TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/03/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2333/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Valeria Atzeri, dell'avv. Giovanni Pruneddu e dell'avv.
Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 luglio 2022, ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti dell' esponendo: CP_1
- di aver lavorato dal 1986 fino a tutt'oggi come coltivatore diretto e allevatore, impegnato nel pascolo e nella cura di circa 500 capi ovini;
- di essersi occupato quotidianamente della mungitura di 500 pecore, dal 1986 al 1993, effettuata manualmente, per sette ore al giorno, per sette mesi all'anno, e, dal 1993, effettuata in maniera automatizzata, per quattro ore al giorno, per sette mesi l'anno;
- di possedere un'azienda agricola di circa 60 ettari complessivi e di occuparsi, stagionalmente, dell'aratura e pulizia dei terreni con i mezzi meccanici, per tre mesi all'anno (da ottobre a dicembre) per cinque o sei ore al giorno, e per due ore al giorno nei restanti periodi dell'anno, nonché della manutenzione dell'azienda;
- di utilizzare strumenti di lavoro quali il decespugliatore, la motozappa, la motosega, il tosa pecore elettrico per la tosatura delle pecore;
pagina 1 di 7 - di essere titolare della rendita del 18 per cento, con decorrenza dal 28 settembre 2016, e del
21 per cento, con decorrenza dal novembre 2019 per angioneurosi (10 per cento) e gonoartrosi (4 per cento), conglobate con il preesistente danno per TC (8 per cento) riconosciute nella sentenza n. 616/2022 del Tribunale di Cagliari;
- di aver subito, in data 12 febbraio 2020, un infortunio alla gamba destra, per il quale l' ha CP_1 riconosciuto un danno biologico nella dell'1 per cento per “lesione parziale (20% delle fibre) ventre muscolare bicipite femorale coscia dx” ritenuto non congruo, per il quale ha presentato opposizione, senza esito alcuno;
- di aver subito, in data 20 marzo 2021, un infortunio sul lavoro al polpaccio sinistro, dal quale, oltre un periodo di ITT, sono residuati reliquati di carattere permanente non riconosciuti dall' CP_1
- di aver presentato opposizione avverso tale provvedimento, senza esito alcuno;
- di aver contratto, nell'esercizio dell'attività lavorativa, lesioni alle spalle ed ai gomiti per le quali, in data 15 aprile 2021, ha presentato domanda di indennizzo all' rigettata così come CP_1
anche la successiva opposizione.
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' per vedere CP_1 accertato e dichiarato il proprio diritto all'indennizzo per le denunciate malattie professionali, e quello derivante dagli infortuni del 12 febbraio 2020 e 20 marzo 2021, nella misura corrispondente al danno biologico che risulterà in corso di causa, oltre al periodo di ITT per l'infortunio del 20 marzo 2021, nonchè il danno complessivo derivante dal conglobamento con le patologie già riconosciute giudizialmente e per ottenere la condanna dell' al pagamento degli importi CP_1
dovuti e scaduti con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. In relazione alle malattie professionali denunciate a carico di spalle e gomiti, lo svolgimento delle mansioni allegate dal ricorrente deve ritenersi provato, sia perché non contestato da parte dell' resistente, sia perché già oggetto di accertamento giudiziale da parte di questo CP_1
Tribunale (vedi doc 14 e 16 fascicolo di parte ricorrente, sentenza del Tribunale di Cagliari n.
612/2022 emessa in data 22 luglio 2022).
2.2. Per quanto attiene, invece, ai postumi dell'infortunio che parte ricorrente afferma di aver subito in data 20 marzo 2021, l' ha eccepito l'inammissibilità della relativa domanda in CP_1 quanto non sarebbe mai stata presentata la denuncia all'ente.
