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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 08/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P., dr. Avv. Andrea Ingiulla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1163/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede a in via Cusmano n.1 (c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 P.IVA_1 mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv.Davide Salvatore Ancona ( ) CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliata in Gela via Europa n.93, presso lo studio del difensore.
Attore opponente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( ) ed ivi residente in piazza Controparte_1 CodiceFiscale_2
Marchese Arezzo n.5, rappresentato e difeso dall'Avv.Vincenza Romina Castrogiovanni ( ), giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, CodiceFiscale_3 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Licata, corso Serrovira n.111.
Convenuto opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.177/23 emesso dal Tribunale di Caltanissetta, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.095,97 - oltre interessi di mora e spese del giudizio monitorio -, in favore dell'ing. a fronte del mancato pagamento del corrispettivo dovutogli per l'attività Controparte_1 Part professionale espletata, quale componente di una commissione aggiudicatrice nominata dalla stessa
Parte opponente ha eccepito la non debenza della somma ingiunta, atteso che il compenso dovuto all'ing unitamente agli altri professionisti nominati, era stato determinato in applicazione delle CP_1 norme regionali ed in particolare sulla base dei dettami del parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con riferimento al livello di progettazione posto a base di gara, che nel caso era un progetto preliminare. Facendo applicazione di tali parametri, il compenso complessivamente dovuto all'ing. CP_1 ammontava, pertanto, a € 4.877,80 e non alla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto.
Costituitosi in giudizio con comparsa del 6.12.2023, il convenuto opposto ha dedotto che il compenso Part da lui richiesto era stato calcolato proprio applicando i parametri normativi indicati dall' opponente, con l'unica differenza che nel caso il livello del progetto posto a base di gara non era quello preliminare, bensì il livello di progettazione definitiva-esecutiva; ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e la Part condanna dell' al pagamento della somma di € 1.633,34, quale rimborso delle spese di viaggio che il giudice del monitorio non aveva liquidato, nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
Con ordinanza del 4.12.2023, il G.I. ha concesso la provvisoria esecuzione del DI opposto, limitatamente alla parte di credito non contestata di € 4.877,80; nel contempo sono stati assegnati alle parti i termini ex art.183 c.p.c., rinviando per il prosieguo all'udienza del 18.3.2024.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art.183 c.p.c., senza richiedere l'ammissione di mezzi istruttori.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.6.2024, ove è stata posta in decisione ai sensi dell'art.190 c.p.c., con l'assegnazione dei relativi termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Part L'opponente ha evidenziato di avere effettuato il pagamento della somma di € 4.877,80, con ordinativo del 29.02.2024 versato in atti.
Ebbene ritiene il giudicante che l'opposizione proposta sia fondata per le considerazioni che seguono.
Il tema principale dell'odierna controversia riguarda la corretta liquidazione della misura del compenso Part professionale dovuto all'opposto, il quale è stato nominato, da parte dell' opponente, componente della commissione aggiudicatrice per la “gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva-esecutiva, comprensiva della verifica di vulnerabilità sismica preliminare, nonché della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione dei lavori di “Risanamento conservativo della struttura sanitaria A.Dubini – , per la realizzazione di una residenza per l'esecuzione delle Controparte_2 Parte_1 misure di sicurezza (REMS) in attuazione dell'art.3 ter della L.17/02/2012 n.)”.
Entrambe le parti concordano sul fatto che nel caso di specie, per la determinazione del compenso spettante ai professionisti nominati quali componenti della commissione aggiudicatrice, si debba fare riferimento a quanto statuito nel parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici del 29.9.2004, espressamente richiamato nelle delibere di conferimento dell'incarico, il quale prevede che il compenso base vada determinato in relazione al livello di progettazione posto a base di gara.
Part Secondo l'assunto dell' opponente, già con la deliberazione n.1815 del 31.07.2021 era stato espressamente statuito che “il compenso da corrispondere ai Componenti esterni della Commissione aggiudicatrice … sarà calcolato sulla base dei dettami del parere del 29/9/2004 della sezione V del Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinando il compenso base in relazione al livello di progettazione posto a base di gara (progetto preliminare)” e, pertanto, “considerato che è stato posto a base di gara il progetto preliminare, il compenso da corrispondere a ciascun componente è composto dalle seguenti aliquote: a) compenso base, pari al 3% dell'onorario di progettazione relativo al livello di progetto posto a base di gara (onorario di progettazione del progetto preliminare – nel caso di specie, calcolato con riferimento ai dettami del D.M. 17/6/2016…”. Part Con successiva delibera n.1793 del 9/7/2022, la medesima dando atto che “(lo) onorario di progettazione relativo al livello di progetto posto a base di gara … tenuto conto dell'importo e tipologia di opere previste nel progetto preliminare posto a base degli elaborati che compongono il progetto preliminare stesso (progetto preliminare approvato con deliberazione n.213/2018) (ammontava a n.d.r.) € 74.585,33”, ha quindi liquidato il compenso dovuto all'ing in € 4.877,80, in esso ricomprendendovi anche € 1.633,34 a titolo di rimborso spese di CP_1 viaggio (si veda la delibera, doc.6 di parte opponente). Part Sostiene ancora la convenuta che, essendo stato convenzionalmente pattuito il compenso dovuto ai componenti della commissione, assumendo quale parametro di riferimento il livello della progettazione preliminare, non vi sarebbe spazio per rivendicare compensi in misura superiore a quello da essa liquidato.
