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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R . G . 1 7 4 / 2 0 2 2
TR I B U N A L E D I TR E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
dato atto che l'udienza del 06/02/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.;
esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza
la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti dalle parti,
da intendersi sostitutive degli incombenti ex artt. 281 sexies c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
dispone
come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice
dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 174 del 2022, promossa da
(c.f. ) con l'avv. DOZZO GABRIELE Parte_1 C.F._1
contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. CP_1 P.IVA_1
MANGIA GIUSEPPE
* * *
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc);
CONCLUSIONI:
per parte opponente si riportano le conclusioni da ultimo formulate con memoria ex art. 183
comma VI c.p.c. n. 1), atteso il richiamo alle conclusioni precedenti di cui alla nota difensiva ex art. 127 ter c.p.c.:
“in via preliminare di merito: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto di
credito per cui è causa e dei relativi diritti di azione e, per l'effetto, revocarsi l'opposto decreto;
in via principale di merito: dichiararsi nullo, inefficace, invalido, di nessun effetto e, comunque, revocarsi il
decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in corso di causa;
sempre nel merito: ridursi l'importo eventualmente dovuto dalla parte attrice opponente previa declaratoria,
in ordine al rapporto per cui è causa e per quanto di ragione, d'invalidità e/o di nullità e, comunque, di
inefficacia anche parziale, di ogni contratto e di ogni altro eventuale accordo e/o previsione contrattuale, anche
presupposti e/o conseguenti, intercorsi tra l'attrice opponente da un lato e l'intermediario finanziario (cedente
del credito) e la parte convenuta opposta (cessionaria del credito) dall'altro lato, particolarmente in relazione
alle eccepite nullità delle clausole contrattuali a contenuto economico, previa declaratoria, in ogni caso, di
illiceità ed invalidità ed espunzione di ogni indebita posta negativa a titolo di interessi usurari e/o ultralegali,
2 di interessi di mora ed anatocistici, di spese, oneri, commissioni e premi assicurativi non validamente
convenuti, mediante determinazione dell'esatto ammontare del saldo risultante dalle corrette partite dare –
avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico contabile, sulla
scorta della disciplina applicabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto per cui è causa;
in via subordinata e riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi la responsabilità risarcitoria in capo a controparte
per violazione dei doveri di buona fede e correttezza contrattuali e, per l'effetto, condannarsi la parte convenuta
opposta al risarcimento del danno a favore della parte attrice opponente, danno che si quantifica in misura pari
all'importo degli interessi di mora dei quali è stato ingiunto il pagamento di € 12.246,91, ovvero condannarsi
per lo stesso motivo la parte convenuta opposta al risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa in
misura maggiore o minore e, comunque, in misura di giustizia e da liquidarsi anche in via equitativa, ponendo
in compensazione le somme reciprocamente dovute tra le parti;
in via ulteriormente gradata: ricondursi ad equità ex art. 1384 c.c. la clausola determinativa degli interessi di
mora;
sempre in via riconvenzionale: operarsi la compensazione tra i rispettivi accertandi debiti;
in via istruttoria: disporsi C.T.U. tecnico contabile volta a determinare le corrette partite dare – avere tra le
parti in base alla disciplina applicabile, utilizzando l'intera documentazione relativa al rapporto per cui è
causa;
in ogni caso: Con vittoria di spese, compensi di lite e spese di CTP, dei quali il sottoscritto procuratore chiede
la distrazione a proprio favore dichiarandosi antistatario.
Con ogni riserva istruttoria.”
per parte opposta:
“IN VIA PRELIMINARE
Stante la palese pretestuosità dell'opposizione non fondata su prova scritta, né tantomeno di pronta soluzione,
concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 2847/2021,
R.G. n. 6536/2021 emesso dal suintestato Tribunale;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall'opponente,
in quanto infondata/e in fatto e in diritto e comunque non provata/e per tutti i motivi e le ragioni di cui in
narrativa e per tutte quelle che verranno eventualmente accertate in corso di causa e per l'effetto confermare il
decreto ingiuntivo n. 2847/2021, R.G. n. 6536/2021 emesso dal Tribunale di Treviso in data 19.11.2021;
IN VIA SUBORDINATA
3 Per tutte le ragioni esposte in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa, previa ogni
più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare il Signor debitore di Parte_1 Controparte_2
della somma di € 17.242,68 (ricavati dalla somma dell'importo ceduto € 4.574,70 oltre interessi
[...]
