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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/09/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 314/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 314/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. CICALA DAVID elett. dom.to in VIA Parte_1
ALESSANDRIA 12 ASCOLI PICENO
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA elett.te dom.to in CORSO
MAZZINI 55 ANCONA rappresentato e difeso dagli avv.ti GIANFRANCO VITTORI, VALERIA SALVATI, CP_2
SUSANNA MAZZAFERRI elett.te dom.to in Via San Martino 23 ANCONA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, Parte_1
Sez. Lavoro, n. 90/2024, emessa in data 8 marzo 2024 a definizione del giudizio di iscritto al R.G. n.
pagina 1 di 6 619/2022, pubblicata in data 11 marzo 2024, con la quale venivano rigettate le sue domande formulate in ricorso introduttivo.
In particolare, la ricorrente, assunta in qualità di docente a tempo indeterminato di Lingua e
Civiltà Straniera (Inglese) in data 6.9.2012, lamentava che, a seguito del superamento del periodo di prova, venivano riconosciuti complessivamente, ai fini giuridici ed economici alla data di conferma in ruolo (1.9.2013), anni 2 e mesi 4 di servizio pre-ruolo prestato presso le scuole e gli istituti statali in qualità di docente a tempo determinato, succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità, omettendo, tuttavia, il riconoscimento del servizio svolto presso il Controparte_3
di Ascoli Piceno dal 2002 al 2015.
[...]
Chiedeva, pertanto, di 1) annullare il decreto di ricostruzione di carriera di cui al prot. 258 del
9.1.2019 e di ordinare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutto il servizio pre-ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato. 2) ordinare al di considerare ai fini della CP_4 ricostruzione della carriera il servizio svolto 3) ordinare al di rivalutare, sia ai fini giuridici che CP_4 economici, il servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente nella stessa maniera e nella stessa misura di quello di ruolo;
4) ordinare al di rivalutare correttamente l'anzianità di servizio della Prof.ssa CP_4
ai seguenti fini: a) della corretta ricostruzione della carriera;
b) della corretta posizione Parte_1 stipendiale conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo;
c) della maturazione degli scatti di anzianità; d) del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima progressione professionale riconosciuta al personale docente assunto a tempo indeterminato;
e) dell'esatta ricostruzione del TFR dovuto;
f) di ogni altro effetto di legge;
5) condannare il a CP_4 corrispondere all'odierna ricorrente tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera, a partire dal giorno della domanda, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
6) condannare il a corrispondere alla prof.ssa tutte le differenze retributive spettanti, CP_4 Parte_1 nella misura da quantificarsi in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali a carico della ricorrente da versarsi direttamente all' , oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria CP_2 intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
7) condannare il al CP_4 risarcimento del danno per mancata, e/o irregolare contribuzione, nella misura da quantificarsi in corso di causa (anche in via equitativa); 8) riconoscere alla ricorrente il corretto punteggio ai fini della mobilità volontaria (provinciale) e di quella interna (d'istituto), secondo le modalità illustrate;
9) ordinare al e/o agli Uffici preposti di modificare la posizione della prof.ssa nella CP_4 Parte_1 graduatoria provinciale e d'istituto.
Ritiene, infatti, l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado per non avere il primo pagina 2 di 6 giudice tenuto conto dell'evoluzione della normativa, omettendo di considerare che il riferimento alle scuole parificate e pareggiate contenuto all'interno dell'art. 485 del D.lgs. 297/1994 dovrebbe oggi essere inteso più in generale alle scuole paritarie di cui alla novella introdotta con la L. n. 62/2000.
Chiede, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni già avanzate in primo grado.
Resiste in giudizio il che chiede il rigetto dell'appello. Controparte_5
Si è costituito in appello anche l' , rimettendosi alle determinazioni della Controparte_6
Corte, non avendo alcuna legittimazione in materia di inquadramento scolastico.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.
La questione del riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, all'atto dell'immissione in ruolo, del periodo di servizio svolto presso le scuole c.d. paritarie è oramai stata chiarita dalla Suprema Corte che, sin dal 2019, ha sempre confermato il proprio orientamento contrario alla tesi dell'appellante.
Si riportano di seguito le condivisibili affermazioni della Cassazione cui questo Collegio intende aderire in ossequio alla funzione nomofilattica della stessa (v. da ultimo sentenza n.