Secondo la tesi dell'opposto, invece, l'importo da assumere come parametro di riferimento per il calcolo del compenso base sarebbe quello di € 158.216,34, corrispondente al livello di progettazione definitiva- esecutiva che i partecipanti alla selezione erano tenuti ad approntare e che quindi poteva considerarsi il livello di progettazione posto a base di gara.
Al riguardo, nessuna rilevanza potrebbe attribuirsi alla previsione contenuta nelle delibere di determinazione del compenso, in cui si faceva riferimento al livello di progettazione preliminare, atteso Part che ciò sarebbe da imputare a mero errore commesso dall' committente, che non potrebbe in alcun modo incidere sulla misura del compenso a lui spettante, in applicazione dei parametri normativi di riferimento sopra indicati. Part Ritiene questo decidente che l'opzione ermeneutica preferibile sia quella propugnata dall' opponente.
Ed invero, innanzitutto va rilevato che nel caso di specie manca un contratto scritto mediante il quale le parti abbiano preventivamente pattuito la misura del compenso.
Tuttavia, in aderenza a quanto statuito dalla Cassazione a sezioni unite con sentenza n.9775/2022 del 25.03.2022, per la valida stipulazione dei contratti della P.A., il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art.17 del r.d. n.2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono anche assumere la forma dell'atto amministrativo.
Nella vicenda in esame, a seguito della deliberazione n.1539 del 18.6.2021 – con la quale era stato stabilito che il compenso dovuto ai componenti esterni della commissione sarebbe stato determinato secondo le norme regionali -, i medesimi componenti esterni, con nota pec del 25.6.2021, hanno esplicitamente Part richiesto all di di rettificare la suddetta deliberazione, stabilendo preventivamente la Parte_1 misura del compenso dovuto (si veda doc.5 di parte opponente). Part In ossequio alla suddetta richiesta, l ha quindi adottato la deliberazione n.1815 del 31.7.2021, con la quale ha determinato presuntivamente il compenso base, sulla scorta dei criteri indicati nel parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 28.9.2004, e quindi nella misura del 3% dell'onorario di progettazione assumendo come parametro di riferimento l'importo del progetto preliminare.
La modalità di determinazione del corrispettivo è stata accettata senza riserve dai professionisti incaricati, i quali hanno regolarmente portato a compimento il proprio lavoro.
Solo ad incarico ultimato, il convenuto opposto ha invece rivendicato un importo superiore a quello risultante dall'applicazione della delibera n.1815/2021 e quindi ha contestato il criterio di calcolo del compenso base, poiché a suo dire si sarebbe dovuto tenere conto del livello di progettazione definitiva- esecutiva.
Tale pretesa, per un verso non appare fondata in quanto confliggente con il principio di immodificabilità unilaterale delle pattuizioni contrattuali, sancito dall'art.1372 cod.civ., per cui deve ritenersi che il professionista incaricato non possa rimettere in discussione la modalità di determinazione del compenso da lui stesso accettata prima di svolgere l'incarico. Part Per altro verso, il criterio di calcolo del compenso adottato dall' non appare contra legem, bensì rispettoso dei dettami del parere espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale prevede che “il compenso base possa essere determinato nella misura del 3% dell'onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara”.
Con la deliberazione n.1793 del 9.7.2022, l' ha calcolato il compenso spettante all'ing nel Pt_1 CP_1 seguente modo: 1) ha applicato la percentuale del 3% sulla voce “Onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara (onorario convenzionalmente determinato sulla base del D.M. 17/06/2016) tenuto conto dell'importo e tipologia di opere previste nel progetto preliminare posto a base di gara e degli elaborati che compongo il progetto preliminare stesso (progetto preliminare approvato con deliberazione n.213/2018)”, il cui importo è stato indicato in
€ 74.585,33, per cui ha calcolato un compenso base di € 2.237,56; 2) ha calcolato il “compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato oltre il primo (5% del compenso base per ciascun progetto)” che, calcolato per numero 7 offerte esaminate, ammonta a € 671,27; 3) ha previsto il “Rimborso forfetario spese (15% di a.)” nella misura di € 335,63; 4) ha riconosciuto il “Rimborso spese di viaggio e pernottamento (cfr. ricevuta Ing. prot.n.11388 CP_1 del 14/03/2022)” nella misura di € 1.633,34.