A tal proposito è sufficiente osservare come parte ricorrente abbia prodotto in giudizio, allegato al ricorso, il certificato di denuncia di malattia professionale (doc. 10 fascicolo del ricorrente)
pagina 2 di 7 nonché il successivo provvedimento di reiezione della domanda di riconoscimento (doc. 11 fascicolo del ricorrente) con il quale l' ha motivato il rigetto dell'istanza negando la CP_1 sussistenza del nesso causale;
la stessa documentazione è stata prodotta anche dall' CP_1 resistente all'atto della costituzione in giudizio.
L'eccezione deve pertanto ritenersi infondata.
Deve altresì rilevarsi come l' respingendo la domanda amministrativa sulla base CP_1 dell'asserita assenza del nesso di causalità tra l'evento e la patologia denunciata, abbia ritenuto provato il fatto materiale alla base della denuncia (doc. 11 fascicolo del ricorrente).
2.3. Tenendo conto di ciò, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 17 marzo 2024, ha ritenuto che il ricorrente sia affetto dalle patologie diagnosticate in termini di “Tendinopatia degenerativa dei tendini sovraspinato e infraspinato e artrosi gleno omerale bilaterale; Epicondilite bilaterale di gomito;
Esiti di lesione distrattiva del terzo superiore del ventre muscolare posteriore della coscia dx;
Esiti di Lesione parziale ventre muscolare bicipite femorale coscia sx”.
Il c.t.u. ha ritenuto soddisfatti, nel caso in oggetto, la maggior parte dei criteri medico-legali in tema di nesso causale per ciò che riguarda le lesioni rilevate a carico degli arti superiori, ritenendo che, sebbene nel caso in esame siano prevalenti i fenomeni degenerativi parafisiologici,
l'insorgenza della condizione patologica riscontrata sia stata favorita, quantomeno come concausa incidente, dalle lavorazioni svolte in modo non occasionale, comportanti movimenti ripetuti a carico delle spalle, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza, nonché dall'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio.
Per quanto riguarda le domande relative agli esiti degli infortuni occorsi a carico delle gambe, il consulente ha ritenuto che le menomazioni “possano essere valutate con una percentuale del 1% per ogni lesione;
ciò anche in accordo con l' che peraltro aveva già valutato le lesione CP_1 muscolare distrattiva della coscia dx con una percentuale del 1%”.
Il consulente ha, dunque, valutato il danno biologico per la patologia a carico delle spalle con riferimento al codice 224 (Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi;
con percentuale di pari al 3 cento), al codice 227 (Esiti di lesione delle strutture muscolotendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale;
con percentuale fino al 4 per cento) e al codice 221 (Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o pagina 3 di 7 bilateralità; con percentuale fino al 5 per cento), da ridursi in modo proporzionale in base al quadro clinico rilevato.
Per tali motivi, il c.t.u. ha ritenuto di poter affermare che le lesioni rilevate a carico delle spalle e dei gomiti abbiano determinato un danno biologico permanente complessivamente valutabile in misura pari al 4 per cento, da conglobarsi con la percentuale di danno biologico già riconosciuta nella misura unificata del 21 per cento per angioneurosi (10 per cento) gonartrosi (4 per cento) e
TC (8 per cento) nonché con il preesistente danno dell'1 per cento per la lesione muscolare della coscia destra e con l'ulteriore percentuale dell'1 per cento riconosciuta per la lesione muscolare della coscia sinistra, stimando una percentuale il danno biologico complessivo pari al 25 per cento, secondo il calcolo della semisomma.
La parti, a fronte della relazione depositata in data 17 marzo 2024, hanno dato atto di non essere stata messe a conoscenza della bozza dell'elaborato peritale nei termini normativamente posti.
Pertanto, è stato disposto il rinnovo del deposito della perizia per consentire alle parti di prendere posizione e formulare osservazioni sulla medesima.
Entrambe le parti hanno formulato osservazioni.
Parte ricorrente, in primo luogo, ha rilevato che il c.t.u., nella bozza della perizia, abbia omesso di prendere posizione sul periodo di ITT derivato dall'infortunio patito in data 20 marzo 2021 che, a suo giudizio, si sarebbe prolungato fino alla data del 21 giugno 2021.
