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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 3 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 39186 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.ta e difesa dall'Avv. Federico Lucci – ricorrente Parte_1
E
, rappr.to e difeso dal Controparte_1 funzionario dr. Ciro Vasaturo – convenuto rilevato che con “ricorso ex artt. 414 e 442 c.p.c.” presentato il 28/10/2024 ha chiesto accertarsi e dichiararsi il suo stato di invalidità Parte_1 civile superiore al 33%, al fine di conseguire la fornitura di protesti acustiche;
fatto che l' ha omesso di accertare, a seguito di domanda amministrativa proposta CP_1 il 6/6/2024; e condannarsi l al relativo riconoscimento;
CP_1 vista la costituzione dell' CP_1 ritenuto inequivocabile che la domanda è stata proposta col rito previdenziale ordinario, come fatto palese: i) dall'intestazione del ricorso ex art. 414, 442 c.p.c.;
ii) dal non far riferimento, neppure mediato, al procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., neanche mediante un riferimento all'accertamento tecnico preventivo;
iii) dal fatto di essere chiesta condanna al riconoscimento dello stato;
ritenuto che
l'art. 445 bis c.p.c., quale introdotto dall'art. 38 del D.L. n.98/2011 conv. in legge n. 111/2011, entrato in vigore il 1/1/2012, prevede ormai da tempo che nelle controversie in materia di invalidità civile, chi intende far valere diritti
(dipendenti da tali stati) deve proporre istanza per l'accertamento tecnico preventivo regolato dalla medesima disposizione;
che l'espletamento di tale accertamento costituisce condizione di procedibilità di tali domande;
che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza.
ritenuto che
la causa in questione è una controversia in materia di invalidità civile, avendo ad oggetto l'accertamento di uno stato di invalidità civile;
e tanto basta perché l'art. 445 bis c.p.c. trovi applicazione, non richiedendo altro la disposizione;
ritenuto che
dall'insegnamento ormai consolidato, dal quale questo giudice non ritiene di doversi ulteriormente discostare, secondo il quale anche l'eventuale procedimento ex art. 445 bis, co.6, c.p.c., ha a possibile oggetto solo l'accertamento della condizione sanitaria, discende che l'improcedibilità prevista dall'art. 445 bis c.p.c. è una improcedibilità definitiva per ragioni di rito, implicando la premessa che per l'eventuale tutela del diritto (peraltro nella specie neppure azionata, sicchè la domanda in questione, proposta col rito ordinario, sarebbe in realtà inammissibile, non sfuggendo questo al principio generale ~ 2 ~
secondo il quale non è possibile agire in giudizio per sentir accertare meri stati di fatto) occorre sempre, ad esito dell'intero procedimento ex art. 445 bis c.p.c., proporre una nuova domanda giudiziale. Peraltro anche a ritenere diversamente, non si potrebbe giungere a diverse conclusioni, posto che anche il giudizio di cui all'art. 445 bis, co.6, c.p.c., a ritenersi un giudizio sul diritto, va introdotto secondo l'art. 445 bis c.p.c. con nuovo ricorso (ancorchè collegato al primo), e non con la riassunzione della domanda originaria, che la legge non prevede affatto;
rilevato che la ricorrente si è autocertificata esente ai sensi ed agli effetti dell'art. 42, co.11, della legge n. 326/2003;
P.Q.M.
a) dichiara il ricorso improcedibile;
b) assegna termine di gg. 15 da oggi per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.;
c) dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 3 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 39186 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.ta e difesa dall'Avv. Federico Lucci – ricorrente Parte_1
E
, rappr.to e difeso dal Controparte_1 funzionario dr. Ciro Vasaturo – convenuto rilevato che con “ricorso ex artt. 414 e 442 c.p.c.” presentato il 28/10/2024 ha chiesto accertarsi e dichiararsi il suo stato di invalidità Parte_1 civile superiore al 33%, al fine di conseguire la fornitura di protesti acustiche;
fatto che l' ha omesso di accertare, a seguito di domanda amministrativa proposta CP_1 il 6/6/2024; e condannarsi l al relativo riconoscimento;
CP_1 vista la costituzione dell' CP_1 ritenuto inequivocabile che la domanda è stata proposta col rito previdenziale ordinario, come fatto palese: i) dall'intestazione del ricorso ex art. 414, 442 c.p.c.;
ii) dal non far riferimento, neppure mediato, al procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., neanche mediante un riferimento all'accertamento tecnico preventivo;
iii) dal fatto di essere chiesta condanna al riconoscimento dello stato;
ritenuto che
l'art. 445 bis c.p.c., quale introdotto dall'art. 38 del D.L. n.98/2011 conv. in legge n. 111/2011, entrato in vigore il 1/1/2012, prevede ormai da tempo che nelle controversie in materia di invalidità civile, chi intende far valere diritti
(dipendenti da tali stati) deve proporre istanza per l'accertamento tecnico preventivo regolato dalla medesima disposizione;
che l'espletamento di tale accertamento costituisce condizione di procedibilità di tali domande;
che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza.
ritenuto che
la causa in questione è una controversia in materia di invalidità civile, avendo ad oggetto l'accertamento di uno stato di invalidità civile;
e tanto basta perché l'art. 445 bis c.p.c. trovi applicazione, non richiedendo altro la disposizione;
ritenuto che
dall'insegnamento ormai consolidato, dal quale questo giudice non ritiene di doversi ulteriormente discostare, secondo il quale anche l'eventuale procedimento ex art. 445 bis, co.6, c.p.c., ha a possibile oggetto solo l'accertamento della condizione sanitaria, discende che l'improcedibilità prevista dall'art. 445 bis c.p.c. è una improcedibilità definitiva per ragioni di rito, implicando la premessa che per l'eventuale tutela del diritto (peraltro nella specie neppure azionata, sicchè la domanda in questione, proposta col rito ordinario, sarebbe in realtà inammissibile, non sfuggendo questo al principio generale ~ 2 ~
secondo il quale non è possibile agire in giudizio per sentir accertare meri stati di fatto) occorre sempre, ad esito dell'intero procedimento ex art. 445 bis c.p.c., proporre una nuova domanda giudiziale. Peraltro anche a ritenere diversamente, non si potrebbe giungere a diverse conclusioni, posto che anche il giudizio di cui all'art. 445 bis, co.6, c.p.c., a ritenersi un giudizio sul diritto, va introdotto secondo l'art. 445 bis c.p.c. con nuovo ricorso (ancorchè collegato al primo), e non con la riassunzione della domanda originaria, che la legge non prevede affatto;
rilevato che la ricorrente si è autocertificata esente ai sensi ed agli effetti dell'art. 42, co.11, della legge n. 326/2003;
P.Q.M.
a) dichiara il ricorso improcedibile;
b) assegna termine di gg. 15 da oggi per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.;
c) dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)