convenzionali di mora del 25% sull'importo capitale di € 3.748,53 dalla data di cessione del 26.09.2008 al
31.03.2022 corrispondenti ad € 12.667,98) e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento in favore di
[...]
nella sua qualità di cessionaria del credito, della complessiva somma di € 17.242,68, Controparte_2
ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre
ulteriori interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 25% sulla sola sorte capitale di € 3.748,53 maturati
e maturandi dal 01.04.2022 sino al saldo effettivo, nonché al pagamento delle spese legali liquidate in decreto,
oltre accessori e alle successive occorrende;
IN OGNI CASO
Con vittoria di compensi professionali, spese e accessori.
IN VIA ISTRUTTORIA
In merito alle eventuali richieste istruttorie che saranno formulate ex adverso, si chiede sin d'ora il rigetto delle
stesse per tutte le motivazioni GI svolte e qui da intendersi per brevità integralmente richiamate e trascritte,
ovvero per le successive che saranno ritenute necessarie
Ci si oppone in particolare alla richiesta di CTU tecnico – contabile in quanto meramente esplorative.
Con riserva di ogni più ampia aggiunta, integrazione, modificazione precisazione nonché formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11 gennaio 2022, ha opposto il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2847 / 2021, emesso dal Tribunale di Treviso e pubblicato in data 22 novembre 2021,
chiesto ed ottenuto da nei suoi confronti per l'importo complessivo di € CP_1
17.0001,61 (di cui € 3.748,53 in quota capitale), oltre ad ulteriori interessi ed alle spese e competenze della procedura.
A sostegno della propria opposizione, ha eccepito: - la prescrizione del diritto di credito ex adverso
azionato, in assenza di un valido atto interruttivo;
- l'inesistenza del contratto;
- la pattuizione di tasso di interesse usurario ab origine, ove si considerino in aggiunta al tasso nominale pattuito del
24% anche i costi assicurativi aggiuntivi pari ad un ulteriore 7,20% nominale annuo;
- di aver integralmente corrisposto quanto dovuto in quota capitale;
- la nullità del contratto di assicurazione,
nonché della clausola di determinazione degli interessi di mora;
- l'applicazione illegittima di
4 interessi anatocistici. L'opponente, in via riconvenzionale gradata, ha infime chiesto il risarcimento del danno per violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
La convenuta si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza di quanto CP_1
ex adverso sostenuto. In particolare, con riferimento alla lamentata pattuizione di interessi usurari originari, ha sostenuto che i costi assicurativi non vanno conteggiati, ai fini della quantificazione del tasso pattuito, oltre al fatto che non risulta chiaro come l'opponente sia giunto alla quantificazione del tasso asseritamente usurario.
E' stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. ed è stato assegnato termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria, che ha avuto esito negativo.
La causa è stata istruita con concessione di termini per deposito di memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
E' stato da ultimo assegnato termine per note ex art. 127 ter c.p.c.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni.
La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito di note difensive autorizzate, da intendersi sostitutive rispetto alla discussione.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione proposta è fondata, per i motivi che si vanno ad esporre.
1.Deve osservarsi preliminarmente, per il principio della ragione più liquida, che l'opponente ha fondatamente eccepito l'usurarietà originaria delle condizioni economiche pattuite.
A tal riguardo, si osserva che è pacifico tra le parti che il tasso annuo nominale pattuito è pari al 24%,
mentre non risulta adeguatamente contestato dall'opposta che i costi di assicurazione siano pari allo
0,60% del saldo passivo di fine mese, ovvero il 7,20% annuo dell'esposizione complessiva, a fronte di un tasso soglia di riferimento del 30,54 (ovvero il tasso in materia di “ANTICIPI, SCONTI
COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI
INTERMEDIARI NON BANCARI” fino ad € 5.000,00, aumentato della metà – cfr. d.m. di riferimento prodotto quale doc. 3 di cui al fascicolo di parte opponente).
