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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2123 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 , avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
, nato a [...] il [...] , , Persona_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SIMEONE GENNARO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] , C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SIMEONE GENNARO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/01/2025 e , premettendo di aver Persona_1 CP_1 intrattenuto una relazione affettiva, dalla cui unione nasceva la figlia minore , nata ad [...]
Aversa il 16.03.2024, rappresentavano la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle predette minori.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione. Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “- Affido condiviso della minore con collocamento e residenza della medesima presso l'abitazione della madre Persona_2 Pt_1
in Napoli alla Piazza Di Vittorio n.31,- Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse della figlia,
[...] afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche le aspirazioni della stessa;
- è onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti alla figlia,- ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, - la IG.ra avrà facoltà di trasferire ulteriormente la CP_1 propria residenza e quella della figlia a condizioni che ciò non comprometta il diritto di visita del padre,- in ipotesi di trasferimento della residenza della IG.ra sarà tenuta a darne notizia CP_1 al IG. con adeguato preavviso,- il IG. , compatibilmente con i propri impegni Persona_1 Per_1 lavorativi, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia, fino al compimento dei tre anni di età in presenza della madre, almeno due giorni a settimana dalle ore 16.00 alle ore 18.30, che verranno concordati con la IG.ra di volta in volta;
al compimento dei tre anni di età, il IG. potrà CP_1 Per_1 tenere con sé la minore due giorni alla settimana, che verranno concordati, dalle ore 16.00 alle ore
19.30;- al compimento dei tre anni, il IG. potrà, inoltre, tenere con sé la figlia, a turno con Per_1 la madre, due fine settimana ogni mese, dalle ore 18.00 del sabato alle 20.00 della domenica;
- ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto dei futuri impegni di studio, ludici e sociali della figlia, nonché nel rispetto della sua volontà- in merito alle festività natalizie, al raggiungimento dei tre anni, la minore trascorrerà metà delle vacanze natalizie e pasquali, secondo il criterio dell'alternanza,- per le vacanze estive, al raggiungimento dei tre anni, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 7 giorni consecutivi. Persona_1
Tale periodo dovrà essere individuato, previa intesa con la madre, entro il 15 marzo di ogni anno;
- i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo di residenza della località di vacanza dove soggiorneranno con la figlia;
al raggiungimento dei tre anni, la minore potrà trascorrere con il padre il giorno del suo compleanno, onomastico e della festa del papà e con la madre il giorno del suo compleanno, onomastico e festa della mamma;
- il IG. , si impegna a versare ogni Persona_1 mese, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di 300€ ( euro trecento/00) da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione ISTAT;
- il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico su c/c o altro strumento di accredito intestato alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
- il IG,. CP_1 Persona_1 rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute CP_1 nell'interesse della figlia dietro presentazione del documento fiscale comprovante la Persona_2 relativa spesa;
- i ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegnazione della casa familiare e assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I Sezione civile, definitivamente pronunciando, dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti e relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata ad [...] il [...]; Persona_2
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 14/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino