del ricorso giurisdizionale (05.03.2024).
Nel caso in esame, inoltre, il decreto di omologa e l'AP70 sono stati trasmessi il 31.07.2023.
In base all'art. 445bisco. 5 c.p.c., infatti, l' ha il dovere di pagare le CP_1 prestazioni richieste entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, subordinatamente all'accertamento degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Nel caso in esame può ritenersi rispettata tale condizione in quanto l'AP70 risulta trasmesso tempestivamente.
L'erogazione dei ratei maturati, infatti, presuppone l'assolvimento di un onere di cooperazione a carico di parte ricorrente (creditore) nell'esatto adempimento della prestazione da parte del debitore in base al principio generale di buona fede, correttezza e solidarietàexart.2 Cost. attraverso il tempestivo e corretto inviodell'AP70.
4 Per tali ragioni, il ritardo nel pagamento dei ratei della prestazione richiesta è imputabile in via esclusiva all' in quanto parte ricorrente CP_1 ha consentito all'Istituto di istruire tempestivamente e compiutamente la pratica.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza.
A tal proposito, si evidenzia come l' ha proceduto al pagamento CP_1 solo dell'importo netto di € 2.591,67 in quanto la restante parte è stata conguagliata con la prestazione già percepita da parte ricorrente prima dell'esercizio del diritto di opzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento in favore di con CP_1 Parte_1 attribuzione ai procuratori anticipatari, delle spese di lite che liquida in € 886,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 27/05/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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