TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/05/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 1916/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. 1916 del Ruolo Generale dell'anno 2021, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gilda Pacioni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Fermo
(FM), C.so Cavour n. 39;
-appellante-
CONTRO
- P.I.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig.ra rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1
Pierluigi Medei, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fermo (FM)
Via Trento n. 118;
-appellata-
CONCLUSIONI
Alla udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE APPELLANTE: come da atto di citazione in appello “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Fermo, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria eccezione e domanda, in riforma della sentenza n.
126 del 30/03/2021 emessa dal Giudice di Pace di Fermo della persona dell'Avv. Serenella Monachesi, richiamata ogni precedente richiesta: - in via principale accertata la piena esistenza del credito vantato dal Dott. accertato l'inadempimento della condannare la stessa al Parte_1 CP_1 pagamento delle somme di cui sopra in premessa e degli interessi nel frattempo maturati;
- in via pagina 1 di 9 subordinata, compensare la somma liquidata in via equitativa dal Giudice di prime cure con quanto eventualmente accertato come dovuto dal Dott. Con vittoria di spese e compensi professionali Pt_1 di entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA: come da comparsa di costituzione in appello “piaccia all'On.le
Tribunale adito, Giudice del gravame, contrariis reiectis, a conferma della impugnata sentenza, che accoglieva per quanto di diritto le eccezioni e la domanda riconvenzionale della attrice opponente, eccezioni e domanda immanenti, rigettare l'appello interposto dal dott. per le ragioni Parte_1 suesposte o con qualsiasi altra motivazione che il Tribunale adito riterrà giusta ed equa. Con il favore delle spese anche di questo grado".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado
[...]
in persona del legale rappresentante sig.ra conveniva in Controparte_1 Controparte_1
giudizio il sig. chiedendo di dichiarare inammissibile l'opposta azione Parte_1
monitoria e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna al pagamento della complessiva somma di € 500,00 e € 3.600,00 rispettivamente a titolo di corrispettivo di ristorazioni e di risarcimento del danno per inadempimento.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva che:
- nel 2013 le parti stipulavano un contratto di adesione con il quale il Dott.
[...] preventivava il proprio compenso annuale – stabilito in € 3.000,00 da pagarsi Pt_1
in 4 rate - per la contabilità e la tenuta elaborazione buste paga della società “RIO ETE sas di LL ER & C”;
- tale convenzione si rinnovava tacitamente anche per i seguenti anni 2014, 2015 e 2016;
- alla data del 23.01.2017 tutte le prestazioni del professionista risultavano pagate, salvo una differenza a saldo di € 500,00;
- in data 11.09.2018 il Dott. rivendicava tale somma a saldo del 2016 con Pt_1
l'aggiunta di altre prestazioni relative sempre all'anno 2016 compiute dal professionista e ritenute non ordinarie;
- in data 20.02.2019 veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 103/2019 del 12.02.2019 con il quale il Giudice di Pace di Fermo su azione monitoria del Dott. ingiungeva Pt_1 alla RIO ETE sas di LL ER & C il pagamento in favore del ricorrente della pagina 2 di 9 somma di € 4275,20 oltre agli interessi moratori ex d. lgs 231/02 dal dovuto al saldo e alle spese del procedimento liquidate in € 450,00 per compensi ed € 76,00 per spese, con aggiunta del rimborso forfettario 15 % IVA e CAP come per legge;
- la RIO ETE s.a.s. riconosceva di essere debitrice, per prestazioni professionali, dell'opposto della sola residua somma di € 500,00, non di € 4.275,20;
- l'azione promossa dal Dott. sarebbe inammissibile perché trattandosi di Pt_1 spettanze per prestazioni professionali si doveva agire soltanto con rito speciale e n forza di nota vistata di congruità dal competente ordine;
- quanto al merito secondo l'opponente il dott. era inadempiente rispetto alle Pt_1
incombenze tributarie e fiscali di fine esercizio 2016 e la RIO ETE doveva rivolgersi ad altro professionista per le incombenze fiscali di fine anno;
- alla cura delle incombenze conseguenti alla verifica della Direzione Territoriale del
Lavoro di Ascoli Piceno del 2015 provvedeva altro professionista (rag. ; Per_1
- la RIO ETE s.a.s. era a sua volta creditrice del Dott. per i pasti consumati dallo Pt_1 stesso e dai suoi occasionali commensali presso l'agriturismo dal 2013 al 2016 per complessivi € 3.600,00.
