Sentenza 13 dicembre 2010
Massime • 1
La circostanza che un prodotto cosmetico (nella specie, gel abbronzante) abbia arrecato danni alla salute dell'utilizzatore non è di per sé sufficiente per ritenere sussistente la responsabilità del produttore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 e dell'art. 7 della legge 11 ottobre 1986 n. 713 (applicabili "ratione temporis", essendo oggi la prima di tali norme abrogata dal d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206, e la seconda modificata dall'art. 5 del d. lgs. 24 aprile 1997 n. 126); il combinato disposto delle norme appena ricordate pone, infatti, a carico del produttore una presunzione di responsabilità a condizione che il danno risulti arrecato dal prodotto in condizioni di impiego normale, per tale intendendosi quello corrispondente alle caratteristiche del prodotto ed alle istruzioni fornite dal produttore.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/12/2010, n. 25116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25116 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19422-2006 proposto da:
RI EL *[...]*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell'avvocato PINESCHI MASSIMO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
GUABER S.P.A. *00708541206*, in persona del rappresentante legale pro tempore, vice Presidente del consiglio di amministrazione Sig. GU ER, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 71-C, presso lo studio dell'avvocato POMPA GIULIANO MARIA, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 860/2005 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 11/03/05, depositata il 07/09/2005 R.G.N. 1305/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;
udito l'Avvocato PINESCHI MASSIMO;
udito l'Avvocato POMPA GIULIANO MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso con l'accoglimento p.q.r. del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 11 marzo - 7 settembre 2005, la Corte d'appello di Catania, in totale riforma della decisione del locale Tribunale 22-30 giugno 2000, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da RM RI contro la Eurocosmesi s.p.a. (ora GU s.p.a.) rilevando che non vi era prova del nesso di casualità tra il danno patito (ustioni di secondo e terzo grado con postumi permanenti) e l'uso del gel abbronzante, utilizzato dalla I\, prodotto da Eurocosmesi.
La prova della esistenza di tale danno - precisava la Corte territoriale - era a carico della originaria attrice. La distruzione della confezione contenente tale gel, in origine sequestrata come corpo di reato, non aveva consentito di sottoporre lo stesso a consulenza tecnica di ufficio in sede civile. L'espletamento di analisi chimiche avrebbe consentito di verificare la composizione dell'abbronzante utilizzato e di accertare se la stessa avesse potuto essere alterata rispetto a quella originale - per errato confezionamento o modalità di conservazione. Le prove raccolte confermavano l'uso, da parte dell'I\, del gel abbronzante e la successiva esposizione nelle ore mattutine al sole. Tali circostanze, tuttavia, ad avviso dei giudici di appello non erano sufficienti a fare stabilire la esistenza di un nesso di causalità tra la utilizzazione del prodotto e le ustioni verificatesi nel pomeriggio dello stesso giorno.
Tra l'altro, dalla locandina pubblicitaria della GU si ricavava che il prodotto, utilizzato dalla I\, era qualificato e pubblicizzato come "gel superabbronzante rapido" "senza filtro solare", in grado di provocare la massima abbronzatura nel minor tempo possibile.
Tali caratteristiche, ed in particolare l'assenza di filtro solare - che comportavano l'alto potere abbronzante ed il conseguente effetto sulla pelle - dovevano certamente indurre l'utilizzatore ad una particolare attenzione sia nella quantità di prodotto da applicare che nel dosaggio dei tempi di esposizione al sole, essendo l'effetto dei raggi solari sulla pelle potenziato dall'azione del gel in questione.
"Nulla al riguardo emerge(va) con certezza dall'attività istruttoria espletata, ne' con riferimento alla quantità di gel utilizzato - e per quale numero di volte nella stessa giornata - ne' con riferimento al tempo ed alle modalità di esposizione al sole, da parte della odierna appellante, cui incombeva l'onere di fornire la prova del citato nesso di causalità".
Avverso tale decisione la I\ ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre distinti motivi.
