TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/12/2024, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 5019/2023 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Circolazione stradale -violazione CdS”
VERTENTE
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti RT
-Appellante-
E
Controparte_1
[...]
-Appellata contumace-
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Firenze, la Parte_2
propose opposizione avverso verbale di accertamento di infrazione al
Codice della Strada del 14 Settembre 2021 con il quale la Polizia Municipale del aveva contestato la violazione dell'articolo 146 RT
comma terzo codice della strada in quanto in data 14 settembre 2021, alle ore
12:11 in via Cantone, intersezione con via Tevere, a , il veicolo targato Pt_1
FD811GR aveva proseguito la marcia nonostante il divieto impostogli dalla luce semaforica.
Resistete la . Controparte_2
Il Giudice di pace di , con sentenza n. 145/2022, accolse l'opposizione. CP_2
Osservò il primo Giudice, a fondamento del proprio decisum, l'assenza di conferente produzione documentale probatoria della legittimità del rilevamento effettuato dalla amministrazione poiché «il verbale e l'accertamento che esso presuppone si fondano esclusivamente sulle risultanze fotografiche dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento che, non consentono di dichiarare con certezza l'imputabilità alla ricorrente dell'infrazione contestata in considerazione dell'leggibilità della targa».
Evidenziò che era onere dell'amministrazione dimostrare i fatti costitutivi dell'illecito e che, sotto tale profilo, non vi era alcuna dimostrazione della responsabilità dell'opponente in regione dell'incertezza emersa dalla foto scattata dal dispositivo.
Aggiunse che il non aveva prodotto la RT
certificazione di installazione del dispositivo, in tal modo non consentendo alcun accertamento in punto di funzionalità operativa.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il RT
, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
[...]
1) Erroneità della sentenza per travisamento dei fatti – Omesso esame e/o valutazione delle prove documentali prodotte dal RT pagina 2 di 6 di istruttoria, mancata valutazione di una prova Parte_3
documentale fondamentale ai fini della decisione-Violazione e falsa applicazione del principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cc.
Il aveva prodotto tra gli altri documenti un CD RT
ROM contenente il filmato del passaggio con semaforo rosso, dalla cui semplice visione emergeva chiaramente la commissione della infrazione da parte del conducente del veicolo sanzionato.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 45, comma 6 e dell'art. 146, comma
3, del Codice della Strada (d.lgs 285/92) - Erroneità della sentenza per travisamento dei fatti- Difetto di istruttoria-Violazione e falsa applicazione del principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cc.
La produzione documentale dimostrava non solo la corretta omologazione dell'autovelox ma anche il suo corretto funzionamento.
3) Violazione e falsa applicazione del principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.- Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma
10, del D.Lgs. n. 150/2011.
La pubblica amministrazione aveva adempiuto al proprio onere probatorio in ordine alla dimostrazione degli elementi costitutivi dell'illecito e della funzionalità del dispositivo, mentre parte opponente non aveva mai fornito la prova di un difetto di costruzione, installazione o funzionalità, o di situazioni comunque ostative al regolare funzionamento dell'apparecchio di rilevamento.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata.
Non si costituiva la Controparte_3
medio tempore dichiarata fallita, della quale pertanto veniva
[...]
dichiarata la contumacia.
La causa veniva decisa all'udienza del 31.10.2024, dopo discussione della parte e lettura del dispositivo in sua assenza, previo consenso di questa.
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Ed invero, quanto al primo motivo di gravame si evidenzia che erroneamente il primo giudice ha ritenuto la illeggibilità della targa- e, di conseguenza,
l'incertezza probatoria in ordine alla individuazione del veicolo sanzionato- poiché egli ha fondato la sua convinzione esclusivamente sulle fotografie prodotte dalla pubblica amministrazione, senza tuttavia esaminare il filmato contenuto in un CD ROM(doc. 3 fasc. parte resistente in primo grado) dal quale emerge con assoluta certezza la violazione contestata in data 14
Settembre 2021 da parte del conducente dell'autocarro targato FD811GR di proprietà della in alla via del Parte_2 RT
Cantone, poiché risulta con solare evidenza che quel mezzo transitava nonostante il divieto imposto dalla luce semaforica rossa.