Si costituiva nel giudizio di primo grado il Dott. chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda avversaria rappresentando, in sintesi e per quanto di interesse, che:
- l'opposto era creditore per prestazioni professionali nei confronti della ditta “
[...]
per un totale di € 4275,00 e non di € 500,00 come sostenuto Controparte_1
dall'opponente;
- la somma di € 500,00 risultavano essere la cifra ancora non corrisposta dalla RIO ETE relativa alle prestazioni ordinarie svolte dal professionista nell'anno 2016;
- il compenso pattuito nel contratto di adesione aveva come oggetto prestazioni ordinarie di contabilità, ma nel 2016 il professionista era stato incaricato dalla CP_1
a prestare una straordinaria attività di consulenza e assistenza in materia fiscale e
[...]
contabile, anche in occasione dell'ispezione effettuata dalla Direzione Provinciale del
Lavoro di Ascoli Piceno in data 29.08.2015;
pagina 3 di 9 - il rapporto professionale si concludeva a fine anno 2016, a partire dal 2017 la società si era avvalsa di altro professionista, ad eccezione della Dichiarazione Iva che veniva presentata dall'opposto quale intermediario fiscale;
- il nuovo consulente era stato incaricato dalla società RIO ETE prima ancora del
31.12.2016;
- in virtù delle modifiche normative contenute della legge 22.05.2017 n. 81 (c.d. Jobs Act dei lavoratori autonomi) per la riscossione degli onorari a credito il professionista deve emettere la fattura e registrarla nel registro Iva e non deve avvalersi del visto dell'ordine professionale;
- per tutti i casi dove era stato richiesto il pagamento il termine non risultava prescritto;
- quanto ai pasti consumati dal professionista presso l'agriturismo della società il Dott. sosteneva di averne sempre onorato il pagamento e tuttavia parte attrice non Pt_1
forniva la prova di tale pretesa.
Nel corso del giudizio di primo grado svolto dinanzi al giudice di pace venivano escussi i testi e richiesti da parte attrice e veniva acquisita la Testimone_1 Testimone_2
documentazione prodotta dalle parti.
All'esito del primo grado il giudice di pace con sentenza n. 126/2021, depositata in cancelleria in data 30.03.2021, accoglieva la domanda svolta dalla e per Controparte_1
l'effetto revocava il decreto ingiuntivo n. 103/19, e condannava parte opposta dott.
[...]
a pagare in favore di parte opponente in Pt_1 Parte_2
persona del legale rappresentante, la somma di euro 1.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, oltre alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 170,00 per spese ed euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario iva se dovuta e cap.
Il Giudice di prime cure così motivava: "Si deve in primo luogo evidenziare come il decreto ingiuntivo opposto sia fondato sull'estratto autentico dei libri contabili, che nella presente fattispecie non costituisce prova scritta in sede monitoria, vertendosi nell'ambito di un rapporto di prestazioni professionali, che necessita quanto meno della liquidazione della parcella da parte dell'Ordine competente: da tale rilievo discende inesorabilmente la revoca del Decreto Ingiuntivo.
