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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/11/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 552/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 552/2025 promossa tra:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EL GI (C.F. ), giusta procura in C.F._2 atti;
E
pagina1 di 5 GIUDICE FRANCA (C.F. ); C.F._3
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Autorizzare i coniugi al rilascio reciproco fin d'ora dei passaporti e/o documenti equipollenti;
3. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Santa Marina, fraz.
Policastro Bussentino in località Salise n. 84, viene assegnata al sig.
Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, si stabilisca che le somme sul libretto postale cointestato saranno divisi a metà.
pagina2 di 5 4. in ordine ai beni mobili si stabilisca quanto segue: alla sig.ra Giudice
Franca viene assegnato: la camera da letto;
cristalliera con il tavolo e le sedie;
il divano a due posti ed una poltrona;
una libreria in legno, uno scrittoio in legno , una cassettiera e un cassettone;
un tavolino;
la cristalliera vecchia della nonna della sig.ra Giudice e due vecchi comodin
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto reso in data 25.6.25
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); osservato che nelle more veniva raggiunto un accordo tra i coniugi;
visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
visto che il PM a cui veniva comunicato la fissazione, concludeva con visto;
osservato che come chiarito dalla recente sentenza della S.C. sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Treviso (Sentenza n. 28727/2023) “Il
Tribunale, all'esito del positivo esame della domanda di separazione personale, con sentenza (che non definirà, quindi, tutte le domande proposte, il cui dispositivo, una volta passata in giudicato, sarà
pagina3 di 5 trasmesso in copia autentica all'Ufficiale di Stato civile per le debite annotazione e gli ulteriori incombenti di legge), provvederà, in relazione alla congiunta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ancora procedibile, prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett.b), I.n. 898/1970, a rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti, come in epigrafe riportato;
- Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
- Nulla per le spese
- Rimette la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
20/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
pagina4 di 5 Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 552/2025 promossa tra:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EL GI (C.F. ), giusta procura in C.F._2 atti;
E
pagina1 di 5 GIUDICE FRANCA (C.F. ); C.F._3
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Autorizzare i coniugi al rilascio reciproco fin d'ora dei passaporti e/o documenti equipollenti;
3. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Santa Marina, fraz.
Policastro Bussentino in località Salise n. 84, viene assegnata al sig.
Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, si stabilisca che le somme sul libretto postale cointestato saranno divisi a metà.
pagina2 di 5 4. in ordine ai beni mobili si stabilisca quanto segue: alla sig.ra Giudice
Franca viene assegnato: la camera da letto;
cristalliera con il tavolo e le sedie;
il divano a due posti ed una poltrona;
una libreria in legno, uno scrittoio in legno , una cassettiera e un cassettone;
un tavolino;
la cristalliera vecchia della nonna della sig.ra Giudice e due vecchi comodin
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto reso in data 25.6.25
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); osservato che nelle more veniva raggiunto un accordo tra i coniugi;
visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
visto che il PM a cui veniva comunicato la fissazione, concludeva con visto;
osservato che come chiarito dalla recente sentenza della S.C. sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Treviso (Sentenza n. 28727/2023) “Il
Tribunale, all'esito del positivo esame della domanda di separazione personale, con sentenza (che non definirà, quindi, tutte le domande proposte, il cui dispositivo, una volta passata in giudicato, sarà
pagina3 di 5 trasmesso in copia autentica all'Ufficiale di Stato civile per le debite annotazione e gli ulteriori incombenti di legge), provvederà, in relazione alla congiunta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ancora procedibile, prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett.b), I.n. 898/1970, a rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti, come in epigrafe riportato;
- Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
- Nulla per le spese
- Rimette la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
20/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
pagina4 di 5 Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
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