6708/2024), che ha confermato il consolidato orientamento “espresso da questa Corte, quanto alla ricostruzione della carriera, a partire da Cass. 32386/2019 (cui hanno dato continuità Cass. n.
33137/2019, Cass. n. 33134/2019, Cass. n. 25226/2020, Cass. n. 7583/2022; Cass. n. 10460/2024), sulla base del quale si è anche esclusa l'asserita equiparabilità del servizio prestato presso la scuola paritaria a quello svolto negli istituti statali ai fini dell'attribuzione del punteggio utile per le operazioni di mobilità, in difetto di una disposizione speciale che in tal senso si esprima (cfr. in particolare Cass. 32576/2023, Cass. n. 6514/2024, Cass. n. 6280/2024); le pronunce citate, nel pervenire alle medesime conclusioni della giurisprudenza amministrativa (cfr. fra le tante C.d.S. n.
2717/2020 e C.d.S. n. 4806/2021), hanno sottolineato che il legislatore, con la Legge n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio sia con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall'altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata;
ai sensi dell'art. 356, D. Lgs. n. 297/1994, infatti, condizioni necessarie per ottenere il pareggiamento erano: ”a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;
b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con pagina 3 di 6 regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118; c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti”; il pareggiamento, pertanto, oltre a richiedere l'assoluta identità dei corsi di studi rispetto a quelli della scuola statale, presupponeva anche modalità di reclutamento non dissimili da quelle previste per l'insegnamento negli istituti statali e, quanto al concorso pubblico, richiedeva, quale ulteriore condizione, che la procedura concorsuale fosse stata espletata nel rispetto di norme regolamentari, anch'esse oggetto della valutazione prescritta dall'art. 357 del T.U. che doveva riguardare tutte le condizioni richieste dall'art. 356; anche in relazione al trattamento economico doveva esserci piena sovrapponibilità con quello previsto per i docenti della scuola statale e, quindi, entrambe le condizioni citate giustificavano la rilevanza del servizio preruolo riconosciuta dal citato art. 485, D. Lgs. n. 297/1994; al contrario, per la scuola paritaria il legislatore, con la legge n. 62/2000 ha richiesto, per quel che qui rileva, “(…) g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore” e, pertanto, fermo il necessario possesso del titolo abilitante, non ha posto limiti alle modalità di reclutamento né ha imposto l'assimilazione del trattamento a quello del personale del comparto scuola, perché i contratti collettivi nazionali richiamati dall'art. 1, Legge n. 62/2000 sono quelli «di settore» e non quelli disciplinati dal
D. Lgs. n. 165/2001; il superamento del previgente regime, fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta, ha portato, sì, all'enucleazione di un'unica categoria di scuola paritaria, ma a quest'ultima non sono stati estesi tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibile neppure la tesi della necessaria applicazione ai docenti della scuola paritaria della disciplina in precedenza dettata per l'insegnamento presso gli istituti pareggiati;
questa tesi è smentita in radice dall'art.
1-bis, D. L. n.
250/2005 (conv. con Legge n. 27/2006), che ai commi 6 e 7, ha espressamente indicato le disposizioni del T.U. riguardanti le scuole pareggiate e legalmente riconosciute estese alle scuole paritarie e fra queste non ha incluso l'art. 485, che qui viene in rilievo, pur avendo avuto ben presente le problematiche inerenti la ricostruzione della carriera, perché ha affermato la perdurante vigenza dell'art. 360, comma 6, del T.U., riguardante il passaggio alla scuola statale dei docenti a tempo indeterminato della scuola pareggiata, la cui applicazione, però, è stata circoscritta al solo “personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo pagina 4 di 6 indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti”;
3. la Corte Costituzionale con sentenza n. 180/2021 ha escluso il denunciato profilo di irragionevolezza dell'art. 485 del d.lgs. n.
297/1994, come interpretato da questa Corte e dalla giurisprudenza amministrativa, e, ribadito il carattere eccezionale delle norme che attribuiscono un beneficio solo a determinate categorie di soggetti, ha richiamato principi già affermati in precedenti decisioni (ordinanze n. 89 del 2001 e n. 753 del 1988) ed ha evidenziato che «l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria»”.
