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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/07/2025, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3196 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione con ordinanza del 30.5.2025 avente ad oggetto divorzio giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via Vittorio Emanuele III, 25 presso lo studio dell'avv. Immacolata Romano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Casandrino alla Controparte_1 C.F._2 via Andrea della Rossa, 16 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Grasso che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.473-bis.12 e ss. c.p.c. depositato il 18 aprile 2024, il ricorrente (nato a [...]
Nevano il 4.1.1971), premesso di aver contratto matrimonio in Casandrino in data 29 settembre 2006 con la resistente (nata a [...] il [...]) e che dalla loro unione sono nati due figli -C e
(nati a Napoli il 24.8.2010)- ha chiesto che venisse pronunciato lo scioglimento del Per_1
1 R.G. n. 3196/2024
matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
In particolare, deducendo un peggioramento della propria situazione economica, chiedeva, a modifica di quanto statuito nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n. 1687/2022 (pubblicata in data 9.5.2022, che recepiva l'accordo nelle more raggiunto dalle parti) rimodularsi l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, già versato per € 500,00 mensili, nella misura inferiore di € 300,00 mensili, tenendo conto delle proprie disagiate condizioni economiche e dell'attuale reddito percepito dalla resistente;
confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione o, in subordine, confermare le modalità stabilite nella sentenza di separazione;
per il resto, la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione, con condanna alle spese con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, pur non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, deduceva la mancanza di prova circa il dedotto peggioramento delle condizioni reddituali e patrimoniali, rimaste inalterate rispetto all'anno in cui era stata pubblicata la sentenza di separazione.
Esponeva, altresì, che il ricorrente, pur dichiarandosi disoccupato, in realtà lavora presso l'azienda di famiglia percependo un congruo stipendio;
che erano accresciute le esigenze dei minori;
che il ricorrente non aveva mai provveduto ad adeguare l'assegno di mantenimento agli indici Istat né a versare alcuna delle spese straordinarie richieste.
A tal fine chiedeva rimodularsi il contributo al mantenimento, in forma mensile, dei minori, nella somma di € 600,00 (seicento/00 euro), pari a € 300,00 per ciascun figlio;
in ogni caso e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di adeguamento del detto contributo, confermarsi la previsione dell'importo di € 500,00 (cinquecento/00) come determinato congiuntamente in sede di separazione;
confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre cui riservare l'esercizio disgiunto per le questioni relativa alla scuola ed alle relative autorizzazioni;
porre a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie;
relativamente all'Assegno Unico, la conferma dell'erogazione nella misura pari al
100% a proprio favore, in considerazione della collocazione prevalente dei minori presso di sé.
All'udienza del 2 ottobre 2024, entrambi comparivano dinanzi al Giudice Delegato (dott.ssa Sequino) il quale sentite le parti, alla presenza dei difensori, ritenuta l'opportunità, disponeva ex artt. 473-bis.4
e ss. c.p.c. l'ascolto dei minori e (nati a Napoli il 24.8.2010). Per_2 Per_1
2 R.G. n. 3196/2024
All'udienza del 5.12.2024, ascoltati i minori, il Giudice delegato prendeva atto del calendario concordato in ordine alle festività natalizie;
confermava, per il resto, la sentenza di separazione e rinviava in prosieguo all'udienza del 10.1.2025.
Con ordinanza del 13.1.2025, il Giudice delegato ex art. 473-bis.22 c.p.c. così provvedeva: confermava integralmente le condizioni della sentenza di separazione n. 1687/2022 del Tribunale di
Napoli Nord, passata in giudicato, che recepiva l'accordo raggiunto dalle parti;
ritenuta inammissibile la prova per testi articolata nel ricorso da parte ricorrente e in comparsa da parte resistente;
ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione senza necessità di accertamenti istruttori, fissava l'udienza di rimessione in decisione con concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e delle memorie di replica.
In sede di conclusioni le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate in precedenza aggiungendo, il ricorrente, nelle memorie di replica ex art. 473-bis.28 c.p.c., l'ulteriore richiesta di prendere atto della sua revoca della volontà di cedere alla sig.ra la propria quota relativa all'assegno unico CP_1
e universale erogato dall'INPS, all'indennità di frequenza percepita dalla resistente per il figlio
, nonché a tutte le altre prestazioni di carattere assistenziale erogate in favore delle famiglie Per_1 in difficoltà economiche, compreso l'assegno di inclusione.
All'udienza del 28 maggio 2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva rimessa dal Giudice delegato al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c. (cfr. ordinanza del 30.5.2025 comunicata il 3-6-2025).
