Art. 3. Base imponibile e periodo di commisurazione del contributo 1. Per i soggetti indicati alle lettere da a) ad f) dell'art. 2, il contributo e' applicato, nelle misure e nei limiti di reddito indicati all' art. 31, commi 8 , 9 , 11 , 13 e 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e successive modificazioni, sul reddito complessivo ai fini dell'IRPEF determinato ai sensi dell'art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Per i redditi di lavoro dipendente e di pensione, posseduti unitamente ad altri redditi, restano ferme le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento relativamente alla esclusione dei redditi stessi dalla formazione della base imponibile, nonche' alla loro rilevanza ai fini dell'applicazione delle aliquote del contributo; l'importo di tali redditi e' computato al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente o pensionato.
2. Per i soggetti indicati alla lettera f) dell'art. 2, che siano tenuti al pagamento del contributo per un periodo inferiore all'anno, il contributo e' determinato ai sensi dell' art. 31, comma 11, della legge n. 41 del 1986 , al netto delle somme gia' pagate a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
3. Per i soggetti indicati alla lettera g) dell'art. 2 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 8 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 1 novembre 1986 e del decreto dello stesso Ministro 27 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1990, salvo l'obbligo di corrispondere il contributo con i criteri e le modalita' stabilite con il presente regolamento qualora i predetti soggetti siano tenuti a presentare in Italia la dichiarazione dei redditi.
4. A decorrere dall'anno 1992 il contributo di cui all'art. 1, comma 1, e' commisurato al reddito complessivo ai fini dell'IRPEF relativo all'anno cui il contributo medesimo si riferisce.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 31 della legge n. 41 del 1986 v. nelle note alle premesse.
- L'art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e' il seguente:
"Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). - 1.
Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e professioni.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'art. 5, nonche' quelle delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5. Per le perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice supera l'ammontare dei redditi la differenza puo' essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'art. 79 o a norma dell' art. 2, comma 9, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , ne' per le perdite relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1985".
- Il D.M. 8 ottobre 1986 concerne: "Determinazione per l'anno 1986 del contributo per l'assistenza sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell' art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633 , convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33 ".
- Il D.M. 27 settembre 1990 concerne: "Assicurazione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale dei lavoratori disoccupati residenti in Italia".
2. Per i soggetti indicati alla lettera f) dell'art. 2, che siano tenuti al pagamento del contributo per un periodo inferiore all'anno, il contributo e' determinato ai sensi dell' art. 31, comma 11, della legge n. 41 del 1986 , al netto delle somme gia' pagate a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
3. Per i soggetti indicati alla lettera g) dell'art. 2 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 8 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 1 novembre 1986 e del decreto dello stesso Ministro 27 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1990, salvo l'obbligo di corrispondere il contributo con i criteri e le modalita' stabilite con il presente regolamento qualora i predetti soggetti siano tenuti a presentare in Italia la dichiarazione dei redditi.
4. A decorrere dall'anno 1992 il contributo di cui all'art. 1, comma 1, e' commisurato al reddito complessivo ai fini dell'IRPEF relativo all'anno cui il contributo medesimo si riferisce.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 31 della legge n. 41 del 1986 v. nelle note alle premesse.
- L'art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e' il seguente:
"Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). - 1.
Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e professioni.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'art. 5, nonche' quelle delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5. Per le perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice supera l'ammontare dei redditi la differenza puo' essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'art. 79 o a norma dell' art. 2, comma 9, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , ne' per le perdite relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1985".
- Il D.M. 8 ottobre 1986 concerne: "Determinazione per l'anno 1986 del contributo per l'assistenza sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell' art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633 , convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33 ".
- Il D.M. 27 settembre 1990 concerne: "Assicurazione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale dei lavoratori disoccupati residenti in Italia".