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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/07/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3817/18 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ciampini Pamela giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 7/3/25
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Bellomo Filippina giusta Controparte_1 procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 26/6/20
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi.
CONCLUSIONI: come in verbale d'udienza dell'11/3/25, quanto all'attore ( la convenuta non è comparsa, onde rimangono ferme le conclusioni di cui ai pregressi suoi scritti difensivi ).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 22/12/18 l'attore ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
. A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con rito civile con
[...] la in AL ( FI ) il 30/7/03; che dalla loro relazione coniugale sono CP_1 nate le figlie ( il 10/10/05 ) e ( il 14/10/08 ); che l'unione Per_1 Per_2 coniugale è entrata in crisi a causa dei comportamenti della moglie che dapprima aveva attentato alla vita di esso e poi aveva abbandonato la casa Parte_1 coniugale sita in FE ( FR ) per andare a vivere in Vallelunga Pratameno
( CL ) col suo nuovo convivente. Concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito in capo alla convenuta,
l'affidamento esclusivo a lui delle figlie delle parti con la regolamentazione dei tempi e delle modalità di loro visita da parte della madre, obbligo in capo a quest'ultima di contribuire al mantenimento delle figlie col versamento a esso attore della somma mensile complessiva di € 500,00, oltre al rimborso del 50% delle correlative spese straordinarie.
La convenuta si costituiva in giudizio, nulla opponendo in ordine all'avversa domanda di separazione e contestando le avverse allegazioni relative alle cause della rottura dell'unione coniugale, da fare risalire ai comportamenti ossessivi e gelosi del nonché a sue aggressioni fisiche nei confronti della moglie, Parte_1 avvenute anche alla presenza delle figlie. Concludeva chiedendo l'affidamento condiviso delle figlie ai due genitori ed il loro collocamento prevalente presso di lei, con la regolamentazione di tempi e modalità di loro visita da parte del padre e con l'imposizione in capo a quest'ultimo dell'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie col versamento a essa convenuta della somma mensile di € 400,00, oltre al rimborso del 50% delle correlative spese straordinarie, senza dunque formulare una domanda di assegno perequativo di mantenimento in suo favore.
Con ordinanza del 12/3/19 il Presidente di questo Tribunale emanava i provvedimenti provvisori e urgenti, coi quali autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava le figlie minorenni congiuntamente ai due genitori e ne disponeva il loro collocamento prevalente con il padre, regolamentando i diritti- doveri di visita della madre, assegnava la casa coniugale di FE in godimento al poneva a carico della convenuta un assegno mensile di Parte_1
2 € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT ( € 100,00 ciascuna ), oltre al rimborso del
20% delle spese straordinarie per le figlie.
Nel corso del giudizio la convenuta chiedeva diverse volte di essere autorizzata a tenere con sé le figlie per un periodo continuativo presso la propria abitazione in
Sicilia o in alternativa a trascorrere detti periodi presso l'abitazione dei propri parenti sita in Napoli in particolare in occasione delle vacanze estive 2020 e di quelle del 2021 nonché per le Festività natalizie e di fine anno 2021/22. In merito alle ferie estive del 2020, stante il dissenso del padre, venivano ascoltate le figlie minori delle parti. All'esito dell'ascolto il G.I., in accoglimento dell'istanza della convenuta, stabiliva le modalità di esercizio da parte della del suo CP_1 diritto-dovere di tenere con sé le figlie per tale periodo, ma quest'ultima poi non vi dava seguito. Per quanto riguarda le successive ferie estive dell'anno 2021, parimenti l' formulava istanza al G.I. il quale, stante la non opposizione CP_1 sul punto da parte dell'attore, autorizzava tale richiesta ma anche in tal caso non v'è evidenza in atti che la convenuta vi abbia dato concreto seguito. In relazione alla richiesta in merito alle festività di fine anno 2021-22, invece, le minori ascoltate dal G.I. riferivano di aver espresso la volontà di trascorrere il Natale col la madre esclusivamente in ragione della contestuale presenza del fratello unilaterale figlio della , che viveva fuori dall'Italia, ma che Per_3 CP_1 avendo quest'ultimo modificato i propri programmi le medesime non avevano più intenzione di trascorrere tale periodo con la madre e per l'effetto il G.I. rigettava l'istanza della convenuta.
Nel corso della fase contenziosa la convenuta, in data 2/10/20, formulava inoltre istanza di intervento dei Servizi Sociali e del SERD competente al fine di verificare le condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione in cui vivevano le figlie unitamente al nonché lo stato di salute di quest'ultimo, stante l'asserito suo uso Parte_1 di sostanze alcoliche e stupefacenti. Il G.I., pertanto, con provvedimento del
16/10/20 dava incarico ai Servizi Sociali di FE di fornire una relazione sul punto.
Nel prosieguo del giudizio veniva espletato più volte da parte del G.I. il tentativo di conciliazione onde consentire alle parti di pervenire ad una soluzione conciliativa della presente controversia, e ciò peraltro conduceva a un accordo conciliativo
3 provvisorio raggiunto dalle parti all'udienza del 26/3/21 in ordine tra l'altro alla misura del complessivo assegno da porre a carico della convenuta a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, da esse individuato nell'importo complessivo di € 150,00 mensili, accordo recepito dal G.I. con una sua contestuale ordinanza ex art. 709, u.co., c.p.c.. Tali tentativi di conciliazione sortivano poi esito negativo e all'udienza del 16/11/21 il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. All'udienza del 20/1/23 le parti chiedevano l'immediata pronuncia di sentenza non definitiva sul loro status coniugale e, all'esito di ciò, la rimessione della causa sul ruolo del G.I. per la decisione sulle rispettive istanze istruttorie delle parti nonché sulle ulteriori istanze nelle more formulate dall'attore ex art. 709, u.co., c.p.c. ed ex art. 709 ter
c.p.c.: il G.I. disponeva in conformità e rimetteva in proposito una prima volta la causa al Collegio per l'emanazione della sentenza sullo status coniugale delle parti.
Con sentenza non definitiva n. 106 del 26/1/23 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e e Parte_1 Controparte_1 con separata e contestuale ordinanza disponeva la rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio.
