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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/12/2025, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°5738 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 08/10/2024
da
( ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. ZEPPELLI ALESSANDRO
ricorrente nei confronti di
( , con l'avv. CARLISI Controparte_1 C.F._2
MONICA
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte dei coniugi
1) Pronunciarsi la separazione dei coniugi e Parte_1
e autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del CP_1
rispetto reciproco;
2) Le parti si impegnano a concedere la reciproca autorizzazione all'espatrio delle figlie insieme all'altro genitore, limitatamente ai periodi di 2
vacanza e nel rispetto dei periodi stabiliti. Le parti si impegnano, altresì, a fornire il consenso ed i documenti necessari per il rilascio e/o rinnovo del passaporto delle figlie. Al di fuori dei periodi di vacanza in cui le figlie si trovano affidate ad un solo genitore, qualora l'altro genitore intenda condurli temporaneamente all'estero, sarà necessario il consenso dell'altro;
Pers 3) Disporsi l'affidamento delle figlie minorenni e ad entrambi i Per_2
genitori con collocamento prevalente presso la residenza anagrafica della mamma;
la casa coniugale, attualmente condotta in locazione dalla signora viene assegnata alla moglie con i suoi arredi;
Parte_2
4) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alterni dal sabato dalle ore 12.00 alla domenica sera fino alle ore
19.30 e due pomeriggi dall'uscita di scuola sino alle 19.30 nella settimana in cui il fine settimana sarà di spettanza della madre. Il padre si impegna,
compatibilmente con gli impegni di lavoro, ad accompagnare in modo paritario le figlie per lo svolgimento delle attività sportive, quelle extra didattiche o quelle legate a particolari attività richieste dallo stato di salute della figlia oltre ad accompagnare la madre in occasione delle Per_2
visite mediche. I giorni infrasettimanali in cui le figlie svolgono attività
extrascolastiche saranno organizzati in modo tale che il padre partecipi in misura paritaria all'accompagnamento e al ritiro delle figlie, al fine di garantire continuità e regolarità nella frequenza delle attività stesse durante i periodi che le figlie trascorrono con il padre.
5) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie nei seguenti periodi:
-vacanze estive: due settimane anche non consecutive da concordare entro il 1° giugno di ogni anno. In caso di disaccordo o mancato accordo le vacanze estive verranno decise dal padre o dalla madre ad anni alterni (nel
2026 la scelta sarà effettuata dalla madre);
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-vacanze natalizie; Una settimana durante le vacanze natalizie. Il periodo natalizio verrà suddiviso come segue: ad anni alterni, con un genitore la sera della Vigilia, con pernottamento (dal 24/12 alle 18 fino al 25/12 alle 12)
e con l'altro il periodo che va dalla mattina del 25/12 ore 12:00, sino al giorno di 31/12 ore 12:00; il genitore con cui avrà trascorso la sera della
Vigilia, lo terrà con sé dal giorno 31 dicembre ore 10:00, sino al giorno dell'Epifania ore 18:00 (Per il primo anno la scelta spetterà alla madre).
Alternando di anno in anno il giorno di Natale a quello di Capodanno.
Ogni anno in cui un genitore trascorrerà con la figlia il Natale, questa trascorrerà con l'altro genitore il giorno della Vigilia di Natale (sera del 24
con pernotto) e di Pasqua e viceversa.
-vacanze pasquali: tre giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasqua
o del Lunedì dell'Angelo; (periodo questo che verrà suddiviso in due parti,
dal mercoledì pomeriggio che precede il Giovedì Santo alle ore 18:00, sino al Sabato Santo ore 10:00 e secondo periodo che va dal Sabato Santo ore
10:00, sino al Lunedì dell'Angelo ore 20:00), Ciascun genitore trascorrerà tre giorni consecutivi con le figlie, comprendenti il giorno di Pasqua oppure il
Lunedì dell'Angelo. Qualora nella settimana precedente le festività le figlie siano con il padre, questi avrà diritto a trascorrere con le figlie i tre giorni a partire dal giorno di Lunedì dell'Angelo.
- tutte le altre festività o feste nazionali in modo alternato rispetto alla scelta effettuata dalla madre;
- nel giorno del compleanno, le minori staranno con il padre il pomeriggio o la sera compatibilmente con l'organizzazione delle feste a loro dedicate.
Le Parti convengono che, al fine di garantire alle figlie la possibilità di trascorrere il proprio compleanno con entrambi i genitori in modo equilibrato, si adotti il seguente criterio:
Negli anni pari, le figlie festeggeranno il proprio compleanno con la madre nel giorno esatto del compleanno e con il padre in un giorno
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immediatamente vicino (entro 3 giorni prima o dopo, compatibilmente con impegni scolastici e familiari). Negli anni dispari, l'ordine si invertirà.
