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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 05/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1353 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
IG LI (nato a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
COMPOSTELLA ANNA, con domicilio eletto in Bassano del Grappa alla via Vittorelli,17 presso il difensore avv.
COMPOSTELLA ANNA;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
DOTHNET SRL (p. iva 02291370027), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. LUBRINA ANDREA e dell'avv. D'ANGELO CORRADO con domicilio eletto in CORSO VENEZIA 40
MILANO, presso lo studio dei difensori;
PARTE APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, IG LL, in proprio e in qualità di rappresentante legale della impresa individuale AP di LL IG, aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1437/2021, emesso dal Giudice di Pace di ST SI in data 16.09.2021, con cui gli era stato ingiunto di pagare in favore della società ET S.r.l. la somma di € 4.509,14, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo della fattura n. 63 del 30/06/2023.
A sostegno dell'opposizione, IG LL aveva eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza per materia e territorio del Giudice di Pace di ST SI in favore del Tribunale di Padova, in quanto la fattura azionata in sede monitoria includeva tra le varie voci di costo anche quella relativa al canone di locazione di aprile 2020,
con la conseguenza che, venendo in rilievo la natura locatizia della causa, doveva essere dichiarato competente il Tribunale del luogo ove si trovava l'immobile locato.
Nel merito, aveva dedotto che nella primavera del 2020 tra le parti erano iniziate delle trattative verbali relative al suo eventuale subentro nel locale commerciale sito in Padova, via Galleria Spagna, n. 30, locato in precedenza da ET, e all'eventuale acquisto del materiale ivi presente, di proprietà della ET;
che alle predette trattative non era seguito alcun accordo, in quanto aveva scoperto che ET non era in regola con il contratto di locazione;
che, pertanto, non essendosi proceduto ad effettuare il subentro, e non avendo neppure goduto dei locali, le somme richieste a titolo di spese di locazione non erano dovute;
che non erano dovuti neanche gli
- 1 - importi richiesti a titolo di corrispettivo per il materiale in quanto lo stesso si era rivelato difettoso e obsoleto;
che la sola fattura senza la produzione dell'estratto conto autenticato non costituiva prova del credito.
Aveva chiesto, pertanto, di dichiarare l'incompetenza del Giudice di Pace di ST in favore del Tribunale di
Padova e, nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nel costituirsi in giudizio, ET SR aveva innanzitutto dedotto l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza non avendo ad oggetto la pretesa azionata in sede monitoria la richiesta di corresponsione di canoni di locazione ma la domanda di restituzione somme anticipate, posto che il credito portato dalla fattura n. 63 del
30/06/2023 era riferito ai costi sostenuti dall'opposta che AP si era impegnata di restituire;
che, infatti, la stessa si era proposta di gestire in prima persona la fase della chiusura dell'ufficio, dichiarando di volere subentrare nel predetto locale e di sostenere le spese necessarie per acquisire il materiale, già presente, di proprietà di ET;
che tale circostanza, peraltro, trovava conferma nella mail del 4.3.2020, con cui AP aveva riconosciuto di dovere alla ET la somma di € 2.500,00 da quest'ultima corrisposta per l'acquisto del pavimento già in suo possesso;
che non era vero che non sarebbe stata in regola con il contratto di locazione, avendo saldato tutti i pagamenti, come emergeva dal verbale di riconsegna dell'immobile; che, al contrario, di quanto dedotto dalla parte opponente, AP aveva goduto dei locali di Padova, nonché dei servizi connessi
(reti internet e servizi di connettività).
Aveva chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
di concedere la provvisoria esecutività ex art. 648 cpc del decreto opposto;
in via subordinata, aveva chiesto di accertare la responsabilità dell'opponente per violazione degli obblighi di correttezza e contrattuale e buona fede, chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 4.500,00 a titolo di risarcimento del danno.
