Articolo 2 della Legge 6 novembre 1989, n. 368
Articolo 1Articolo 3
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26 novembre 1989
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15 luglio 1998
Art. 2. 1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 1 il CGIE provvede a:
((d-bis) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione)) a) esaminare, in armonia con lo sviluppo ((politico, culturale,)) economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunita' italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunita' medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attivita' produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;
b) formulare, su richiesta del Governo ((o dei Presidenti dei due rami dal Parlamento)) , pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materie di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunita' italiane all'estero.
c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunita' italine nel mondo, collaborando ((alla organizzazione e)) alla elaborazione degli stessi;
((c-bis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunita' italiane nelle strutture sociali ed economicoproduttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identita' nazionale delle comunita' italiane all'estero)) ;
d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo
Entrata in vigore il 15 luglio 1998