Peraltro parte convenuta opposta ha omesso di apportare dati probatori circa il conferimento delle prestazioni professionali esposte in fattura, e circa l'ammontare del relativo compenso, pattuito o pagina 4 di 9 tabellare, avendo meramente allegato documentazione relativa ad atti di accertamento amministrativo, dai quali non si evince l'attività svolta in favore della opponente”.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivamente appello con atto di Parte_1
citazione in appello notificato il 02.11.2021, adducendo i seguenti motivi di gravame:
- presenza di elementi di prova atti a dimostrare l'attività compiuta dall'appellante, nello specifico si dettagliava l'attività posta in essere nell'anno 2016 che non si era limitata solamente alle prestazioni ordinarie, con particolare riguardo all'attività di consulenza e assistenza prestata a seguito dell'ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno in data 29.08.2015;
- infatti in tale occasione i funzionari incaricati della Direzione Provinciale del Lavoro di
Ascoli Piceno accedevano presso i locali della società opponente, in cui veniva svolta attività di ristorazione, e riscontravano la presenza al lavoro di cinque soggetti, dei quali il datore di lavoro (la non era in grado di esibire la documentazione CP_1
relativa alla regolare presenza al lavoro e per l'effetto la Direzione Provinciale del
Lavoro sanzionava la società opponente con la sospensione dell'attività d'impresa a decorrere dalle ore 12 del successivo 31.09.2015 con decorrenza immediata;
- il Dott. veniva incaricato quale professionista per l'opposizione, dimostrava Pt_1 che il sig. era un coadiuvante familiare regolarmente iscritto all'Inps, Testimone_2
curava la regolarizzazione degli altri quattro lavoratori e predisponeva la bozza degli scritti difensivi volti a ottenere una riduzione delle sanzioni irrogate;
- per tutta questa attività straordinaria al Sig. non veniva corrisposto alcun Pt_1
compenso;
- l'attività straordinaria prestata dall'appellante si riferiva anche all'attività prestata in relazione all'assistenza tecnica nella comunicazione delle schede presenza ospiti nella struttura “Belvedere” sita in Lapedona e gestita dalla società appellata;
- erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, dando rilievo all'istruttoria orale, ritiene provata la domanda riconvenzionale, con particolare riguardo alla pretesa creditoria relativa alla somministrazione dei pasti in favore dell'appellante da parte della società RIO ETE;
- a tal riguardo l'appellante sosteneva di essersi fermato presso l'agriturismo per la consumazione dei pasti solo in rarissime occasioni e aveva sempre provveduto al pagina 5 di 9 pagamento degli stessi;
contestava l'attendibilità del teste , figlio della Testimone_2
convenuta; lamentava la mancata produzione di documentazione fiscale idonea a provare il controcredito relativo alla somministrazione dei pasti.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 11.03.2022 veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, poi precisate all'udienza del 12.12.2024, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione e assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
***
L'appello proposto da va parzialmente accolto nei limiti che seguono. Parte_1
Preliminarmente occorre rammentare il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito.
Quanto all'onere probatorio spetta al creditore convenuto, ma attore sostanziale, la prova del credito. Ed invero il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile
1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n.
4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304), diversamente, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
Tanto premesso in punto di onere della prova, risulta corretta la sentenza del Giudice di Pace nel punto in cui afferma “parte convenuta opposta ha omesso di apportare dati probatori circa il conferimento delle prestazioni professionali esposte in fattura e circa l'ammontare del relativo compenso” e nel punto in cui afferma “……la pretesa creditoria viene sconfessata dalle risultanza delle prove orali” (cfr teste e teste )”. Testimone_1 Testimone_2
Ed invero quanto alle prestazioni “contrattuali” relative all'anno 2016 risulta che la società
RIO ETE aveva riconosciuto che residuasse il pagamento del saldo di euro 500,00 (v. lettera del 13.11.2018 in atti ove la società RIO ETE riconosce il “residuo per le prestazioni del 2016” “(€
500,0 effettivamente dovuti,)”. Tuttavia per gli adempimenti del 2017 in relazione all'anno di pagina 6 di 9 imposta 2016 (che rientrano nel punto 5 dell'accordo contrattuale “predisposizione delle dichiarazioni fiscali annuali”) il non ha fornito documentazione volta a provare Pt_1
l'adempimento. Ed anzi, il teste alla domanda n. 3) “è vero che RIO ETE s.a.s Testimone_1 affrontava per detti incombenti (scadenze tributarie e fiscali relative al 2016 ma ricadenti nel 2017) assolti con ricorso ai diversi professionisti, oneri e costi complessivi quali il teste stesso vorrà riferire per quanto di sua pertinenza?”, rispondeva “confermo” e “il lavoro fatto da me è stato pagato”
Dunque gli adempimenti fiscali relativi all'anno 2017, rientranti nel compenso 2016, non sono stati effettuati dal ma sono stati effettuati da altro professionista. Pertanto è fondata Pt_1
l'eccezione di inadempimento proposta dalla società che comporta la non debenza dei residui
€ 500 euro.
Ancora non risulta dovuta l'ulteriore somma richiesta di 1000,00 euro per “consulenza e assistenza fiscale 2016” poiché laddove la voce si riferisca all'attività (predisposizione degli F24 depositate in atti con documento 9 o tenuta dei libri contabili di cui al doc. 9) tali attività erano già ricomprese nel compenso ordinario anno 2016. Non risultano provate documentalmente ulteriori attività extra-contratto per cui la società dovesse corrispondere €
1.000,00 al professionista.