Nel corso della successiva fase contenziosa, con provvedimento del 9/3/23 il G.I. rigettava tutte le istanze istruttorie formulate dalla convenuta, in quanto inerenti a fatti nuovi e non dedotti entro i termini perentori di formazione del thema probandum e contestualmente, a parziale modifica dell'ordinanza del 26/3/21, disponeva l'affidamento esclusivo delle due figlie minorenni delle parti CP_2
e al padre con ammonimento
[...] Persona_4 Parte_1 all' a non rendersi ulteriormente inadempiente agli obblighi a suo carico CP_1 posti nei confronti delle figlie, in particolare in relazione all'obbligo di contribuire al mantenimento di queste ultime nonché al suo diritto-dovere di visita, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11/3/25 parte attrice precisava le proprie conclusioni mentre nessuno compariva per la convenuta e il G.I. dichiarava l'inammissibilità delle note scritte in sostituzione d'udienza depositate dal difensore di quest'ultima
( non autorizzate ). La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti di termini di giorni 60 + 20 ex art. 190 c.p.c..
4 Con la propria comparsa conclusionale la convenuta ha reiterato le conclusioni come già rassegnate nei propri scritti difensivi, insistendo nelle proprie istanze istruttorie, ed ha evidenziato per la prima volta che la figlia , ormai Per_1 maggiorenne, svolgerebbe attività lavorativa in Germania dove si è trasferita e, pertanto, la stessa sarebbe divenuta economicamente indipendente.
Essendo già stata pronunciata sentenza parziale di separazione personale dei coniugi, in questa sede deve decidersi in ordine alle residue questioni.
In ordine alla domanda di addebito della separazione proposta dall'attore a carico della in ragione del suo comportamento contrario ai doveri coniugali, CP_1 costituito dall'essersi allontanata immotivatamente dall'abitazione familiare e dall'avere intrattenuto una relazione extra-coniugale, è opportuno rilevare che sugli aspetti salienti di tali fatti v'è stata sostanziale ammissione da parte della convenuta, seppure vi sia contrasto tra le parti circa la precisa epoca temporale in cui collocarli. Invero in sede d'udienza presidenziale del 6/3/19 l' CP_1 dichiarava “Convivo con il mio nuovo compagno da circa 2 anni. […] Le mie figlie vivono con mio marito.
Non so se mio marito lavora. Non ha contatti con mio marito neppure telefonico da circa 2 anni. Ho visto le mie figlie per l'ultima volta nel Natale 2017 a Napoli dove vivono le sorelle di mia madre. Sento le mie figlie al telefono.”, mentre in ricorso l'attore aveva collocato temporalmente l'allontanamento dalla casa familiare della soltanto ad alcuni mesi prima rispetto al CP_1 deposito del ricorso del dicembre 2018. Entrambi nulla hanno invece allegato, e provato, circa un eventuale antecedente periodo temporale d'istaurazione da parte della convenuta della nuova sua relazione che però deve dunque farsi risalire quantomeno al Marzo 2017.
Quindi la causa petendi della domanda di addebito qui in esame è costituita sia dal predetto abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, sia dalla motivazione che a ciò quest'ultima è stata spinta.
Quanto a tale causa petendi della domanda di addebito in esame, va in primo luogo sottolineato che la pronuncia di addebito postula l'accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima. In particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di
5 frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” ( cfr.
Cass. n. 12130 del 28/9/01, Cass. n. 12383 dell'11/6/05 e Cass. n. 23071 del
16/11/05 ).
Va precisato inoltre in particolare che la Suprema Corte con una recente ordinanza ( n. 1785 del 28/1/21 ) ha ribadito il seguente principio di diritto: “a) il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto;
b) nel giudizio di separazione personale la distribuzione dell'onere della prova vuole che la parte che promuove domanda di addebito deve provare l'allontanamento dal domicilio coniugale dell'altra che, a sua volta, per evitare l'addebito deve provare che l'allontanamento sia conseguenza della già intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
c) l'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, se non assistito da una giusta causa, costituisce violazione dell'obbligo di convivenza e in tal caso il richiedente non è tenuto neppure a provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza”.
Tornando al caso che ci occupa è pacifico che la ha lasciato la casa CP_1 familiare, come da lei stessa dichiarato, per trasferirsi a vivere in Sicilia con il nuovo compagno, avendo in seguito esclusivamente contatti telefonici con le figlie. Le allegazioni e deduzioni prodotte dalla non sono state in grado CP_1 di fornire una differente ricostruzione dei fatti, così confermando il totale disinteresse per le sorti del matrimonio e per l'assolvimento dei doveri dallo stesso scaturenti.
Deve osservarsi che la preesistenza della crisi coniugale, a detta della convenuta, sarebbe infatti da imputare “esclusivamente al sig. il quale per gelosia ed a causa della Parte_1 sua dipendenza all'alcool sottoponeva la sig.ra a continue vessazioni fisiche e psicologiche arrivando CP_1 anche a porre in essere atti violenti”, ma tali asserzioni sono rimaste del tutto sfornite di
6 prova. Invero il Collegio condivide la non ammissione delle prove orali in proposito richieste dalla convenuta disposta dal G.I. con ordinanza del 9/3/23 in quanto, “inerenti a fatti nuovi non dedotti in precedenza entro i termini perentori di formazione del thema probandum ( memoria integrativa e, per l'eventuale specificazione di fatti ivi dedotti, memoria n. 1, oppure memoria n. 2 ma soltanto in relazione ad avverse modifiche di domande o di fatti nella memoria n. 1 ), posto che nella specie la convenuta fino alla memoria n. 1 si è limitata ad allegare generiche avverse vessazioni fisiche e psicologiche senza operare alcun riferimento agli specifici fatti poi articolati in memoria n. 2 ( e non avendo dal suo canto l'attore nella memoria n. 1 modificato alcunché rispetto alla propria memoria integrativa ), e ritenuto pertanto assorbito l'esame della prova contraria diretta richiesta dall'attore sulle avverse prove testimoniali;
”.
Dal compendio probatorio in atti, pertanto, le predette circostanze di fatto sono rimaste sfornite di riscontro probatorio, con conseguente assenza di qualsiasi giustificazione dell'allontanamento della casa familiare da parte della convenuta anche in relazione agli asseriti comportamenti violenti posti in essere dal
Su tale ultimo punto, depone in tal senso anche il decreto di Parte_1 archiviazione emessa in data 29/9/22 dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone nei confronti del e da quest'ultimo prodotta in atti, per il reato di cui Parte_1 all'art. 572 c.p. nei confronti della ( che in questa sede assume la forza CP_1 probatoria di c.d. prova atipica ).
Dunque appare chiara la violazione, da parte della , dei doveri coniugali CP_1 di cui agli artt. 30 Cost. e 143 c.c., con specifico riferimento ai doveri di collaborazione e coabitazione, nonché di assistenza morale e materiale nei riguardi di entrambe le figlie all'epoca rimaste nella casa familiare con il e in relazione altresì alla relazione extra-coniugale da essa intrapresa Parte_1 quantomeno dal Marzo 2017 e quindi in costanza di matrimonio.
E' assorbito dunque l'esame della ulteriore allegazione fattuale effettuata dall'attore a supporto della domanda di addebito costituita dalla circostanza inerente al presunto episodio violento a suo danno posto in essere dalla CP_1
( peraltro non supportato da idonea prova in quanto la documentazione medica all'uopo prodotta è in lingua tedesca ).
Per quanto attiene, invece, alla domanda di addebito della separazione formulata dalla nei confronti del soltanto in sede di memoria ex art. CP_1 Parte_1
183, VI comma, n. 1, c.p.c., la stessa è tardiva in quanto nel giudizio di
7 separazione il momento preclusivo ultimo per proporre la domanda di addebito e per esporre i fatti posti a fondamento della stessa è rappresentato dalla memoria integrativa che deve avere, ex art. 709 comma 3 c.p.c., il contenuto di cui all'art. 163 comma 3 n.2), 3), 4), 5) e 6). Ne consegue l'inammissibilità di siffatta domanda giudiziale della convenuta.
Non v'è più luogo a provvedere in ordine al regime di affidamento della figlia
, avendo la medesima nel corso del presente giudizio raggiunto la maggiore Per_1 età.
Per quanto riguarda, invece, le rispettive domande di affidamento e collocamento prevalente della figlia minorenne delle parti , il Collegio condivide e fa Per_2 proprie le determinazioni assunte dal G.I. con provvedimento del 9/3/23 a parziale e ulteriore modifica dell'ordinanza presidenziale del 12/3/19, come già modificata con ordinanza del G.I. del 26/3/21, con le quali veniva disposto l'affidamento esclusivo di e il suo collocamento prevalente presso il padre. Per_2
In proposito il Collegio ritiene che l'affidamento esclusivo della figlia minorenne al padre risponde all'interesse educativo della prima ad avere Persona_4 un solo centro decisionale, tempestivo ed efficiente, essendo per converso l'affidamento condiviso ai due genitori, chiesto dalla convenuta, contrario nella specie all'interesse della minore in quanto il totale disinteresse della madre da questa finora reiteratamente palesato non farebbe altro che ostacolare e rendere difficoltoso il positivo esercizio della potestà di cura e di educazione della figlia da parte del padre, con danno per la minore. Depongono in tal senso quanto dedotto da entrambe le parti circa l'allontanamento della madre e il suo definitivo trasferimento in Sicilia con il nuovo compagno ormai da oltre sette anni, e la mancata sua prestazione di qualsivoglia accudimento di entrambe le figlie per tempi prolungati, nonché in ordine al suo totale disinteresse affettivo ed educativo nei confronti tanto di quanto di nel frattempo divenuta Per_2 Per_1 maggiorenne. In proposito rileva tanto la circostanza, sottolineata già nel provvedimento del G.I., per cui l' “non avendo essa mai dato alcun seguito CP_1 all'ordinanza presidenziale del 12/3/19 né in ordine ai suoi diritti-doveri di visita delle figlie minori ivi stabiliti, da esercitarsi a mezzo di suoi spostamenti nel luogo di residenza delle minori e non già il contrario ( come preteso dalla fino all'udienza del 26/3/21 ), né in ordine alla corresponsione del minimale contributo CP_1 al mantenimento delle figlie disposto a suo carico ( cfr., su quest'ultimo punto, la sentenza penale n. 1358
8 emessa da questo Tribunale il 23/6/22 nei confronti della , depositata dall'attore il 27/6/22 ); che CP_1 inoltre è risultato provato che le minori sono state esposte dalla ad episodi di violenza assistita, CP_1 perpetrati nei confronti della medesima dal di lei compagno ( cfr. audizione delle figlie all'udienza del 1
7/7/20 );”, quanto e soprattutto la circostanza che la convenuta non abbia dato alcun seguito all'ordinanza del G.I. del 17/7/20 con la quale, in accoglimento di un'istanza da lei stessa proposta, venivano stabilite le modalità del suo diritto- dovere di tenere con sé le figlie per le ferie estive del 2020 e del 2021.
Osservato inoltre che non hanno trovato riscontro le circostanze lamentate dalla convenuta d'insalubrità dell'appartamento in cui hanno vissuto il con Parte_1 le figlie, e parimenti non hanno trovato riscontro le asserite dipendenze da sostanze alcoliche e stupefacenti attribuite al dalla . Sul Parte_1 CP_1 punto, infatti, i Servizi Sociali di FE, con relazione depositata il 25/11/20, hanno rilevato che “dal 2007, anno in cui ha occupato l'abitazione sita in via paolo borsellino n.10, i termosifoni non ci sono mai stati, ciononostante ha provveduto al riscaldamento dell'abitazione tramite l'istallazione di due condizionatori uno per camera da letto, una stufa a gas nella cucina e una stufa elettrica per il soggiorno. Lo stesso, dichiara che, dal mese di agosto l'abitazione non è agibile a causa di grandi infiltrazioni […] ha ritenuto necessario trasferirsi con le minori presso l'abitazione di parenti e congiunti […] Il sig. ha inoltre dichiarato, che sta provvedendo anche alla regolarizzazione dell'appartamento con Parte_1
l'ATER” nonché “Il sig. dichiara di non fare uso di sostanze e che non ha problemi ad effettuare accertamenti vari” sottolineando, dunque, l'infondatezza di quanto asserito dalla convenuta. Ciò posto, l'affidamento esclusivo di al ON e suo Per_2 collocamento prevalente con quest'ultimo risulta essere la decisione più confacente all'interesse mortale e materiale della figlia . Per_2
Quanto, invece, ai tempi di frequentazione della figlia minore con la Per_2 madre ( da ultimo modificati su istanza concorde dei difensori delle parti all'udienza del 26/3/21, nei seguenti termini: “per i diritti/doveri della sig.ra che CP_1 tenuto conto del suo trasferimento stabile in Sicilia, saranno regolati nel senso che la medesima potrà stare con le figlie che FE o nei pressi ogni volta che lo vorrà previo avviso al sig. di almeno 15 Parte_1 giorni, oppure potrà tenerle con sé in Ponticelli ( NA ) presso la casa della propria madre ( ) CP_3 anche in tal caso con preavviso di almeno 15 gg con accompagnamento delle minori all'andata da parte del padre e loro riaccompagnamento a FE, al ritorno, a cura della madre.” ), il Collegio, stante anche l'ammonimento del G.I. all' del 9/3/23 circa il non rendersi CP_1 ulteriormente inadempiente agli obblighi a suo carico, ritiene di dover confermare tali modalità stabilite su richiesta congiunta delle parti, nell'auspicio di un
9 riavvicinamento almeno minimale della madre alla figlia , soprattutto per il Per_2 benessere di quest'ultima.
