Ordinanza collegiale 13 luglio 2022
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2022
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 29/09/2025, n. 16737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16737 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16737/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06353/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6353 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Dino Caudullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1)dell‘esito della prova scritta del ricorrente svolta nell‘ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB24- Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese) per la regione Lazio di cui al Decreto dipart.le del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell‘Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., laddove al ricorrente è stato attribuito il punteggio finale di 66/100 e della conseguente non ammissione alla prova orale;
2)dell‘elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB24-Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese) per la regione Lazio di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell‘Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., nella parte in cui il ricorrente non risulta incluso tra i candidati ammessi alla prova orale;
3) dei verbali di correzione della prova scritta classe di concorso AB24 svolta dal ricorrente, di cui si sconoscono gli estremi;
4)dell‘archivio nazionale dei quesiti di cui all‘art.7 del DM Istruzione 326/2021 per la prova scritta della classe di concorso AB24- Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese), come predisposto dalla Commissione nazionale nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa;
5) della batteria di quesiti sottoposti al ricorrente per la prova scritta per la classe di concorso AB24- Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese) per la regione Lazio nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa, ovvero, in subordine, per l‘annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell‘ammissione alla prova orale.
6) del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso AB24.
7) dell‘esito della prova scritta del ricorrente svolta nell‘ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorsoAB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Lazio di cui al Decreto dipart.le del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell‘Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., laddove al ricorrente è stato attribuito il punteggio finale di 64/100 e della conseguente non ammissione alla prova orale;
8) dell‘elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB25 -Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Lazio di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell‘Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., nella parte in cui il ricorrente non risulta incluso tra i candidati ammessi alla prova orale;
9) dei verbali di correzione della prova scritta svolta dal ricorrente, di cui si sconoscono gli estremi;
10) dell‘archivio nazionale dei quesiti di cui all‘art.7 del DM Istruzione 326/2021 per la prova scritta della classe di concorso AB25-Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado, come predisposto dalla Commissione nazionale nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa;
11) della batteria di quesiti sottoposti al ricorrente per la prova scritta per la classe di concorso AB25-Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Lazio, nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa, ovvero, in subordine, per l‘annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell‘ammissione alla prova orale.
12) del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso AB25, nella parte in cui dovesse ritenersi comprendere anche i testi letterari.
13) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, nei limiti di interesse, il decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell‘Istruzione n.499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dal Decreto n.23 del 5.01.2022, nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per il ricorrente.
PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
del diritto del ricorrente all‘assegnazione del punteggio di punti 2.00per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa, con la consequenziale declaratoria della idoneità ai fini dell‘ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l‘annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l‘ammissione alla prova orale
E PER LA CONDANNA
in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l‘annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell‘ammissione alla prova orale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/12/2022:
PER L'ANNULLAMENTO
1) della graduatoria generale di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria, nonché dell'elenco nominativo dei candidati che hanno conseguito i punteggi minimi ai fini del conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la classe di concorso AB25 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese) per la regione Lazio di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 4.10.2022 prot.1618 e succ. modifiche, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;
2) dei decreti del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, di integrazione e rettifica della graduatoria e dell'elenco sub 1 impugnati, nonché della medesima graduatoria ed elenco come da ultimo rettificata prot. n. 1647 del 18.10.2022 e prot. n. 1810 del 3.11.2022, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;
3) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 4.10.2022 prot.1618, di approvazione e pubblicazione delle graduatorie ed elenchi impugnati, nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per la ricorrente.
PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa, con la consequenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l'ammissione alla prova orale
E PER LA CONDANNA
in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 il dott. Lorenzo Mennoia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 16.05.2022 e depositato in data 06.06.2022, la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti con cui è stata dichiarata non idonea all'esito delle prove scritte del concorso ordinario per docenti, per le classi di concorso AB24 e AB25, con un punteggio rispettivamente di 66/100 e 64/100, a fronte del minimo di 70/100.
1.1. Ha dedotto che l'esito negativo di entrambe le prove sarebbe imputabile all'illegittima formulazione di alcuni quesiti da parte dell'Amministrazione, che avrebbero presentato profili di ambiguità. Ha sostenuto che la corretta valutazione delle sue risposte o l'annullamento dei quesiti viziati le avrebbe consentito di raggiungere la soglia di idoneità per entrambe le classi di concorso.
1.2. Con successivi motivi aggiunti, ha poi impugnato le graduatorie finali di merito del concorso, dalle quali è risultata esclusa, ribadendo le medesime censure a titolo di illegittimità derivata.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione con atto di stile, resistendo al ricorso.
