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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1129/2023 Ruolo Gen., vertente
t r a
, nata in [...] P.G. (ME), 10.6.1960 ed ivi residente nella Via Stretto I Catrini, n. 15, C.F.: Parte_1
legale rappresentante della società ” con sede in Barcellona P.G. C.F._1 Controparte_1
(ME), nella C.da Sipio snc, P.Iva: , elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. (ME), nella Via P.IVA_1
Pettini, n. 58, nello studio dell'Avv. Silvestro Rosario Saja, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio
Opponente
c o n t r o
C.F. e P.Iva , con sede legale in Roma, nella Via Luigi Controparte_2 P.IVA_2
Boccherini, n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. , rappresentata e CP_3
difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e già prodotta nel fascicolo monitorio, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, nella
Via Correggio, n. 43, Milano
Opposta
O g g e t t o : Opposizione a D.I. – Contratto di Somministrazione
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 4.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Preliminarmente, si osserva che l'opponente, nel proprio atto introduttivo del giudizio, contestava che il D.I.
oggi opposto era carente dei presupposti di Legge necessari per la sua emissione.
Ora, in ordine a quanto prima si rileva che il Giudicante della precedente fase monitoria, abbia ritenuto sufficiente la documentazione fiscale depositata in atti dall'odierna opposta, al fine dell'emissione del D.I.
oggi opposto, diversamente lo stesso avrebbe potuto in forza del suo potere, così come nascente dalla norma di cui all'art. 640 c.p.c., qualora lo avesse ritenuto necessario, richiedere al creditore ricorrente la produzione in giudizio di ulteriore documentazione ad integrazione e specificazione di quella già versata in atti. Infatti, in ordine a quanto sopra, si osserva che il predetto articolo 640 c.p.c. statuisce nel proprio testo che:
“Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato”.
La norma, pertanto, è espressione di una deroga al principio dell'onere della prova in senso sostanziale, in quanto l'incertezza sulla sussistenza o meno del diritto non si risolve a danno del ricorrente, ovvero del soggetto su cui grava l'onere di fornire la prova dell'esistenza del proprio diritto di credito. Infatti, la norma attribuisce al giudice il potere di invitare il creditore ricorrente ad integrare le prove, qualora le consideri inconcludenti e non persuasive, rigettando la domanda ove questi non ottemperi all'invito o non ritiri il ricorso.
Inoltre la ratio legis della stessa sottende in senso atecnico i poteri istruttori del giudice, il quale può
richiedere al ricorrente di integrare la documentazione prodotta qualora la ritenga insufficiente, persuasiva e concludente, oppure quando vi siano delle lacune nei documenti allegati da questi.
Per tutto quanto sopra, la doglianza formulata dall'opponente non risulta meritevole di accoglimento e và,
pertanto, rigettata.
Sempre in via preliminare, l'opponente, eccepiva la propria carenza di legittimazione sostenendo di non essere obbligata nei confronti dell'opposto, poiché la società di cui la stessa risultava essere la legale rapp.te pro tempore, già sin dal mese di Maggio dell'anno 2021, era stata trasferita alla SI.ra , titolare Persona_1 della nuova attività che si svolgeva nei medesimi locali di quella di cui prima e tale trasferimento era stata,
anche, informata l'opposta con richiesta di distacco della fornitura elettrica.
Relativamente alla superiore doglianza si osserva che a differenza di quanto sostenuto da parte opponente la prima comunicazione che veniva ricevuta dall'odierna opposta e di cui si ha contezza dalla documentazione versata in atti dalle parti è la Pec datata 15.4.2022 e quindi ben oltre la stipula dell'atto di cessione di azienda.
Quindi, ritenuto quanto prima e considerato che sotto questo profilo parte opponente non ha versato in atti altra documentazione che attestasse un invio antecedente a quello di cui alla Pec evidenziata, l'eccezione,
così come da essa formulata, non può essere accolta atteso che è emerso che sicuramente ed almeno sino alla data del 15.4.2022 il non era stato portato a conoscenza del trasferimento Controparte_2
dell'azienda né, tantomeno, era stata avanzata richiesta di distacco della fornitura elettrica.
Sosteneva, ancora, l'opponente, che indebite risultavano essere le somme richiestegli, in quanto l'opposta azionava delle fatture senza indicarne l'importo ed il periodo.
Anche sotto questo profilo si ribadisce quanto già precedentemente sostenuto e specificato nella formulazione della decisione che ha precedentemente condotto al rigetto dell'eccezione, avanzata da parte opponente, di mancanza dei presupposti di Legge per l'emissione del D.I. oggi opposto.