Secondo la Corte, poi, “non è ravvisabile, poi, alcun contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE perché la comparabilità fra lavoratore a termine e dipendente assunto a tempo indeterminato deve essere esclusa nei casi in cui vengano in rilievo rapporti che risultino svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi e siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all'instaurazione ed alla gestione dei rapporti medesimi;
è utile rammentare al riguardo che, ai sensi della clausola 3 del citato Accordo Quadro, “il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze”; si deve, cioè, trattare di un lavoratore a tempo indeterminato assegnato alla medesima azienda o allo stesso ufficio ove presta servizio il dipendente a termine e che svolga le medesime mansioni, sicché la comparabilità va esclusa alla radice qualora le prestazioni, seppure qualitativamente sovrapponibili, vengano rese alle dipendenze di datori di lavoro diversi e nell'ambito di strutture aziendali distinte;
va ancora aggiunto che, allegando l'equiparazione della scuola paritaria a quella statale, ciò che in realtà parte ricorrente rivendica è il medesimo trattamento riservato ai dipendenti a termine della scuola statale, i quali possono ottenere, una volta assunti da quest'ultima, il riconoscimento del servizio pre-ruolo; questa equiparazione, che il legislatore ha escluso dettando una disciplina ritenuta dalla Corte Costituzionale non in contrasto con l'art. 3 Cost., non può essere invocata facendo leva sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro, giacché è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia l'orientamento secondo cui «poiché il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, le eventuali differenze di trattamento tra alcune categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito da tale accordo quadro (sentenza del 22 gennaio 2020, , C-Persona_1 pagina 5 di 6 177/18, EU:C:2020:26, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)» ( Corte UE 24 giugno 2021 in causa c-
550/19 punto 42)”.
Considerato che l'atto di appello non prospetta argomenti che possano portare al superamento delle argomentazioni sopra esposte, confermate da ultimo dalla Cassazione anche con ordinanze del
2025, la sentenza di primo grado va confermata.
Anche per questo grado, le spese seguono la piena soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, in maniera diversa tra le due parti appellate, dovendosi tenere conto dell'inferiore valore economico della domanda avanzata nei confronti dell' . CP_2
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere agli appellati e le spese di lite che liquida, per il Controparte_5 CP_2
, in euro 3.500,00 e per l' in euro 1.000,00, il tutto oltre IVA e CPA come per legge;
3) CP_5 CP_2 dichiara che a carico della parte appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 314/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. CICALA DAVID elett. dom.to in VIA Parte_1
ALESSANDRIA 12 ASCOLI PICENO
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA elett.te dom.to in CORSO
MAZZINI 55 ANCONA rappresentato e difeso dagli avv.ti GIANFRANCO VITTORI, VALERIA SALVATI, CP_2
SUSANNA MAZZAFERRI elett.te dom.to in Via San Martino 23 ANCONA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, Parte_1
Sez. Lavoro, n. 90/2024, emessa in data 8 marzo 2024 a definizione del giudizio di iscritto al R.G. n.
pagina 1 di 6 619/2022, pubblicata in data 11 marzo 2024, con la quale venivano rigettate le sue domande formulate in ricorso introduttivo.
In particolare, la ricorrente, assunta in qualità di docente a tempo indeterminato di Lingua e
Civiltà Straniera (Inglese) in data 6.9.2012, lamentava che, a seguito del superamento del periodo di prova, venivano riconosciuti complessivamente, ai fini giuridici ed economici alla data di conferma in ruolo (1.9.2013), anni 2 e mesi 4 di servizio pre-ruolo prestato presso le scuole e gli istituti statali in qualità di docente a tempo determinato, succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità, omettendo, tuttavia, il riconoscimento del servizio svolto presso il Controparte_3
di Ascoli Piceno dal 2002 al 2015.
[...]