Va ora stabilito la somma di denaro da porre a carico della convenuta a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie delle parti.
In proposito va rammentato che costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui a seguito della separazione personale tra coniugi anche la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 30, co. 1, Cost. e l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione ( cfr. Cass. n. 21273 del 18/9/13 nonché, da ultimo, Cass. 19299 del
16/9/20 ).
Ciò posto, procedendo con l'esame delle rispettive condizioni economiche delle parti, va rilevato che dal compendio probatorio in atti risulta che l'attore all'epoca dell'udienza presidenziale dichiarava di svolgere lavori saltuari, poi successivamente ha dichiarato ai Servizi Sociali di FE di percepire all'epoca
( novembre 2020 ) il reddito di cittadinanza mentre la , anch'essa CP_1 disoccupata e percettrice di reddito di cittadinanza, ha precisato con la memoria ex art. 183 n. 1, comma VI, c.p.c. di non percepire più tale somma e di potere, pertanto, contribuire al mantenimento delle figlie esclusivamente tramite vestiario e/o alimenti.
In particolare, in merito alla figlia , maggiorenne, la ha dedotto in Per_1 CP_1 sede di memorie conclusionali che la stessa attualmente sarebbe divenuta economicamente autosufficiente in quanto si sarebbe trasferita in Germania dal fratello unilaterale, figlio della , dove svolgerebbe attività lavorativa CP_1 retribuita, d'altra parte l'attore sul punto nulla ha affermato. Siffatta allegazione è inammissibile in quanto successiva all'ultimo momento processuale in proposito utile, costituito dall'udienza di precisazione delle conclusioni ( fatta salva la
10 specifica ed eccezionale ipotesi, che qui non ricorre, in cui si alleghi e si provi la sopravvenienza del fatto nuovo nelle more tra l'udienza di p.c. e il deposito della comparsa conclusionale ). E' dunque assorbito il rilievo che siffatta allegazione è peraltro del tutto sfornita di prova.
Ciò posto, il Collegio prende atto che l'attore non ha allegato, né provato o chiesto di provare, alcunché in relazione alla situazione economico-reddituale della convenuta, e peraltro neppure alcunché in relazione alla situazione economico- reddituale dell'attore stesso, limitandosi entrambi ad affermare il proprio stato di disoccupazione. In tale situazione non resta che dare applicazione al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in ogni caso, anche nel caso limite in cui uno dei due genitori sia disoccupato o comunque non risultino positivamente provate le sue effettive capacità economiche, il medesimo ha ugualmente l'onere di contribuire in una misura almeno minimale al mantenimento della prole minorenne ( e/o maggiorenne ma economicamente non autosufficiente ). Applicando siffatti principii al caso di specie, il Collegio ritiene di confermare a carico dell' l'obbligo di CP_1 corrispondere all'attore, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Per_2
e , quest'ultima maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, la Per_1 somma mensile di euro 150,00 ( euro 75,00 per ciascuna figlia ), somma complessiva su cui peraltro le parti sono state concordi all'udienza del 26/3/21, oltre all'obbligo della convenuta di rimborsare all'attore il 20% delle spese straordinarie per la prole, anche all'uopo tenuto conto della percezione integrale da parte del dell'a.u.u. spettante alle parti per le figlie che in questa Parte_1 sede viene confermata.
Le spese di lite vanno regolamentate con applicazione del principio di soccombenza e quindi vanno addossate alla convenuta. Tali spese giudiziali vanno attribuite all'Erario ex art. 133, D.P.R. 115/02: con separato e contestuale decreto vengono invero liquidate le spese di lite spettanti al difensore dell'attore
( per l'attività defensionale espletata dall'avv. Ciampini dal 7/3/25 in poi ) ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da in data 22/12/18, già Parte_1
11 pronunciata la separazione personale dei coniugi con la sentenza non definitiva n. 106 del 26/1/23, così provvede:
a) accoglie la domanda dell'attore di addebito della separazione in capo ad
; Controparte_1
b) dichiara l'inammissibilità della domanda di addebito della separazione proposta da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
c) n.l.p. sull'affidamento della figlia delle parti;
Controparte_2
d) affida la figlia minorenne in via esclusiva a Persona_4 Parte_1
con il suo collocamento presso quest'ultimo, regolamentando i
[...] diritti-doveri di visita della figlia da parte della madre come da Per_2 provvedimento del G.I. del 26/3/21, sopratrascritto;
e) pone a carico della convenuta l'obbligo di contribuire al mantenimento delle due figlie delle parti e a mezzo del versamento all'attore, Per_1 Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile complessiva di
€ 150,00, da intendersi € 75,00 ciascuna, oltre rivalutazione annuale ex lege secondo indici ISTAT, nonché oltre al rimborso del 20 % delle correlative spese straordinarie richiamandosi a tale ultimo proposito il
Protocollo in uso presso questo Tribunale;
f) attribuisce integralmente a l'assegno unico ed Parte_1 universale spettante alle parti in relazione alle figlie e Persona_4
; Controparte_2
g) condanna a rifondere all'Erario le spese di lite Controparte_1 liquidate con separato e contestuale decreto all'avv. Ciampini Pamela n.q. di difensore di persona ammessa al P.S.S. in complessivi € 1.300,00, oltre rimborso spese forfettarie 15 % e oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Frosinone, il 22/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3817/18 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ciampini Pamela giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 7/3/25
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Bellomo Filippina giusta Controparte_1 procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 26/6/20
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi.