Con sentenza n. 139/2024, il Giudice di Pace di ST SI aveva rigettato l'opposizione, ritenendo, in primo luogo, infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente in quanto “la fattura n. 63/2020 azionata con il decreto ingiuntivo opposto è relativa a fornitura di beni , servizi e anticipazioni non inerenti alla materia locatizia” e rilevando nel merito che la fattura, unitamente agli estratti autentici depositati in sede monitoria, oltre al riconoscimento di debito, fossero idonei a provare la pretesa azionata.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello IG LL, in proprio, essendo cessata nelle more del giudizio la società AP di IG LL, deducendo: l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione relativa all'eccezione di incompetenza per materia e per territorio;
l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla prova della pretesa azionata in sede monitoria, e sostenendo che il Giudice di Pace di ST SI sia incorso in un'errata valutazione dei documenti prodotti dalle parti nonché delle contestazioni formulate dall'opponente anche nel corso delle udienze.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, di accertarsi e dichiararsi l'incompetenza per materia del giudice di pace di ST SI in favore del Tribunale di Padova;
nel merito, di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo e di revocarlo con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
- 2 - Si è costituita in giudizio ET S.r.l. eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione in appello per l'errata indicazione dei termini di cui all'art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c.; l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. n. 1; l'inammissibilità dell'appello ex articolo 348 bis c.p.c.; e nel merito, ha preso specifica posizione sui motivi dell'appello.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi sia dell'articolo 342
e sia dell'articolo 348 bis c.p.c.; in via principale, ha chiesto il rigetto dello stesso ed insistendo nella conferma della sentenza impugnata.
L'appellata, inoltre, ha chiesto la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via pregiudiziale, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte appellata.
Sul punto, è sufficiente richiamare il principio giurisprudenziale emesso dalla Suprema Corte di Cassazione, sez.
III, con sentenza n. 10400 del 27/4/2017, uniformandosi all'orientamento seguito con la sentenza n. 21910 del
16/10/2014, secondo cui “se il convenuto, costituendosi, oltre ad eccepire la nullità della citazione per violazione del termine di comparizione e a chiedere la fissazione di altra udienza nel rispetto del termine ai sensi dell'art.
164 c.p.c., comma 3, svolge anche le sue difese, non sussiste il presupposto per l'applicazione, appunto, dell'art. 164 c.p.c., comma 3, dal momento che la seconda udienza si trova ad essere priva di scopo”.
Nel caso di specie, avendo parte appellata preso specifica posizione sulle doglianze di parte appellante, ne consegue il rigetto della relativa eccezione, stante l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 164
c.p.c., comma 3.
Ciò posto, in via preliminare, deve ritenersi ammissibile l'appello ai sensi dell'articolo 342 c.p.c.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata,
singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata.
Nel caso di specie, l'appello risponde a tali requisiti, andando a censurare puntualmente le motivazioni addotte dal Giudice di Pace.
Ciò in quanto, se è vero che l'art. 342 c.p.c. prevede oggi che l'atto di appello motivato debba essere redatto in modo sostanzialmente più organico e strutturato rispetto al passato, occorrendo indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendano sottoporre a riesame e, in relazione a tali parti, quali modifiche si richiedano rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione in fatto compiuta dal primo giudice,
è altrettanto vero che, al di là dell'applicazione di rigidi formalismi, dalla lettura complessiva dell'atto prodotto in questa sede è possibile evincere con sufficiente chiarezza che le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado attengono all'erronea individuazione del giudice competente e dell'interpretazione dei documenti posti a fondamento dell'azione monitoria.
- 3 - Del pari, si ritiene che non ricorrano le condizioni per l'applicabilità dell'art. 348 bis c.p.c. (e coerentemente non è stata fissata alcuna udienza per esaminare tale questione) in quanto, la locuzione "non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto, e va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis C.P.C", va intesa in termini restrittivi, nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Del resto, la valutazione dell'effettiva fondatezza e/o infondatezza dell'appello non emerge ictu oculi dalla semplice lettura del relativo atto, bensì solo all'esito di una ricostruzione giuridica della vicenda esaminata dal giudice di prime cure.
Ciò precisato in punto di ammissibilità dell'appello e venendo al merito, va osservato quanto segue.
In primo luogo, deve essere rigettato il motivo sull'insufficiente/contradditoria motivazione relativa all'eccezione di incompetenza.
Parte appellante sostiene che il ricorso monitorio avrebbe dovuto essere instaurato, anziché dinanzi al Giudice di Pace di ST, dinanzi al Tribunale di Padova, trattandosi di materia locatizia, in quanto la fattura azionata aveva ad oggetto, oltre al costo di € 2.500,00 relativo alla pavimentazione galleggiante, anche il costo relativo al canone di locazione del mese di aprile 2020.
