Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 28/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Sara Cargasacchi Giudice
Dr. Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1495/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. DE MARZI Parte_1 C.F._1
NICOLETTA
e
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. PINOS Controparte_1 C.F._2
RENZO
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
Con ricorso congiunto le parti esponevano:
I ricorrenti in data 30 gennaio 2016 hanno contratto matrimonio con rito civile in Comune di Mantello
(SO), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Il relativo atto è stato trascritto nel
Registro dello Stato Civile del predetto Comune, Atti di Matrimonio, Anno 2016, numero 1, Parte I,
Serie Ufficio 1 (doc. n. 1);
pagina 1 di 6
febbraio 2013 in Sondrio;
Divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza i coniugi si determinavano a promuovere ricorso consensuale per la separazione che veniva formulato in via congiunta innanzi il Tribunale di
Sondrio in data 01 febbraio 2023. La causa di separazione veniva rubricata al n. 110/2023 RG.
All'esito dell'udienza presidenziale del 15 marzo 2023, tenutasi con modalità cartolare attraverso il deposito delle dichiarazioni dei coniugi con le quali confermavano la domanda di separazione, il
Tribunale di Sondrio, riunito in camera di consiglio, con provvedimento 15 marzo 2023, omologava la separazione, alle seguenti condizioni (doc. n. 2): “1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, ponendosi come obiettivo la serenità e l'educazione dei figli;
2) la casa coniugale sita in
Mantello, Via Valeriana n. 90, di proprietà del NO , verrà assegnata alla moglie con Parte_1
tutti i mobili e gli arredi ivi presenti, la quale continuerà ad abitarla, pagando le spese relative delle utenze domestiche (quali, a titolo esemplificativo: gas, energia elettrica, acqua ecc); 3) su accordo delle parti, il singor si trasferirà in un appartamento situato in Comune di Cercino (SO). Pt_1
Quest'ultimo, al momento, non ha ancora asportato dalla casa coniugale tutti i propri beni personali e si riserva di provvedervi entro due mesi dalla data di omologazione della separazione;
4) i figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e saranno collocati, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre;
5) resta inteso che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. In particolare: - le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla salute, all'istruzione e all'educazione, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
- le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione che quotidianamente devono prendersi nell'interesse dei figli – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli acquisti di abbigliamento ordinario, scelte alimentari, eccetera – saranno assunte in via disgiunta da ciascun genitore;
6) il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dalle ore 13.00 del sabato alle
19.00 della domenica sera, quando li riaccompagnerà presso la residenza della madre, nonchè, durante la settimana, il mercoledì dalle 18.00 sino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola
(ovvero, in assenza di lezioni, presso la residenza della madre); 7) i coniugi concordano altresì che i figli trascorreranno: - le vacanze Natalizie ad anni alterni con ciascuno dei genitori (dal 24 al 31 dicembre alle ore 18.00 con uno e dal 31 dicembre alle ore 18.00 fino alla ripresa della scuola con l'altro); - i giorni dal Venerdì Santo sino alla Domenica di Pasqua con uno dei genitori ed i giorni dal
Lunedì di Pasquetta al mercoledì successivo con l'altro, ad anni alterni. Il tutto compatibilmente con gli impegni del padre e della madre e fatti comunque salvi altri e diversi accordi che dovessero intervenire pagina 2 di 6 di volta in volta tra loro;
8) durante le vacanze estive i minori trascorreranno 2 settimane anche non consecutive con il padre, periodo da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi;
9) tenuto conto delle attuali condizioni lavorative e familiari, il padre concorrerà al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre, a mezzo bonifico bancario sul c/c intesto a lei IBAN: IT96 ), entro il giorno 15 di CodiceFiscale_3 ogni mese, l'importo di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) e ciò sino a che i medesimi raggiungeranno l'indipendenza economica. Resta inteso che se uno dei figli dovesse raggiungere la propria indipendenza economica prima dell'altro, detta somma dovrà essere proporzionalmente ridotta.