CONCLUSIONI: come in verbale d'udienza dell'11/3/25, quanto all'attore ( la convenuta non è comparsa, onde rimangono ferme le conclusioni di cui ai pregressi suoi scritti difensivi ).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 22/12/18 l'attore ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
. A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con rito civile con
[...] la in AL ( FI ) il 30/7/03; che dalla loro relazione coniugale sono CP_1 nate le figlie ( il 10/10/05 ) e ( il 14/10/08 ); che l'unione Per_1 Per_2 coniugale è entrata in crisi a causa dei comportamenti della moglie che dapprima aveva attentato alla vita di esso e poi aveva abbandonato la casa Parte_1 coniugale sita in FE ( FR ) per andare a vivere in Vallelunga Pratameno
( CL ) col suo nuovo convivente. Concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito in capo alla convenuta,
l'affidamento esclusivo a lui delle figlie delle parti con la regolamentazione dei tempi e delle modalità di loro visita da parte della madre, obbligo in capo a quest'ultima di contribuire al mantenimento delle figlie col versamento a esso attore della somma mensile complessiva di € 500,00, oltre al rimborso del 50% delle correlative spese straordinarie.
La convenuta si costituiva in giudizio, nulla opponendo in ordine all'avversa domanda di separazione e contestando le avverse allegazioni relative alle cause della rottura dell'unione coniugale, da fare risalire ai comportamenti ossessivi e gelosi del nonché a sue aggressioni fisiche nei confronti della moglie, Parte_1 avvenute anche alla presenza delle figlie. Concludeva chiedendo l'affidamento condiviso delle figlie ai due genitori ed il loro collocamento prevalente presso di lei, con la regolamentazione di tempi e modalità di loro visita da parte del padre e con l'imposizione in capo a quest'ultimo dell'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie col versamento a essa convenuta della somma mensile di € 400,00, oltre al rimborso del 50% delle correlative spese straordinarie, senza dunque formulare una domanda di assegno perequativo di mantenimento in suo favore.
Con ordinanza del 12/3/19 il Presidente di questo Tribunale emanava i provvedimenti provvisori e urgenti, coi quali autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava le figlie minorenni congiuntamente ai due genitori e ne disponeva il loro collocamento prevalente con il padre, regolamentando i diritti- doveri di visita della madre, assegnava la casa coniugale di FE in godimento al poneva a carico della convenuta un assegno mensile di Parte_1
2 € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT ( € 100,00 ciascuna ), oltre al rimborso del
20% delle spese straordinarie per le figlie.
Nel corso del giudizio la convenuta chiedeva diverse volte di essere autorizzata a tenere con sé le figlie per un periodo continuativo presso la propria abitazione in
Sicilia o in alternativa a trascorrere detti periodi presso l'abitazione dei propri parenti sita in Napoli in particolare in occasione delle vacanze estive 2020 e di quelle del 2021 nonché per le Festività natalizie e di fine anno 2021/22. In merito alle ferie estive del 2020, stante il dissenso del padre, venivano ascoltate le figlie minori delle parti. All'esito dell'ascolto il G.I., in accoglimento dell'istanza della convenuta, stabiliva le modalità di esercizio da parte della del suo CP_1 diritto-dovere di tenere con sé le figlie per tale periodo, ma quest'ultima poi non vi dava seguito. Per quanto riguarda le successive ferie estive dell'anno 2021, parimenti l' formulava istanza al G.I. il quale, stante la non opposizione CP_1 sul punto da parte dell'attore, autorizzava tale richiesta ma anche in tal caso non v'è evidenza in atti che la convenuta vi abbia dato concreto seguito. In relazione alla richiesta in merito alle festività di fine anno 2021-22, invece, le minori ascoltate dal G.I. riferivano di aver espresso la volontà di trascorrere il Natale col la madre esclusivamente in ragione della contestuale presenza del fratello unilaterale figlio della , che viveva fuori dall'Italia, ma che Per_3 CP_1 avendo quest'ultimo modificato i propri programmi le medesime non avevano più intenzione di trascorrere tale periodo con la madre e per l'effetto il G.I. rigettava l'istanza della convenuta.
Nel corso della fase contenziosa la convenuta, in data 2/10/20, formulava inoltre istanza di intervento dei Servizi Sociali e del SERD competente al fine di verificare le condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione in cui vivevano le figlie unitamente al nonché lo stato di salute di quest'ultimo, stante l'asserito suo uso Parte_1 di sostanze alcoliche e stupefacenti. Il G.I., pertanto, con provvedimento del
16/10/20 dava incarico ai Servizi Sociali di FE di fornire una relazione sul punto.
Nel prosieguo del giudizio veniva espletato più volte da parte del G.I. il tentativo di conciliazione onde consentire alle parti di pervenire ad una soluzione conciliativa della presente controversia, e ciò peraltro conduceva a un accordo conciliativo
3 provvisorio raggiunto dalle parti all'udienza del 26/3/21 in ordine tra l'altro alla misura del complessivo assegno da porre a carico della convenuta a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, da esse individuato nell'importo complessivo di € 150,00 mensili, accordo recepito dal G.I. con una sua contestuale ordinanza ex art. 709, u.co., c.p.c.. Tali tentativi di conciliazione sortivano poi esito negativo e all'udienza del 16/11/21 il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. All'udienza del 20/1/23 le parti chiedevano l'immediata pronuncia di sentenza non definitiva sul loro status coniugale e, all'esito di ciò, la rimessione della causa sul ruolo del G.I. per la decisione sulle rispettive istanze istruttorie delle parti nonché sulle ulteriori istanze nelle more formulate dall'attore ex art. 709, u.co., c.p.c. ed ex art. 709 ter
c.p.c.: il G.I. disponeva in conformità e rimetteva in proposito una prima volta la causa al Collegio per l'emanazione della sentenza sullo status coniugale delle parti.
Con sentenza non definitiva n. 106 del 26/1/23 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e e Parte_1 Controparte_1 con separata e contestuale ordinanza disponeva la rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio.
