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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/05/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA SEZIONE CIVILE
Il Presidente del Tribunale f.f. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. R.G. 163/2025 avente ad oggetto l'opposizione ex art.170 t.u. spese di giustizia al decreto di diniego di liquidazione pronunciato dal Giudice di Pace di Pistoia, su ricorso depositato in data 24.01.2025, da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 EUGENIO MONTALE N. 36 MONTALE;
contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, presso lo studio in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.01.2025 il dott. , consulente Parte_1 tecnico d'ufficio nominato dal Giudice di Pace di Pistoia l'entità delle lesioni riconducibili ad un sinistro stradale, ha proposto opposizione ex art.170 t.u. spese di giustizia nei confronti del provvedimento di liquidazione del compenso nella misura di € 300,00, lamentando l'insufficienza dello stesso, e più precisamente avverso il provvedimento in data 24.05.2024 del Giudice di Pace di Pistoia, con il quale questi respingeva la richiesta di liquidazione avanzata dall'ausiliario della ulteriore somma di oltre 839,00 euro quale differenza rispetto alla somma di 300,00 euro liquidata. L'odierno ricorrente deduceva e documentava di aver svolto l'incarico di CTU medico-legale conferitogli dal Giudice di Pace di Pistoia per determinare l'entità delle lesioni cagionate da un sinistro stradale nell'ambito di un giudizio risarcitorio nel quale era stata disposta, altresì, CTU IN, così come risulta dai quesiti formulati. Deduceva quindi il ricorrente che, essendosi in realtà le operazioni peritali rivelatesi straordinariamente complesse -posto che il CTU era stato costretto a fornire riscontri controfattuali in ordine a controversi aspetti dinamico- cinematici, e conseguentemente, bio-meccanici-, il compenso non avrebbe dovuto
1 essere liquidato sulla base dei parametri stabiliti dall'art.20 e dall'art. 21 del D.M. 30.5.2002 -cui faceva riferimento il Giudice di Pace nell'opposto provvedimento al fine di respingere la istanza di liquidazione ulteriore dei compensi da parte dell'odierno ricorrente-, ma sulla base delle vacazioni e per l'importo complessivo calcolato dal richiedente di € 1.139,38. Con decreto 27.01.2025 veniva fissata udienza nell'ambito del c.d. procedimento semplificato -applicabile al caso di specie ai sensi dell'art.15 D.lgs.150/2011- e a seguito di notifica dello stesso e del ricorso in opposizione, si costituiva in giudizio il tramite l'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 con comparsa depositata in atti, deducendo l'infondatezza dell'opposizione; ciò a fronte della corretta applicazione degli artt.20 e 21 D.M. 30.05.2022 effettuata dal Giudice di Pace nell'ambito dell'opposto provvedimento, e del rilievo che ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento, essendo esse lo strumento utilizzato dall'ausiliare per pervenire al risultato richiesto. A seguito dell'udienza -sostituita dal deposito di note scritte- le parti depositavano note nelle quali insistevano nelle rispettive conclusioni richiamandosi agli atti introduttivi e la causa veniva trattenuta in riserva
2. 2.1 Merita premettere che, ai sensi dell'art.15 D.lgs 150/2011, le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della Corte di appello. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile. 2.2 Nel merito il ricorso è infondato. Deve, infatti, osservarsi, in primo luogo, che il D.M. 30.5.2022 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale) all'art. 20 dispone quanto segue: “Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro: visita medico-legale €
2 19,11; ispezione esterna di cadavere € 19,11; autopsia € 67,66; autopsia su cadavere esumato € 96,58. Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario: per visite medico-legali da € 48,03 a € 145,12; per accertamenti su cadavere da € 116,20 a € 387,86”. Il successivo art. 21 recita: “Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 290,77”. L'esame del quesito formulato dal Giudice di Pace al medico legale -odierno ricorrente- nominato quale ausiliario nella causa civile per risarcimento danni da incidente stradale, appare pienamente inquadrarsi nell'ambito dell'ipotesi specificamente prevista dagli artt.20 e 21 citati, in presenza del ricorrere della quale della non appare, d'altra parte, possibile far ricorso alla c.d. liquidazione a vacazioni di cui all'art. 4 della L. 319/80 (disciplinante i Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), da ritenersi residuale ed applicabile solo nel caso in cui la prestazione non sia inquadrabile nell'ambito delle ipotesi specifiche richiamate dalla normativa per il tipo di incarico affidato nei vari ambiti e settori agli ausiliari del giudice. Né alcuna rilevanza ai fini dei criteri applicabili dal giudice in tema di liquidazione possono assumere le eventuali “interferenze” lamentate dal ricorrente con la CTU telematica al contempo disposta;