Resiste la GU con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 11 ottobre 1986, n. 713 e conseguente contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia: in particolare, violazione della L. n. 713 del 1986, art. 7 in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
I giudici di appello, riformando integralmente la decisione di primo grado, avevano disatteso completamente le disposizioni della L. n.713 del 1986, tanto nella sua versione originaria - vigente al momento del fatto - quanto nella sua nuova formulazione risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126 del 1997. Da una piana lettura della norma risultava evidente che il legislatore aveva introdotto nell'ordinamento una ipotesi di responsabilità oggettiva del produttore e/o venditore del cosmetico, la quale trova applicazione quando il prodotto arreca un pregiudizio alla salute, nonostante sia stato utilizzato in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili, ovvero quando il produttore abbia omesso - come nel caso di specie - tutte le istruzioni necessaria per l'uso. Doveva essere registrata una evidente contraddittorietà nella parte motiva della sentenza, la quale - da un lato - rilevava che le testimonianze raccolte confermavano che la I\ aveva utilizzato il gel unicamente nelle ore della mattina, concludendo poi che non risultavano provati ne' il tempo ne' le modalità di esposizione al sole.
Con il secondo motivo si deduce l'omesso esame delle risultanze probatorie e conseguente omessa motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
5. In pratica, i giudici di appello avevano deciso la causa solo sulla base delle deposizioni rese dai testimoni, peraltro interpretandole in modo non corretto.
Se la Corte territoriale, invece, avesse tenuto conto anche di tutta la documentazione medica (la I\ era rimasta ricoverata in ospedale per sette giorni dal giorno successivo all'evento) e soprattutto della consulenza tecnica di ufficio e di quella del consulente di parte attrice, avrebbe inevitabilmente concluso per la sussistenza del nesso causale tra utilizzo del gel abbronzante e lesioni riportate;
vi era perfetta coincidenza tra le parti del corpo ustionate e quelle sulle quali risultava essere stato utilizzato il solare "Sunflè".
La sentenza di appello risultava, infine, del tutto contraddittoria nella parte in cui - da un lato - richiamava le dichiarazioni rese dai testimoni in ordine all'utilizzo del gel e la esposizione al sole nelle prime ore mattutine, e - dall'altro - escludeva la esistenza del nesso di causalità tra prodotto ed evento, "in mancanza di riscontro in merito alla quantità di gel utilizzato, al numero di volte nella stessa giornata, al tempo ed alle modalità di esposizione al sole da parte della odierna appellante". Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. e conseguente insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Ad avviso della ricorrente, poiché la L. del 1986 ha introdotto una vera e propria responsabilità oggettiva a carico del produttore e venditore di cosmetici, la prova del rispetto di tutte le norme di legge e di comune prudenza sarebbe comunque a carico della convenuta GU.
Merita censura, pertanto, secondo la stessa ricorrente, la affermazione della Corte territoriale, secondo la quale la I\ avrebbe dovuto usare una certa cautela nell'uso dell'abbronzante e comunque fornire la prova - che era a suo carico secondo le regole generali sulla ripartizione dell'onere della prova - della quantità del gel utilizzato, del numero delle volte in cui lo stesso era stato utilizzato nell'arco della giornata, del tempo e della modalità di utilizzo dello stesso.
In ogni caso, la originaria attrice aveva fornito ampia prova in ordine a tali circostanze.
E, per contro, la prova relativa a fatti, quali le particolari modalità di uso del prodotto (tali da escludere la esistenza del nesso causale, in quanto capaci da sole di determinare le lesioni) doveva considerarsi a carico della società convenuta. Osserva il Collegio:
i tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono fondati nei limiti di seguito indicati, sotto il profilo dei vizi di motivazione denunciati.
Ad avviso del Collegio, non può condividersi la impostazione di fondo contenuta nel primo e terzo motivo di ricorso, in base alla quale indipendentemente dalla prova desumibile dalla concreta esistenza del danno e dall'accertamento del nesso di causalità con l'utilizzazione del prodotto, il difetto del prodotto avrebbe dovuto farsi automaticamente derivare dalla violazione della disposizione della L. 11 ottobre 1986, n. 713, art. 7 (di attuazione delle direttive, CEE sulla produzione e la vendita dei cosmetici) che espressamente dispone che i prodotti cosmetici debbono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni per la salute nelle normali condizioni di impiego. Le censure proposte sotto tale profilo, ad avviso dei Collegio, sono destituite di fondamento:
Deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6007 del 15 marzo 2007) i cui contenuti sono integralmente condivisi dal Collegio.
