TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, dott. ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel RGN. 26023 nell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione tardiva - contratti bancari
TRA
(CF. , rappresentato e difeso giusta procura allegata Parte_1 C.F._1
alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 19.11.24 dall'Avv.to Vincenzo Muro (CF.
elett.te dom.to presso il suo studio sito in Napoli alla Via Giuseppe Martucci C.F._2
n.40
OPPONENTE
E
(CF. e P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura allegata in atti dall'Avv.to Alessio Calabrò (CF.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna in Via della C.F._3
Zecca n°1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.11.24 tenuta con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano nelle note autorizzate in conformità con le domande ed eccezioni contenute negli atti e verbali di causa. Il
GU con ordinanza comunicata in data 25.11.24 assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo la premetteva di essere creditrice di Controparte_1
per la somma di euro 10.544,88 derivante dalle rate insolute relative al contratto di Parte_1
finanziamento n°100210811 sottoscritto nel 2002 dal con Intermediaria Credito Spa – E.C.L.A. Pt_1
Pertanto, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 7152/2020 del 26/11/2020, reso esecutivo in data
07/06/2021, la cui notifica “a mani proprie” dell'ingiunto in data 10/12/2020, effettuata presso l'indirizzo di Via B. Cavallino n° 67, non aveva esito positivo, sicché si procedeva col deposito dell'atto ex art. 143 cpc. presso la casa comunale.
Successivamente, in data 23/10/2021 veniva notificato al , presso l'indirizzo di Via Verdinois Pt_1
n°9, atto di pignoramento presso terzi per la complessiva somma di euro 12.087,83.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 650 c.p.c., notificato in data 02.11.21, il lamentava Pt_1 la nullità dell'atto di notifica del decreto ingiuntivo n. 7152/2020 e, di conseguenza, di non esser mai stato effettivo destinatario della notifica del decreto ingiuntivo citato né di alcun atto ad esso precedente né, tantomeno, dell'atto di precetto. Sosteneva, quindi, che la mancata conoscenza degli atti era da imputare al fatto che questi erano recapitati al suo vecchio indirizzo di residenza (Via B.
Cavallino n°67) ma che egli già dal Marzo 2020 si era trasferito al nuovo indirizzo di Via Verdinois
n°9 e che la tempestiva annotazione del cambio residenza presso gli appositi registri comunali era resa impossibile dal sopraggiungere, pochi giorni dopo il trasferimento, dall'emergenza pandemica da COVID-19.
Sicché, proponeva opposizione tardiva ex art. 650 cpc. contro il decreto ingiuntivo n. 7152/2020.
Pertanto, contestava preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'opposta e, in via subordinata, la carenza dei presupposti previsti dall'art. 633 cpc. nonché il difetto dei requisiti previsti dall'art. 50 TUB. Eccepiva, inoltre, l'inefficacia nei confronti del della cessione del Pt_1 credito operata dalla originaria creditrice ECLA all'odierna opposta.
In via subordinata al rigetto delle precedenti eccezioni, il lamentava, infine, la vessatorietà delle Pt_1 clausole contrattuali e l'usurarietà degli interessi applicati.
Chiedeva, dunque, accertarsi la nullità e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 7152/2020 con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva, quindi, chiedendo il rigetto e la contestuale conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo impugnato eccependo, in via preliminare ed in rito, l'inammissibilità dell'opposizione tardivamente spiegata, nel merito il rigetto di tutte le avverse pretese.
Con vittoria di spese.
All'udienza del 27/05/2022 il giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato che il procedimento rientrava tra quelli per cui è previsto l'obbligatorio esperimento del tentativo di mediazione ex D.lgs 28/2010, considerato che a tale
2 procedimento non era stato dato avvio, onerava l'opposta di avviare la relativa procedura la quale, come risulta da verbale in atti, si concludeva con esito negativo.
Concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc. e ritenuta ammissibile e rilevante la prova testimoniale per come articolata dall'opponente, quest'ultima veniva espletata in data 22/09/2023 per l'assunzione delle dichiarazioni di e in data 16/01/2024 per quelle rese da . Parte_2 Testimone_1
La causa veniva, infine, riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 22.11.24 – con ordinanza comunicata in data 25.11.24 – all'esito del deposito delle conclusioni rese a verbale dalle parti nelle note autorizzate.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento, per quanto infra si dirà.
Occorre preliminarmente affrontare la questione relativa alla tempestività dell'opposizione.
Dispone l'art. 650 c.p.c. che l'intimato può tardivamente proporre opposizione a decreto ingiuntivo se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
In linea di principio deve ribadirsi che l'art. 650 cpc. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non già al mero ritardo della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza che
“l'intimato dimostri di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o forza maggiore” (cfr. Trib. Roma sez. 17 n. 3180 del 24/02/2023).
Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità della sua opposizione, l'ingiunto deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della "non tempestività" della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva (cfr. Cass. SU 9938/05). Sicché, qualora parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva ha l'onere di provare l'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto (Trib. Roma sez. 17 del 24/02/2023 n.3180)
Sul punto, giova osservare che il ha dedotto che il decreto ingiuntivo era stato notificato in Pt_1
luogo diverso dalla sua effettiva residenza e che era venuto a conoscenza del decreto solo con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (cfr. doc. 2 – Atto di pignoramento presso terzi) e, quindi, quando non aveva più possibilità di proporre un'opposizione tempestiva.
A fondamento di ciò, parte opponente ha dimostrato il cambio di residenza producendo in giudizio il contratto di locazione dell'immobile sito in via Verdinois n°9 (Cfr. doc. 3 – Contratto di locazione) avente efficacia a far data dal 05/03/2020. Sicché, il 10/12/2020, giorno in cui si tentava di notificare ex art. 138 cpc. il decreto ingiuntivo 7152/2020 all'indirizzo di Via B. Cavallino n°67, l'opponente aveva già modificato la propria residenza effettiva con ciò palesandosi l'impossibilità di conoscere tempestivamente l'atto e, quindi, di proporre tempestiva opposizione.
3 Peraltro, è appena il caso di aggiungere che l'intempestività della modifica delle risultanze anagrafiche relative al mutamento di indirizzo del non è in alcun modo imputabile adesso ma Pt_1 deriva dall'impossibilità di interfacciarsi con gli uffici a ciò preposti durante il periodo pandemico.
Infatti, come emerge dalle dichiarazioni testimoniali raccolte (Cfr. verbale 22/09/2023) il Pt_2
genero del che era impossibilitato ad agire in proprio a causa delle sue precarie condizioni di Pt_1
salute, già nel giugno 20020 tentava una prima volta di adeguare le risultanze anagrafiche all'effettiva residenza ed insisteva in detta attività, senza che essa avesse esito positivo, fino all'Ottobre 2020 quando era imposto un nuovo stop per via della recrudescenza dell'emergenza pandemica.
Sicché, solo al termine dell'estate del 2021 riuscivano ad instaurare un dialogo con gli uffici preposti allo scopo che, quindi, adeguavano le risultanze anagrafiche oltre un anno dopo il mutamento effettivo già da più di un anno intercorso.
D'altronde, con riguardo all'obbligo giuridico dell'opponente di provvedere al cambio di residenza al fine di rendere possibile alla controparte ogni tipologia di comunicazione, deve ritenersi suffragato nel caso di specie la causa di forza maggiore, consistente nelle difficoltà di comunicazione con e frequentazione degli Uffici Pubblici nel primo anno successivo al diffondersi della crisi sanitaria mondiale da Covid 19.
Invero, in materia di inadempimento contrattuale, non può non rilevarsi che, ai sensi dell'art. 1256
c.c., l'obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa
“impossibile”; se tale impossibilità è solo temporanea, inoltre, il debitore, nelle more della stessa, non
è responsabile del ritardo nell'adempimento. La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione, dunque, può verificarsi – ai sensi dell'art. 1256 c.c. – solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione.