Il consulente ha risposto all'osservazione rilevando che “per rispondere alla richiesta di confermare la durata della invalidità temporanea sino a tale periodo occorre considerare che in tali casi la ripresa dell'attività lavorativa è legata al di là del puro danno anatomico, alla ripresa funzionale che è variabile ed individuale”.
Poiché sulla base della documentazione medica disponibile non sarebbe stato possibile valutare ora per allora quale sia stato il periodo necessario alla ripresa, il consulente ha ritenuto opportuno stimarlo congruo con i tempi medi indicativi di guarigione di tale lesione, e quantificarlo in misura pari a 30 giorni.
Parte ricorrente ha altresì censurato le conclusioni a cui è pervenuto l'ausiliario con riguardo alla valutazione del danno a carico degli arti inferiori, sostenendo che la lesione patita alla coscia sinistra risulta essere stata ben più importante rispetto a quella patita alla coscia destra, come risulta dagli esami strumentali e dalle certificazioni mediche, e che tali lesioni comportano un persistente dolore ad entrambe le cosce, particolarmente invalidante nel ricorrente a causa dell'attività di coltivatore diretto svolta.
pagina 4 di 7 L'ausiliario ha risposto a tale osservazione ribadendo, da un lato, la congruità della valutazione espressa a suo tempo dall' rispetto alle lesioni riportate e, dall'altro, che “al di là delle CP_1
valutazioni strettamente anatomopatologiche in termini di centimetri delle lesioni muscolari riportate, nel danno biologico deve essere considerato il deficit funzionale oramai stabilizzato e non più suscettibile di miglioramento. Tale menomazione appare appunto congrua nella valutazione espressa del 1% per ogni arto”.
Infine, parte ricorrente ha ritenuto sottostimato il danno biologico complessivo riscontrato dal consulente a carico di spalle e gomiti rispetto a quanto dallo stesso rilevato in sede peritale, ove lo stesso ha riscontrato la limitazione dei movimenti articolari delle spalle ai gradi estremi.
Secondo il ricorrente, per la valutazione di questo deficit non ci sarebbe discrezionalità, dovendosi applicare il codice 224, con determinazione del danno nella misura del 3 per cento fisso per ciascuna spalla;
ciò comporterebbe, nel caso specifico, un danno pari alla misura del 6 per cento per entrambe le spalle;
a tale danno andrebbe poi aggiunto il danno biologico per la patologia muscolotendinea, il cui codice di riferimento è il n. 227, che contempla un danno fino al 4 per cento per una sola spalla, non comprensivo del danno funzionale.
Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto al consulente di rivalutare il danno alle spalle, sia funzionale che muscolotendineo, nel rispetto dei codici richiamati e riferiti a una singola spalla, aggiungendo poi quello da epicondilite cronica.
Il perito ha risposto convenendo sul fatto che “il codice utilizzato 227 delle tabelle CP_1
prevede una percentuale di danno biologico fino al 4% per una sola spalla, tuttavia il codice utilizza il termine “fino a “e ciò significa che tale percentuale possa essere ridotta in base alla limitazione funzionale ed il quadro clinico rilevato” e ritenendo pertanto che “nel caso specifico si può comunque accogliere parzialmente le osservazioni e la richiesta di maggiore valutazione delle lesioni alle spalle ed ai gomiti considerando una percentuale di danno biologico complessiva del 6%”.
Il c.t.u. ha quindi rettificato la valutazione inizialmente resa, e ha dichiarato che parte ricorrente
è affetto da:
- tendinopatia delle spalle e dei gomiti bilaterale secondaria a fenomeni di natura degenerativa accentuati dall'attività lavorativa svolta con percentuale complessiva del 6 per cento;
- lesione muscolare della coscia sinistra riferibile all'infortunio del e 12 febbraio 2020 quantificata in misura pari all'1 per cento;
- esiti dell'infortunio della coscia destra del 20 marzo 2021 con misura conforme alla valutazione già stimata dall' pari all'1 per cento. CP_1
pagina 5 di 7 Il consulente ha altresì rilevato un periodo di ITT relativo all'infortunio del 20 marzo 2021 della durata di giorni 30.
Il conglobamento dei danni riconosciuti per tali menomazioni con quelli già riconosciuti, valutati nella misura del 21 per cento con decorso dal novembre 2021 (vd. sentenza n. 616/2022 del 22 luglio 2022 di cui al doc. 14 fascicolo del ricorrente, ove è riconosciuto il danno nella misura del
21 per cento solo con decorrenza dal mese di novembre 2021), comporta una percentuale di danno biologico complessivo del 28 per cento.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle precisazioni svolte in risposta alle osservazioni sollevate dalle parti.
Deve essere pertanto riconosciuto in favore del ricorrente un danno biologico nella misura del 28 per cento, con conseguente diritto alla costituzione dell'indennizzo in rendita con decorso dal novembre 2021.
L' deve dunque essere condannato alla costituzione del maggior indennizzo in rendita in CP_1
favore del ricorrente, rapportato ad un danno biologico complessivo accertato nella misura del 28 per cento con decorso dal novembre 2021, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto.
L' deve essere altresì condannato all'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea CP_1
assoluta per il periodo compreso tra il 21 marzo 2021 e il 21 aprile 2021, con gli interessi legali di mora.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 6 di 7 - dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un Parte_1
danno biologico stimabile nella misura del 28 per cento, con decorrenza dal novembre 2021;
- condanna l' alla corresponsione del maggior indennizzo in rendita in favore del ricorrente, CP_1
rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 28 per cento, con decorrenza dal novembre 2021, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
- condanna l' ad erogare in favore del ricorrente l'indennità per inabilità temporanea CP_1
assoluta per il periodo compreso tra il 21 marzo 2021 e il 21 aprile 2021, con gli interessi legali di mora;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1
euro 4.638,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1
decreto.
Cagliari, 29 marzo 2025
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2333/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Valeria Atzeri, dell'avv. Giovanni Pruneddu e dell'avv.
Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 luglio 2022, ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti dell' esponendo: CP_1
- di aver lavorato dal 1986 fino a tutt'oggi come coltivatore diretto e allevatore, impegnato nel pascolo e nella cura di circa 500 capi ovini;
- di essersi occupato quotidianamente della mungitura di 500 pecore, dal 1986 al 1993, effettuata manualmente, per sette ore al giorno, per sette mesi all'anno, e, dal 1993, effettuata in maniera automatizzata, per quattro ore al giorno, per sette mesi l'anno;
- di possedere un'azienda agricola di circa 60 ettari complessivi e di occuparsi, stagionalmente, dell'aratura e pulizia dei terreni con i mezzi meccanici, per tre mesi all'anno (da ottobre a dicembre) per cinque o sei ore al giorno, e per due ore al giorno nei restanti periodi dell'anno, nonché della manutenzione dell'azienda;
- di utilizzare strumenti di lavoro quali il decespugliatore, la motozappa, la motosega, il tosa pecore elettrico per la tosatura delle pecore;
pagina 1 di 7 - di essere titolare della rendita del 18 per cento, con decorrenza dal 28 settembre 2016, e del
21 per cento, con decorrenza dal novembre 2019 per angioneurosi (10 per cento) e gonoartrosi (4 per cento), conglobate con il preesistente danno per TC (8 per cento) riconosciute nella sentenza n. 616/2022 del Tribunale di Cagliari;
- di aver subito, in data 12 febbraio 2020, un infortunio alla gamba destra, per il quale l' ha CP_1 riconosciuto un danno biologico nella dell'1 per cento per “lesione parziale (20% delle fibre) ventre muscolare bicipite femorale coscia dx” ritenuto non congruo, per il quale ha presentato opposizione, senza esito alcuno;
- di aver subito, in data 20 marzo 2021, un infortunio sul lavoro al polpaccio sinistro, dal quale, oltre un periodo di ITT, sono residuati reliquati di carattere permanente non riconosciuti dall' CP_1
- di aver presentato opposizione avverso tale provvedimento, senza esito alcuno;
- di aver contratto, nell'esercizio dell'attività lavorativa, lesioni alle spalle ed ai gomiti per le quali, in data 15 aprile 2021, ha presentato domanda di indennizzo all' rigettata così come CP_1
anche la successiva opposizione.
