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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/809
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
nella causa iscritta al n. r.g. 809/2025
PROMOSSA DA
(cf ), rappr. e dif. Parte_1 C.F._1 dall'Avv.SANGIORGIO MICHELE
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(cf. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli
[...] P.IVA_1
Avv.ti ANGELA VERBARO e GROSSO MANUELA MARIA
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
18/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Considerato che sussistono seppur in nuce gli elementi oggettivi e soggettivi posti a sostegno della domanda sia sotto il profilo della causa petendi che del petitum, pertanto devono essere rigettate le sollevate eccezioni di inammissibilità e di infondatezza della domanda, tenuto conto, altresì, della specifica condotta imputata alla struttura sanitaria coinvolta, contestata esclusivamente sotto il profilo tecnico, nonché della prospettazione ad una possibile soluzione conciliativa che, ben potranno essere valutate dalla espletanda c.t.u. anche sotto il profilo della congruità delle spese mediche affrontate;
Ritenuto, pertanto, che occorre disporre consulenza tecnica d'ufficio, dando mandato ai consulenti di:
Pagina 1 a) sottoporre, ove necessario, a visita medica parte attrice ed esaminare tutti e solo i documenti già prodotti dalle parti nel fascicolo processuale (art. 90 disp. att. c.p.c.) nonché le eventuali deduzioni di tutte le parti in causa;
b) accertare se , tenuto conto di quanto risultante dalla documentazione in atti, nella condotta dei sanitari siano ravvisabili profili di responsabilità professionale, con riferimento alle vicende oggetto del contendere, in particolare, con riguardo all'intervento effettuato in data 20.01.2023, e alle contestazioni contenute negli scritti difensivi di parte attrice ed, in caso di positivo accertamento:
c) verificare quale sia stata la diagnosi e la cura praticate dalla struttura sanitaria convenuta al fine di determinare se diagnosi e cura praticate siano corrette e appropriate alla patologia, tenuto eventualmente conto di pregresse patologie;
b) ove si accerti che la diagnosi e/o la cura non siano state le più corrette ed appropriate, indicare, quali siano quelle più corrette ed appropriate al caso, quali siano le differenze tra le prime e le seconde, nonchè se esse involgano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà;
c) all'esito del superiore accertamento, indicare quale sarebbe stato il decorso della malattia ove essa fosse stata appropriatamente diagnosticata e curata e quale sia stato il decorso effettivo della malattia tenuto anche conto dell'appropriatezza o meno degli interventi terapici succedutisi all'operato della struttura sanitaria convenuta, ovvero di eventuali omissioni terapeutiche imputabili all'attrice, nonchè quali postumi la paziente avrebbe comunque mantenuto e dovuto tollerare in ragione della sua patologia e segnatamente in quali termini lo stato di salute anteriore e le plurime comorbilità hanno contribuito al consolidarsi o all'aggravamento dei postumi;
d) accertare, in caso positivo, l'avvenuta osservanza da parte dell'azienda sanitaria convenuta e dei sanitari coinvolti, dei protocolli e delle procedure previste dalla specifica regolamentazione tecnica e dalla migliore scienza ed esperienza del settore;
e) indicare conseguenzialmente l'eventuale entità del danno iatrogeno, determinando gli eventuali periodi di inabilità temporanea (assoluta e/o relativa) e gli eventuali esiti di carattere permanente patiti dalla periziando, valutandoli in percentuale di danno biologico, indicando il barème di riferimento e/o il metodo comunque utilizzato, nonché valutare la congruità delle spese mediche se documentate;
h) tentare la conciliazione delle parti.
P.Q.M.
Nomina consulente tecnico dell'ufficio i dott.ri ( medico legale) e Persona_1 Per_2
( medico specialista); assegna ai cc.tt.tu. termine di giorni 60 per la trasmissione della
[...]
relazione alle parti costituite;
assegna alle parti termine di giorni 15 per trasmettere ai cc.tt.uu. le proprie (eventuali) osservazioni sulla relazione;
assegna, quindi, ai cc.tt.uu. ulteriore termine di
Pagina 2 giorni 15 per il deposito in cancelleria della relazione (che giureranno al momento del deposito), delle eventuali osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione delle stesse.
Assegna ai cc.tt.uu. un fondo spese di euro 900,00 ( € 450,00 ciascuno) che pone provvisoriamente a carico della parte ricorrente;
autorizza le parti alla nomina di propri consulenti fino al momento di inizio delle operazioni peritali ritualmente comunicato dai cc.tt.uu.
Autorizza i consulenti nominati al ritiro dei fascicoli di parte ed all'uso del mezzo proprio.
Dispone, ai sensi dell'art.193, come novellato dal D.Lvo. n.149/2022, che, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, il c.t.u. presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.
Con il provvedimento di ammissione della CTU, viene accolto il ricorso promosso dalla parte ricorrente, si che non è necessario disporre rinvio in attesa del deposito del CTU, non essendo proceduralmente prevista alcuna udienza per la discussione e/o per l'acquisizione dell'elaborato peritale, né essendo prevista alcuna ulteriore attività affidata all'impulso delle parti;
il procedimento di ATP, infatti, si conclude con il deposito della relazione dei CCTTUU, cui seguirà la liquidazione dei compensi, senza la possibilità di adottare alcun altro provvedimento, neanche in ordine alla regolazione delle spese di lite ex art. 91 e ss cpc.
Tenuto conto di tutto quanto sopra, pertanto, si dichiara chiuso sin d'ora il procedimento all'esaurimento delle operazioni peritali.
Si comunichi alle parti ed ai nominati cc.tt.uu.