Nel corso della successiva fase contenziosa, con provvedimento del 9/3/23 il G.I. rigettava tutte le istanze istruttorie formulate dalla convenuta, in quanto inerenti a fatti nuovi e non dedotti entro i termini perentori di formazione del thema probandum e contestualmente, a parziale modifica dell'ordinanza del 26/3/21, disponeva l'affidamento esclusivo delle due figlie minorenni delle parti CP_2
e al padre con ammonimento
[...] Persona_4 Parte_1 all' a non rendersi ulteriormente inadempiente agli obblighi a suo carico CP_1 posti nei confronti delle figlie, in particolare in relazione all'obbligo di contribuire al mantenimento di queste ultime nonché al suo diritto-dovere di visita, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11/3/25 parte attrice precisava le proprie conclusioni mentre nessuno compariva per la convenuta e il G.I. dichiarava l'inammissibilità delle note scritte in sostituzione d'udienza depositate dal difensore di quest'ultima
( non autorizzate ). La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti di termini di giorni 60 + 20 ex art. 190 c.p.c..
4 Con la propria comparsa conclusionale la convenuta ha reiterato le conclusioni come già rassegnate nei propri scritti difensivi, insistendo nelle proprie istanze istruttorie, ed ha evidenziato per la prima volta che la figlia , ormai Per_1 maggiorenne, svolgerebbe attività lavorativa in Germania dove si è trasferita e, pertanto, la stessa sarebbe divenuta economicamente indipendente.
Essendo già stata pronunciata sentenza parziale di separazione personale dei coniugi, in questa sede deve decidersi in ordine alle residue questioni.
In ordine alla domanda di addebito della separazione proposta dall'attore a carico della in ragione del suo comportamento contrario ai doveri coniugali, CP_1 costituito dall'essersi allontanata immotivatamente dall'abitazione familiare e dall'avere intrattenuto una relazione extra-coniugale, è opportuno rilevare che sugli aspetti salienti di tali fatti v'è stata sostanziale ammissione da parte della convenuta, seppure vi sia contrasto tra le parti circa la precisa epoca temporale in cui collocarli. Invero in sede d'udienza presidenziale del 6/3/19 l' CP_1 dichiarava “Convivo con il mio nuovo compagno da circa 2 anni. […] Le mie figlie vivono con mio marito.
Non so se mio marito lavora. Non ha contatti con mio marito neppure telefonico da circa 2 anni. Ho visto le mie figlie per l'ultima volta nel Natale 2017 a Napoli dove vivono le sorelle di mia madre. Sento le mie figlie al telefono.”, mentre in ricorso l'attore aveva collocato temporalmente l'allontanamento dalla casa familiare della soltanto ad alcuni mesi prima rispetto al CP_1 deposito del ricorso del dicembre 2018. Entrambi nulla hanno invece allegato, e provato, circa un eventuale antecedente periodo temporale d'istaurazione da parte della convenuta della nuova sua relazione che però deve dunque farsi risalire quantomeno al Marzo 2017.
Quindi la causa petendi della domanda di addebito qui in esame è costituita sia dal predetto abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, sia dalla motivazione che a ciò quest'ultima è stata spinta.
Quanto a tale causa petendi della domanda di addebito in esame, va in primo luogo sottolineato che la pronuncia di addebito postula l'accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima. In particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di
5 frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” ( cfr.
Cass. n. 12130 del 28/9/01, Cass. n. 12383 dell'11/6/05 e Cass. n. 23071 del
16/11/05 ).
Va precisato inoltre in particolare che la Suprema Corte con una recente ordinanza ( n. 1785 del 28/1/21 ) ha ribadito il seguente principio di diritto: “a) il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto;
b) nel giudizio di separazione personale la distribuzione dell'onere della prova vuole che la parte che promuove domanda di addebito deve provare l'allontanamento dal domicilio coniugale dell'altra che, a sua volta, per evitare l'addebito deve provare che l'allontanamento sia conseguenza della già intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
c) l'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, se non assistito da una giusta causa, costituisce violazione dell'obbligo di convivenza e in tal caso il richiedente non è tenuto neppure a provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza”.
Tornando al caso che ci occupa è pacifico che la ha lasciato la casa CP_1 familiare, come da lei stessa dichiarato, per trasferirsi a vivere in Sicilia con il nuovo compagno, avendo in seguito esclusivamente contatti telefonici con le figlie. Le allegazioni e deduzioni prodotte dalla non sono state in grado CP_1 di fornire una differente ricostruzione dei fatti, così confermando il totale disinteresse per le sorti del matrimonio e per l'assolvimento dei doveri dallo stesso scaturenti.
Deve osservarsi che la preesistenza della crisi coniugale, a detta della convenuta, sarebbe infatti da imputare “esclusivamente al sig. il quale per gelosia ed a causa della Parte_1 sua dipendenza all'alcool sottoponeva la sig.ra a continue vessazioni fisiche e psicologiche arrivando CP_1 anche a porre in essere atti violenti”, ma tali asserzioni sono rimaste del tutto sfornite di
6 prova. Invero il Collegio condivide la non ammissione delle prove orali in proposito richieste dalla convenuta disposta dal G.I. con ordinanza del 9/3/23 in quanto, “inerenti a fatti nuovi non dedotti in precedenza entro i termini perentori di formazione del thema probandum ( memoria integrativa e, per l'eventuale specificazione di fatti ivi dedotti, memoria n. 1, oppure memoria n. 2 ma soltanto in relazione ad avverse modifiche di domande o di fatti nella memoria n. 1 ), posto che nella specie la convenuta fino alla memoria n. 1 si è limitata ad allegare generiche avverse vessazioni fisiche e psicologiche senza operare alcun riferimento agli specifici fatti poi articolati in memoria n. 2 ( e non avendo dal suo canto l'attore nella memoria n. 1 modificato alcunché rispetto alla propria memoria integrativa ), e ritenuto pertanto assorbito l'esame della prova contraria diretta richiesta dall'attore sulle avverse prove testimoniali;
”.
Dal compendio probatorio in atti, pertanto, le predette circostanze di fatto sono rimaste sfornite di riscontro probatorio, con conseguente assenza di qualsiasi giustificazione dell'allontanamento della casa familiare da parte della convenuta anche in relazione agli asseriti comportamenti violenti posti in essere dal
Su tale ultimo punto, depone in tal senso anche il decreto di Parte_1 archiviazione emessa in data 29/9/22 dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone nei confronti del e da quest'ultimo prodotta in atti, per il reato di cui Parte_1 all'art. 572 c.p. nei confronti della ( che in questa sede assume la forza CP_1 probatoria di c.d. prova atipica ).