invero, appare pienamente condivisibile il principio dettato dalla Suprema Corte secondo il quale in presenza di conferimento di un incarico unitario normativamente previsto (nel caso di specie si tratta del quesito standard per lesioni da sinistro stradale), non può che essere liquidato il compenso normativamente previsto, a prescindere dal tipo di indagini necessarie per l'espletamento dell'incarico (cfr., per tutte, Cass. civ. Sez. VI-2 Ord., 2.10.2019, n. 24605 per la quale “Ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento, essendo esse lo strumento utilizzato dall'ausiliare per pervenire al risultato richiesto. …”). La liquidazione di 300 euro effettuata da parte del Giudice di Pace per l'incarico conferito all'ausiliario appare dunque formalmente rispettoso dei dettami normativi applicabili nel caso di specie, e a nulla possono rilevare sul punto le censure di cui al ricorso in opposizione, in ordine alla complessità dell'accertamento richiesto alla luce della consulenza dinamica contestualmente disposta;
e ciò a fronte della piena autonomia delle due consulenze e dell'irrilevanza ai fini dell'incarico da espletare delle eventuali ritenute
“interferenze” derivanti dalle conclusioni della CTU sulla IN (il medico legale era invero richiesto esclusivamente di accertare nell'ambito delle valutazioni medico legali a lui spettanti il determinismo delle lesioni rilevate, a prescindere da conclusioni ipotetiche emergenti da autonoma consulenza IN ). 2.2.1 D'altra parte, anche a voler ritenere -in realtà non venendo nello specifico dedotto dal ricorrente- che il quesito presentasse -in realtà limitatamente alla sola
3 richiesta di esperire il tentativo di conciliazione- aspetti non riconducibili all'ipotesi standard prevista dalla normativa citata, la liquidazione operata dal Giudice di Pace -invero al di sopra del massimo di 270,77 euro previste dall'art.21 cit.- tiene conto delle vacazioni -certamente non superiori a 4 ore- liquidabili per il tentativo di conciliazione non ricompreso nell'ambito dell'ipotesi di cui all'art.21 cit. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, invero il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione”. L'art. 1, primo comma, del D.M. 30.5.2002 (relativo all'Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale) recita poi: “
1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di € 14,68 per la prima vacazione e di € 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive”. Ne consegue che il compenso liquidato appare in ogni caso corretto tenutosi anche conto del tentativo di conciliazione richiesto, dovendo essere calcolato sulla base delle vacazioni secondo gli importi e nei limiti normativamente previsti, tenuto conto che ciascuna vacazione è di due ore, che non possono essere liquidate vacazioni in misura superiore a quattro al giorno e che la liquidazione dovrà essere effettuata facendo “rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico (limitatamente al tentativo di conciliazione), indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione” (così la lettera dell'art. 4 L. 319/80). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha del resto chiarito ulteriormente che “In tema di liquidazione del compenso ai periti, a norma dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, il calcolo delle vacazioni va operato con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione” (Cass. civ. Sez. II Sent., 20.2.2012, n. 2410) e che il rigore del criterio normativo non consente di incrementare il compenso del consulente tecnico al di là dello strettamente necessario sulla base di valutazioni discrezionali del magistrato. 3. La particolarità del caso consente la compensazione delle spese
PQM
Decidendo sul ricorso in opposizione di avverso il Parte_1 provvedimento di diniego di ulteriore liquidazione pronunciato dal Giudice di Pace di Pistoia,
1) Respinge il ricorso in opposizione
2) Compensa le spese del giudizio di opposizione
Pistoia, così deciso il 06/05/2025.
4 Il Presidente del Tribunale
f.f.
S. Billet
5
TRIBUNALE DI PISTOIA SEZIONE CIVILE
Il Presidente del Tribunale f.f. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. R.G. 163/2025 avente ad oggetto l'opposizione ex art.170 t.u. spese di giustizia al decreto di diniego di liquidazione pronunciato dal Giudice di Pace di Pistoia, su ricorso depositato in data 24.01.2025, da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 EUGENIO MONTALE N. 36 MONTALE;
contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, presso lo studio in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.01.2025 il dott. , consulente Parte_1 tecnico d'ufficio nominato dal Giudice di Pace di Pistoia l'entità delle lesioni riconducibili ad un sinistro stradale, ha proposto opposizione ex art.170 t.u. spese di giustizia nei confronti del provvedimento di liquidazione del compenso nella misura di € 300,00, lamentando l'insufficienza dello stesso, e più precisamente avverso il provvedimento in data 24.05.2024 del Giudice di Pace di Pistoia, con il quale questi respingeva la richiesta di liquidazione avanzata dall'ausiliario della ulteriore somma di oltre 839,00 euro quale differenza rispetto alla somma di 300,00 euro liquidata. L'odierno ricorrente deduceva e documentava di aver svolto l'incarico di CTU medico-legale conferitogli dal Giudice di Pace di Pistoia per determinare l'entità delle lesioni cagionate da un sinistro stradale nell'ambito di un giudizio risarcitorio nel quale era stata disposta, altresì, CTU IN, così come risulta dai quesiti formulati. Deduceva quindi il ricorrente che, essendosi in realtà le operazioni peritali rivelatesi straordinariamente complesse -posto che il CTU era stato costretto a fornire riscontri controfattuali in ordine a controversi aspetti dinamico- cinematici, e conseguentemente, bio-meccanici-, il compenso non avrebbe dovuto
1 essere liquidato sulla base dei parametri stabiliti dall'art.20 e dall'art. 21 del D.M. 30.5.2002 -cui faceva riferimento il Giudice di Pace nell'opposto provvedimento al fine di respingere la istanza di liquidazione ulteriore dei compensi da parte dell'odierno ricorrente-, ma sulla base delle vacazioni e per l'importo complessivo calcolato dal richiedente di € 1.139,38. Con decreto 27.01.2025 veniva fissata udienza nell'ambito del c.d. procedimento semplificato -applicabile al caso di specie ai sensi dell'art.15 D.lgs.150/2011- e a seguito di notifica dello stesso e del ricorso in opposizione, si costituiva in giudizio il tramite l'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 con comparsa depositata in atti, deducendo l'infondatezza dell'opposizione; ciò a fronte della corretta applicazione degli artt.20 e 21 D.M. 30.05.2022 effettuata dal Giudice di Pace nell'ambito dell'opposto provvedimento, e del rilievo che ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento, essendo esse lo strumento utilizzato dall'ausiliare per pervenire al risultato richiesto. A seguito dell'udienza -sostituita dal deposito di note scritte- le parti depositavano note nelle quali insistevano nelle rispettive conclusioni richiamandosi agli atti introduttivi e la causa veniva trattenuta in riserva
2. 2.1 Merita premettere che, ai sensi dell'art.15 D.lgs 150/2011, le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della Corte di appello. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile. 2.2 Nel merito il ricorso è infondato. Deve, infatti, osservarsi, in primo luogo, che il D.M. 30.5.2022 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale) all'art. 20 dispone quanto segue: “Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro: visita medico-legale €
2 19,11; ispezione esterna di cadavere € 19,11; autopsia € 67,66; autopsia su cadavere esumato € 96,58. Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario: per visite medico-legali da € 48,03 a € 145,12; per accertamenti su cadavere da € 116,20 a € 387,86”. Il successivo art. 21 recita: “Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 290,77”. L'esame del quesito formulato dal Giudice di Pace al medico legale -odierno ricorrente- nominato quale ausiliario nella causa civile per risarcimento danni da incidente stradale, appare pienamente inquadrarsi nell'ambito dell'ipotesi specificamente prevista dagli artt.20 e 21 citati, in presenza del ricorrere della quale della non appare, d'altra parte, possibile far ricorso alla c.d. liquidazione a vacazioni di cui all'art. 4 della L. 319/80 (disciplinante i Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), da ritenersi residuale ed applicabile solo nel caso in cui la prestazione non sia inquadrabile nell'ambito delle ipotesi specifiche richiamate dalla normativa per il tipo di incarico affidato nei vari ambiti e settori agli ausiliari del giudice. Né alcuna rilevanza ai fini dei criteri applicabili dal giudice in tema di liquidazione possono assumere le eventuali “interferenze” lamentate dal ricorrente con la CTU telematica al contempo disposta;