Chiedeva, pertanto, di 1) annullare il decreto di ricostruzione di carriera di cui al prot. 258 del
9.1.2019 e di ordinare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutto il servizio pre-ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato. 2) ordinare al di considerare ai fini della CP_4 ricostruzione della carriera il servizio svolto 3) ordinare al di rivalutare, sia ai fini giuridici che CP_4 economici, il servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente nella stessa maniera e nella stessa misura di quello di ruolo;
4) ordinare al di rivalutare correttamente l'anzianità di servizio della Prof.ssa CP_4
ai seguenti fini: a) della corretta ricostruzione della carriera;
b) della corretta posizione Parte_1 stipendiale conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo;
c) della maturazione degli scatti di anzianità; d) del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima progressione professionale riconosciuta al personale docente assunto a tempo indeterminato;
e) dell'esatta ricostruzione del TFR dovuto;
f) di ogni altro effetto di legge;
5) condannare il a CP_4 corrispondere all'odierna ricorrente tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera, a partire dal giorno della domanda, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
6) condannare il a corrispondere alla prof.ssa tutte le differenze retributive spettanti, CP_4 Parte_1 nella misura da quantificarsi in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali a carico della ricorrente da versarsi direttamente all' , oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria CP_2 intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
7) condannare il al CP_4 risarcimento del danno per mancata, e/o irregolare contribuzione, nella misura da quantificarsi in corso di causa (anche in via equitativa); 8) riconoscere alla ricorrente il corretto punteggio ai fini della mobilità volontaria (provinciale) e di quella interna (d'istituto), secondo le modalità illustrate;
9) ordinare al e/o agli Uffici preposti di modificare la posizione della prof.ssa nella CP_4 Parte_1 graduatoria provinciale e d'istituto.
Ritiene, infatti, l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado per non avere il primo pagina 2 di 6 giudice tenuto conto dell'evoluzione della normativa, omettendo di considerare che il riferimento alle scuole parificate e pareggiate contenuto all'interno dell'art. 485 del D.lgs. 297/1994 dovrebbe oggi essere inteso più in generale alle scuole paritarie di cui alla novella introdotta con la L. n. 62/2000.
Chiede, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni già avanzate in primo grado.
Resiste in giudizio il che chiede il rigetto dell'appello. Controparte_5
Si è costituito in appello anche l' , rimettendosi alle determinazioni della Controparte_6
Corte, non avendo alcuna legittimazione in materia di inquadramento scolastico.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.
La questione del riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, all'atto dell'immissione in ruolo, del periodo di servizio svolto presso le scuole c.d. paritarie è oramai stata chiarita dalla Suprema Corte che, sin dal 2019, ha sempre confermato il proprio orientamento contrario alla tesi dell'appellante.
Si riportano di seguito le condivisibili affermazioni della Cassazione cui questo Collegio intende aderire in ossequio alla funzione nomofilattica della stessa (v. da ultimo sentenza n.
6708/2024), che ha confermato il consolidato orientamento “espresso da questa Corte, quanto alla ricostruzione della carriera, a partire da Cass. 32386/2019 (cui hanno dato continuità Cass. n.
33137/2019, Cass. n. 33134/2019, Cass. n. 25226/2020, Cass. n. 7583/2022; Cass. n. 10460/2024), sulla base del quale si è anche esclusa l'asserita equiparabilità del servizio prestato presso la scuola paritaria a quello svolto negli istituti statali ai fini dell'attribuzione del punteggio utile per le operazioni di mobilità, in difetto di una disposizione speciale che in tal senso si esprima (cfr. in particolare Cass. 32576/2023, Cass. n. 6514/2024, Cass. n. 6280/2024); le pronunce citate, nel pervenire alle medesime conclusioni della giurisprudenza amministrativa (cfr. fra le tante C.d.S. n.
2717/2020 e C.d.S. n. 4806/2021), hanno sottolineato che il legislatore, con la Legge n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio sia con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall'altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata;
ai sensi dell'art. 356, D. Lgs. n. 297/1994, infatti, condizioni necessarie per ottenere il pareggiamento erano: ”a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;
b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con pagina 3 di 6 regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118; c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti”; il pareggiamento, pertanto, oltre a richiedere l'assoluta identità dei corsi di studi rispetto a quelli della scuola statale, presupponeva anche modalità di reclutamento non dissimili da quelle previste per l'insegnamento negli istituti statali e, quanto al concorso pubblico, richiedeva, quale ulteriore condizione, che la procedura concorsuale fosse stata espletata nel rispetto di norme regolamentari, anch'esse oggetto della valutazione prescritta dall'art. 357 del T.U. che doveva riguardare tutte le condizioni richieste dall'art. 356; anche in relazione al trattamento economico doveva esserci piena sovrapponibilità con quello previsto per i docenti della scuola statale e, quindi, entrambe le condizioni citate giustificavano la rilevanza del servizio preruolo riconosciuta dal citato art. 485, D. Lgs. n. 297/1994; al contrario, per la scuola paritaria il legislatore, con la legge n. 62/2000 ha richiesto, per quel che qui rileva, “(…) g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore” e, pertanto, fermo il necessario possesso del titolo abilitante, non ha posto limiti alle modalità di reclutamento né ha imposto l'assimilazione del trattamento a quello del personale del comparto scuola, perché i contratti collettivi nazionali richiamati dall'art. 1, Legge n. 62/2000 sono quelli «di settore» e non quelli disciplinati dal
D. Lgs. n. 165/2001; il superamento del previgente regime, fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta, ha portato, sì, all'enucleazione di un'unica categoria di scuola paritaria, ma a quest'ultima non sono stati estesi tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibile neppure la tesi della necessaria applicazione ai docenti della scuola paritaria della disciplina in precedenza dettata per l'insegnamento presso gli istituti pareggiati;
questa tesi è smentita in radice dall'art.