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015, essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di CP_2 nella procedura di separazione personale conclusa con sentenza n. 1687/2022 del 02.05.2022,
[...] pubblicata in data 09.05.2022, passata in giudicato che ha recepito l'accordo tra le parti;
inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull'affido dei figli minori e (nati a Napoli il 24.8.2010). Per_2 Per_1
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
3 R.G. n. 3196/2024
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere
l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018
n. 30826).
Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria, anche all'esito dell'ascolto, situazioni pregiudizievoli per i minori tali da ostacolare l'affido degli stessi ad entrambi i genitori;
del resto, entrambi hanno avanzato richiesta di affido condiviso.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso dei minori.
I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori, ritiene il Collegio che vada confermato quella della madre, vivendo i minori stabilmente con lei (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 2.10.2024).
4 R.G. n. 3196/2024
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli, osserva il Collegio che va certamente perseguito l'obiettivo di consentire ai minori di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali;
ciò nonostante, il calendario degli incontri non può prescindere dalla esigenza di contemperare le esigenze del padre con quelle di vita e di relazione, sia dei figli che della madre.
I minori, in sede di ascolto, hanno dichiarato di vedere il padre come da calendario, di sentirlo e di andare d'accordo con la sua compagna. ha dichiarato di aver trascorso anche le vacanze con Per_1 il padre, a differenza di che, invece, era già organizzata con la nonna e che, però, avrebbe Per_2 piacere a trascorrere una vacanza con lui. Entrambi i minori hanno dichiarato che il padre si interessa delle loro cose e di avere piacere a trascorrere più tempo con lui (“Mi piacerebbe vederlo anche di più, sentirlo, anche fare una vacanza insieme o una cena anche in settimana ad esempio il giovedì quando non vado a danza” cfr. ascolto del 5.12.2024; “Mi piacerebbe vederlo anche di più” Per_2 cfr. , ascolto del 5.12.2024). Per_1
In ordine alle modalità del diritto di visita, tenuto conto dell'età dei minori (che hanno 14 anni) si prevedono visite libere, rimesse all'autonomia delle parti.
In via indicativa si suggerisce il seguente calendario: il padre potrà tenere con sé i figli due giorni a settimana (in via indicativa il martedì e giovedì) dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00; il secondo ed il quarto week end dall'uscita da scuola (o dalle 16) del venerdì fino alle ore 21.00 della domenica;
dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente ogni anno;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis; ad anni alterni le festività del 25 aprile;
del primo maggio, del 2 giugno;
del primo novembre e dell' 8 dicembre;
per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo (luglio ed agosto) da concordarsi con la madre;
il giorno della festa del papà, il tutto compatibilmente alle esigenze dei figli e salvo diversi accordi.
In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui il minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici.
Sulla domanda di mantenimento dei figli minori e (nati a Napoli il 24.8.2010). Per_2 Per_1
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento dei figli, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei minori.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti dei figli, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e
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maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 14), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, il ricorrente ha dichiarato di essere disoccupato e di lavorare saltuariamente in una sartoria;
ha il conto corrente pignorato;
vive con la compagna in una casa condotta in locazione, pagando un canone di 450,00 euro (cfr. dichiarazioni rese all'udienza); la resistente ha dichiarato di essere disoccupata e di lavorare saltuariamente come estetista o donna delle pulizie;
percepisce 390,00 euro di assegno unico e 900,00 euro di assegno di inclusione;
non percepisce più l'indennità di frequenza di 290,00 euro per il figlio;
vive con i figli in una casa condotta in locazione, pagando un Per_1 canone di 400,00 euro oltre ad oneri condominiali ed utenze pari a 200,00 euro circa;
sostiene le spese straordinarie per i minori in via esclusiva;
dispone di un'autovettura (cfr. dichiarazioni rese all'udienza e documentazione in atti).
Infine, va considerato in punto di diritto ( ex multis Cass. n. 4595/2025; Cass.n. 19388/2024; Cass.
n. 18606/2021; Cass. n. 32529/18) che in ordine alla domanda concernente la revisione del
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contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, proposta ex art. 9 della L. n. 898 del 1970, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. n. 214/2016; n. 14143/2014), ciò in quanto i "giustificati motivi" , la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. in proposito Cass. n. 28436/2017, pronunciata in relazione revisione degli oneri conseguenti a separazione giudiziale).