Come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, il decreto ingiuntivo è stato emesso non per il mancato pagamento del canone di locazione, ma per anticipazione di somme concernenti “inter alia” le spese di locazione sostenute da parte opposta e che la parte opponente, in virtù delle trattative intercorse tra le stesse (
parte opponente aveva intenzione di subentrare nei locali i ET) si era impegnata a sostenere.
Ed invero, dalla documentazione in atti, e da quanto argomentato dalle parti, è emerso che tali spese hanno titolo non in un contratto di locazione tra la AP e la ET, ma nell'accordo intercorso tra le stesse parti, che avrebbe dovuto prevedere il subentro di AP nei locali in precedenza locati da ET, e la restituzione delle spese anticipate da quest'ultima.
Non è, infatti, presente in atti alcun contratto di locazione o di sublocazione intercorso tra la AP e la
ET, dovendosi pertanto escludere che la causa abbia natura locativa.
Ne consegue, pertanto, il rigetto del primo motivo di appello e la conseguente conferma di detta parte della sentenza di primo grado.
Ciò posto, e venendo al secondo motivo di appello relativo all'insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla prova della pretesa azionata in sede monitoria, va osservato quanto segue.
La pretesa creditoria di ET si fonda sulla fattura n. 63 del 30/06/2023, che contiene diverse voci.
È opportuno distinguere i costi richiesti per il pavimento galleggiante, il supporto ed i relativi accessori (€
2.500,00 + iva) da quelli richiesti per l'anticipazione di somme e per i servizi di connessione e internet (€ 578,61;
€ 139,58 € 477,83).
Per quanto riguarda i costi relativi al pavimento, si osserva quanto segue.
In primo luogo, con riferimento all'eccezione secondo cui le fatture elettroniche prive dell'estratto autentico delle scritture contabili non sarebbero prova idonea per soddisfare il requisito della prova, vale la pena ricordare che è principio pacifico in giurisprudenza che in caso di rapporto non contestato le fatture possano costituire prova sufficiente del credito per la somma ingiunta anche in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
- 4 - Ed invero, 'La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto
partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto' (così Trib. Roma 01 marzo 2017 n. 4026;
cfr. Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2006, n. 13651; cfr. Cass. Civ., 11 marzo 2011, n. 5915).
Nel caso di specie, va rilevato anzitutto che l'odierna appellata nella fase di opposizione ha prodotto gli estratti autentici notarili (doc. 9 fascicolo monitorio), dovendosi ritenere ampiamente soddisfatto il requisito della prova del credito.
È altresì documentato che l'odierna appellante aveva confermato di essersi impossessata del materiale e di dovere a ET la somma di euro 2.500,00 relativa all'acquisto del pavimento galleggiante, compreso di supporto e di accessori (cfr. docc. 4 e 9 fasc. monitorio: “Confermo la volontà di subentrare il prima possibile nell'immobile di Galleria Spagna n. 30. Attendo fattura per 2.500 relativa a materiale fornito da ET s.r.l. e già in mio possesso;
Come da pec e da precedenti accordi mi attendo fattura per pavimento flottante e per i 2 gateway 811 al costo di 574 + iva cadauno quindi 1108 + iva per innnovaphone e come da messaggio allegato
1401,75 per pavimento flottante.)
Del resto, si rileva che nessuna contestazione è stata mossa dall'odierna parte appellante in relazione alla fornitura relativa al pavimento galleggiante.
Ed invero, da un lato, con mail del 15.07.2022, AP si era limitata a richiedere che le venisse fornita una
“descrizione più dettagliata della merce” anziché affermare che non era dovuta alcuna somma, come, invece, aveva dichiarato per la voce relativa alle spese di locazione (cfr. doc. 6 fasc. monitorio di parte attrice); e dall'altro, anche le contestazioni relative alla natura obsoleta e non funzionante del materiale è chiaro che non si riferiscono al pavimento ma a diverso materiale (peraltro, oggetto di diversa fattura reclamata), in quanto nel testo della mail si fa preciso riferimento alle sole “apparecchiature” e non anche al pavimento flottante (cfr. doc.
7 fasc. monitorio di parte attrice).
Ciò posto, e venendo ad esaminare la voce relativa alle spese di locazione, va osservato quanto segue.