1-bis, D. L. n.
250/2005 (conv. con Legge n. 27/2006), che ai commi 6 e 7, ha espressamente indicato le disposizioni del T.U. riguardanti le scuole pareggiate e legalmente riconosciute estese alle scuole paritarie e fra queste non ha incluso l'art. 485, che qui viene in rilievo, pur avendo avuto ben presente le problematiche inerenti la ricostruzione della carriera, perché ha affermato la perdurante vigenza dell'art. 360, comma 6, del T.U., riguardante il passaggio alla scuola statale dei docenti a tempo indeterminato della scuola pareggiata, la cui applicazione, però, è stata circoscritta al solo “personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo pagina 4 di 6 indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti”;
3. la Corte Costituzionale con sentenza n. 180/2021 ha escluso il denunciato profilo di irragionevolezza dell'art. 485 del d.lgs. n.
297/1994, come interpretato da questa Corte e dalla giurisprudenza amministrativa, e, ribadito il carattere eccezionale delle norme che attribuiscono un beneficio solo a determinate categorie di soggetti, ha richiamato principi già affermati in precedenti decisioni (ordinanze n. 89 del 2001 e n. 753 del 1988) ed ha evidenziato che «l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria»”.
Secondo la Corte, poi, “non è ravvisabile, poi, alcun contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE perché la comparabilità fra lavoratore a termine e dipendente assunto a tempo indeterminato deve essere esclusa nei casi in cui vengano in rilievo rapporti che risultino svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi e siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all'instaurazione ed alla gestione dei rapporti medesimi;
è utile rammentare al riguardo che, ai sensi della clausola 3 del citato Accordo Quadro, “il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze”; si deve, cioè, trattare di un lavoratore a tempo indeterminato assegnato alla medesima azienda o allo stesso ufficio ove presta servizio il dipendente a termine e che svolga le medesime mansioni, sicché la comparabilità va esclusa alla radice qualora le prestazioni, seppure qualitativamente sovrapponibili, vengano rese alle dipendenze di datori di lavoro diversi e nell'ambito di strutture aziendali distinte;
va ancora aggiunto che, allegando l'equiparazione della scuola paritaria a quella statale, ciò che in realtà parte ricorrente rivendica è il medesimo trattamento riservato ai dipendenti a termine della scuola statale, i quali possono ottenere, una volta assunti da quest'ultima, il riconoscimento del servizio pre-ruolo; questa equiparazione, che il legislatore ha escluso dettando una disciplina ritenuta dalla Corte Costituzionale non in contrasto con l'art. 3 Cost., non può essere invocata facendo leva sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro, giacché è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia l'orientamento secondo cui «poiché il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, le eventuali differenze di trattamento tra alcune categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito da tale accordo quadro (sentenza del 22 gennaio 2020, , C-Persona_1 pagina 5 di 6 177/18, EU:C:2020:26, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)» ( Corte UE 24 giugno 2021 in causa c-
550/19 punto 42)”.
Considerato che l'atto di appello non prospetta argomenti che possano portare al superamento delle argomentazioni sopra esposte, confermate da ultimo dalla Cassazione anche con ordinanze del
2025, la sentenza di primo grado va confermata.
Anche per questo grado, le spese seguono la piena soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, in maniera diversa tra le due parti appellate, dovendosi tenere conto dell'inferiore valore economico della domanda avanzata nei confronti dell' . CP_2
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere agli appellati e le spese di lite che liquida, per il Controparte_5 CP_2
, in euro 3.500,00 e per l' in euro 1.000,00, il tutto oltre IVA e CPA come per legge;
3) CP_5 CP_2 dichiara che a carico della parte appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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