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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/07/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2475/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to Rosalia Coniglio) ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
(avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.06.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento e al riconoscimento dello status di portatore di handicap grave, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva, CP_1 pertanto, il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 15.07.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente è da ritenere soggetto invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, nonché portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 della L. 104/92, con decorrenza dal mese di novembre 2024 ( cfr. CTU in atti).
Vista la decorrenza dell'invalidità, le spese di lite si compensano per intero.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che è in Parte_1 possesso dei requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento e per essere
1 riconosciuto soggetto invalido portatore di handicap grave (L. 104/92 art. 3 comma 3) con decorrenza dal mese di novembre 2024; compensa per intero le spese di lite;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 16.07.2025
Il Giudice
2
SENTENZA nel procedimento civile n. 2475/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to Rosalia Coniglio) ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
(avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.06.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento e al riconoscimento dello status di portatore di handicap grave, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva, CP_1 pertanto, il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 15.07.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente è da ritenere soggetto invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, nonché portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 della L. 104/92, con decorrenza dal mese di novembre 2024 ( cfr. CTU in atti).
Vista la decorrenza dell'invalidità, le spese di lite si compensano per intero.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che è in Parte_1 possesso dei requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento e per essere
1 riconosciuto soggetto invalido portatore di handicap grave (L. 104/92 art. 3 comma 3) con decorrenza dal mese di novembre 2024; compensa per intero le spese di lite;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 16.07.2025
Il Giudice
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