Catania, 04.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Cosentino
Pagina 3
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
nella causa iscritta al n. r.g. 809/2025
PROMOSSA DA
(cf ), rappr. e dif. Parte_1 C.F._1 dall'Avv.SANGIORGIO MICHELE
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(cf. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli
[...] P.IVA_1
Avv.ti ANGELA VERBARO e GROSSO MANUELA MARIA
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
18/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Considerato che sussistono seppur in nuce gli elementi oggettivi e soggettivi posti a sostegno della domanda sia sotto il profilo della causa petendi che del petitum, pertanto devono essere rigettate le sollevate eccezioni di inammissibilità e di infondatezza della domanda, tenuto conto, altresì, della specifica condotta imputata alla struttura sanitaria coinvolta, contestata esclusivamente sotto il profilo tecnico, nonché della prospettazione ad una possibile soluzione conciliativa che, ben potranno essere valutate dalla espletanda c.t.u. anche sotto il profilo della congruità delle spese mediche affrontate;
Ritenuto, pertanto, che occorre disporre consulenza tecnica d'ufficio, dando mandato ai consulenti di:
Pagina 1 a) sottoporre, ove necessario, a visita medica parte attrice ed esaminare tutti e solo i documenti già prodotti dalle parti nel fascicolo processuale (art. 90 disp. att. c.p.c.) nonché le eventuali deduzioni di tutte le parti in causa;
b) accertare se , tenuto conto di quanto risultante dalla documentazione in atti, nella condotta dei sanitari siano ravvisabili profili di responsabilità professionale, con riferimento alle vicende oggetto del contendere, in particolare, con riguardo all'intervento effettuato in data 20.01.2023, e alle contestazioni contenute negli scritti difensivi di parte attrice ed, in caso di positivo accertamento:
c) verificare quale sia stata la diagnosi e la cura praticate dalla struttura sanitaria convenuta al fine di determinare se diagnosi e cura praticate siano corrette e appropriate alla patologia, tenuto eventualmente conto di pregresse patologie;
b) ove si accerti che la diagnosi e/o la cura non siano state le più corrette ed appropriate, indicare, quali siano quelle più corrette ed appropriate al caso, quali siano le differenze tra le prime e le seconde, nonchè se esse involgano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà;
c) all'esito del superiore accertamento, indicare quale sarebbe stato il decorso della malattia ove essa fosse stata appropriatamente diagnosticata e curata e quale sia stato il decorso effettivo della malattia tenuto anche conto dell'appropriatezza o meno degli interventi terapici succedutisi all'operato della struttura sanitaria convenuta, ovvero di eventuali omissioni terapeutiche imputabili all'attrice, nonchè quali postumi la paziente avrebbe comunque mantenuto e dovuto tollerare in ragione della sua patologia e segnatamente in quali termini lo stato di salute anteriore e le plurime comorbilità hanno contribuito al consolidarsi o all'aggravamento dei postumi;
d) accertare, in caso positivo, l'avvenuta osservanza da parte dell'azienda sanitaria convenuta e dei sanitari coinvolti, dei protocolli e delle procedure previste dalla specifica regolamentazione tecnica e dalla migliore scienza ed esperienza del settore;
e) indicare conseguenzialmente l'eventuale entità del danno iatrogeno, determinando gli eventuali periodi di inabilità temporanea (assoluta e/o relativa) e gli eventuali esiti di carattere permanente patiti dalla periziando, valutandoli in percentuale di danno biologico, indicando il barème di riferimento e/o il metodo comunque utilizzato, nonché valutare la congruità delle spese mediche se documentate;
h) tentare la conciliazione delle parti.
P.Q.M.
Nomina consulente tecnico dell'ufficio i dott.ri ( medico legale) e Persona_1 Per_2
( medico specialista); assegna ai cc.tt.tu. termine di giorni 60 per la trasmissione della
[...]
relazione alle parti costituite;
assegna alle parti termine di giorni 15 per trasmettere ai cc.tt.uu. le proprie (eventuali) osservazioni sulla relazione;
assegna, quindi, ai cc.tt.uu. ulteriore termine di
Pagina 2 giorni 15 per il deposito in cancelleria della relazione (che giureranno al momento del deposito), delle eventuali osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione delle stesse.
Assegna ai cc.tt.uu. un fondo spese di euro 900,00 ( € 450,00 ciascuno) che pone provvisoriamente a carico della parte ricorrente;
autorizza le parti alla nomina di propri consulenti fino al momento di inizio delle operazioni peritali ritualmente comunicato dai cc.tt.uu.
Autorizza i consulenti nominati al ritiro dei fascicoli di parte ed all'uso del mezzo proprio.
Dispone, ai sensi dell'art.193, come novellato dal D.Lvo. n.149/2022, che, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, il c.t.u. presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.
Con il provvedimento di ammissione della CTU, viene accolto il ricorso promosso dalla parte ricorrente, si che non è necessario disporre rinvio in attesa del deposito del CTU, non essendo proceduralmente prevista alcuna udienza per la discussione e/o per l'acquisizione dell'elaborato peritale, né essendo prevista alcuna ulteriore attività affidata all'impulso delle parti;
il procedimento di ATP, infatti, si conclude con il deposito della relazione dei CCTTUU, cui seguirà la liquidazione dei compensi, senza la possibilità di adottare alcun altro provvedimento, neanche in ordine alla regolazione delle spese di lite ex art. 91 e ss cpc.
Tenuto conto di tutto quanto sopra, pertanto, si dichiara chiuso sin d'ora il procedimento all'esaurimento delle operazioni peritali.
Si comunichi alle parti ed ai nominati cc.tt.uu.
Catania, 04.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Cosentino
Pagina 3