Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott. Luigia Franzese Giudice dott. Rossella Di Palo Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1938/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to Russo Eugenio, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv.to D'Ambrogio Fernanda, come da procura in atti;
Controparte_1
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
come da note scritte depositate per l'udienza cd. Cartolare del 28.2.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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divorzio, aveva contratto nuovo matrimonio dal quale, in data 8.1.2023 era nata la figlia e altro Per_3
doveva nascere nel mese di giugno. Riferiva poi che la propria situazione reddituale non era modificata atteso che continuava a percepire lo stesso stipendio dell'epoca del divorzio in qualità di amministratore unico della ECOEPOQUE srl. e che, pertanto, non riuscendo a far fronte anche agli obblighi economici verso il nuovo nucleo, chiedeva di ridurre il contributo posto a suo carico per il mantenimento delle figlie minori da 1100,00 ( rivalutato all'attualità ) a euro 600,00.
Parte resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, la parte eccepiva che la documentazione reddituale depositata dal ricorrente era lacunosa atteso che, in qualità di imprenditore nonché socio di maggioranza con il 95% di proprietà delle quote e amministratore unico della e socio al 50% e Controparte_2
amministratore unico della ECOEPOQUE srl, avrebbe dovuto depositare anche i bilanci delle società e le attestazioni rilasciate dalle stesse società in merito alla distribuzione dei dividendi.
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, sentite le stesse, il giudice delegato, rilevato che non vi erano provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, fissava udienza per la decisione assegnando i termini per il deposito di note conclusionali.
All'udienza a trattazione scritta del 28.2.2025, il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Il fondamento dell'art. 473 bis 29 c.p.c. risiede nel fatto che provvedimenti, anche definitivi, volti a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole devono intendersi sempre emanati rebus sic stantibus. Ed invero, sia in tema di separazione che di divorzio, i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni in precedenza stabilite
(o decise), consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale erano stati stipulati gli accordi. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato ( cfr.
Cass. n° 7666/2022) che la parte che chiede la modifica della sentenza di divorzio deve fornire non solo prova della sussistenza di circostanza nuove, ma anche del modo in cui le sopravvenute pagina 2 di 3 circostanze abbiano alterato il precedente assetto economico. Nel caso in esame, il Collegio non ritiene che sia stato assolto l'onere della prova gravante sul ricorrente dal momento che lo stesso non ha fornito prova attendibile del proprio reddito ( pregresso e attuale). Ed invero, parte ricorrente ha riferito di percepire uno stipendio mensile di euro 1.500,00 ( depositando buste paga, CUD
2023,2022,2021) dichiarando che la propria situazione è rimasta invariata dall'epoca degli accordi di divorzio, circostanza che non può ritenersi verosimile a fronte del suo impegno a contribuire al mantenimento delle figlie con la somma mensile di euro 1100,00 oltre alle spese straordinarie nella quota del 50%, inverosimile anche alla luce della nota spese depositata dallo stesso ricorrente che, a fronte di un reddito invariato mensile di euro 1500,00 , dichiara di sostenere spese per circa euro
3885,00. Non esprime un principio di diritto diverso la giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente ( Cass. n°14175/2016 ) atteso che, in quella occasione, la Corte ha ribadito che la formazione di un nuovo nucleo con la nascita di altri figli non determina automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, ma deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che “può” portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite. Pertanto, nel caso in esame, parte ricorrente non fornendo la prova del verosimile reddito dell'epoca del divorzio ( né di quello attuale) non consente al Collegio di verificare in che modo la circostanza della nascita di altri due figli abbia inciso sulla propria situazione reddituale e pertanto sul precedente assetto.
Le spese sono liquidate secondo il principio della soccombenza
p.q.m.
Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in euro 1.700,00, rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.
Santa Maria Capua Vetere, 13/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rossella Di Palo dott. Giovanni D'Onofrio
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