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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2316/2023 R.G.sul ricorso depositato il 18/05/2023 proposto da (difeso dall' avv. Francesco Giampaolo) Parte_1
nei confronti di (difeso da Controparte_1
avv. ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio); dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Dichiara cessata la materia del contendere sugli avvisi di addebito 39420140004689605000,
39420150000223560000 e 39420150002741537000 per effetto dello stralcio.
Rigetta nel resto la domanda
Spese compensate per intero .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 09420229003478234/000, limitatamente alla parte afferente le cartelle di pagamento n. 39420140004689605000, n. 39420150000223560000, n. 39420150002741537000, n.
1 39420160002361735000, n. 39420160002361836000, n. 39420160004643568000, n.
39420160004670357000, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
con intimazione di pagamento n.09420229003478234/000, notificata in data 08.07.2022, l'
[...]
, in nome e per conto dell' , intimava all'odierna parte ricorrente, tra Controparte_2 CP_1
l'altro, il pagamento delle somme dovute all' a titolo di contributi “Modello DM10” così per CP_1
come risultante dai seguenti atti:
- cartella di pagamento n. 39420140004689605000, notificata il 17.02.2015 e recante un ammontare pari ad euro 483,90;
- cartella di pagamento n. 39420150000223560000, notificata il 10.08.2015 e recante un ammontare pari ad euro 2.111,07;
- cartella di pagamento n. 39420150002741537000, notificata il 20.10.2015 e recante un ammontare pari ad euro 895,60;
- cartella di pagamento n. 39420160002361735000, notificata il 31.10.2016 e recante un ammontare pari ad euro 76,47;
-cartella di pagamento n. 39420160002361836000, notificata il 31.10.2016 e recante un ammontare pari ad euro 900,74;
-cartella di pagamento n. 39420160004643568000, notificata il 28.12.2016 e recante un ammontare pari ad euro 311,97;
-cartella di pagamento n. 39420160004670357000, notificata il 28.12.2016 e recante un ammontare pari ad euro 337,83;
L' si costituiva in giudizio evidenziando che: CP_1
Gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente erano i seguenti:
1. 39420140004689605000 – crediti oggetto di stralcio
2. 39420150000223560000 – crediti oggetto di stralcio
3. 39420150002741537000 – crediti oggetto di stralcio
4. 39420160002361735000 – periodo 2/2016 (dm insoluto) – avviso notificato il 31.10.2016 – credito non ceduto
5. 39420160002361836000 – periodo 8-9-11/2015 (note di rettifica) – avviso notificato il
31.10.2016 – credito non ceduto
2 6. 39420160004643568000 – periodo 3/2016 (note di rettifica) – avviso notificato il 28.12.2016 – credito non ceduto
7. 39420160004670357000 - periodo 5/2016 (note di rettifica) – avviso notificato il 28.12.2016 – credito non ceduto.
Rimessa la causa in decisione, in parte è cessata la materia del contendere e in parte è infondata
ANNULLAMENTO
L' stesso dà atto dello stralcio di tre avvisi di addebito (39420140004689605000, CP_1
39420150000223560000 e 39420150002741537000) per stralcio di cui alla legge 197/2022.
Ciò rende superfluo la disamina della prescrizione sugli stessi crediti
PRESCRIZIONE
CP_ Il motivo ha come legittimato passivo solo l' ( cass SU 7514/2022).
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
Restano da valutare le somme di cui agli altri 4 avvisi di addebito ossia 3942016000236173500,
39420160002361836000,
3 39420160004643568000 - 39420160004670357000 .
Ciò premesso, la notifica dei predetti AVA non è stata contestata .
Risulta quindi che il 3942016000236173500 è stato notificato il 31.10. 2016 il n. 39420160002361836000 è stato notificato il 31.10.2016
il n. 39420160004643568000 è stato notificato il 28.12.2016 il n. 39420160004670357000 è stato notificato il 28.12.2016 .
CP_ L' richiama l' intimazione di pagamento n. 09420199009895689000 notificata il 21/11/2019,
e comprova la notifica con relata di consegna e documentazione postale
Va poi aggiunta anche la sospensione di 311 giorni per emergenza Covid giusta articolo 37, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Le pretese contributive degli avvisi di addebito (39420160002361735000,
39420160002361836000,39420160004643568000,39420160004670357000 ) non sono dunque prescritte
SPESE DEL GIUDIZIO
CP_
Compensa le spese per intero tra ricorrente ed stante il parziale annullamento del debito contestato e la parziale infondatezza della eccepita prescrizione.