Non risulta prove che il abbia prestato assistenza tecnica nella comunicazione delle Pt_1 schede presenza ospiti nella struttura “Belvedere” sita in Lapedona gestita dalla società appellata, nulla provano a tal fine i documenti allegati all'allegato 8 non riferibili inequivocabilmente ad attività svolte dal Pt_1
Non risulta inoltre prova delle attività di cura della pratica e degli incombenti conseguenti alla verifica ispettiva della Direzione Territoriale del Lavoro di A.P. del 2015.
Ed invero risulta in atti il verbale della Direzione Territoriale del Lavoro ove il dott. Pt_1 viene registrato dagli ispettori come “libero professionista” e tale registrazione degli ispettori non equivale a un conferimento di specifico incarico da parte della società al per Pt_1
seguire la successiva pratica. A ben vedere il non era neppure presente poiché il Pt_1
verbale indica come presente all'ispezione la sola . Controparte_1
Nel doc. 3 allegato dal in primo grado vi è una informazione INPS di iscrizione del Pt_1
come collaboratore dell'azienda, ma non risulta depositata la “domanda Testimone_2
presentata in data 23.01.2015” da cui possa emergere che l'adempimento della presentazione della domanda fosse stato curato dal dott. Pt_1 pagina 7 di 9 Quanto alle “comunicazioni obbligatorie unificato lav” risultano comunicate da e codice fiscale , dunque il soggetto che ha Email_1 C.F._2
effettuato la comunicazione non risulta essere il dott. Pt_1
Non è stata provata neppure la predisposizione di contratti di lavoro.
Ancora, risulta inviata una “istanza di revoca del provvedimento di sospensione attività” in data 31.08.2015 da al t ma Email_2 Email_3 non è stata prodotto l'allegato contenente la richiesta che avrebbe inviato il (il doc. 3 Pt_1
contiene solo la pec con oggetto istanza di revoca). Pertanto non può conoscersi l'effettiva attività svolta. L'attività non è desumibile neppure da eventuali risultati ottenuti posto che non è stato depositato in atti (chiesto di provare oralmente o tramite ordine di esibizione)
l'esito di tale richiesta di revoca della sospensione.
Quanto agli scritti difensivi- art 18 legge n. 689/81- non risulta il conferimento dell'incarico della predisposizione di tali scritti (definiti dallo stesso “bozza”) all'odierno Pt_1
appellante, così come non risulta conferito al un mandato per la predisposizione dei Pt_1 modelli di pagamento delle sanzioni. Ad abbundantiam, che l'attività relativa alla pratica della verifica ispettiva sia stata svolta da altri professionisti risulta anche da quanto riferito dalla teste al cap 2 “vero che alla cura della pratica ed agli incombenti conseguenti alla Testimone_1 verifica ispettiva della Direzione Territoriale del Lavoro di AP del 2015 provvedeva altro professionista
(rag. che se ne occupava dall'agosto di quell'anno? Descriva il teste le attività svolte e quanto Per_1 in merito rilevato già assolto da altri” rispondeva “è vero. Lo so in quanto predisponevo i bollettini di pagamento per la rateizzazione che aveva curato il rag. . Per_1
Deve dunque respinto il primo motivo di appello.
Va invece accolto l'appello nel punto in cui lamenta l'erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da RIO ETE in quanto non risulta prova del controcredito.
Sul punto la testimonianza del teste risulta inconcludente. A ben vedere in Testimone_2
risposta al cap. 2 il teste dichiarava che “il veniva con la sua famiglia almeno una volta Pt_1
alla settimana (erano quattro persone). Talvolta portava una ragazza e un ragazzo e lui ritirava i soldi delle persone per pagare il conto”.
Dunque se, da un lato, è provata la circostanza che il consumasse pasti presso Pt_1
l'agriturismo, dall'altro, è lo stesso teste di parte appellata ad aver dichiarato che il Pt_1
ritirava i soldi dai commensali i soldi per pagare il conto. pagina 8 di 9 Dunque in riforma della sentenza di primo grado va rigettata la domanda riconvenzionale proposta da RIO ETE sas.
Vista la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G.
n. 1916/2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
a parziale riforma della sentenza n. 126 emessa in data 3.03.2021 dal Giudice di Pace di
Fermo, ferma la revoca del decreto ingiuntivo n.103/19 emesso dal Giudice di Pace di Fermo:
-RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
[...]