Tra le cause invocabili ai fini della richiamata “impossibilità della prestazione”, rientrano – per quanto qui di interesse – gli ordini o i divieti sopravvenuti dell'autorità amministrativa c.d. “factum principis”: si tratta, in concreto, di provvedimenti legislativi o amministrativi, dettati da interessi generali, che rendano impossibile la prestazione, indipendentemente dal comportamento dell'obbligato.
In sintesi, trattasi di circostanza che funge da esimente della responsabilità del debitore a prescindere dalle previsioni contrattuali in essere. Nell'ipotesi, invece, di impossibilità temporanea, l'art. 1256
c.c. si limita ad escludere, finché detta impossibilità perdura, la responsabilità del debitore per il ritardo nell'adempimento. Pertanto, in via generale, il debitore, cessata la suddetta impossibilità, deve sempre eseguire la prestazione.
4 Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva l'opponente, inoltre, ha l'onere di provare anche che l'irregolarità della notifica abbia impedito la tempestiva conoscenza dell'atto. Tale prova deve ritenersi raggiunta ogniqualvolta, alla stregua delle modalità di notificazione del provvedimento opposto, debba ritenersi che l'atto non sia tempestivamente pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario (Cfr. Cass. 10386/2012).
Nel caso di specie parte opposta riteneva perfezionata la notifica alla data del 14/12/2020 per essere la stessa avvenuta secondo il disposto dell'art. 143 cpc. mediante deposito presso la casa comunale
(Cfr. relazione di notificazione – doc. 7 originale di notifica decreto ingiuntivo) dando origine ad una presunzione di conoscenza dell'atto stesso.
Tale notificazione deve ritenersi nulla.
Infatti, con specifico riferimento alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., è stato ribadito il principio secondo cui “in tema di notificazione di atti giudiziari, quando il destinatario della notifica si sia trasferito senza annotazione nei registri d'anagrafe, il notificante, che abbia comunque avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento di residenza, è tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche prima di procedere alla notificazione nelle forme dell'art. 143 c.p.c., fermo restando che
l'omissione di tali incombenze comporta l'inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario, determinando, altrimenti, la mera nullità della stessa” (Cfr.
Cass. Sez. 3 n. 17307 del 31/08/2015) e che “la notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l'ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti con il destinatario della notifica, il quale, pertanto, resta tutelato dalla possibilità, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante l'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c.” (Cass. n. 4529 del
2019; Cass. Civ Sez. II, 15/12/2021 n.40102).
L'applicabilità dell'art. 143 cpc., infatti, “postula la irreperibilità "oggettiva" e non temporanea del destinatario della notificazione, che si risolve nell'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l'esperimento di indagini suggerite nei singoli casi dall'ordinaria diligenza” (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18595 del 03/09/2014).
Giova, peraltro, rammentare che la residenza effettiva prevale su quella anagrafica le cui risultanze
“rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale” (Cass.
Civ. Sez. 3 n. 11550 del 15/05/2013)
Orbene, nel caso odierno, come emerge dalla raccomandata A/R del 07/09/2020 inviata dalla
[...]
al per sollecitare il pagamento di quanto riteneva dovuto (cfr. doc. 5 – Controparte_1 Pt_1
5 rar Avv. A. Calabrò), l'opposta già prima della notifica del decreto ingiuntivo era a conoscenza del fatto che il non era più residente presso l'indirizzo di via B. Cavallino n°67 ma si era altrove Pt_1
trasferito, sicché nel procedere alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, essa si sarebbe dovuta attivare quantomeno per tentare di individuare il luogo ove effettivamente il aveva assunto la Pt_1
nuova residenza.
Nonostante tale evidenza, l'opposta non ha fornito alcuna prova tale da indurre al convincimento per cui, prima di procedere alla notifica ex art. 143 cpc., siano state compiute quelle ulteriori indagini, compatibili e suggerite dall'ordinaria diligenza, all'esito delle quali poter affermare l'effettiva irreperibilità del destinatario e giustificare il ricorso alla notifica tramite deposito presso la casa comunale ex art. 143 cpc. ma essa si è limitata semplicemente a reiterare l'invio presso un indirizzo che già sapeva non corrispondere più a quello di effettiva residenza del destinatario.
La procedura così intentata, oltre che determinare la nullità della notifica stessa, rendeva anche impossibile al pervenire alla conoscenza dell'atto stesso. Pt_1
Sicché, integrandosi i presupposti richiesti dall'art. 650 cpc., l'opposizione deve ritenersi ammissibile.
Venendo al merito, l'opposizione è fondata.
Pervero, va ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione come formulata dall'opponente.
Al riguardo, come emerge dal contratto depositato in atti (Cfr. doc. 1 – contratto di finanziamento e doc. 2 – quietanza e relativo titolo di erogazione) il contratto da cui sorge il credito per cui è causa veniva stipulato nel Giugno 2002 e prevedeva il ripiano della somma erogata tramite pagamento di n° 60 rate mensili dal valore di 137,00 euro l'una da corrispondere dal Giugno 2002 fino al
07/05/2007 (Cfr. doc. 3 – conteggio).
Invero, è noto che “In tema di mutuo, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica;
invece, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. opera esclusivamente per le obbligazioni periodiche e di durata, fra le quali non rientra il debito unico rateizzato in più versamenti, i quali costituiscono adempimento parziale di un'unitaria obbligazione principale”( Tribunale Roma, 08/08/2018, n.16412).
Dunque, “Il pagamento di ratei di un mutuo configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione (decennale) deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo”
Orbene, anche a voler considerare la data del 07/05/2007 come dies a quo per la decorrenza del termine decennale di prescrizione, esso deve ritenersi inevitabilmente spirato alla data del 07/05/2017
6 e, quindi, ben prima del 07/09/2020, data in cui l'odierna opposta effettivamente intimava per la prima volta il pagamento di quanto asseritamente dovuto al (cfr. Doc. 5 – rar avv. Calabrò). Pt_1
Ciò in quanto non è idoneo a determinare l'interruzione del periodo prescrizionale l'atto di notifica della cessione del credito tramite cui la Intermediaria Credito Spa – E.C.L.A. informava il del Pt_1
trasferimento del diritto a favore della InterMedia Gestione e Recupero Crediti S.r.l. (cfr. doc. 4 – comunicazione ex art. 1264 cc.).
Sul punto, giova ribadire che “per produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula
l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità (Cass. 31 maggio 2021,
n. 15140). Nella specie, la notifica all'Ufficio dell'atto di cessione del credito non poteva essere qualificato come atto di costituzione in mora, mancando un'intimazione di pagamento nell'atto notificato, che ha così avuto la sola funzione di rendere edotta l' della nuova titolarità del CP_2 credito” (Cass. Civile sez. II, 31/05/2021 n.15140).
Pertanto, non ravvisandosi nella comunicazione in parola gli elementi necessari a ritenere l'atto sufficiente ai fini dell'interruzione della prescrizione, deve escludersi che il conteggio del termine possa ritenersi interrotto alla data del 06/06/2011.
Stante la pregiudizialità della questione trattata, ne deriva l'assorbimento di tutte le altre eccezioni.
Ne consegue la fondatezza dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto opposto.
Le spese di lite, liquidate secondo il DM 147/2022 e calcolate sulla scorta del valore della lite e dell'impegno processuale che essa ha richiesto, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n. 7152/2020 del 26/11/2020
2. Condanna per l'effetto la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di che si Parte_1
liquidano in euro 118,50 per spese vive euro 2.540,00 per compensi professionali oltre Iva,
Cpa e rimborso forfetario al 15% da distrarsi a favore dell'avv. Muro Vincenzo dichiaratosi antistatario.
7 Napoli, 24.03.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
8