Dunque appare chiara la violazione, da parte della , dei doveri coniugali CP_1 di cui agli artt. 30 Cost. e 143 c.c., con specifico riferimento ai doveri di collaborazione e coabitazione, nonché di assistenza morale e materiale nei riguardi di entrambe le figlie all'epoca rimaste nella casa familiare con il e in relazione altresì alla relazione extra-coniugale da essa intrapresa Parte_1 quantomeno dal Marzo 2017 e quindi in costanza di matrimonio.
E' assorbito dunque l'esame della ulteriore allegazione fattuale effettuata dall'attore a supporto della domanda di addebito costituita dalla circostanza inerente al presunto episodio violento a suo danno posto in essere dalla CP_1
( peraltro non supportato da idonea prova in quanto la documentazione medica all'uopo prodotta è in lingua tedesca ).
Per quanto attiene, invece, alla domanda di addebito della separazione formulata dalla nei confronti del soltanto in sede di memoria ex art. CP_1 Parte_1
183, VI comma, n. 1, c.p.c., la stessa è tardiva in quanto nel giudizio di
7 separazione il momento preclusivo ultimo per proporre la domanda di addebito e per esporre i fatti posti a fondamento della stessa è rappresentato dalla memoria integrativa che deve avere, ex art. 709 comma 3 c.p.c., il contenuto di cui all'art. 163 comma 3 n.2), 3), 4), 5) e 6). Ne consegue l'inammissibilità di siffatta domanda giudiziale della convenuta.
Non v'è più luogo a provvedere in ordine al regime di affidamento della figlia
, avendo la medesima nel corso del presente giudizio raggiunto la maggiore Per_1 età.
Per quanto riguarda, invece, le rispettive domande di affidamento e collocamento prevalente della figlia minorenne delle parti , il Collegio condivide e fa Per_2 proprie le determinazioni assunte dal G.I. con provvedimento del 9/3/23 a parziale e ulteriore modifica dell'ordinanza presidenziale del 12/3/19, come già modificata con ordinanza del G.I. del 26/3/21, con le quali veniva disposto l'affidamento esclusivo di e il suo collocamento prevalente presso il padre. Per_2
In proposito il Collegio ritiene che l'affidamento esclusivo della figlia minorenne al padre risponde all'interesse educativo della prima ad avere Persona_4 un solo centro decisionale, tempestivo ed efficiente, essendo per converso l'affidamento condiviso ai due genitori, chiesto dalla convenuta, contrario nella specie all'interesse della minore in quanto il totale disinteresse della madre da questa finora reiteratamente palesato non farebbe altro che ostacolare e rendere difficoltoso il positivo esercizio della potestà di cura e di educazione della figlia da parte del padre, con danno per la minore. Depongono in tal senso quanto dedotto da entrambe le parti circa l'allontanamento della madre e il suo definitivo trasferimento in Sicilia con il nuovo compagno ormai da oltre sette anni, e la mancata sua prestazione di qualsivoglia accudimento di entrambe le figlie per tempi prolungati, nonché in ordine al suo totale disinteresse affettivo ed educativo nei confronti tanto di quanto di nel frattempo divenuta Per_2 Per_1 maggiorenne. In proposito rileva tanto la circostanza, sottolineata già nel provvedimento del G.I., per cui l' “non avendo essa mai dato alcun seguito CP_1 all'ordinanza presidenziale del 12/3/19 né in ordine ai suoi diritti-doveri di visita delle figlie minori ivi stabiliti, da esercitarsi a mezzo di suoi spostamenti nel luogo di residenza delle minori e non già il contrario ( come preteso dalla fino all'udienza del 26/3/21 ), né in ordine alla corresponsione del minimale contributo CP_1 al mantenimento delle figlie disposto a suo carico ( cfr., su quest'ultimo punto, la sentenza penale n. 1358
8 emessa da questo Tribunale il 23/6/22 nei confronti della , depositata dall'attore il 27/6/22 ); che CP_1 inoltre è risultato provato che le minori sono state esposte dalla ad episodi di violenza assistita, CP_1 perpetrati nei confronti della medesima dal di lei compagno ( cfr. audizione delle figlie all'udienza del 1
7/7/20 );”, quanto e soprattutto la circostanza che la convenuta non abbia dato alcun seguito all'ordinanza del G.I. del 17/7/20 con la quale, in accoglimento di un'istanza da lei stessa proposta, venivano stabilite le modalità del suo diritto- dovere di tenere con sé le figlie per le ferie estive del 2020 e del 2021.
Osservato inoltre che non hanno trovato riscontro le circostanze lamentate dalla convenuta d'insalubrità dell'appartamento in cui hanno vissuto il con Parte_1 le figlie, e parimenti non hanno trovato riscontro le asserite dipendenze da sostanze alcoliche e stupefacenti attribuite al dalla . Sul Parte_1 CP_1 punto, infatti, i Servizi Sociali di FE, con relazione depositata il 25/11/20, hanno rilevato che “dal 2007, anno in cui ha occupato l'abitazione sita in via paolo borsellino n.10, i termosifoni non ci sono mai stati, ciononostante ha provveduto al riscaldamento dell'abitazione tramite l'istallazione di due condizionatori uno per camera da letto, una stufa a gas nella cucina e una stufa elettrica per il soggiorno. Lo stesso, dichiara che, dal mese di agosto l'abitazione non è agibile a causa di grandi infiltrazioni […] ha ritenuto necessario trasferirsi con le minori presso l'abitazione di parenti e congiunti […] Il sig. ha inoltre dichiarato, che sta provvedendo anche alla regolarizzazione dell'appartamento con Parte_1
l'ATER” nonché “Il sig. dichiara di non fare uso di sostanze e che non ha problemi ad effettuare accertamenti vari” sottolineando, dunque, l'infondatezza di quanto asserito dalla convenuta. Ciò posto, l'affidamento esclusivo di al ON e suo Per_2 collocamento prevalente con quest'ultimo risulta essere la decisione più confacente all'interesse mortale e materiale della figlia . Per_2
Quanto, invece, ai tempi di frequentazione della figlia minore con la Per_2 madre ( da ultimo modificati su istanza concorde dei difensori delle parti all'udienza del 26/3/21, nei seguenti termini: “per i diritti/doveri della sig.ra che CP_1 tenuto conto del suo trasferimento stabile in Sicilia, saranno regolati nel senso che la medesima potrà stare con le figlie che FE o nei pressi ogni volta che lo vorrà previo avviso al sig. di almeno 15 Parte_1 giorni, oppure potrà tenerle con sé in Ponticelli ( NA ) presso la casa della propria madre ( ) CP_3 anche in tal caso con preavviso di almeno 15 gg con accompagnamento delle minori all'andata da parte del padre e loro riaccompagnamento a FE, al ritorno, a cura della madre.” ), il Collegio, stante anche l'ammonimento del G.I. all' del 9/3/23 circa il non rendersi CP_1 ulteriormente inadempiente agli obblighi a suo carico, ritiene di dover confermare tali modalità stabilite su richiesta congiunta delle parti, nell'auspicio di un
9 riavvicinamento almeno minimale della madre alla figlia , soprattutto per il Per_2 benessere di quest'ultima.