-DICHIARA compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Fermo, 28.05.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. 1916 del Ruolo Generale dell'anno 2021, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gilda Pacioni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Fermo
(FM), C.so Cavour n. 39;
-appellante-
CONTRO
- P.I.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig.ra rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1
Pierluigi Medei, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fermo (FM)
Via Trento n. 118;
-appellata-
CONCLUSIONI
Alla udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE APPELLANTE: come da atto di citazione in appello “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Fermo, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria eccezione e domanda, in riforma della sentenza n.
126 del 30/03/2021 emessa dal Giudice di Pace di Fermo della persona dell'Avv. Serenella Monachesi, richiamata ogni precedente richiesta: - in via principale accertata la piena esistenza del credito vantato dal Dott. accertato l'inadempimento della condannare la stessa al Parte_1 CP_1 pagamento delle somme di cui sopra in premessa e degli interessi nel frattempo maturati;
- in via pagina 1 di 9 subordinata, compensare la somma liquidata in via equitativa dal Giudice di prime cure con quanto eventualmente accertato come dovuto dal Dott. Con vittoria di spese e compensi professionali Pt_1 di entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA: come da comparsa di costituzione in appello “piaccia all'On.le
Tribunale adito, Giudice del gravame, contrariis reiectis, a conferma della impugnata sentenza, che accoglieva per quanto di diritto le eccezioni e la domanda riconvenzionale della attrice opponente, eccezioni e domanda immanenti, rigettare l'appello interposto dal dott. per le ragioni Parte_1 suesposte o con qualsiasi altra motivazione che il Tribunale adito riterrà giusta ed equa. Con il favore delle spese anche di questo grado".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado
[...]
in persona del legale rappresentante sig.ra conveniva in Controparte_1 Controparte_1
giudizio il sig. chiedendo di dichiarare inammissibile l'opposta azione Parte_1
monitoria e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna al pagamento della complessiva somma di € 500,00 e € 3.600,00 rispettivamente a titolo di corrispettivo di ristorazioni e di risarcimento del danno per inadempimento.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva che:
- nel 2013 le parti stipulavano un contratto di adesione con il quale il Dott.
[...] preventivava il proprio compenso annuale – stabilito in € 3.000,00 da pagarsi Pt_1
in 4 rate - per la contabilità e la tenuta elaborazione buste paga della società “RIO ETE sas di LL ER & C”;
- tale convenzione si rinnovava tacitamente anche per i seguenti anni 2014, 2015 e 2016;
- alla data del 23.01.2017 tutte le prestazioni del professionista risultavano pagate, salvo una differenza a saldo di € 500,00;
- in data 11.09.2018 il Dott. rivendicava tale somma a saldo del 2016 con Pt_1
l'aggiunta di altre prestazioni relative sempre all'anno 2016 compiute dal professionista e ritenute non ordinarie;
- in data 20.02.2019 veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 103/2019 del 12.02.2019 con il quale il Giudice di Pace di Fermo su azione monitoria del Dott. ingiungeva Pt_1 alla RIO ETE sas di LL ER & C il pagamento in favore del ricorrente della pagina 2 di 9 somma di € 4275,20 oltre agli interessi moratori ex d. lgs 231/02 dal dovuto al saldo e alle spese del procedimento liquidate in € 450,00 per compensi ed € 76,00 per spese, con aggiunta del rimborso forfettario 15 % IVA e CAP come per legge;
- la RIO ETE s.a.s. riconosceva di essere debitrice, per prestazioni professionali, dell'opposto della sola residua somma di € 500,00, non di € 4.275,20;
- l'azione promossa dal Dott. sarebbe inammissibile perché trattandosi di Pt_1 spettanze per prestazioni professionali si doveva agire soltanto con rito speciale e n forza di nota vistata di congruità dal competente ordine;
- quanto al merito secondo l'opponente il dott. era inadempiente rispetto alle Pt_1
incombenze tributarie e fiscali di fine esercizio 2016 e la RIO ETE doveva rivolgersi ad altro professionista per le incombenze fiscali di fine anno;
- alla cura delle incombenze conseguenti alla verifica della Direzione Territoriale del
Lavoro di Ascoli Piceno del 2015 provvedeva altro professionista (rag. ; Per_1
- la RIO ETE s.a.s. era a sua volta creditrice del Dott. per i pasti consumati dallo Pt_1 stesso e dai suoi occasionali commensali presso l'agriturismo dal 2013 al 2016 per complessivi € 3.600,00.