L'importo di cui sopra sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT dell'aumento del costo della vita a far tempo al mese di febbraio 2024; 10) il padre dovrà inoltre corrispondere alla madre il
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori. Quanto al resto, si fa riferimento alle
“Linee Guida – Spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” approvate dalla Corte di Appello di Milano, di concerto con il
Tribunale di Milano e l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano che le parti confermano di aver letto e conoscere;
11) su accordo delle parti, l'assegno unico e/o eventuali assegni familiari relativi ai figli saranno percepiti dalla NOa le detrazioni per carichi fiscali, non incluse nell'assegno CP_1 unico, spetteranno al genitore che avrà sostenuto l'esborso; 12) le parti convengono che nessuno dei due coniugi dovrà corrispondere alcuna somma a titolo di mantenimento in favore dell'altro coniuge, in quanto entrambi attualmente sono autosufficienti;
13) le parti si danno inoltre reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto da parte delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza e si impegnano a sottoscrivere la necessaria documentazione al fine del conseguimento e del rinnovo dei documenti di identità e di quelli necessari per l'espatrio del figlio;
14) le parti dichiarano e danno atto di aver già diviso fra loro qualsivoglia bene comune e definito con i presenti accordi ogni altro diverso rapporto economico tra loro pendente e di non avere reciprocamente nulla più a pretendere, escluse le condizioni economiche indicate nel presente atto.
Dalla data dell'udienza presidenziale di separazione la relazione e la convivenza non è più ripresa.
I coniugi hanno raggiunto un accordo in ordine all'affidamento, mantenimento della prole nonché in ordine all'assegnazione della casa famigliare. In specie la prole verrà affidata in via esclusiva al padre e collocata presso lo stesso nell'abitazione famigliare che verrà assegnata al , che ne è il Pt_1
proprietario, completa degli arredi che la compongono.
Il NO svolge l'attività di operaio, mentre la NOa è attualmente senza Pt_1 CP_1
occupazione in quanto si è di recente volontariamente licenziata per trasferirsi in altra città. La NOa ha già rilasciato l'immobile e troverà idonea sistemazione in altra unità abitativa. CP_1
pagina 3 di 6 Quest'ultima rinuncia a richiedere all'altro coniuge un contributo per il proprio mantenimento, e con la definizione degli aspetti sopra indicati dichiara di avere definito ogni rapporto economico con il coniuge.
Essendo decorso il termine previsto dall'art. 3 L n. 898/1970 è intenzione dei ricorrenti procedere allo scioglimento del matrimonio alle condizioni di seguito.
I ricorrenti così concludevano:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
in Mantello (SO) in data 30 gennaio 2016 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile,
[...]
Atti di Matrimonio, Comune di Mantello (SO), al n. 1, Parte I, Serie Ufficio 1 (doc. n. 1), con l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla trascrizione ed alle annotazioni di legge della relativa sentenza, convenendo le seguenti condizioni: 2) Disporre l'assegnazione al NO Parte_1
della casa coniugale sita in Mantello (SO), Via Valeria n. 90, di proprietà di quest'ultimo, con
[...]