Secondo tale indirizzo, è pur vero che la L. 11 ottobre 1986, n.713, art. 7 impone che i prodotti cosmetici siano fabbricati,
manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni per la salute nelle normali condizioni di impiego.
Tuttavia, questa norma, sia essa letta con riferimento al contesto normativo della legge di cui fa parte, sia essa letta in coordinamento con quelle del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (che ha recepito la direttiva CE 374 del 1985 sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi, poi trasfuso codice di consumo D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. da 114 a art. 127) non conduce affatto alla conclusione -che la attuale ricorrente sembra invece ritenere l'unica possibile - che, per i prodotti cosmetici, il livello di sicurezza prescritto, ed al di sotto del quale il prodotto deve, perciò, considerarsi difettoso, sia quello della sua più rigorosa innocuità e che per i predetti prodotti, la responsabilità del produttore assuma, quindi, i caratteri propri di una responsabilità oggettiva assoluta in quanto esclusivamente legata alla prova del nesso di causalità tra l'utilizzazione del prodotto ed il danno alla salute che ne è seguito.
La rigidità della enunciazione iniziale - contenuta nella predetta disposizione - è, infatti, espressamente attenuata dal riferimento alle normali condizioni di impiego che delimita l'ambito del dovere di cautela del produttore, escludendo la garanzia di sicurezza in presenza di anormali condizioni di impiego, le quali possono logicamente dipendere non solo dall'abuso o dall'uso non consentito (come forse potrebbe ritenersi ad una più sommaria lettura) ma anche da circostanze del tutto anomale che, ancorché non imputabili al consumatore, rendano il prodotto, altrimenti innocuo, veicolo di danno (alla salute) (Cass. 8 ottobre 2007 n. 20985). Tra queste circostanze possono ricomprendersi (ad esempio) le particolari condizioni di salute in cui versi il consumatore, anche solo temporaneamente, nel momento in cui utilizza il prodotto ed, in particolare, una anomala reattività immunitaria del suo organismo verso sostanze estranee normalmente innocue, tale da rendere il prodotto stesso, o alcuno dei suoi componenti, un imprevisto allergene per il consumatore.
Senonché, il D.P.R. n. 224 del 1988, art. 5 definisce "difettoso" non ogni prodotto insicuro ma quel prodotto che non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche palesi alle istruzioni o alle avvertenze fornite, all'uso per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, ed ai comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere, al tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
Il difetto del prodotto non si identifica, dunque, con la mancanza di una assoluta certezza o di una oggettiva condizione di innocuità dello stesso, ma con la mancanza dei requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza in relazione alle circostanze specificamente indicate dall'art. 5 o ad altri elementi in concreto valutabili e concretamente valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei quali, ovviamente, possono e debbono farsi rientrare gli "standards" di sicurezza eventualmente imposti dalle norme in materia.
Per i cosmetici la norma deve essere coordinata, ovviamente, con le disposizioni della L. 1 ottobre 1986, n. 713 sopra citata (non anche, nel caso in esame, con le successive direttive CEE sulla sicurezza dei prodotti - n. 59 del 29 giugno 1992 e n. 95 del 3 dicembre 2001 - o i decreti legislativi che ad esse hanno dato attuazione - rispettivamente D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 115 e D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 172 - siccome successivi all'evento subito dalla I\).
Ma, anche per questa categoria di prodotti, la conclusione non può dirsi radicalmente capovolta dalla disposizione dell'art. 7 che vieta la fabbricazione e vendita di prodotti insicuri per la salute se è vero che, per espressa disposizione normativa, la garanzia di sicurezza attiene, come si è detto, alle "normali condizioni di impiego".
È appena il caso di ricordare che, nel caso di specie, devono trovare applicazione le disposizioni della L. del 1986 nella sua versione originaria (prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.125 del 1997, art. 5).