Sommando le superiori voci, ha quindi determinato in complessivi € 4.887,80 il compenso dovuto al professionista nominato (si veda la delibera, doc.6 di parte opponente). Part Con la “ricevuta di compensi” inviata all il 14.03.2022, l'ing. aveva formulato una richiesta di CP_1 liquidazione del compenso che prevedeva testualmente quanto segue:
“- Competenze tecniche previste nel Progetto Preliminare:
- Progettazione preliminare € 35.000,00
- Progettazione definitiva € 52.607,80
- Progettazione esecutiva € 43.043,82
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione € 27.564,72
- Importo progetto preliminare € 158.216,34
Dare atto che il compenso da corrispondere ai Componenti esterni della Commissione … sarà calcolato sulla base dei dettami del parere del 29/09/200° della sezione V del Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinando il compenso base in relazione al livello di progettazione posto a base di gara (progetto preliminare) giusta Delibera n.0001815 del 31/07/2021.
Competenze tecniche per ogni commissario esterno:
A) Importo progetto preliminare:
€ 158.216,34 x 3% € 4.746,49
B) Compenso aggiuntivo per ciascun concorrente esaminato oltre il primo:
€ 4.746,49 x 5% = € 237,32 x n.6 concorrenti oltre il primo= € 1.423,92
Sommano € 6.170,41
C) Rimborso forfettario per spese varie:
€ 6.170,41 x 15%= € 925,56
Importo totale compenso senza spese ed IVA € 7.095,97…” . A ben vedere, dalla nota sopra riportata si evince che lo stesso ing non ha messo in discussione CP_1 che il livello del progetto posto a base di gara fosse quello “preliminare”, bensì ha solamente contestato l'importo complessivo delle voci del progetto preliminare da assumere quale parametro di riferimento e su cui calcolare la percentuale del 3% per la determinazione del “compenso base”, e quindi di conseguenza il compenso aggiuntivo ed il rimborso forfetario per spese varie.
Stando così le cose, risulta contraddittoria e fuorviante l'argomentazione difensiva dell'opposto, secondo cui il livello di progettazione posto a base di gara non andava identificato con il progetto preliminare bensì con la progettazione definitiva-esecutiva, come desumibile dagli atti di gara, essendo invece la sua pretesa fondata esclusivamente sulla asserita necessità di calcolare il compenso base su altre competenze tecniche previste nel progetto preliminare. Part Sul punto, però, si osserva che correttamente l' ha calcolato il compenso base di cui al superiore punto 1) esclusivamente sull'onorario di progettazione relativo al progetto preliminare, convenzionalmente determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016, conformemente a quanto statuito dal citato parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale come detto prevede che “il compenso base possa essere determinato nella misura del 3% dell'onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara”.
L'onorario di progettazione, calcolato su un importo complessivo delle opere di € 3.579.000,00, è risultato Part essere pari a € 74.585,33, come ampiamente confermato dal documento redatto dall' Parte_1
– UOC Tecnico, allegato alla predetta delibera n.1793/2022. Part Ne consegue che la liquidazione del compenso operata dall' era corretta e che, con il pagamento effettuato in corso di causa di € 4.877,30, essa ha integralmente soddisfatto il credito vantato dall'ing per l'attività professionale espletata a suo favore. CP_1
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione agli oneri probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere, pertanto, adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza – ovvero persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (ex multis, Cass.17371/03; 6241/03; 15026/05; giurisprudenza pacifica).
Nel caso di specie, in virtù delle ragioni sopra esposte, ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato e quindi l'opposizione deve essere accolta.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, ad eccezione di quelle liquidate in fase monitoria, tenuto conto da un lato che il credito vantato dall'opposto è stato riconosciuto in misura ridotta rispetto a quello azionato con il decreto ingiuntivo opposto, dall'altro che il pagamento da parte dell'opponente è avvenuto soltanto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.1163/2023 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' , e per l'effetto revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n.177/23 emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 5.6.2023; compensa tra le parti le spese di lite, ad eccezione di quelle liquidate in fase monitoria.
Caltanissetta 7 gennaio 2025 Il G.O.P.
Dr. Avv. Andrea Ingiulla