È pacifico, nonché emergente per tabulas, che IG PE a marzo 2020 aveva manifestato l'intenzione di voler prendere in gestione l'attività in precedenza avviata dalla ET, volendo subentrare nel locale di quest'ultima sito a Padova, Galleria Spagna, n. 30 e di restituire le spese sostenute dalla ET per il materiale di sua proprietà e già presente nell'ufficio (cfr. doc. 4 fasc. monitorio: “Confermo la volontà di subentrare il prima possibile nell'immobile di Galleria Spagna n. 30. “Attendo fattura per 2.500 relativa a materiale fornito da
ET s.r.l. e già in mio possesso).
Ciò che è in contestazione, invece, è se le parti si fossero accordate anche per la restituzione delle somme anticipate dalla ET per il canone di locazione del mese di aprile 2020.
- 5 - Ebbene, seppure dalla documentazione in atti emerga che AP abbia formalmente locato l'immobile di
Padova, Corso Galleria Spagna, n.30, solo a partire dal 1 maggio 2020 (come risulta dal contratto di locazione stipulato tra AP di LL IG e Geom. AL NO, in rappresentanza della proprietà della
Cassa Italiana Previdenza Assistenza Geometri L.P., cfr. doc. 3 fasc. monitorio) e che, il verbale di riconsegna dell'immobile del 30.04.2020 attesta che sino a tale giorno nell'immobile era presente, nella qualità di conduttore la ET SR, deve ritenersi che AP abbia di fatto goduto dei locali già nei mesi precedenti a maggio
2020.
Ed invero, nella mail del 15.07.2020 l'odierna appellante ha giustificato la non debenza dei costi relativi alle spese di locazione asserendo che il pagamento era legato al subentro nei locali (doc. 5 fasc. monitorio).
Cionondimeno, deve ritenersi che la parte appellante quando fa riferimento al mancato “subentro” si riferisce al mero fatto che non è stato stipulato formalmente un contratto di locazione. Ed infatti, a fronte della missiva del
31.07.2020 inviata da ET a AP, in cui ha asserito che quest'ultima aveva utilizzato sin da febbraio i locali e le attrezzature di sua proprietà a titolo gratuito (cfr. doc. 8 fasc. monitorio), l'odierna appellante non ha proceduto a contestare tale circostanza. Invero, nella mail di risposta AP non ha negato di aver utilizzato i locali prima di maggio 2020, essendosi limitata ad affermare che non si era potuto procedere con il subentro (da intendersi nel senso di stipula formale di un nuovo contratto di locazione) a causa di “scelte diverse” effettuate da ET (cfr. doc. 9 fasc. monitorio).
Al contrario, deve rilevarsi che, dalla documentazione in atti, è emerso che LL si fosse immesso nell'immobile già a marzo 2020, in corrispondenza del momento in cui ha preso possesso del materiale, come dichiarato da lui stesso nella mail del 4.03.2020 in cui aveva affermato di essere “già in possesso del materiale”
(riferendosi al pavimento) (cfr. doc. 4 fasc. monitorio: “Attendo fattura per 2.500 relativa a materiale fornito da
ET s.r.l. e già in mio possesso”.
Ebbene, se è vero che LL ha dichiarato che il pavimento era nel suo possesso a marzo 2020, e se è vero che il pavimento era già stato montato nell'immobile (come risulta incontestato in giudizio), da ciò se ne desume che LL a marzo 2020 già utilizzava il locale di ET.
Pertanto, sussistendo la prova del godimento dell'immobile da parte di AP anche nel mese di aprile 2020, i costi indicati in fattura relativi alle anticipazioni di somme per conto dell'appellante e alle spese di gestione ufficio per il mese di aprile/maggio, non essendo state contestate, tra l'altro, nel quantum, sono dovute.
Alla luce di tali motivazioni, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Né può trovare accoglimento la condanna di parte appellante ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
- 6 - A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno, circostanza non avvenuta nel caso di specie e che non può presuntivamente ravvisarsi nella soccombenza di parte appellante anche in altri giudizi intercorsi tra le medesime parti.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, escludendo la fase istruttoria non espletatasi e tenendo conto dei parametri minimi della fase decisionale consistita nella sola discussione orale.
A norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis, ed in tal caso il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di ST SI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 139/2024 del Giudice di Pace di ST SI depositata il 20 febbraio 2024 proposto da IG
LL nei confronti di ET S.r.l., così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna parte appellante al rimborso delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 1.276,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto, atteso il rigetto dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in ST SI, il 04/02/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 7 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1353 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
IG LI (nato a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
COMPOSTELLA ANNA, con domicilio eletto in Bassano del Grappa alla via Vittorelli,17 presso il difensore avv.