3. Con ordinanza cautelare, è stata respinta l'istanza di sospensione presentata dalla ricorrente. Avverso tale ordinanza è stato proposto appello, anch'esso respinto.
4. All'udienza pubblica del 19.09.2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è infondato.
Le valutazioni della commissione esaminatrice sui quesiti di una prova concorsuale sono espressione di discrezionalità tecnica. A differenza della discrezionalità amministrativa pura, in cui il giudice valuta la ragionevolezza della ponderazione tra interessi, nel sindacato sulla discrezionalità tecnica il giudice non 'deduce' ma 'valuta' se la decisione pubblica rientri o meno nella ristretta gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti. Il giudizio, pertanto, non è sostitutivo, ma di controllo sull'attendibilità tecnico-scientifica della valutazione contestata. Di conseguenza, se il candidato non riesce a mettere seriamente in discussione tale attendibilità e si limita a contrapporre opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito della competenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 8167).
Applicando tali principi al caso di specie, le censure mosse dalla ricorrente non possono trovare accoglimento.
6.1. Per quanto riguarda la classe di concorso AB24, le censure sono infondate.
Non appare manifestamente illogico che la verifica delle competenze linguistiche di livello C1 possa includere nozioni di linguistica applicata.
Allo stesso modo, le contestazioni sui quesiti relativi al QCER/CEFR si risolvono in una mera contrapposizione tra l'interpretazione della ricorrente e quella, non palesemente errata, della commissione.
6.2. Per quanto attiene alla classe di concorso AB25, il Quadro di riferimento include, quale ambito comune a entrambe le classi di concorso, la " Cultura e civiltà anglofona (ambito storico, sociale e letterario) ". Rientra pertanto, nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione ritenere che la verifica su tale ambito possa includere anche il riferimento a testi letterari fondamentali, senza che ciò configuri uno straripamento dal programma d'esame.
Come efficacemente rilevato nella memoria redatta dal Ministero, il programma d’esame prevede espressamente che il candidato debba “ conoscere e saper esporre in modo adatto al contesto la cultura e civiltà dei paesi in cui si parla la lingua oggetto d’esame, con particolare riferimento agli ambiti storico, sociale, letterario, artistico ed economico, nonché alle varietà linguistiche dell’inglese, dai World Englishes, all’English as a Lingua Franca ”.
L’ambito letterario comprende, anzitutto, i testi letterari, perché è attraverso questi, in un’ottica di centralità del testo letterario stesso, che si può scoprire come la letterarietà si realizzi in maniera diversa a seconda della tradizione culturale.
La memoria conclude correttamente ritenendo che “ un insegnante debba conoscere i testi letterari più significativi per consentire agli alunni della scuola secondaria di primo grado un accostamento al testo letterario, non un insegnamento delle sue caratteristiche ”.
Va respinta quindi la censura secondo cui, trattandosi di un testo letterario, le domande formulate con riguardo alla classe AB25 non avrebbero potuto essere affatto formulate in quella sede, trattandosi infatti di uno strumento più ampio per verificare le competenze del candidato e la sua capacità – sulla base di queste conoscenze – di trasmettere il proprio sapere ai futuri discenti.
Le ulteriori censure sull'erroneità di specifici quesiti, infine, si scontrano con il medesimo limite del sindacato giurisdizionale, non essendo ravvisabile un errore palese o una manifesta irragionevolezza.
Per quanto riguarda il quesito 34, infatti, a prescindere dal capitolo da cui è stata tratta, la frase è unicamente riferibile all’autore Sterne, con conseguente correttezza della formulazione della domanda.
Con riguardo ai quesiti n. 46, 3 e 29, il candidato avrebbe senza dubbio potuto individuare la risposta corretta, procedendo per esclusione delle altre, alla luce dell’esistenza di parole chiave con cui poter individuare, di volta in volta, il quadro di riferimento corretto.
In ogni caso, come ricordato dall’Amministrazione resistente, pur in presenza di un’opzione errata nella rosa delle risposte eleggibili, soccorre l’interpretazione costante resa dalla giurisprudenza amministrativa ai sensi della quale l’attribuzione del punteggio zero è giustificabile qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata (cfr. a titolo antologico TAR Lazio 30.4.2019 n. 5472, Cons. di Stato, 28.9.2015, n. 4513, TAR Puglia 1.8.2013, n. 1223, recepita da ultimo dalla già menzionata Tar Lazio n. 2460 del 2022).
In definitiva, il ricorso va respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero, liquidate in €1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO