Art. 4.
Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425 , e le norme esecutive approvate con decreto Ministeriale 4 luglio 1945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1945, n. 84, che non siano modificate dalla presente legge.
Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425 , e le norme esecutive approvate con decreto Ministeriale 4 luglio 1945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1945, n. 84, che non siano modificate dalla presente legge.