A detta conclusione si perviene, inoltre, anche in quanto la stessa opposta ha espressamente sostenuto in sede monitoria che “l'apertura di credito in questione era a uso rotativo, meglio detto credito
5 revolving, con reintegrazione del fido disponibile in misura proporzionale all'ammontare dei rimborsi effettuati
dal cliente” (cfr. pagina 1 del ricorso monitorio) - e dunque con quantificazione degli interessi a debito effettuata su base mensile, come risulta anche dagli estratti conto in atti prodotti quale doc. 10 di cui al fascicolo di parte opposta - a fronte di costo del premio assicurativo previsto in misura dello “0,6%
calcolato sul debito residuo” (cfr. condizioni di assicurazione di cui al doc. 1 del fascicolo monitorio).
Ne deriva che, esemplificando, a fronte di un'esposizione media di € 3.000,00 mensili, il consumatore era tenuto a pagare a titolo di spese assicurative lo 0,60% mensile, ovvero € 18,00 al mese, pari ad €
216,00 su base annua (somma, questa, pari al 7,20% dell'esposizione media di € 3.000,00, sopra indicata a parametro esemplificativo).
E' inoltre circostanza non contestata dall'opposta – oltre che documentata - la contestuale sottoscrizione del contratto di assicurazione rispetto a quello di apertura di credito (cfr. doc. 1,
fascicolo monitorio).
Tanto evidenziato, si richiama la condivisibile e da ultimo consolidata giurisprudenza di legittimità
secondo cui “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere
conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con
quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla
concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova
ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (cfr. Sez. 1,
sentenza n. 8806 del 05/04/2017, nonché Sez. 6 - 1, ordinanza n. 3025 del 01/02/2022).
Ne deriva che, nella fattispecie, deve tenersi conto delle spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, derivandone che il tasso originariamente pattuito sia dunque pari al 31,20%
annuo (cifra data dalla somma del tasso annuo nominale pattuito pari al 24% e dei costi di assicurazione pari al 7,20% annuo dell'esposizione media complessiva), a fronte di un tasso soglia del periodo di riferimento pari al 30,54%.
Non sono pertanto dovuti interessi, ex art. 1815 comma II c.c.
Inoltre, è stato documentato che l'opponente, a fronte di “acquisti” per € 3.000,00 (trattasi,
presumibilmente, della somma inizialmente concessa a credito) risulta aver effettuato negli anni pagamenti per € 5.000,00 circa (circostanza non contestata e comunque desumibile dalla disamina del doc. 10 di cui al fascicolo di parte opposta).
Per l'effetto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2847 / 2021 pubblicato in data 22
novembre 2021 viene accolta, non essendo dovuti interessi e risultando documentati versamenti
6 superiori sia alla somma che risulta documentalmente concessa a credito (€ 3.000,00), sia a quella che l'opposta in sede monitoria ha sostenuto essere l'effettiva quota capitale dovuta (€ 3.748,53).
Viene pertanto accertato che nulla è ulteriormente dovuto dall'opponente con riferimento al contratto di apertura di credito n. 1102493344 sottoscritta con (GI , di CP_3 CP_4
cui l'odierna opposta risulta cessionaria.
E' superflua la disamina degli ulteriori motivi di opposizione, ivi compresa la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno in quanto proposta in via meramente subordinata, per il principio della ragione più liquida e non sussistendo una domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione di somme versate dall'opponente in aggiunta alla mera quota capitale.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 5.077,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15%
e alla rifusione di € 145,50 per anticipazioni documentate.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, secondo valori medi delle varie fasi.
Ne deriva la condanna dell'opposta al pagamento della predetta somma a favore dell'opponente,
da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2847 / 2021 pubblicato in data 22 novembre 2021,
accertando che nulla è ulteriormente dovuto dall'opponente con riferimento al contratto di apertura di credito
n. 1102493344 sottoscritta con (GI , di cui l'odierna opposta risulta cessionaria;
CP_3 CP_4
2) condanna l'opposta al pagamento a favore dell'opponente di € 5.077,00 complessivi per compensi professionali,
oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15% e ad € 145,50 per anticipazioni
documentate, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 06/02/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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