Cass. civ., sez. III, sentenza 13/12/2010, n. 25116
CASS
Sentenza 13 dicembre 2010

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Michele Varrone, con relatore il Dott. Camillo Filadoro. Le parti in causa erano una ricorrente, che chiedeva il risarcimento per danni derivanti dall'uso di un gel abbronzante, e una società produttrice, che si opponeva sostenendo l'assenza di nesso causale tra il prodotto e le lesioni subite. La ricorrente sosteneva che la Corte d'Appello di Catania avesse errato nel ritenere insufficiente la prova del nesso causale, non considerando adeguatamente le testimonianze e la documentazione medica presentata.

Il giudice ha accolto il ricorso, evidenziando che la Corte d'Appello non aveva motivato adeguatamente la sua decisione, trascurando elementi probatori rilevanti e contraddicendo se stessa. La Corte ha sottolineato che la responsabilità del produttore di cosmetici non è assoluta, ma deve essere valutata in relazione alle normali condizioni di impiego del prodotto. Inoltre, ha evidenziato che l'assenza di avvertenze sul prodotto riguardo ai possibili effetti collaterali costituiva un elemento di responsabilità a carico della società. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e il caso rinviato per un nuovo esame.

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Massime1

La circostanza che un prodotto cosmetico (nella specie, gel abbronzante) abbia arrecato danni alla salute dell'utilizzatore non è di per sé sufficiente per ritenere sussistente la responsabilità del produttore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 e dell'art. 7 della legge 11 ottobre 1986 n. 713 (applicabili "ratione temporis", essendo oggi la prima di tali norme abrogata dal d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206, e la seconda modificata dall'art. 5 del d. lgs. 24 aprile 1997 n. 126); il combinato disposto delle norme appena ricordate pone, infatti, a carico del produttore una presunzione di responsabilità a condizione che il danno risulti arrecato dal prodotto in condizioni di impiego normale, per tale intendendosi quello corrispondente alle caratteristiche del prodotto ed alle istruzioni fornite dal produttore.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/12/2010, n. 25116
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25116
Data del deposito : 13 dicembre 2010

Testo completo