Dalla predetta disposizione, e dalla lettura coordinata con la disposizione art. 5 della Legge sulla responsabilità del produttore, deriva, infatti, che il requisito di sicurezza che, per i cosmetici, il produttore è tenuto a garantire, ed in mancanza del quale il prodotto deve ritenersi difettoso, si pone solo in relazione alle "normali condizioni di impiego" del prodotto medesimo (nel medesimo senso, è appena il caso di evidenziare, dispongono le norme successive sulla sicurezza generale dei prodotti sopra richiamate). In altre parole, può dirsi che il danno non prova indirettamente, di per sè, la pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego,ma solo una più indefinita pericolosità del prodotto di per se insufficiente per istituire la responsabilità del produttore se non sia anche in concreto accertato che quella specifica condizione di insicurezza del prodotto si pone al di sotto del livello di garanzia di affidabilità richiesto dalla utenza o dalle leggi in materia.
Nel caso di specie, tuttavia, i giudici di appello hanno, senza adeguata motivazione, ritenuto di escludere alla radice la sussistenza della prova di un nesso di causalità tra uso del prodotto e lesioni riportate dalla attrice, osservando che la I\ non aveva fornito la prova di tale nesso, come pure sarebbe stato suo preciso onere.
La motivazione appare contraddittoria nella parte in cui ha, da un lato, richiamato le dichiarazioni dei testimoni (pag. 6), i quali avevano riferito che la I\ aveva usato il gel abbronzante, esponendosi successivamente al sole nelle ore del mattina (per il giorno *29 giugno 1988*), e, dall'altro, ha affermato che non vi era prova. della quantità di gel utilizzato, ne' del tempo e delle modalità di esposizione al sole da parte della appellante. I giudici di appello hanno trascurato la circostanza riferita dal teste IE, il quale aveva precisato che la I\ aveva utilizzato il gel una sola volta nella mattina e che si era esposta al sole nelle prime ore del mattino per un solo giorno. Sotto altro profilo, la sentenza impugnata non tiene conto delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, anche in ordine alla compatibilità tra utilizzo del gel abbronzante ed ustioni riportate dalla attrice. Un esame approfondito della relazione dell'ausiliare del giudice e della cartella clinica dell'ospedale, dove la I\ era rimasta ricoverata per sette giorni dopo l'evento, avrebbero potuto portare a conclusioni rilevanti, in considerazione delle localizzazioni delle ustioni e della loro entità, sotto il profilo della esistenza di un nesso di causalità tra utilizzo del gel abbronzante e lesioni riportate.
Inoltre la sentenza impugnata non tiene conto dell'indirizzo risultante dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale:
"Nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) - la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza") - consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non" (Cass. 16 ottobre 2007 n. 21619). La motivazione appare anche carente nel punto in cui ha precisato che proprio la assenza di qualsiasi filtro solare (che comportava un alto potere abbronzante ed il conseguente effetto sulla pelle) avrebbe dovuto indurre la utilizzatrice ad una particolare attenzione sia nella quantità del prodotto da applicare, che nel dosaggio dei tempi di esposizione al sole, essendo l'effetto dei raggi solari sulla pelle potenziato dall'azione del gel.
Ad avviso del Collegio, tale osservazione potrebbe - semmai - rilevare, sotto il profilo di una responsabilità concorrente dell'utilizzatore, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ma non escludere qualsiasi responsabilità della società che aveva posto in commercio il prodotto, non essendo stata espressamente dedotta la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Tra l'altro, l'attuale ricorrente aveva precisato che la etichetta apposta alla confezione del prodotto solare non conteneva affatto indicazioni o avvertenze circa i possibili effetti collaterali del gel abbronzante ovvero sulle eventuali cautele da adottare al momento dell'uso.
Nessuna precisazione è stata fornita al riguardo dalla attuale controricorrente (la quale avrebbe avuto l'onere di produrre tale documentazione, secondo le indicazioni del D.Lgs. del 1988, art. 5, comma 1, lett. a)).
Anche tale profilo della motivazione appare, pertanto, insufficiente e contraddittorio.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, in accoglimento delle censure sopra formulate, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2010