Alla luce delle suesposte considerazioni, tenuto conto che il ricorrente non ha provato un effettivo mutamento in peius della propria situazione economico-reddituale, il Collegio ritiene sia equo confermare, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli minori che vivono con la madre che si occupa delle loro esigenze, la somma mensile determinata congiuntamente in sede di separazione di euro 500,00 (cinquecento,00), pari a 250,00 per ciascun figlio (duecentocinquanta,00) da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, confermato l'obbligo, a carico del ricorrente, di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da
Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Tenuto conto del collocamento dei minori prevalentemente presso la madre, il Collegio prevede che l'assegno unico per i figli vada corrisposto interamente alla resistente (sul punto la Circolare dell'Inps,
n. 23/22 specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento", interpretazione, questa, da ultimo condivisa dalla Suprema
Corte provvedendo il genitore collocatario ai bisogni e alle esigenze immediate dei figli , cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 22/02/2025, n. 4672).
Non possono, invece, accogliersi le ulteriori richieste di corresponsione somme atteso che l'indennità
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di frequenza -peraltro non più percepita- è una misura a sostegno del minore mentre per quanto concerne l'assegno di inclusione, a seguito della separazione, il contributo economico è di esclusiva spettanza della resistente, costituendo con la prole un nuovo nucleo familiare ai fini ISEE di cui non fa più parte il ricorrente che, pertanto, non può vantare alcun diritto sullo stesso.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia sussistono ragioni per compensare le spese di lite tra le parti nella misura del 50% mentre il residuo 50% è posto a carico del ricorrente in virtù della soccombenza.
Le spese di lite nella misura del 50% sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Casandrino il 29.9.2006 (atto n. 7, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2006) tra (nato a [...] il [...]) ed (nata a Parte_1 Controparte_1
Napoli il 24.11.1981);
b) dispone l'affidamento dei figli minori e (nati a Napoli il 24.8.2010) ad Per_2 Per_1 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate da intendersi trascritte;
c) i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo; le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_1 Controparte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento,00) per il mantenimento dei figli minori e , oltre il 50%, delle spese mediche, non Per_2 Per_1 coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-.2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al
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consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) riconosce il diritto della resistente di percepire l'assegno unico nella misura Controparte_1 del 100%;
f) ordina che la presente sentenza ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casandrino per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
g) compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condanna a Parte_1 pagare le spese di lite in favore della resistente liquidandole Controparte_1 complessivamente in euro 1.904,50 (millenovecentoquattro,50) per compensi, oltre spese al
15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Magistrato Ordinario in Tirocinio Ludovica Diodato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3196 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione con ordinanza del 30.5.2025 avente ad oggetto divorzio giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via Vittorio Emanuele III, 25 presso lo studio dell'avv. Immacolata Romano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Casandrino alla Controparte_1 C.F._2 via Andrea della Rossa, 16 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Grasso che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.473-bis.12 e ss. c.p.c. depositato il 18 aprile 2024, il ricorrente (nato a [...]
Nevano il 4.1.1971), premesso di aver contratto matrimonio in Casandrino in data 29 settembre 2006 con la resistente (nata a [...] il [...]) e che dalla loro unione sono nati due figli -C e
(nati a Napoli il 24.8.2010)- ha chiesto che venisse pronunciato lo scioglimento del Per_1
1 R.G. n. 3196/2024
matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
In particolare, deducendo un peggioramento della propria situazione economica, chiedeva, a modifica di quanto statuito nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n. 1687/2022 (pubblicata in data 9.5.2022, che recepiva l'accordo nelle more raggiunto dalle parti) rimodularsi l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, già versato per € 500,00 mensili, nella misura inferiore di € 300,00 mensili, tenendo conto delle proprie disagiate condizioni economiche e dell'attuale reddito percepito dalla resistente;
confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione o, in subordine, confermare le modalità stabilite nella sentenza di separazione;
per il resto, la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione, con condanna alle spese con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, pur non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, deduceva la mancanza di prova circa il dedotto peggioramento delle condizioni reddituali e patrimoniali, rimaste inalterate rispetto all'anno in cui era stata pubblicata la sentenza di separazione.
Esponeva, altresì, che il ricorrente, pur dichiarandosi disoccupato, in realtà lavora presso l'azienda di famiglia percependo un congruo stipendio;
che erano accresciute le esigenze dei minori;
che il ricorrente non aveva mai provveduto ad adeguare l'assegno di mantenimento agli indici Istat né a versare alcuna delle spese straordinarie richieste.
A tal fine chiedeva rimodularsi il contributo al mantenimento, in forma mensile, dei minori, nella somma di € 600,00 (seicento/00 euro), pari a € 300,00 per ciascun figlio;
in ogni caso e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di adeguamento del detto contributo, confermarsi la previsione dell'importo di € 500,00 (cinquecento/00) come determinato congiuntamente in sede di separazione;
confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre cui riservare l'esercizio disgiunto per le questioni relativa alla scuola ed alle relative autorizzazioni;
porre a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie;
relativamente all'Assegno Unico, la conferma dell'erogazione nella misura pari al
100% a proprio favore, in considerazione della collocazione prevalente dei minori presso di sé.