COMPOSTELLA ANNA;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
DOTHNET SRL (p. iva 02291370027), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. LUBRINA ANDREA e dell'avv. D'ANGELO CORRADO con domicilio eletto in CORSO VENEZIA 40
MILANO, presso lo studio dei difensori;
PARTE APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, IG LL, in proprio e in qualità di rappresentante legale della impresa individuale AP di LL IG, aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1437/2021, emesso dal Giudice di Pace di ST SI in data 16.09.2021, con cui gli era stato ingiunto di pagare in favore della società ET S.r.l. la somma di € 4.509,14, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo della fattura n. 63 del 30/06/2023.
A sostegno dell'opposizione, IG LL aveva eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza per materia e territorio del Giudice di Pace di ST SI in favore del Tribunale di Padova, in quanto la fattura azionata in sede monitoria includeva tra le varie voci di costo anche quella relativa al canone di locazione di aprile 2020,
con la conseguenza che, venendo in rilievo la natura locatizia della causa, doveva essere dichiarato competente il Tribunale del luogo ove si trovava l'immobile locato.
Nel merito, aveva dedotto che nella primavera del 2020 tra le parti erano iniziate delle trattative verbali relative al suo eventuale subentro nel locale commerciale sito in Padova, via Galleria Spagna, n. 30, locato in precedenza da ET, e all'eventuale acquisto del materiale ivi presente, di proprietà della ET;
che alle predette trattative non era seguito alcun accordo, in quanto aveva scoperto che ET non era in regola con il contratto di locazione;
che, pertanto, non essendosi proceduto ad effettuare il subentro, e non avendo neppure goduto dei locali, le somme richieste a titolo di spese di locazione non erano dovute;
che non erano dovuti neanche gli
- 1 - importi richiesti a titolo di corrispettivo per il materiale in quanto lo stesso si era rivelato difettoso e obsoleto;
che la sola fattura senza la produzione dell'estratto conto autenticato non costituiva prova del credito.
Aveva chiesto, pertanto, di dichiarare l'incompetenza del Giudice di Pace di ST in favore del Tribunale di
Padova e, nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nel costituirsi in giudizio, ET SR aveva innanzitutto dedotto l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza non avendo ad oggetto la pretesa azionata in sede monitoria la richiesta di corresponsione di canoni di locazione ma la domanda di restituzione somme anticipate, posto che il credito portato dalla fattura n. 63 del
30/06/2023 era riferito ai costi sostenuti dall'opposta che AP si era impegnata di restituire;
che, infatti, la stessa si era proposta di gestire in prima persona la fase della chiusura dell'ufficio, dichiarando di volere subentrare nel predetto locale e di sostenere le spese necessarie per acquisire il materiale, già presente, di proprietà di ET;
che tale circostanza, peraltro, trovava conferma nella mail del 4.3.2020, con cui AP aveva riconosciuto di dovere alla ET la somma di € 2.500,00 da quest'ultima corrisposta per l'acquisto del pavimento già in suo possesso;
che non era vero che non sarebbe stata in regola con il contratto di locazione, avendo saldato tutti i pagamenti, come emergeva dal verbale di riconsegna dell'immobile; che, al contrario, di quanto dedotto dalla parte opponente, AP aveva goduto dei locali di Padova, nonché dei servizi connessi
(reti internet e servizi di connettività).
Aveva chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
di concedere la provvisoria esecutività ex art. 648 cpc del decreto opposto;
in via subordinata, aveva chiesto di accertare la responsabilità dell'opponente per violazione degli obblighi di correttezza e contrattuale e buona fede, chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 4.500,00 a titolo di risarcimento del danno.
