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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/09/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 611 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19/09/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TORGE ANNA MARIA la quale chiede la decisione viste le conclusioni del CWTU con vittoria di spese e per l'avv. ALESSANDRA CP_1
GUSSAGO in sostituzione dell'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO la quale impugna e contesta la CTU , ne chiede il rinnovo e comunque insiste per il rigetto del ricorso
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 611 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA C/INAIL - VIA DALMAZIA CP_1 P.IVA_1
32 66034 LANCIANO con l'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.5.2024, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale “sindrome CP_1
cuffia rotatori .” e che la domanda ed il successivo ricorso amministrativo era stato respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo capitale per la malattia denunciata con una menomazione superiore o quanto meno pari al 6% o nell'altra misura accertata in corso di causa.
Deduceva la ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa svolta dall'anno 2004 quale cuoca presso l'Istituto Don Orione di Avezzano.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della relativa opposizione e CP_1
comunque l'integrale rigetto della domanda in quanto del tutto infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza del nesso causale.
Escussi alcuni testi ed acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva decisa come segue.
Nel merito occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020).
Nel caso in esame dalla documentazione in atti (estratto conto contributivo) risulta che ha lavorato dal 1990 per varie società, ditte e società cooperative. I testi escussi hanno dichiarato che lavorano presso l'Istituto Don Orione rispettivamente dal 2002 e dal 2010 rispettivamente quale OSS e addetta alla mensa.
La teste ha confermato altresì che la ricorrente lavora quale cuoca addetta alla Tes_1
mensa nello stesso Istituto dal 2004 mentre la teste ha precisato che da Tes_2
quando ha iniziato a lavorare nell'Istituto Don Orione ha sempre visto la signora Pt_1
svolgere le predette mansioni.
I testi hanno inoltre anche confermato che la ricorrente lavora per sei giorni a settimana e circa sei ore e mezzo al giorno;
preparando circa 80 pasti al giorno, di cui ottanta a colazione, ottanta a pranzo e ottanta a cena;
la stessa deve anche spostare pentoloni del peso di circa 20kg ciascuno, casse di frutta e verdura, soprattutto nei giorni di scarico dei prodotti alimentari e sistemare la merce negli appositi ripiani.
Gli stessi testi hanno anche confermato che la ricorrente, dopo aver terminato di cucinare provvede anche a pulire la cucina ed a sistemare i piani di cottura e di lavoro,
e le celle frigorifere.
Infine la teste ha precisato che solo sporadicamente e secondi i turni vi era Tes_2
qualcuno che aiutava la ricorrente.
Il C.T.U. dott.ssa ha ritenuto che “In considerazione degli elementi acquisiti Per_1
nel corso della presente indagine, è possibile affermare che la sig.ra. Parte_1
è affetta da Sindrome cuffia dei rotatori bilaterale, di origine professionale. Detto assunto scaturisce dalla convergenza del dato anamnestico patologico remoto, lavorativo e strumentale. Per quanto sopra, facendo riferimento Tabelle allegate al
DLgs 38/2000, voce 223 e voce 227, la menomazione psicofisica può essere correttamente quantificata nella misura dell'8% per la spalla destra e del 5% per la spalla sinistra a far data dall'epoca della domanda amministrativa. Il conseguente grado di inabilità, nell'ambito dell'infortunistica sul lavoro, considerati i precedenti riconoscimenti, può essere complessivamente valutato nella misura del 19%
(diciannove per cento)”. La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento ne vi sono ragioni per disporre il rinnovo della consulenza.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura dell'8% per la spalla destra e del 5% per quella sinistra con decorrenza dalla domanda amministrativa e così complessivamente del 19%, previa unificazione con quanto riconosciuto per altra patologia;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente una CP_1
rendita alla suddetta percentuale di inabilità (19%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore antistatarui CP_1
della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate € 2.808,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 19.9.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza