Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.N.C. 2876/2025
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Giudice Dott. Daniele Mercadante, vista l'ordinanza del Comune di: Toano (RE) che dispone l'effettuazione di un trattamento sanitario obbligatorio nei confronti
- del Sig./della Sig.ra: CP_1
- luogo e data di nascita: Scandiano (RE), 4.5.1977
- ordinanza emessa in data: 5.6.2025
- ordinanza che prevede che il trattamento venga eseguito presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura del Comune di: Correggio (RE)
- comunicata al paziente in data 5.6.2025
- notificata a questo Tribunale in data (giorno e ora): 6.6.2025, ore 10.12.
Atteso che la Suprema Corte di cassazione, con Ordinanza n. 509.2023, ha affermato il seguente principio di diritto: “[s]i può intervenire con un trattamento sanitario obbligatorio anche a prescindere dal consenso del paziente se sono contemporaneamente presenti tre condizioni:
a) l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
b) la mancata accettazione da parte dell'infermo degli interventi terapeutici proposti;
c) l'esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere”.
Atteso che il Sindaco – ovvero il suo delegato per le funzioni attinenti ai trattamenti sanitari obbligatori – e i medici pubblici nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali, ed in quanto tali le loro attestazioni in relazione ai fatti dei quali hanno avuto diretta percezione sono assistite da fede privilegiata e fanno prova fino a querela di falso (ex multis, Cass. Civ., Ord. n. 16572.2024 e Cass. Pen., Sent. n. 51474.2019);
Atteso che, quanto alle dichiarazioni relative alle condizioni di salute del paziente, queste non sono assistite da tale fede privilegiata (Cass. Civ., Ord. n. 16737.2024), ma “le diagnosi [e] le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova” (Cass. SS.UU. Civ., Sent. n. 19129.2023);
Atteso che dall'esame delle attestazioni fornite dal Comune, nonché dai sanitari che hanno proposto e convalidato il trattamento, risultano sussistenti le condizioni di legge per la disposizione del trattamento stesso in condizioni di degenza ospedaliera, e sul punto si fa espresso riferimento alla richiesta del trattamento e alla relativa convalida, atti riguardo ai quali non è emerso alcun elemento che possa indicarne l'inattendibilità;
Atteso che le risultanze del procedimento devono essere valutate alla luce del criterio per il quale “il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività (art. 32 della Costituzione) giustifica l'imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori” (C. Cost., Sentt. n. 181.2023 e 27.1998) e che, fino al raggiungimento della prova del contrario, deve presumersi che i sanitari che stanno prestando cure al paziente lo facciano, in aderenza al giuramento di e ai CP_2 doveri di legge che su di loro incombono, al precipuo scopo di tutelare il suo diritto alla vita, all'incolumità fisica e alla salute, e tale presunzione può essere superata solamente da elementi di prova di eccezionale gravità e concordanza, che nella specie non sono emersi;
Atteso che il paziente è stato sentito da questo Giudice in data 6.6.2025 alle ore 13.00, ed in tale occasione è apparso mostrare aspetti di distacco dalla realtà corrispondenti a quelli menzionati nella richiesta di emissione del provvedimento da parte dei sanitari, in particolare alludendo a non meglio specificati documenti che il Giudice avrebbe dovuto esaminare onde accertarsi di un asserito carattere satanico del luogo nel quale il paziente stesso abita;
Atteso che, dunque, neppure dall'audizione del paziente sono emersi elementi atti ad inficiare l'attendibilità, in relazione al giudizio di convalida, degli elementi posti a fondamento dell'ordinanza che dispone il trattamento, della richiesta del sanitario o della convalida di tale richiesta;
PQM
Dispone la convalida del provvedimento già dettagliatamente individuato in motivazione.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di legge e per la notifica del presente provvedimento al paziente o al suo legale rappresentante, ove esistente.
Reggio Emilia, 6.6.2025, fatto alle ore 14.06.
Il Giudice tutelare
Dott. Daniele Mercadante