Con sentenza n. 139/2024, il Giudice di Pace di ST SI aveva rigettato l'opposizione, ritenendo, in primo luogo, infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente in quanto “la fattura n. 63/2020 azionata con il decreto ingiuntivo opposto è relativa a fornitura di beni , servizi e anticipazioni non inerenti alla materia locatizia” e rilevando nel merito che la fattura, unitamente agli estratti autentici depositati in sede monitoria, oltre al riconoscimento di debito, fossero idonei a provare la pretesa azionata.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello IG LL, in proprio, essendo cessata nelle more del giudizio la società AP di IG LL, deducendo: l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione relativa all'eccezione di incompetenza per materia e per territorio;
l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla prova della pretesa azionata in sede monitoria, e sostenendo che il Giudice di Pace di ST SI sia incorso in un'errata valutazione dei documenti prodotti dalle parti nonché delle contestazioni formulate dall'opponente anche nel corso delle udienze.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, di accertarsi e dichiararsi l'incompetenza per materia del giudice di pace di ST SI in favore del Tribunale di Padova;
nel merito, di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo e di revocarlo con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
- 2 - Si è costituita in giudizio ET S.r.l. eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione in appello per l'errata indicazione dei termini di cui all'art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c.; l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. n. 1; l'inammissibilità dell'appello ex articolo 348 bis c.p.c.; e nel merito, ha preso specifica posizione sui motivi dell'appello.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi sia dell'articolo 342
e sia dell'articolo 348 bis c.p.c.; in via principale, ha chiesto il rigetto dello stesso ed insistendo nella conferma della sentenza impugnata.
L'appellata, inoltre, ha chiesto la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via pregiudiziale, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte appellata.
Sul punto, è sufficiente richiamare il principio giurisprudenziale emesso dalla Suprema Corte di Cassazione, sez.
III, con sentenza n. 10400 del 27/4/2017, uniformandosi all'orientamento seguito con la sentenza n. 21910 del
16/10/2014, secondo cui “se il convenuto, costituendosi, oltre ad eccepire la nullità della citazione per violazione del termine di comparizione e a chiedere la fissazione di altra udienza nel rispetto del termine ai sensi dell'art.
164 c.p.c., comma 3, svolge anche le sue difese, non sussiste il presupposto per l'applicazione, appunto, dell'art. 164 c.p.c., comma 3, dal momento che la seconda udienza si trova ad essere priva di scopo”.
Nel caso di specie, avendo parte appellata preso specifica posizione sulle doglianze di parte appellante, ne consegue il rigetto della relativa eccezione, stante l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 164
c.p.c., comma 3.
Ciò posto, in via preliminare, deve ritenersi ammissibile l'appello ai sensi dell'articolo 342 c.p.c.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata,
singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata.
Nel caso di specie, l'appello risponde a tali requisiti, andando a censurare puntualmente le motivazioni addotte dal Giudice di Pace.
Ciò in quanto, se è vero che l'art. 342 c.p.c. prevede oggi che l'atto di appello motivato debba essere redatto in modo sostanzialmente più organico e strutturato rispetto al passato, occorrendo indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendano sottoporre a riesame e, in relazione a tali parti, quali modifiche si richiedano rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione in fatto compiuta dal primo giudice,
è altrettanto vero che, al di là dell'applicazione di rigidi formalismi, dalla lettura complessiva dell'atto prodotto in questa sede è possibile evincere con sufficiente chiarezza che le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado attengono all'erronea individuazione del giudice competente e dell'interpretazione dei documenti posti a fondamento dell'azione monitoria.
- 3 - Del pari, si ritiene che non ricorrano le condizioni per l'applicabilità dell'art. 348 bis c.p.c. (e coerentemente non è stata fissata alcuna udienza per esaminare tale questione) in quanto, la locuzione "non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto, e va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis C.P.C", va intesa in termini restrittivi, nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Del resto, la valutazione dell'effettiva fondatezza e/o infondatezza dell'appello non emerge ictu oculi dalla semplice lettura del relativo atto, bensì solo all'esito di una ricostruzione giuridica della vicenda esaminata dal giudice di prime cure.
Ciò precisato in punto di ammissibilità dell'appello e venendo al merito, va osservato quanto segue.
In primo luogo, deve essere rigettato il motivo sull'insufficiente/contradditoria motivazione relativa all'eccezione di incompetenza.
Parte appellante sostiene che il ricorso monitorio avrebbe dovuto essere instaurato, anziché dinanzi al Giudice di Pace di ST, dinanzi al Tribunale di Padova, trattandosi di materia locatizia, in quanto la fattura azionata aveva ad oggetto, oltre al costo di € 2.500,00 relativo alla pavimentazione galleggiante, anche il costo relativo al canone di locazione del mese di aprile 2020.