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' per vedere CP_1 accertato e dichiarato il proprio diritto all'indennizzo per le denunciate malattie professionali, e quello derivante dagli infortuni del 12 febbraio 2020 e 20 marzo 2021, nella misura corrispondente al danno biologico che risulterà in corso di causa, oltre al periodo di ITT per l'infortunio del 20 marzo 2021, nonchè il danno complessivo derivante dal conglobamento con le patologie già riconosciute giudizialmente e per ottenere la condanna dell' al pagamento degli importi CP_1
dovuti e scaduti con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. In relazione alle malattie professionali denunciate a carico di spalle e gomiti, lo svolgimento delle mansioni allegate dal ricorrente deve ritenersi provato, sia perché non contestato da parte dell' resistente, sia perché già oggetto di accertamento giudiziale da parte di questo CP_1
Tribunale (vedi doc 14 e 16 fascicolo di parte ricorrente, sentenza del Tribunale di Cagliari n.
612/2022 emessa in data 22 luglio 2022).
2.2. Per quanto attiene, invece, ai postumi dell'infortunio che parte ricorrente afferma di aver subito in data 20 marzo 2021, l' ha eccepito l'inammissibilità della relativa domanda in CP_1 quanto non sarebbe mai stata presentata la denuncia all'ente.
A tal proposito è sufficiente osservare come parte ricorrente abbia prodotto in giudizio, allegato al ricorso, il certificato di denuncia di malattia professionale (doc. 10 fascicolo del ricorrente)
pagina 2 di 7 nonché il successivo provvedimento di reiezione della domanda di riconoscimento (doc. 11 fascicolo del ricorrente) con il quale l' ha motivato il rigetto dell'istanza negando la CP_1 sussistenza del nesso causale;
la stessa documentazione è stata prodotta anche dall' CP_1 resistente all'atto della costituzione in giudizio.
L'eccezione deve pertanto ritenersi infondata.
Deve altresì rilevarsi come l' respingendo la domanda amministrativa sulla base CP_1 dell'asserita assenza del nesso di causalità tra l'evento e la patologia denunciata, abbia ritenuto provato il fatto materiale alla base della denuncia (doc. 11 fascicolo del ricorrente).
2.3. Tenendo conto di ciò, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 17 marzo 2024, ha ritenuto che il ricorrente sia affetto dalle patologie diagnosticate in termini di “Tendinopatia degenerativa dei tendini sovraspinato e infraspinato e artrosi gleno omerale bilaterale; Epicondilite bilaterale di gomito;
Esiti di lesione distrattiva del terzo superiore del ventre muscolare posteriore della coscia dx;
Esiti di Lesione parziale ventre muscolare bicipite femorale coscia sx”.
Il c.t.u. ha ritenuto soddisfatti, nel caso in oggetto, la maggior parte dei criteri medico-legali in tema di nesso causale per ciò che riguarda le lesioni rilevate a carico degli arti superiori, ritenendo che, sebbene nel caso in esame siano prevalenti i fenomeni degenerativi parafisiologici,
l'insorgenza della condizione patologica riscontrata sia stata favorita, quantomeno come concausa incidente, dalle lavorazioni svolte in modo non occasionale, comportanti movimenti ripetuti a carico delle spalle, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza, nonché dall'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio.
Per quanto riguarda le domande relative agli esiti degli infortuni occorsi a carico delle gambe, il consulente ha ritenuto che le menomazioni “possano essere valutate con una percentuale del 1% per ogni lesione;
ciò anche in accordo con l' che peraltro aveva già valutato le lesione CP_1 muscolare distrattiva della coscia dx con una percentuale del 1%”.