Si costituiva nel giudizio di primo grado il Dott. chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda avversaria rappresentando, in sintesi e per quanto di interesse, che:
- l'opposto era creditore per prestazioni professionali nei confronti della ditta “
[...]
per un totale di € 4275,00 e non di € 500,00 come sostenuto Controparte_1
dall'opponente;
- la somma di € 500,00 risultavano essere la cifra ancora non corrisposta dalla RIO ETE relativa alle prestazioni ordinarie svolte dal professionista nell'anno 2016;
- il compenso pattuito nel contratto di adesione aveva come oggetto prestazioni ordinarie di contabilità, ma nel 2016 il professionista era stato incaricato dalla CP_1
a prestare una straordinaria attività di consulenza e assistenza in materia fiscale e
[...]
contabile, anche in occasione dell'ispezione effettuata dalla Direzione Provinciale del
Lavoro di Ascoli Piceno in data 29.08.2015;
pagina 3 di 9 - il rapporto professionale si concludeva a fine anno 2016, a partire dal 2017 la società si era avvalsa di altro professionista, ad eccezione della Dichiarazione Iva che veniva presentata dall'opposto quale intermediario fiscale;
- il nuovo consulente era stato incaricato dalla società RIO ETE prima ancora del
31.12.2016;
- in virtù delle modifiche normative contenute della legge 22.05.2017 n. 81 (c.d. Jobs Act dei lavoratori autonomi) per la riscossione degli onorari a credito il professionista deve emettere la fattura e registrarla nel registro Iva e non deve avvalersi del visto dell'ordine professionale;
- per tutti i casi dove era stato richiesto il pagamento il termine non risultava prescritto;
- quanto ai pasti consumati dal professionista presso l'agriturismo della società il Dott. sosteneva di averne sempre onorato il pagamento e tuttavia parte attrice non Pt_1
forniva la prova di tale pretesa.
Nel corso del giudizio di primo grado svolto dinanzi al giudice di pace venivano escussi i testi e richiesti da parte attrice e veniva acquisita la Testimone_1 Testimone_2
documentazione prodotta dalle parti.
All'esito del primo grado il giudice di pace con sentenza n. 126/2021, depositata in cancelleria in data 30.03.2021, accoglieva la domanda svolta dalla e per Controparte_1
l'effetto revocava il decreto ingiuntivo n. 103/19, e condannava parte opposta dott.
[...]
a pagare in favore di parte opponente in Pt_1 Parte_2
persona del legale rappresentante, la somma di euro 1.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, oltre alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 170,00 per spese ed euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario iva se dovuta e cap.
Il Giudice di prime cure così motivava: "Si deve in primo luogo evidenziare come il decreto ingiuntivo opposto sia fondato sull'estratto autentico dei libri contabili, che nella presente fattispecie non costituisce prova scritta in sede monitoria, vertendosi nell'ambito di un rapporto di prestazioni professionali, che necessita quanto meno della liquidazione della parcella da parte dell'Ordine competente: da tale rilievo discende inesorabilmente la revoca del Decreto Ingiuntivo.