Concludeva, l'opponente, chiedendo che fosse dichiarato che nessuna somma lo stesso doveva all'opposta,
con la revoca del D.I. emesso.
Si costituiva l'opposto, in persona del legale rapp.te pro tempore, il quale Controparte_2
contestava l'assunto avverso per i motivi meglio specificati nei propri scritti difensivi, chiedendo la conferma del D.I. opposto ed il rigetto delle domande formulate da parte opponente. Nel merito, si rappresenta che, come già precedentemente rilevato e documentalmente provato, parte opponente dava comunicazione dell'avvenuta cessione di azienda ad altro soggetto giuridico avanzando, al contempo, richiesta di distacco della fornitura elettrica, soltanto con Pec del 15.4.2022, con la per lei conseguenza che sino a quella data la fatturazione effettuata da parte dell'odierna opposta risultava essere stata fatta correttamente atteso quanto prima descritto ed accaduto, d'altra parte, sempre come su rammentato, parte opponente nulla provava in ordine ad una precedente richiesta rispetto alla Pec
summenzionata.
Da parte sua, invece, parte opposta, chiedeva il pagamento delle somme sin alla data di effettivo distacco e cioè a dire il 24 novembre 2022, con successiva emissione della fattura di chiusura, adducendo a giustificazione di tale evidente ritardo il fatto che la essa non avrebbe potuto procedere prima alla disalimentazione, che per normativa in materia non deve superare i 7 gg. lavorativi, in quanto per la fornitura interessata vi era in corso il passaggio sul libero mercato presso altro distributore.
In ordine a quanto prima, però, si osserva che nulla risulta essere stato provato, da parte opposta, in tal senso, in quanto alcuna documentazione che attestasse l'esistenza del passaggio di cui prima è stata fornita in giudizio, così come non è stato dimostrato che tale fatto costituisse un ostacolo alla procedura di distacco.
Per tutto quanto prima, parte opponente và condannata al pagamento delle seguenti fatture, bolletta straordinaria del mese di Febbraio 2022 di €. 234,50; bolletta ordinaria, bimestre Febbraio 2022 – Marzo
2022 di €. 1.839,63, nonchè di parte della bolletta ordinaria, bimestre Aprile 2022 – Maggio 2022. Invero di quest'ultima fattura parte opponente dovrà pagare la sola somma relativa al mese di Aprile e precisamente quella relativa ai primi 15 giorni del mese, atteso l'invio della Pec del 15.4.2022 con l'ulteriore aggiunta di gg.7, necessari per il distacco dell'erogazione e quindi per complessivi gg. 22, pari ad €. 1.077,56. In conclusione, quindi, l'opponente dovrà versare in favore di parte opposta la somma complessiva di €.
3.151,69, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo.
Viene, inoltre, disposta la revoca del D.I. opposto.
Stante il parziale accoglimento dell'opposizione, tenuto anche conto della differenza tra quanto chiesto con il D.I. emesso e quanto risultato nel presente giudizio, si condanna, l'opposto, Controparte_2
in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore dell'opponente, SI.ra ,
[...] Parte_1
nella sua qualità di legale rapp.te pro tempore della società ”, delle spese e compensi di Controparte_1
giudizio, che vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014
ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessive €. 2.685,50, per compensi, di cui €. 145,50, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla SI.ra Pt_1
C
, nella sua qualità di legale rapp.te pro tempore della società “ ”, ut supra rapp.ta
[...] Controparte_1
e difesa,
- accoglie parzialmente l'opposizione per i motivi meglio specificati in narrativa;
-revoca il D.I. n. 202/2023, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 27.6.2023, per i motivi meglio
specificati in narrativa;
-condanna l'opponente, SI.ra , nella sua qualità di legale rapp.te pro tempore della società “ Parte_1 [...]