Va ora stabilito la somma di denaro da porre a carico della convenuta a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie delle parti.
In proposito va rammentato che costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui a seguito della separazione personale tra coniugi anche la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 30, co. 1, Cost. e l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione ( cfr. Cass. n. 21273 del 18/9/13 nonché, da ultimo, Cass. 19299 del
16/9/20 ).
Ciò posto, procedendo con l'esame delle rispettive condizioni economiche delle parti, va rilevato che dal compendio probatorio in atti risulta che l'attore all'epoca dell'udienza presidenziale dichiarava di svolgere lavori saltuari, poi successivamente ha dichiarato ai Servizi Sociali di FE di percepire all'epoca
( novembre 2020 ) il reddito di cittadinanza mentre la , anch'essa CP_1 disoccupata e percettrice di reddito di cittadinanza, ha precisato con la memoria ex art. 183 n. 1, comma VI, c.p.c. di non percepire più tale somma e di potere, pertanto, contribuire al mantenimento delle figlie esclusivamente tramite vestiario e/o alimenti.
In particolare, in merito alla figlia , maggiorenne, la ha dedotto in Per_1 CP_1 sede di memorie conclusionali che la stessa attualmente sarebbe divenuta economicamente autosufficiente in quanto si sarebbe trasferita in Germania dal fratello unilaterale, figlio della , dove svolgerebbe attività lavorativa CP_1 retribuita, d'altra parte l'attore sul punto nulla ha affermato. Siffatta allegazione è inammissibile in quanto successiva all'ultimo momento processuale in proposito utile, costituito dall'udienza di precisazione delle conclusioni ( fatta salva la
10 specifica ed eccezionale ipotesi, che qui non ricorre, in cui si alleghi e si provi la sopravvenienza del fatto nuovo nelle more tra l'udienza di p.c. e il deposito della comparsa conclusionale ). E' dunque assorbito il rilievo che siffatta allegazione è peraltro del tutto sfornita di prova.
Ciò posto, il Collegio prende atto che l'attore non ha allegato, né provato o chiesto di provare, alcunché in relazione alla situazione economico-reddituale della convenuta, e peraltro neppure alcunché in relazione alla situazione economico- reddituale dell'attore stesso, limitandosi entrambi ad affermare il proprio stato di disoccupazione. In tale situazione non resta che dare applicazione al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in ogni caso, anche nel caso limite in cui uno dei due genitori sia disoccupato o comunque non risultino positivamente provate le sue effettive capacità economiche, il medesimo ha ugualmente l'onere di contribuire in una misura almeno minimale al mantenimento della prole minorenne ( e/o maggiorenne ma economicamente non autosufficiente ). Applicando siffatti principii al caso di specie, il Collegio ritiene di confermare a carico dell' l'obbligo di CP_1 corrispondere all'attore, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Per_2
e , quest'ultima maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, la Per_1 somma mensile di euro 150,00 ( euro 75,00 per ciascuna figlia ), somma complessiva su cui peraltro le parti sono state concordi all'udienza del 26/3/21, oltre all'obbligo della convenuta di rimborsare all'attore il 20% delle spese straordinarie per la prole, anche all'uopo tenuto conto della percezione integrale da parte del dell'a.u.u. spettante alle parti per le figlie che in questa Parte_1 sede viene confermata.
Le spese di lite vanno regolamentate con applicazione del principio di soccombenza e quindi vanno addossate alla convenuta. Tali spese giudiziali vanno attribuite all'Erario ex art. 133, D.P.R. 115/02: con separato e contestuale decreto vengono invero liquidate le spese di lite spettanti al difensore dell'attore
( per l'attività defensionale espletata dall'avv. Ciampini dal 7/3/25 in poi ) ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da in data 22/12/18, già Parte_1
11 pronunciata la separazione personale dei coniugi con la sentenza non definitiva n. 106 del 26/1/23, così provvede:
a) accoglie la domanda dell'attore di addebito della separazione in capo ad
; Controparte_1
b) dichiara l'inammissibilità della domanda di addebito della separazione proposta da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
c) n.l.p. sull'affidamento della figlia delle parti;
Controparte_2
d) affida la figlia minorenne in via esclusiva a Persona_4 Parte_1
con il suo collocamento presso quest'ultimo, regolamentando i
[...] diritti-doveri di visita della figlia da parte della madre come da Per_2 provvedimento del G.I. del 26/3/21, sopratrascritto;
e) pone a carico della convenuta l'obbligo di contribuire al mantenimento delle due figlie delle parti e a mezzo del versamento all'attore, Per_1 Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile complessiva di
€ 150,00, da intendersi € 75,00 ciascuna, oltre rivalutazione annuale ex lege secondo indici ISTAT, nonché oltre al rimborso del 20 % delle correlative spese straordinarie richiamandosi a tale ultimo proposito il
Protocollo in uso presso questo Tribunale;
f) attribuisce integralmente a l'assegno unico ed Parte_1 universale spettante alle parti in relazione alle figlie e Persona_4
; Controparte_2
g) condanna a rifondere all'Erario le spese di lite Controparte_1 liquidate con separato e contestuale decreto all'avv. Ciampini Pamela n.q. di difensore di persona ammessa al P.S.S. in complessivi € 1.300,00, oltre rimborso spese forfettarie 15 % e oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Frosinone, il 22/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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