Come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, il decreto ingiuntivo è stato emesso non per il mancato pagamento del canone di locazione, ma per anticipazione di somme concernenti “inter alia” le spese di locazione sostenute da parte opposta e che la parte opponente, in virtù delle trattative intercorse tra le stesse (
parte opponente aveva intenzione di subentrare nei locali i ET) si era impegnata a sostenere.
Ed invero, dalla documentazione in atti, e da quanto argomentato dalle parti, è emerso che tali spese hanno titolo non in un contratto di locazione tra la AP e la ET, ma nell'accordo intercorso tra le stesse parti, che avrebbe dovuto prevedere il subentro di AP nei locali in precedenza locati da ET, e la restituzione delle spese anticipate da quest'ultima.
Non è, infatti, presente in atti alcun contratto di locazione o di sublocazione intercorso tra la AP e la
ET, dovendosi pertanto escludere che la causa abbia natura locativa.
Ne consegue, pertanto, il rigetto del primo motivo di appello e la conseguente conferma di detta parte della sentenza di primo grado.
Ciò posto, e venendo al secondo motivo di appello relativo all'insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla prova della pretesa azionata in sede monitoria, va osservato quanto segue.
La pretesa creditoria di ET si fonda sulla fattura n. 63 del 30/06/2023, che contiene diverse voci.
È opportuno distinguere i costi richiesti per il pavimento galleggiante, il supporto ed i relativi accessori (€
2.500,00 + iva) da quelli richiesti per l'anticipazione di somme e per i servizi di connessione e internet (€ 578,61;
€ 139,58 € 477,83).
Per quanto riguarda i costi relativi al pavimento, si osserva quanto segue.
In primo luogo, con riferimento all'eccezione secondo cui le fatture elettroniche prive dell'estratto autentico delle scritture contabili non sarebbero prova idonea per soddisfare il requisito della prova, vale la pena ricordare che è principio pacifico in giurisprudenza che in caso di rapporto non contestato le fatture possano costituire prova sufficiente del credito per la somma ingiunta anche in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
- 4 - Ed invero, 'La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto
partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto' (così Trib. Roma 01 marzo 2017 n. 4026;
cfr. Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2006, n. 13651; cfr. Cass. Civ., 11 marzo 2011, n. 5915).
Nel caso di specie, va rilevato anzitutto che l'odierna appellata nella fase di opposizione ha prodotto gli estratti autentici notarili (doc. 9 fascicolo monitorio), dovendosi ritenere ampiamente soddisfatto il requisito della prova del credito.
È altresì documentato che l'odierna appellante aveva confermato di essersi impossessata del materiale e di dovere a ET la somma di euro 2.500,00 relativa all'acquisto del pavimento galleggiante, compreso di supporto e di accessori (cfr. docc. 4 e 9 fasc. monitorio: “Confermo la volontà di subentrare il prima possibile nell'immobile di Galleria Spagna n. 30. Attendo fattura per 2.500 relativa a materiale fornito da ET s.r.l. e già in mio possesso;
Come da pec e da precedenti accordi mi attendo fattura per pavimento flottante e per i 2 gateway 811 al costo di 574 + iva cadauno quindi 1108 + iva per innnovaphone e come da messaggio allegato
1401,75 per pavimento flottante.)
Del resto, si rileva che nessuna contestazione è stata mossa dall'odierna parte appellante in relazione alla fornitura relativa al pavimento galleggiante.
Ed invero, da un lato, con mail del 15.07.2022, AP si era limitata a richiedere che le venisse fornita una
“descrizione più dettagliata della merce” anziché affermare che non era dovuta alcuna somma, come, invece, aveva dichiarato per la voce relativa alle spese di locazione (cfr. doc. 6 fasc. monitorio di parte attrice); e dall'altro, anche le contestazioni relative alla natura obsoleta e non funzionante del materiale è chiaro che non si riferiscono al pavimento ma a diverso materiale (peraltro, oggetto di diversa fattura reclamata), in quanto nel testo della mail si fa preciso riferimento alle sole “apparecchiature” e non anche al pavimento flottante (cfr. doc.
7 fasc. monitorio di parte attrice).
Ciò posto, e venendo ad esaminare la voce relativa alle spese di locazione, va osservato quanto segue.
È pacifico, nonché emergente per tabulas, che IG PE a marzo 2020 aveva manifestato l'intenzione di voler prendere in gestione l'attività in precedenza avviata dalla ET, volendo subentrare nel locale di quest'ultima sito a Padova, Galleria Spagna, n. 30 e di restituire le spese sostenute dalla ET per il materiale di sua proprietà e già presente nell'ufficio (cfr. doc. 4 fasc. monitorio: “Confermo la volontà di subentrare il prima possibile nell'immobile di Galleria Spagna n. 30. “Attendo fattura per 2.500 relativa a materiale fornito da
ET s.r.l. e già in mio possesso).
Ciò che è in contestazione, invece, è se le parti si fossero accordate anche per la restituzione delle somme anticipate dalla ET per il canone di locazione del mese di aprile 2020.
- 5 - Ebbene, seppure dalla documentazione in atti emerga che AP abbia formalmente locato l'immobile di
Padova, Corso Galleria Spagna, n.30, solo a partire dal 1 maggio 2020 (come risulta dal contratto di locazione stipulato tra AP di LL IG e Geom. AL NO, in rappresentanza della proprietà della
Cassa Italiana Previdenza Assistenza Geometri L.P., cfr. doc. 3 fasc. monitorio) e che, il verbale di riconsegna dell'immobile del 30.04.2020 attesta che sino a tale giorno nell'immobile era presente, nella qualità di conduttore la ET SR, deve ritenersi che AP abbia di fatto goduto dei locali già nei mesi precedenti a maggio
2020.
Ed invero, nella mail del 15.07.2020 l'odierna appellante ha giustificato la non debenza dei costi relativi alle spese di locazione asserendo che il pagamento era legato al subentro nei locali (doc. 5 fasc. monitorio).
Cionondimeno, deve ritenersi che la parte appellante quando fa riferimento al mancato “subentro” si riferisce al mero fatto che non è stato stipulato formalmente un contratto di locazione. Ed infatti, a fronte della missiva del
31.07.2020 inviata da ET a AP, in cui ha asserito che quest'ultima aveva utilizzato sin da febbraio i locali e le attrezzature di sua proprietà a titolo gratuito (cfr. doc. 8 fasc. monitorio), l'odierna appellante non ha proceduto a contestare tale circostanza. Invero, nella mail di risposta AP non ha negato di aver utilizzato i locali prima di maggio 2020, essendosi limitata ad affermare che non si era potuto procedere con il subentro (da intendersi nel senso di stipula formale di un nuovo contratto di locazione) a causa di “scelte diverse” effettuate da ET (cfr. doc. 9 fasc. monitorio).
Al contrario, deve rilevarsi che, dalla documentazione in atti, è emerso che LL si fosse immesso nell'immobile già a marzo 2020, in corrispondenza del momento in cui ha preso possesso del materiale, come dichiarato da lui stesso nella mail del 4.03.2020 in cui aveva affermato di essere “già in possesso del materiale”
(riferendosi al pavimento) (cfr. doc. 4 fasc. monitorio: “Attendo fattura per 2.500 relativa a materiale fornito da
ET s.r.l. e già in mio possesso”.
Ebbene, se è vero che LL ha dichiarato che il pavimento era nel suo possesso a marzo 2020, e se è vero che il pavimento era già stato montato nell'immobile (come risulta incontestato in giudizio), da ciò se ne desume che LL a marzo 2020 già utilizzava il locale di ET.
Pertanto, sussistendo la prova del godimento dell'immobile da parte di AP anche nel mese di aprile 2020, i costi indicati in fattura relativi alle anticipazioni di somme per conto dell'appellante e alle spese di gestione ufficio per il mese di aprile/maggio, non essendo state contestate, tra l'altro, nel quantum, sono dovute.
Alla luce di tali motivazioni, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Né può trovare accoglimento la condanna di parte appellante ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
- 6 - A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno, circostanza non avvenuta nel caso di specie e che non può presuntivamente ravvisarsi nella soccombenza di parte appellante anche in altri giudizi intercorsi tra le medesime parti.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, escludendo la fase istruttoria non espletatasi e tenendo conto dei parametri minimi della fase decisionale consistita nella sola discussione orale.
A norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis, ed in tal caso il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di ST SI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 139/2024 del Giudice di Pace di ST SI depositata il 20 febbraio 2024 proposto da IG
LL nei confronti di ET S.r.l., così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna parte appellante al rimborso delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 1.276,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto, atteso il rigetto dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in ST SI, il 04/02/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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