Reggio Calabria,4.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2316/2023 R.G.sul ricorso depositato il 18/05/2023 proposto da (difeso dall' avv. Francesco Giampaolo) Parte_1
nei confronti di (difeso da Controparte_1
avv. ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio); dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Dichiara cessata la materia del contendere sugli avvisi di addebito 39420140004689605000,
39420150000223560000 e 39420150002741537000 per effetto dello stralcio.
Rigetta nel resto la domanda
Spese compensate per intero .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 09420229003478234/000, limitatamente alla parte afferente le cartelle di pagamento n. 39420140004689605000, n. 39420150000223560000, n. 39420150002741537000, n.
1 39420160002361735000, n. 39420160002361836000, n. 39420160004643568000, n.
39420160004670357000, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
con intimazione di pagamento n.09420229003478234/000, notificata in data 08.07.2022, l'
[...]
, in nome e per conto dell' , intimava all'odierna parte ricorrente, tra Controparte_2 CP_1
l'altro, il pagamento delle somme dovute all' a titolo di contributi “Modello DM10” così per CP_1
come risultante dai seguenti atti:
- cartella di pagamento n. 39420140004689605000, notificata il 17.02.2015 e recante un ammontare pari ad euro 483,90;
- cartella di pagamento n. 39420150000223560000, notificata il 10.08.2015 e recante un ammontare pari ad euro 2.111,07;
- cartella di pagamento n. 39420150002741537000, notificata il 20.10.2015 e recante un ammontare pari ad euro 895,60;
- cartella di pagamento n. 39420160002361735000, notificata il 31.10.2016 e recante un ammontare pari ad euro 76,47;
-cartella di pagamento n. 39420160002361836000, notificata il 31.10.2016 e recante un ammontare pari ad euro 900,74;
-cartella di pagamento n. 39420160004643568000, notificata il 28.12.2016 e recante un ammontare pari ad euro 311,97;
-cartella di pagamento n. 39420160004670357000, notificata il 28.12.2016 e recante un ammontare pari ad euro 337,83;
L' si costituiva in giudizio evidenziando che: CP_1
Gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente erano i seguenti:
1. 39420140004689605000 – crediti oggetto di stralcio
2. 39420150000223560000 – crediti oggetto di stralcio
3. 39420150002741537000 – crediti oggetto di stralcio
4. 39420160002361735000 – periodo 2/2016 (dm insoluto) – avviso notificato il 31.10.2016 – credito non ceduto
5. 39420160002361836000 – periodo 8-9-11/2015 (note di rettifica) – avviso notificato il
31.10.2016 – credito non ceduto
2 6. 39420160004643568000 – periodo 3/2016 (note di rettifica) – avviso notificato il 28.12.2016 – credito non ceduto
7. 39420160004670357000 - periodo 5/2016 (note di rettifica) – avviso notificato il 28.12.2016 – credito non ceduto.
Rimessa la causa in decisione, in parte è cessata la materia del contendere e in parte è infondata
ANNULLAMENTO
L' stesso dà atto dello stralcio di tre avvisi di addebito (39420140004689605000, CP_1
39420150000223560000 e 39420150002741537000) per stralcio di cui alla legge 197/2022.
Ciò rende superfluo la disamina della prescrizione sugli stessi crediti
PRESCRIZIONE
CP_ Il motivo ha come legittimato passivo solo l' ( cass SU 7514/2022).
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
Restano da valutare le somme di cui agli altri 4 avvisi di addebito ossia 3942016000236173500,
39420160002361836000,
3 39420160004643568000 - 39420160004670357000 .
Ciò premesso, la notifica dei predetti AVA non è stata contestata .
Risulta quindi che il 3942016000236173500 è stato notificato il 31.10. 2016 il n. 39420160002361836000 è stato notificato il 31.10.2016
il n. 39420160004643568000 è stato notificato il 28.12.2016 il n. 39420160004670357000 è stato notificato il 28.12.2016 .
CP_ L' richiama l' intimazione di pagamento n. 09420199009895689000 notificata il 21/11/2019,
e comprova la notifica con relata di consegna e documentazione postale
Va poi aggiunta anche la sospensione di 311 giorni per emergenza Covid giusta articolo 37, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Le pretese contributive degli avvisi di addebito (39420160002361735000,
39420160002361836000,39420160004643568000,39420160004670357000 ) non sono dunque prescritte
SPESE DEL GIUDIZIO
CP_
Compensa le spese per intero tra ricorrente ed stante il parziale annullamento del debito contestato e la parziale infondatezza della eccepita prescrizione.
Reggio Calabria,4.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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