”, al pagamento, in favore dell'opposto, in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rapp.te pro tempore, della somma complessiva di €. 3.151,69, oltre interessi di Legge dalla
maturazione al soddisfo, per quanto in parte motiva;
-condanna, infine, tenuto anche conto della differenza tra quanto chiesto con il D.I. emesso e quanto
risultato nel presente giudizio, l'opposto, in persona del legale rapp.te Controparte_2
pro tempore, al pagamento, in favore dell'opponente, SI.ra , nella sua qualità di legale rapp.te Parte_1
pro tempore della società “ ”, delle spese e compensi di giudizio, che vengono liquidati, Controparte_1
come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014,
aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal
27 aprile 2018, e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, in complessive €. 2.685,50, per compensi, di cui €. 145,50, per spese, oltre rimborso spese
forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 4.12.2024
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1129/2023 Ruolo Gen., vertente
t r a
, nata in [...] P.G. (ME), 10.6.1960 ed ivi residente nella Via Stretto I Catrini, n. 15, C.F.: Parte_1
legale rappresentante della società ” con sede in Barcellona P.G. C.F._1 Controparte_1
(ME), nella C.da Sipio snc, P.Iva: , elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. (ME), nella Via P.IVA_1
Pettini, n. 58, nello studio dell'Avv. Silvestro Rosario Saja, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio
Opponente
c o n t r o
C.F. e P.Iva , con sede legale in Roma, nella Via Luigi Controparte_2 P.IVA_2
Boccherini, n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. , rappresentata e CP_3
difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e già prodotta nel fascicolo monitorio, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, nella
Via Correggio, n. 43, Milano
Opposta
O g g e t t o : Opposizione a D.I. – Contratto di Somministrazione
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 4.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Preliminarmente, si osserva che l'opponente, nel proprio atto introduttivo del giudizio, contestava che il D.I.
oggi opposto era carente dei presupposti di Legge necessari per la sua emissione.
Ora, in ordine a quanto prima si rileva che il Giudicante della precedente fase monitoria, abbia ritenuto sufficiente la documentazione fiscale depositata in atti dall'odierna opposta, al fine dell'emissione del D.I.
oggi opposto, diversamente lo stesso avrebbe potuto in forza del suo potere, così come nascente dalla norma di cui all'art. 640 c.p.c., qualora lo avesse ritenuto necessario, richiedere al creditore ricorrente la produzione in giudizio di ulteriore documentazione ad integrazione e specificazione di quella già versata in atti. Infatti, in ordine a quanto sopra, si osserva che il predetto articolo 640 c.p.c. statuisce nel proprio testo che:
“Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato”.
La norma, pertanto, è espressione di una deroga al principio dell'onere della prova in senso sostanziale, in quanto l'incertezza sulla sussistenza o meno del diritto non si risolve a danno del ricorrente, ovvero del soggetto su cui grava l'onere di fornire la prova dell'esistenza del proprio diritto di credito. Infatti, la norma attribuisce al giudice il potere di invitare il creditore ricorrente ad integrare le prove, qualora le consideri inconcludenti e non persuasive, rigettando la domanda ove questi non ottemperi all'invito o non ritiri il ricorso.
Inoltre la ratio legis della stessa sottende in senso atecnico i poteri istruttori del giudice, il quale può
richiedere al ricorrente di integrare la documentazione prodotta qualora la ritenga insufficiente, persuasiva e concludente, oppure quando vi siano delle lacune nei documenti allegati da questi.
Per tutto quanto sopra, la doglianza formulata dall'opponente non risulta meritevole di accoglimento e và,
pertanto, rigettata.
Sempre in via preliminare, l'opponente, eccepiva la propria carenza di legittimazione sostenendo di non essere obbligata nei confronti dell'opposto, poiché la società di cui la stessa risultava essere la legale rapp.te pro tempore, già sin dal mese di Maggio dell'anno 2021, era stata trasferita alla SI.ra , titolare Persona_1 della nuova attività che si svolgeva nei medesimi locali di quella di cui prima e tale trasferimento era stata,
anche, informata l'opposta con richiesta di distacco della fornitura elettrica.
Relativamente alla superiore doglianza si osserva che a differenza di quanto sostenuto da parte opponente la prima comunicazione che veniva ricevuta dall'odierna opposta e di cui si ha contezza dalla documentazione versata in atti dalle parti è la Pec datata 15.4.2022 e quindi ben oltre la stipula dell'atto di cessione di azienda.
Quindi, ritenuto quanto prima e considerato che sotto questo profilo parte opponente non ha versato in atti altra documentazione che attestasse un invio antecedente a quello di cui alla Pec evidenziata, l'eccezione,
così come da essa formulata, non può essere accolta atteso che è emerso che sicuramente ed almeno sino alla data del 15.4.2022 il non era stato portato a conoscenza del trasferimento Controparte_2
dell'azienda né, tantomeno, era stata avanzata richiesta di distacco della fornitura elettrica.
Sosteneva, ancora, l'opponente, che indebite risultavano essere le somme richiestegli, in quanto l'opposta azionava delle fatture senza indicarne l'importo ed il periodo.
Anche sotto questo profilo si ribadisce quanto già precedentemente sostenuto e specificato nella formulazione della decisione che ha precedentemente condotto al rigetto dell'eccezione, avanzata da parte opponente, di mancanza dei presupposti di Legge per l'emissione del D.I. oggi opposto.