All'udienza del 2 ottobre 2024, entrambi comparivano dinanzi al Giudice Delegato (dott.ssa Sequino) il quale sentite le parti, alla presenza dei difensori, ritenuta l'opportunità, disponeva ex artt. 473-bis.4
e ss. c.p.c. l'ascolto dei minori e (nati a Napoli il 24.8.2010). Per_2 Per_1
2 R.G. n. 3196/2024
All'udienza del 5.12.2024, ascoltati i minori, il Giudice delegato prendeva atto del calendario concordato in ordine alle festività natalizie;
confermava, per il resto, la sentenza di separazione e rinviava in prosieguo all'udienza del 10.1.2025.
Con ordinanza del 13.1.2025, il Giudice delegato ex art. 473-bis.22 c.p.c. così provvedeva: confermava integralmente le condizioni della sentenza di separazione n. 1687/2022 del Tribunale di
Napoli Nord, passata in giudicato, che recepiva l'accordo raggiunto dalle parti;
ritenuta inammissibile la prova per testi articolata nel ricorso da parte ricorrente e in comparsa da parte resistente;
ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione senza necessità di accertamenti istruttori, fissava l'udienza di rimessione in decisione con concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e delle memorie di replica.
In sede di conclusioni le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate in precedenza aggiungendo, il ricorrente, nelle memorie di replica ex art. 473-bis.28 c.p.c., l'ulteriore richiesta di prendere atto della sua revoca della volontà di cedere alla sig.ra la propria quota relativa all'assegno unico CP_1
e universale erogato dall'INPS, all'indennità di frequenza percepita dalla resistente per il figlio
, nonché a tutte le altre prestazioni di carattere assistenziale erogate in favore delle famiglie Per_1 in difficoltà economiche, compreso l'assegno di inclusione.
All'udienza del 28 maggio 2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva rimessa dal Giudice delegato al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c. (cfr. ordinanza del 30.5.2025 comunicata il 3-6-2025).
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015, essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di CP_2 nella procedura di separazione personale conclusa con sentenza n. 1687/2022 del 02.05.2022,
[...] pubblicata in data 09.05.2022, passata in giudicato che ha recepito l'accordo tra le parti;
inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull'affido dei figli minori e (nati a Napoli il 24.8.2010). Per_2 Per_1
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
3 R.G. n. 3196/2024
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere
l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018
n. 30826).
Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria, anche all'esito dell'ascolto, situazioni pregiudizievoli per i minori tali da ostacolare l'affido degli stessi ad entrambi i genitori;
del resto, entrambi hanno avanzato richiesta di affido condiviso.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso dei minori.
I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori, ritiene il Collegio che vada confermato quella della madre, vivendo i minori stabilmente con lei (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 2.10.2024).
4 R.G. n. 3196/2024
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli, osserva il Collegio che va certamente perseguito l'obiettivo di consentire ai minori di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali;
ciò nonostante, il calendario degli incontri non può prescindere dalla esigenza di contemperare le esigenze del padre con quelle di vita e di relazione, sia dei figli che della madre.
I minori, in sede di ascolto, hanno dichiarato di vedere il padre come da calendario, di sentirlo e di andare d'accordo con la sua compagna. ha dichiarato di aver trascorso anche le vacanze con Per_1 il padre, a differenza di che, invece, era già organizzata con la nonna e che, però, avrebbe Per_2 piacere a trascorrere una vacanza con lui. Entrambi i minori hanno dichiarato che il padre si interessa delle loro cose e di avere piacere a trascorrere più tempo con lui (“Mi piacerebbe vederlo anche di più, sentirlo, anche fare una vacanza insieme o una cena anche in settimana ad esempio il giovedì quando non vado a danza” cfr. ascolto del 5.12.2024; “Mi piacerebbe vederlo anche di più” Per_2 cfr. , ascolto del 5.12.2024). Per_1
In ordine alle modalità del diritto di visita, tenuto conto dell'età dei minori (che hanno 14 anni) si prevedono visite libere, rimesse all'autonomia delle parti.