Peraltro parte convenuta opposta ha omesso di apportare dati probatori circa il conferimento delle prestazioni professionali esposte in fattura, e circa l'ammontare del relativo compenso, pattuito o pagina 4 di 9 tabellare, avendo meramente allegato documentazione relativa ad atti di accertamento amministrativo, dai quali non si evince l'attività svolta in favore della opponente”.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivamente appello con atto di Parte_1
citazione in appello notificato il 02.11.2021, adducendo i seguenti motivi di gravame:
- presenza di elementi di prova atti a dimostrare l'attività compiuta dall'appellante, nello specifico si dettagliava l'attività posta in essere nell'anno 2016 che non si era limitata solamente alle prestazioni ordinarie, con particolare riguardo all'attività di consulenza e assistenza prestata a seguito dell'ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno in data 29.08.2015;
- infatti in tale occasione i funzionari incaricati della Direzione Provinciale del Lavoro di
Ascoli Piceno accedevano presso i locali della società opponente, in cui veniva svolta attività di ristorazione, e riscontravano la presenza al lavoro di cinque soggetti, dei quali il datore di lavoro (la non era in grado di esibire la documentazione CP_1
relativa alla regolare presenza al lavoro e per l'effetto la Direzione Provinciale del
Lavoro sanzionava la società opponente con la sospensione dell'attività d'impresa a decorrere dalle ore 12 del successivo 31.09.2015 con decorrenza immediata;
- il Dott. veniva incaricato quale professionista per l'opposizione, dimostrava Pt_1 che il sig. era un coadiuvante familiare regolarmente iscritto all'Inps, Testimone_2
curava la regolarizzazione degli altri quattro lavoratori e predisponeva la bozza degli scritti difensivi volti a ottenere una riduzione delle sanzioni irrogate;
- per tutta questa attività straordinaria al Sig. non veniva corrisposto alcun Pt_1
compenso;
- l'attività straordinaria prestata dall'appellante si riferiva anche all'attività prestata in relazione all'assistenza tecnica nella comunicazione delle schede presenza ospiti nella struttura “Belvedere” sita in Lapedona e gestita dalla società appellata;
- erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, dando rilievo all'istruttoria orale, ritiene provata la domanda riconvenzionale, con particolare riguardo alla pretesa creditoria relativa alla somministrazione dei pasti in favore dell'appellante da parte della società RIO ETE;
- a tal riguardo l'appellante sosteneva di essersi fermato presso l'agriturismo per la consumazione dei pasti solo in rarissime occasioni e aveva sempre provveduto al pagina 5 di 9 pagamento degli stessi;
contestava l'attendibilità del teste , figlio della Testimone_2
convenuta; lamentava la mancata produzione di documentazione fiscale idonea a provare il controcredito relativo alla somministrazione dei pasti.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 11.03.2022 veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, poi precisate all'udienza del 12.12.2024, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione e assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
***
L'appello proposto da va parzialmente accolto nei limiti che seguono. Parte_1
Preliminarmente occorre rammentare il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito.
Quanto all'onere probatorio spetta al creditore convenuto, ma attore sostanziale, la prova del credito. Ed invero il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile
1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n.
4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304), diversamente, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
Tanto premesso in punto di onere della prova, risulta corretta la sentenza del Giudice di Pace nel punto in cui afferma “parte convenuta opposta ha omesso di apportare dati probatori circa il conferimento delle prestazioni professionali esposte in fattura e circa l'ammontare del relativo compenso” e nel punto in cui afferma “……la pretesa creditoria viene sconfessata dalle risultanza delle prove orali” (cfr teste e teste )”. Testimone_1 Testimone_2
Ed invero quanto alle prestazioni “contrattuali” relative all'anno 2016 risulta che la società
RIO ETE aveva riconosciuto che residuasse il pagamento del saldo di euro 500,00 (v. lettera del 13.11.2018 in atti ove la società RIO ETE riconosce il “residuo per le prestazioni del 2016” “(€
500,0 effettivamente dovuti,)”. Tuttavia per gli adempimenti del 2017 in relazione all'anno di pagina 6 di 9 imposta 2016 (che rientrano nel punto 5 dell'accordo contrattuale “predisposizione delle dichiarazioni fiscali annuali”) il non ha fornito documentazione volta a provare Pt_1
l'adempimento. Ed anzi, il teste alla domanda n. 3) “è vero che RIO ETE s.a.s Testimone_1 affrontava per detti incombenti (scadenze tributarie e fiscali relative al 2016 ma ricadenti nel 2017) assolti con ricorso ai diversi professionisti, oneri e costi complessivi quali il teste stesso vorrà riferire per quanto di sua pertinenza?”, rispondeva “confermo” e “il lavoro fatto da me è stato pagato”
Dunque gli adempimenti fiscali relativi all'anno 2017, rientranti nel compenso 2016, non sono stati effettuati dal ma sono stati effettuati da altro professionista. Pertanto è fondata Pt_1
l'eccezione di inadempimento proposta dalla società che comporta la non debenza dei residui
€ 500 euro.
Ancora non risulta dovuta l'ulteriore somma richiesta di 1000,00 euro per “consulenza e assistenza fiscale 2016” poiché laddove la voce si riferisca all'attività (predisposizione degli F24 depositate in atti con documento 9 o tenuta dei libri contabili di cui al doc. 9) tali attività erano già ricomprese nel compenso ordinario anno 2016. Non risultano provate documentalmente ulteriori attività extra-contratto per cui la società dovesse corrispondere €
1.000,00 al professionista.