Concludeva, l'opponente, chiedendo che fosse dichiarato che nessuna somma lo stesso doveva all'opposta,
con la revoca del D.I. emesso.
Si costituiva l'opposto, in persona del legale rapp.te pro tempore, il quale Controparte_2
contestava l'assunto avverso per i motivi meglio specificati nei propri scritti difensivi, chiedendo la conferma del D.I. opposto ed il rigetto delle domande formulate da parte opponente. Nel merito, si rappresenta che, come già precedentemente rilevato e documentalmente provato, parte opponente dava comunicazione dell'avvenuta cessione di azienda ad altro soggetto giuridico avanzando, al contempo, richiesta di distacco della fornitura elettrica, soltanto con Pec del 15.4.2022, con la per lei conseguenza che sino a quella data la fatturazione effettuata da parte dell'odierna opposta risultava essere stata fatta correttamente atteso quanto prima descritto ed accaduto, d'altra parte, sempre come su rammentato, parte opponente nulla provava in ordine ad una precedente richiesta rispetto alla Pec
summenzionata.
Da parte sua, invece, parte opposta, chiedeva il pagamento delle somme sin alla data di effettivo distacco e cioè a dire il 24 novembre 2022, con successiva emissione della fattura di chiusura, adducendo a giustificazione di tale evidente ritardo il fatto che la essa non avrebbe potuto procedere prima alla disalimentazione, che per normativa in materia non deve superare i 7 gg. lavorativi, in quanto per la fornitura interessata vi era in corso il passaggio sul libero mercato presso altro distributore.
In ordine a quanto prima, però, si osserva che nulla risulta essere stato provato, da parte opposta, in tal senso, in quanto alcuna documentazione che attestasse l'esistenza del passaggio di cui prima è stata fornita in giudizio, così come non è stato dimostrato che tale fatto costituisse un ostacolo alla procedura di distacco.
Per tutto quanto prima, parte opponente và condannata al pagamento delle seguenti fatture, bolletta straordinaria del mese di Febbraio 2022 di €. 234,50; bolletta ordinaria, bimestre Febbraio 2022 – Marzo
2022 di €. 1.839,63, nonchè di parte della bolletta ordinaria, bimestre Aprile 2022 – Maggio 2022. Invero di quest'ultima fattura parte opponente dovrà pagare la sola somma relativa al mese di Aprile e precisamente quella relativa ai primi 15 giorni del mese, atteso l'invio della Pec del 15.4.2022 con l'ulteriore aggiunta di gg.7, necessari per il distacco dell'erogazione e quindi per complessivi gg. 22, pari ad €. 1.077,56. In conclusione, quindi, l'opponente dovrà versare in favore di parte opposta la somma complessiva di €.
3.151,69, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo.
Viene, inoltre, disposta la revoca del D.I. opposto.
Stante il parziale accoglimento dell'opposizione, tenuto anche conto della differenza tra quanto chiesto con il D.I. emesso e quanto risultato nel presente giudizio, si condanna, l'opposto, Controparte_2
in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore dell'opponente, SI.ra ,
[...] Parte_1
nella sua qualità di legale rapp.te pro tempore della società ”, delle spese e compensi di Controparte_1
giudizio, che vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014
ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessive €. 2.685,50, per compensi, di cui €. 145,50, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla SI.ra Pt_1
C
, nella sua qualità di legale rapp.te pro tempore della società “ ”, ut supra rapp.ta
[...] Controparte_1
e difesa,
- accoglie parzialmente l'opposizione per i motivi meglio specificati in narrativa;
-revoca il D.I. n. 202/2023, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 27.6.2023, per i motivi meglio
specificati in narrativa;
-condanna l'opponente, SI.ra , nella sua qualità di legale rapp.te pro tempore della società “ Parte_1 [...]
”, al pagamento, in favore dell'opposto, in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rapp.te pro tempore, della somma complessiva di €. 3.151,69, oltre interessi di Legge dalla
maturazione al soddisfo, per quanto in parte motiva;
-condanna, infine, tenuto anche conto della differenza tra quanto chiesto con il D.I. emesso e quanto
risultato nel presente giudizio, l'opposto, in persona del legale rapp.te Controparte_2
pro tempore, al pagamento, in favore dell'opponente, SI.ra , nella sua qualità di legale rapp.te Parte_1
pro tempore della società “ ”, delle spese e compensi di giudizio, che vengono liquidati, Controparte_1
come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014,
aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal
27 aprile 2018, e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, in complessive €. 2.685,50, per compensi, di cui €. 145,50, per spese, oltre rimborso spese
forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 4.12.2024
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)