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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/05/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 2305/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 15/04/2025
Da: e , Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. PANTALEONI DIEGO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all'udienza del 20/05/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
20/09/1978 e nato a [...] il [...], matrimonio Parte_2
contratto il 26/09/2004 e trascritto al n. 23, Parte II, Serie A, Anno 2004, del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che s'impegnano a Per_1 Per_2
concordare insieme le decisioni concernenti lo sviluppo e la tutela della personalità dei figli.
Fermo restando l'affidamento congiunto, i ricorrenti concordano che e Per_1 Per_2
risiederanno in via privilegiata con la madre presso la casa familiare sita a Salgareda (TV) in via
Vivaldi 15, che viene dunque assegnata alla signora perché in essa vi abiti con i figli. Pt_1
Il signor potrà comunque frequentare i figli con la più ampia libertà ed in particolare: Pt_2
- il fine settimana, a settimane alternate, dal sabato mattina fino alla domenica sera;
- un giorno a settimana da concordare;
- una settimana durante le vacanze natalizie e di fine/inizio anno (indicativamente i figli staranno con un genitore dal 23 al 30 dicembre di mattina e con l'altro genitore dal pomeriggio del 30 dicembre al
6 gennaio compreso), nonché di quelle Pasquali, alternando di anno in anno i relativi periodi, di modo che i figli possano trascorrere con ciascun genitore un anno la Pasqua ed i giorni di fine/inizio anno,
e un anno il Natale;
- un periodo di 15 (quindici) giorni, nel periodo massimo di una settimana continuativa, durante le vacanze estive. Si precisa che una delle due settimane estive in cui i figli staranno con il padre, questa verrà individuata secondo la programmazione delle vacanze della madre.
3) Considerando l'età di e ed il fatto che i figli risiederanno con netta prevalenza Per_1 Per_2
con la madre nella casa coniugale ad essa assegnata, il sig. dovrà corrispondere alla signora Pt_2
, quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli, l'importo mensile di € 800,00 Pt_1
(ottocentoeuro) in ragione di € 400,00 (quattrocentoeuro) per ciascun figlio;
detto assegno verrà pagato dal signor mediante bonifico bancario entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, Pt_2
utilizzando il seguente conto corrente intestato alla signora : BANCO BPM Pt_1
[...] Agenzia Oderzo (TV).
Tale importo sarà indicizzato annualmente in base all'andamento ISTAT.
Sempre a titolo di contributo al mantenimento dei figli il signor si farà carico per intero Pt_2
della rata mensile di mutuo gravante sull'immobile adibito a casa coniugale e dove resteranno ad abitare la signora con i figli. Pt_1
Resta inteso ed espressamente convenuto tra le parti che tutte le somme versate dal signor Pt_2
per il mutuo gravante sulla casa coniugale vengono corrisposte dallo stesso quale integrazione al contributo al mantenimento dei figli e pertanto lo stesso nulla avrà mai a pretendere dalla signora per quanto a tale titolo versato per suo conto. Pt_1
In aggiunta al predetto assegno di mantenimento ed alla corresponsione dell'integrale rata di mutuo gravante sulla casa coniugale, il signor sosterrà le spese straordinarie di e Pt_2 Per_1
al 50% secondo le previsioni di cui al Protocollo del Tribunale di Treviso Per_2 sull'individuazione delle spese per la prole, ordinarie e straordinarie che si allega (doc. 5).
Le spese straordinarie per i figli dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
La signora percepirà per intero l'assegno unico o altro eventuale assegno sostitutivo Pt_1
riconosciuto a favore dei figli.
Resta inteso tra le parti che le spese relative alle utenze della casa coniugale resteranno a carico della signora . Pt_1
4) Ognuno dei due coniugi rinuncia a richiedere all'altro qualsivoglia contributo e/o assegno per il proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 20/05/2025
Il Presidente est. Dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 2305/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 15/04/2025
Da: e , Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. PANTALEONI DIEGO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all'udienza del 20/05/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
20/09/1978 e nato a [...] il [...], matrimonio Parte_2
contratto il 26/09/2004 e trascritto al n. 23, Parte II, Serie A, Anno 2004, del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che s'impegnano a Per_1 Per_2
concordare insieme le decisioni concernenti lo sviluppo e la tutela della personalità dei figli.
Fermo restando l'affidamento congiunto, i ricorrenti concordano che e Per_1 Per_2
risiederanno in via privilegiata con la madre presso la casa familiare sita a Salgareda (TV) in via
Vivaldi 15, che viene dunque assegnata alla signora perché in essa vi abiti con i figli. Pt_1
Il signor potrà comunque frequentare i figli con la più ampia libertà ed in particolare: Pt_2
- il fine settimana, a settimane alternate, dal sabato mattina fino alla domenica sera;
- un giorno a settimana da concordare;
- una settimana durante le vacanze natalizie e di fine/inizio anno (indicativamente i figli staranno con un genitore dal 23 al 30 dicembre di mattina e con l'altro genitore dal pomeriggio del 30 dicembre al
6 gennaio compreso), nonché di quelle Pasquali, alternando di anno in anno i relativi periodi, di modo che i figli possano trascorrere con ciascun genitore un anno la Pasqua ed i giorni di fine/inizio anno,
e un anno il Natale;
- un periodo di 15 (quindici) giorni, nel periodo massimo di una settimana continuativa, durante le vacanze estive. Si precisa che una delle due settimane estive in cui i figli staranno con il padre, questa verrà individuata secondo la programmazione delle vacanze della madre.
3) Considerando l'età di e ed il fatto che i figli risiederanno con netta prevalenza Per_1 Per_2
con la madre nella casa coniugale ad essa assegnata, il sig. dovrà corrispondere alla signora Pt_2
, quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli, l'importo mensile di € 800,00 Pt_1
(ottocentoeuro) in ragione di € 400,00 (quattrocentoeuro) per ciascun figlio;
detto assegno verrà pagato dal signor mediante bonifico bancario entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, Pt_2
utilizzando il seguente conto corrente intestato alla signora : BANCO BPM Pt_1
[...] Agenzia Oderzo (TV).
Tale importo sarà indicizzato annualmente in base all'andamento ISTAT.
Sempre a titolo di contributo al mantenimento dei figli il signor si farà carico per intero Pt_2
della rata mensile di mutuo gravante sull'immobile adibito a casa coniugale e dove resteranno ad abitare la signora con i figli. Pt_1
Resta inteso ed espressamente convenuto tra le parti che tutte le somme versate dal signor Pt_2
per il mutuo gravante sulla casa coniugale vengono corrisposte dallo stesso quale integrazione al contributo al mantenimento dei figli e pertanto lo stesso nulla avrà mai a pretendere dalla signora per quanto a tale titolo versato per suo conto. Pt_1
In aggiunta al predetto assegno di mantenimento ed alla corresponsione dell'integrale rata di mutuo gravante sulla casa coniugale, il signor sosterrà le spese straordinarie di e Pt_2 Per_1
al 50% secondo le previsioni di cui al Protocollo del Tribunale di Treviso Per_2 sull'individuazione delle spese per la prole, ordinarie e straordinarie che si allega (doc. 5).
Le spese straordinarie per i figli dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
La signora percepirà per intero l'assegno unico o altro eventuale assegno sostitutivo Pt_1
riconosciuto a favore dei figli.
Resta inteso tra le parti che le spese relative alle utenze della casa coniugale resteranno a carico della signora . Pt_1
4) Ognuno dei due coniugi rinuncia a richiedere all'altro qualsivoglia contributo e/o assegno per il proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 20/05/2025
Il Presidente est. Dott. Deli Luca