In via indicativa si suggerisce il seguente calendario: il padre potrà tenere con sé i figli due giorni a settimana (in via indicativa il martedì e giovedì) dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00; il secondo ed il quarto week end dall'uscita da scuola (o dalle 16) del venerdì fino alle ore 21.00 della domenica;
dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente ogni anno;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis; ad anni alterni le festività del 25 aprile;
del primo maggio, del 2 giugno;
del primo novembre e dell' 8 dicembre;
per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo (luglio ed agosto) da concordarsi con la madre;
il giorno della festa del papà, il tutto compatibilmente alle esigenze dei figli e salvo diversi accordi.
In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui il minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici.
Sulla domanda di mantenimento dei figli minori e (nati a Napoli il 24.8.2010). Per_2 Per_1
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento dei figli, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei minori.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti dei figli, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e
5 R.G. n. 3196/2024
maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 14), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, il ricorrente ha dichiarato di essere disoccupato e di lavorare saltuariamente in una sartoria;
ha il conto corrente pignorato;
vive con la compagna in una casa condotta in locazione, pagando un canone di 450,00 euro (cfr. dichiarazioni rese all'udienza); la resistente ha dichiarato di essere disoccupata e di lavorare saltuariamente come estetista o donna delle pulizie;
percepisce 390,00 euro di assegno unico e 900,00 euro di assegno di inclusione;
non percepisce più l'indennità di frequenza di 290,00 euro per il figlio;
vive con i figli in una casa condotta in locazione, pagando un Per_1 canone di 400,00 euro oltre ad oneri condominiali ed utenze pari a 200,00 euro circa;
sostiene le spese straordinarie per i minori in via esclusiva;
dispone di un'autovettura (cfr. dichiarazioni rese all'udienza e documentazione in atti).
Infine, va considerato in punto di diritto ( ex multis Cass. n. 4595/2025; Cass.n. 19388/2024; Cass.
n. 18606/2021; Cass. n. 32529/18) che in ordine alla domanda concernente la revisione del
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contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, proposta ex art. 9 della L. n. 898 del 1970, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. n. 214/2016; n. 14143/2014), ciò in quanto i "giustificati motivi" , la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. in proposito Cass. n. 28436/2017, pronunciata in relazione revisione degli oneri conseguenti a separazione giudiziale).
Alla luce delle suesposte considerazioni, tenuto conto che il ricorrente non ha provato un effettivo mutamento in peius della propria situazione economico-reddituale, il Collegio ritiene sia equo confermare, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli minori che vivono con la madre che si occupa delle loro esigenze, la somma mensile determinata congiuntamente in sede di separazione di euro 500,00 (cinquecento,00), pari a 250,00 per ciascun figlio (duecentocinquanta,00) da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, confermato l'obbligo, a carico del ricorrente, di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da
Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Tenuto conto del collocamento dei minori prevalentemente presso la madre, il Collegio prevede che l'assegno unico per i figli vada corrisposto interamente alla resistente (sul punto la Circolare dell'Inps,
n. 23/22 specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento", interpretazione, questa, da ultimo condivisa dalla Suprema
Corte provvedendo il genitore collocatario ai bisogni e alle esigenze immediate dei figli , cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 22/02/2025, n. 4672).
Non possono, invece, accogliersi le ulteriori richieste di corresponsione somme atteso che l'indennità
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di frequenza -peraltro non più percepita- è una misura a sostegno del minore mentre per quanto concerne l'assegno di inclusione, a seguito della separazione, il contributo economico è di esclusiva spettanza della resistente, costituendo con la prole un nuovo nucleo familiare ai fini ISEE di cui non fa più parte il ricorrente che, pertanto, non può vantare alcun diritto sullo stesso.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia sussistono ragioni per compensare le spese di lite tra le parti nella misura del 50% mentre il residuo 50% è posto a carico del ricorrente in virtù della soccombenza.
Le spese di lite nella misura del 50% sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Casandrino il 29.9.2006 (atto n. 7, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2006) tra (nato a [...] il [...]) ed (nata a Parte_1 Controparte_1
Napoli il 24.11.1981);
b) dispone l'affidamento dei figli minori e (nati a Napoli il 24.8.2010) ad Per_2 Per_1 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate da intendersi trascritte;
c) i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo; le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_1 Controparte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento,00) per il mantenimento dei figli minori e , oltre il 50%, delle spese mediche, non Per_2 Per_1 coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-.2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al
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consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) riconosce il diritto della resistente di percepire l'assegno unico nella misura Controparte_1 del 100%;
f) ordina che la presente sentenza ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casandrino per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
g) compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condanna a Parte_1 pagare le spese di lite in favore della resistente liquidandole Controparte_1 complessivamente in euro 1.904,50 (millenovecentoquattro,50) per compensi, oltre spese al
15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Magistrato Ordinario in Tirocinio Ludovica Diodato
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