gli arredi che la compongono, il quale la abiterà unitamente ai figli minori. La NOa CP_1 dichiara di aver rilasciato l'abitazione e di aver portato con sé i propri effetti personali. 3) Disporre che i figli e siano affidati in via esclusiva al padre, con collocazione, anche ai fini Per_1 Per_2
anagrafici, presso lo stesso e la casa famigliare in Mantello, Via Valeriana n. 90; 4) La NOa
è in procinto di trasferire la propria residenza in luogo logisticamente lontano rispetto a CP_1
quella attuale e si impegna a provvedere senza ritardo a consegnare al NO i documenti, Pt_1
moduli e/o autorizzazioni dovessero rendersi necessarie per i figli (iscrizioni ai fini scolastici, ludici, anagrafici, ecc.) e secondo le modalità che verranno di volta in volta richieste ai fini della validità degli atti e consensi medesimi. La NOa si impegna inoltre a recarsi personalmente alla CP_1
sottoscrizione degli atti di cui sopra qualora dovesse rendersi necessario. Le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla salute, all'istruzione e all'educazione, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione che quotidianamente devono prendersi nell'interesse dei figli – quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli acquisti di abbigliamento ordinario, scelte alimentari ecc. – saranno assunte in via disgiunta da ciascun genitore. 5) La madre, causa prossimo trasferimento della propria residenza, rientrerà saltuariamente in Valtellina e quando accadrà, avviserà con congruo anticipo il padre e potrà tenere con sè i figli per un a fine settimana dal sabato alle ore 13.00 alle 19.00 della domenica sera, quando li riaccompagnerà presso la residenza del padre;
I coniugi concordano altresì che i figli potranno trascorrere: - Le vacanze natalizie ad anni alterni con ciascuno dei genitori (dal 24
pagina 4 di 6 al 31 dicembre alle ore 18.00 con l'uno e dal 31 dicembre alle ore 18.00 sino alla ripresa della scuola con l'altro); - I giorni dal Venerdì Santo sino alla domenica di Pasqua con uno dei genitori ed i giorni dal lunedì di Pasquetta al mercoledì successivo con l'altro ad anni alterni. - Ogni altra festività potrà essere alternata. Il tutto compatibilmente con gli impegni del padre e della madre e dei minori e fatti comunque salvi altri e diversi accordi che dovessero intervenire, con previo anticipo, di volta in volta.
Durante le vacanze estive i minori potranno trascorrere due settimane, anche non consecutive, con la madre, periodo da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi. 6) Il NO , fino a quando la NOa Pt_1
non troverà una stabile occupazione, si impegna a mantenere i figli fino al raggiungimento CP_1
della loro indipendenza economica, provvedendo in via esclusiva a tutte le loro spese ordinarie e straordinarie. In ogni caso, ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento della prole nei periodi in cui i minori permarranno presso di sé. La NOa una volta che avrà reperito una nuova CP_1
attività lavorativa, si impegna sin da ora alla partecipazione quantomeno delle spese straordinarie. 7) Su accordo delle parti, l'assegno unico e/o eventuali assegni familiari relativi ai figli saranno percepiti nella misura del 100% dal NO;
le detrazioni per carichi fiscali, non incluse nell'assegno Pt_1 unico, spetteranno al genitore che avrà sostenuto l'esborso. 8) Le parti si danno inoltre reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto da parte delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza e si impegnano a sottoscrivere la necessaria documentazione al fine del conseguimento e del rinnovo dei documenti di identità e di quelli necessari per l'espatrio. 9) La NOa
che ha di recente lasciato il posto di lavoro per trasferirsi altrove, rinuncia a richiedere un CP_1
contributo economico al NO . 10) La NOa ed il NO , in relazione Pt_1 CP_1 Pt_1
agli aspetti patrimoniali intercorsi in costanza di matrimonio, dichiarano che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le parti dichiarano e danno atto di avere diviso fra loro qualsivoglia bene comune e definito con i presenti accordi ogni altro e diverso rapporto economico tra loro pendente e di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro. 11) Le spese della causa di separazione sono integralmente compensate fra le parti.
Con successive note congiunte le parti dichiaravano: di voler aderire alla celebrazione del procedimento con modalità scritta;
di non volersi riconciliare;
di confermare le richieste come presentate nel ricorso;
rinunciavano ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche e prestavano piena acquiescenza all'emananda sentenza.
pagina 5 di 6 La domanda appare degna di accoglimento, nella sussistenza delle condizioni di legge per la pronuncia di divorzio e reputate le condizioni di cui all'accordo congiunto conformi alla legge ed all'interesse delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
, in data 30 gennaio 2016 con rito civile in Comune di Mantello (SO), trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile del predetto Comune, Atti di Matrimonio, Anno 2016, numero 1, Parte I,
Serie Ufficio 1, alle condizioni indicate concordemente dai coniugi nelle conclusioni congiunte sopra riportate;
- dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Controparte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio 22 1 25.
Il Presidente estensore pagina 6 di 6