Il consulente ha, dunque, valutato il danno biologico per la patologia a carico delle spalle con riferimento al codice 224 (Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi;
con percentuale di pari al 3 cento), al codice 227 (Esiti di lesione delle strutture muscolotendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale;
con percentuale fino al 4 per cento) e al codice 221 (Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o pagina 3 di 7 bilateralità; con percentuale fino al 5 per cento), da ridursi in modo proporzionale in base al quadro clinico rilevato.
Per tali motivi, il c.t.u. ha ritenuto di poter affermare che le lesioni rilevate a carico delle spalle e dei gomiti abbiano determinato un danno biologico permanente complessivamente valutabile in misura pari al 4 per cento, da conglobarsi con la percentuale di danno biologico già riconosciuta nella misura unificata del 21 per cento per angioneurosi (10 per cento) gonartrosi (4 per cento) e
TC (8 per cento) nonché con il preesistente danno dell'1 per cento per la lesione muscolare della coscia destra e con l'ulteriore percentuale dell'1 per cento riconosciuta per la lesione muscolare della coscia sinistra, stimando una percentuale il danno biologico complessivo pari al 25 per cento, secondo il calcolo della semisomma.
La parti, a fronte della relazione depositata in data 17 marzo 2024, hanno dato atto di non essere stata messe a conoscenza della bozza dell'elaborato peritale nei termini normativamente posti.
Pertanto, è stato disposto il rinnovo del deposito della perizia per consentire alle parti di prendere posizione e formulare osservazioni sulla medesima.
Entrambe le parti hanno formulato osservazioni.
Parte ricorrente, in primo luogo, ha rilevato che il c.t.u., nella bozza della perizia, abbia omesso di prendere posizione sul periodo di ITT derivato dall'infortunio patito in data 20 marzo 2021 che, a suo giudizio, si sarebbe prolungato fino alla data del 21 giugno 2021.
Il consulente ha risposto all'osservazione rilevando che “per rispondere alla richiesta di confermare la durata della invalidità temporanea sino a tale periodo occorre considerare che in tali casi la ripresa dell'attività lavorativa è legata al di là del puro danno anatomico, alla ripresa funzionale che è variabile ed individuale”.
Poiché sulla base della documentazione medica disponibile non sarebbe stato possibile valutare ora per allora quale sia stato il periodo necessario alla ripresa, il consulente ha ritenuto opportuno stimarlo congruo con i tempi medi indicativi di guarigione di tale lesione, e quantificarlo in misura pari a 30 giorni.
Parte ricorrente ha altresì censurato le conclusioni a cui è pervenuto l'ausiliario con riguardo alla valutazione del danno a carico degli arti inferiori, sostenendo che la lesione patita alla coscia sinistra risulta essere stata ben più importante rispetto a quella patita alla coscia destra, come risulta dagli esami strumentali e dalle certificazioni mediche, e che tali lesioni comportano un persistente dolore ad entrambe le cosce, particolarmente invalidante nel ricorrente a causa dell'attività di coltivatore diretto svolta.
pagina 4 di 7 L'ausiliario ha risposto a tale osservazione ribadendo, da un lato, la congruità della valutazione espressa a suo tempo dall' rispetto alle lesioni riportate e, dall'altro, che “al di là delle CP_1
valutazioni strettamente anatomopatologiche in termini di centimetri delle lesioni muscolari riportate, nel danno biologico deve essere considerato il deficit funzionale oramai stabilizzato e non più suscettibile di miglioramento. Tale menomazione appare appunto congrua nella valutazione espressa del 1% per ogni arto”.
Infine, parte ricorrente ha ritenuto sottostimato il danno biologico complessivo riscontrato dal consulente a carico di spalle e gomiti rispetto a quanto dallo stesso rilevato in sede peritale, ove lo stesso ha riscontrato la limitazione dei movimenti articolari delle spalle ai gradi estremi.