Sia il padre che la madre si obbligano a comunicare prima della partenza luogo, indirizzo e recapito telefonico ove le figlie saranno reperibili,
obbligandosi a garantire quotidianamente un collegamento in videochiamata di 15 minuti.
6) Disporre per il padre l'obbligo di corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, esclusa ogni forma di sospensione o riduzione dell'obbligo durante le vacanze, a titolo di contributo di mantenimento:
-la somma mensile di 450,00 (225,00 a figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente personale della sig.ra Pt_1
-il rimborso del 50% delle spese accessorie straordinarie, come previste dal
Protocollo Famiglia firmato in data del 13 dicembre 2024 del Tribunale di
Verona, che integralmente viene richiamato e trascritto, verrà corrisposto da ciascuno dei genitori entro e non oltre 10 giorni dalla esibizione dei giustificativi di spesa:
estratto dal PROTOCOLLO FAMIGLIA PER I PROCEDIMENTI IN
MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E del 13 dicembre 2024 … Per_3
omissis … 9.
DEFINIZIONE DELLE SPESE ACCESSORIE PER LA PROLE MINORENNE,
MAGGIORENNE NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE E
MAGGIORENNE PORTATRICE DI DISABILITA: … Le spese saranno poste a
carico di entrambi i genitori, con conseguente reciproca rifusione della quota parte
a chi le ha anticipate per intero;
Le spese accessorie saranno suddivise nel seguente modo:
I Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo
accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico
di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
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ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di CP_2
medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di
medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero
titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima
nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e
preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione,
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari
nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo
accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti
pubblici; libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico
di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce
di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata
anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i
genitori; tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e
preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti
privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per
alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi
per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da
ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad
internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle
attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli
comunali o parrocchiali;
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VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:, attività
sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di
lingue; spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi
diversi da quelli di cui al capo precedente;
Quando i genitori dovranno concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI
(spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi
la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o
con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un
motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso
alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la
spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal
giudice;
Si specifica che, nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere
previamente concordate perché urgenti, permane l'obbligo della reciproca
tempestiva informazione;
7) disporsi che il signor rimborsi alla signora Controparte_1 Pt_1
la somma di € 130,00 pari alla quota del 50% delle spese odontoiatriche sostenute
dalla stessa in una situazione di emergenza, giuste fatture pagate, entro il giorno
28 febbraio 2026;
8) darsi atto che le parti hanno raggiunto un accordo in relazione alle future spese
dentistiche concordando che le predette, anche in una situazione di emergenza,
dovranno essere tempestivamente concordate da entrambi i genitori quanto alla
struttura e al professionista privato che provvederà alle cure solo laddove non sia
possibile rivolgersi al SSN, giusta protocollo. In caso di rifiuto immotivato, e/o
contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa come previsto
dal menzionato protocollo;
9) disporsi che l'assegno unico universale e l'indennità per la figlia Per_2
(compresi per quest'ultima anche gli arretrati) sono assegnati integralmente ed in
via esclusiva dalla signora Pt_1
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10) disporsi che i permessi, congedi straordinari e indennità Legge 104/92, come
ogni altra prestazione economica ed altra indennità (anche espressamente non
menzionata) spettino e siano riconosciute in via esclusiva alla madre
[...]
che avrà diritto di percepirle e di usufruirne nella Parte_1
misura del 100%.
10) disporsi che il signor verserà alla signora Controparte_1 Pt_1
la somma pari ad € 1.500,00 a tacitazione delle domande di risarcimento danni
avanzate dalla predetta mediante bonifico da effettuarsi non appena il signor
avrà incassato la mensilità aggiuntiva a fine anno 2025”. Pt_2
Conclusioni del pubblico ministero
“Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto,
dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza davanti alla Presidente delegata è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative, posto che la ricorrente ha riconosciuto che il marito ha dimostrato con i fatti di essere cambiato sia nei confronti della medesima che nei confronti delle figlie, e non ha più posto in essere condotte violente dopo l'episodio descritto nei suoi atti.
In particolare, le condizioni relative alle figlie minorenne sono conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. cod. civ., coerenti rispetto a quelle stabilite in via temporanea dalla Presidente delegata sugli aspetti
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economici, nonché adeguate in relazione all'età delle figlie e alle condizioni personali ed economiche che risultano dai documenti prodotti.
In considerazione dell'esito della causa, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
e Parte_1 Controparte_1
2) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e riportate in epigrafe;
3) spese compensate.
Verona, 11/11/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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