Non risulta prove che il abbia prestato assistenza tecnica nella comunicazione delle Pt_1 schede presenza ospiti nella struttura “Belvedere” sita in Lapedona gestita dalla società appellata, nulla provano a tal fine i documenti allegati all'allegato 8 non riferibili inequivocabilmente ad attività svolte dal Pt_1
Non risulta inoltre prova delle attività di cura della pratica e degli incombenti conseguenti alla verifica ispettiva della Direzione Territoriale del Lavoro di A.P. del 2015.
Ed invero risulta in atti il verbale della Direzione Territoriale del Lavoro ove il dott. Pt_1 viene registrato dagli ispettori come “libero professionista” e tale registrazione degli ispettori non equivale a un conferimento di specifico incarico da parte della società al per Pt_1
seguire la successiva pratica. A ben vedere il non era neppure presente poiché il Pt_1
verbale indica come presente all'ispezione la sola . Controparte_1
Nel doc. 3 allegato dal in primo grado vi è una informazione INPS di iscrizione del Pt_1
come collaboratore dell'azienda, ma non risulta depositata la “domanda Testimone_2
presentata in data 23.01.2015” da cui possa emergere che l'adempimento della presentazione della domanda fosse stato curato dal dott. Pt_1 pagina 7 di 9 Quanto alle “comunicazioni obbligatorie unificato lav” risultano comunicate da e codice fiscale , dunque il soggetto che ha Email_1 C.F._2
effettuato la comunicazione non risulta essere il dott. Pt_1
Non è stata provata neppure la predisposizione di contratti di lavoro.
Ancora, risulta inviata una “istanza di revoca del provvedimento di sospensione attività” in data 31.08.2015 da al t ma Email_2 Email_3 non è stata prodotto l'allegato contenente la richiesta che avrebbe inviato il (il doc. 3 Pt_1
contiene solo la pec con oggetto istanza di revoca). Pertanto non può conoscersi l'effettiva attività svolta. L'attività non è desumibile neppure da eventuali risultati ottenuti posto che non è stato depositato in atti (chiesto di provare oralmente o tramite ordine di esibizione)
l'esito di tale richiesta di revoca della sospensione.
Quanto agli scritti difensivi- art 18 legge n. 689/81- non risulta il conferimento dell'incarico della predisposizione di tali scritti (definiti dallo stesso “bozza”) all'odierno Pt_1
appellante, così come non risulta conferito al un mandato per la predisposizione dei Pt_1 modelli di pagamento delle sanzioni. Ad abbundantiam, che l'attività relativa alla pratica della verifica ispettiva sia stata svolta da altri professionisti risulta anche da quanto riferito dalla teste al cap 2 “vero che alla cura della pratica ed agli incombenti conseguenti alla Testimone_1 verifica ispettiva della Direzione Territoriale del Lavoro di AP del 2015 provvedeva altro professionista
(rag. che se ne occupava dall'agosto di quell'anno? Descriva il teste le attività svolte e quanto Per_1 in merito rilevato già assolto da altri” rispondeva “è vero. Lo so in quanto predisponevo i bollettini di pagamento per la rateizzazione che aveva curato il rag. . Per_1
Deve dunque respinto il primo motivo di appello.
Va invece accolto l'appello nel punto in cui lamenta l'erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da RIO ETE in quanto non risulta prova del controcredito.
Sul punto la testimonianza del teste risulta inconcludente. A ben vedere in Testimone_2
risposta al cap. 2 il teste dichiarava che “il veniva con la sua famiglia almeno una volta Pt_1
alla settimana (erano quattro persone). Talvolta portava una ragazza e un ragazzo e lui ritirava i soldi delle persone per pagare il conto”.
Dunque se, da un lato, è provata la circostanza che il consumasse pasti presso Pt_1
l'agriturismo, dall'altro, è lo stesso teste di parte appellata ad aver dichiarato che il Pt_1
ritirava i soldi dai commensali i soldi per pagare il conto. pagina 8 di 9 Dunque in riforma della sentenza di primo grado va rigettata la domanda riconvenzionale proposta da RIO ETE sas.
Vista la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G.
n. 1916/2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
a parziale riforma della sentenza n. 126 emessa in data 3.03.2021 dal Giudice di Pace di
Fermo, ferma la revoca del decreto ingiuntivo n.103/19 emesso dal Giudice di Pace di Fermo:
-RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
[...]
-DICHIARA compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Fermo, 28.05.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 9 di 9