Secondo il ricorrente, per la valutazione di questo deficit non ci sarebbe discrezionalità, dovendosi applicare il codice 224, con determinazione del danno nella misura del 3 per cento fisso per ciascuna spalla;
ciò comporterebbe, nel caso specifico, un danno pari alla misura del 6 per cento per entrambe le spalle;
a tale danno andrebbe poi aggiunto il danno biologico per la patologia muscolotendinea, il cui codice di riferimento è il n. 227, che contempla un danno fino al 4 per cento per una sola spalla, non comprensivo del danno funzionale.
Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto al consulente di rivalutare il danno alle spalle, sia funzionale che muscolotendineo, nel rispetto dei codici richiamati e riferiti a una singola spalla, aggiungendo poi quello da epicondilite cronica.
Il perito ha risposto convenendo sul fatto che “il codice utilizzato 227 delle tabelle CP_1
prevede una percentuale di danno biologico fino al 4% per una sola spalla, tuttavia il codice utilizza il termine “fino a “e ciò significa che tale percentuale possa essere ridotta in base alla limitazione funzionale ed il quadro clinico rilevato” e ritenendo pertanto che “nel caso specifico si può comunque accogliere parzialmente le osservazioni e la richiesta di maggiore valutazione delle lesioni alle spalle ed ai gomiti considerando una percentuale di danno biologico complessiva del 6%”.
Il c.t.u. ha quindi rettificato la valutazione inizialmente resa, e ha dichiarato che parte ricorrente
è affetto da:
- tendinopatia delle spalle e dei gomiti bilaterale secondaria a fenomeni di natura degenerativa accentuati dall'attività lavorativa svolta con percentuale complessiva del 6 per cento;
- lesione muscolare della coscia sinistra riferibile all'infortunio del e 12 febbraio 2020 quantificata in misura pari all'1 per cento;
- esiti dell'infortunio della coscia destra del 20 marzo 2021 con misura conforme alla valutazione già stimata dall' pari all'1 per cento. CP_1
pagina 5 di 7 Il consulente ha altresì rilevato un periodo di ITT relativo all'infortunio del 20 marzo 2021 della durata di giorni 30.
Il conglobamento dei danni riconosciuti per tali menomazioni con quelli già riconosciuti, valutati nella misura del 21 per cento con decorso dal novembre 2021 (vd. sentenza n. 616/2022 del 22 luglio 2022 di cui al doc. 14 fascicolo del ricorrente, ove è riconosciuto il danno nella misura del
21 per cento solo con decorrenza dal mese di novembre 2021), comporta una percentuale di danno biologico complessivo del 28 per cento.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle precisazioni svolte in risposta alle osservazioni sollevate dalle parti.
Deve essere pertanto riconosciuto in favore del ricorrente un danno biologico nella misura del 28 per cento, con conseguente diritto alla costituzione dell'indennizzo in rendita con decorso dal novembre 2021.
L' deve dunque essere condannato alla costituzione del maggior indennizzo in rendita in CP_1
favore del ricorrente, rapportato ad un danno biologico complessivo accertato nella misura del 28 per cento con decorso dal novembre 2021, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto.
L' deve essere altresì condannato all'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea CP_1
assoluta per il periodo compreso tra il 21 marzo 2021 e il 21 aprile 2021, con gli interessi legali di mora.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 6 di 7 - dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un Parte_1
danno biologico stimabile nella misura del 28 per cento, con decorrenza dal novembre 2021;
- condanna l' alla corresponsione del maggior indennizzo in rendita in favore del ricorrente, CP_1
rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 28 per cento, con decorrenza dal novembre 2021, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
- condanna l' ad erogare in favore del ricorrente l'indennità per inabilità temporanea CP_1
assoluta per il periodo compreso tra il 21 marzo 2021 e il 21 aprile 2021, con gli interessi legali di mora;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1
euro 4.638,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1
decreto.
Cagliari, 29 marzo 2025
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
pagina 7 di 7