invero, appare pienamente condivisibile il principio dettato dalla Suprema Corte secondo il quale in presenza di conferimento di un incarico unitario normativamente previsto (nel caso di specie si tratta del quesito standard per lesioni da sinistro stradale), non può che essere liquidato il compenso normativamente previsto, a prescindere dal tipo di indagini necessarie per l'espletamento dell'incarico (cfr., per tutte, Cass. civ. Sez. VI-2 Ord., 2.10.2019, n. 24605 per la quale “Ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento, essendo esse lo strumento utilizzato dall'ausiliare per pervenire al risultato richiesto. …”). La liquidazione di 300 euro effettuata da parte del Giudice di Pace per l'incarico conferito all'ausiliario appare dunque formalmente rispettoso dei dettami normativi applicabili nel caso di specie, e a nulla possono rilevare sul punto le censure di cui al ricorso in opposizione, in ordine alla complessità dell'accertamento richiesto alla luce della consulenza dinamica contestualmente disposta;
e ciò a fronte della piena autonomia delle due consulenze e dell'irrilevanza ai fini dell'incarico da espletare delle eventuali ritenute
“interferenze” derivanti dalle conclusioni della CTU sulla IN (il medico legale era invero richiesto esclusivamente di accertare nell'ambito delle valutazioni medico legali a lui spettanti il determinismo delle lesioni rilevate, a prescindere da conclusioni ipotetiche emergenti da autonoma consulenza IN ). 2.2.1 D'altra parte, anche a voler ritenere -in realtà non venendo nello specifico dedotto dal ricorrente- che il quesito presentasse -in realtà limitatamente alla sola
3 richiesta di esperire il tentativo di conciliazione- aspetti non riconducibili all'ipotesi standard prevista dalla normativa citata, la liquidazione operata dal Giudice di Pace -invero al di sopra del massimo di 270,77 euro previste dall'art.21 cit.- tiene conto delle vacazioni -certamente non superiori a 4 ore- liquidabili per il tentativo di conciliazione non ricompreso nell'ambito dell'ipotesi di cui all'art.21 cit. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, invero il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione”. L'art. 1, primo comma, del D.M. 30.5.2002 (relativo all'Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale) recita poi: “
1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di € 14,68 per la prima vacazione e di € 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive”. Ne consegue che il compenso liquidato appare in ogni caso corretto tenutosi anche conto del tentativo di conciliazione richiesto, dovendo essere calcolato sulla base delle vacazioni secondo gli importi e nei limiti normativamente previsti, tenuto conto che ciascuna vacazione è di due ore, che non possono essere liquidate vacazioni in misura superiore a quattro al giorno e che la liquidazione dovrà essere effettuata facendo “rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico (limitatamente al tentativo di conciliazione), indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione” (così la lettera dell'art. 4 L. 319/80). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha del resto chiarito ulteriormente che “In tema di liquidazione del compenso ai periti, a norma dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, il calcolo delle vacazioni va operato con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione” (Cass. civ. Sez. II Sent., 20.2.2012, n. 2410) e che il rigore del criterio normativo non consente di incrementare il compenso del consulente tecnico al di là dello strettamente necessario sulla base di valutazioni discrezionali del magistrato. 3. La particolarità del caso consente la compensazione delle spese
PQM
Decidendo sul ricorso in opposizione di avverso il Parte_1 provvedimento di diniego di ulteriore liquidazione pronunciato dal Giudice di Pace di Pistoia,
1) Respinge il ricorso in opposizione
2) Compensa le spese del giudizio di opposizione
Pistoia, così deciso il 06/05/2025.
4 Il Presidente del Tribunale
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