Si presenta fondato anche il secondo motivo d'appello poiché il
[...]
ha dimostrato non solo la omologazione degli apparecchi a RT
mezzo dei D.M. nn. 1883/2013 e 1584/2014 del Ministero dei Trasporti(doc.
4 del doc. B fascicolo parte resistente), ma anche la verifica annuale di corretto funzionamento del dispositivo producendo in giudizio il relativo il Certificato del 29 Giugno 2021 (doc. 5 del doc. B di parte resistente).
Si rammenta, al riguardo, che la Corte Costituzionale che con sentenza n.
113/2015 ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3
Cost., dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (CdS), «nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura».
Il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente pagina 4 di 6 tarate e verificate, è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità(Cass. n. 14597/2021; Cass. n. 10463/2020; Cass. n. 9645/2016).
Ebbene, come sopra affermato la pubblica amministrazione ha assolto il proprio onere probatorio producendo il Certificato che attesta- dopo verifiche effettuate in data 29 Giugno 2021, e quindi appena 2 mesi prima dell'infrazione per cui è causa-che il dispositivo ha superato positivamente le prove di corretto funzionamento.
Il terzo motivo di gravame rimane assorbito da quanto sin qui rilevato.
Tanto comporta l'accoglimento dell'appello.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello fino ad € 1.100.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dal ed in riforma della RT
sentenza n. 916 resa dal Giudice di pace di in data 25.10.2022, rigetta CP_2
l'opposizione avanzata in primo grado dalla Parte_2
condanna parte appellata alla rifusione, in favore del RT
, delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si
[...]
liquidano, complessivamente, in € 139 per compenso quanto al primo grado, ed in € 91,50 per esborsi, € 462 per compenso quanto al presente gravame oltre, su entrambi gli importi, spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 4.XII.2024
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 5019/2023 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Circolazione stradale -violazione CdS”
VERTENTE
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti RT
-Appellante-
E
Controparte_1
[...]
-Appellata contumace-
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Firenze, la Parte_2
propose opposizione avverso verbale di accertamento di infrazione al
Codice della Strada del 14 Settembre 2021 con il quale la Polizia Municipale del aveva contestato la violazione dell'articolo 146 RT
comma terzo codice della strada in quanto in data 14 settembre 2021, alle ore
12:11 in via Cantone, intersezione con via Tevere, a , il veicolo targato Pt_1
FD811GR aveva proseguito la marcia nonostante il divieto impostogli dalla luce semaforica.
Resistete la . Controparte_2
Il Giudice di pace di , con sentenza n. 145/2022, accolse l'opposizione. CP_2
Osservò il primo Giudice, a fondamento del proprio decisum, l'assenza di conferente produzione documentale probatoria della legittimità del rilevamento effettuato dalla amministrazione poiché «il verbale e l'accertamento che esso presuppone si fondano esclusivamente sulle risultanze fotografiche dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento che, non consentono di dichiarare con certezza l'imputabilità alla ricorrente dell'infrazione contestata in considerazione dell'leggibilità della targa».
Evidenziò che era onere dell'amministrazione dimostrare i fatti costitutivi dell'illecito e che, sotto tale profilo, non vi era alcuna dimostrazione della responsabilità dell'opponente in regione dell'incertezza emersa dalla foto scattata dal dispositivo.
Aggiunse che il non aveva prodotto la RT
certificazione di installazione del dispositivo, in tal modo non consentendo alcun accertamento in punto di funzionalità operativa.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il RT
, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
[...]
1) Erroneità della sentenza per travisamento dei fatti – Omesso esame e/o valutazione delle prove documentali prodotte dal RT pagina 2 di 6 di istruttoria, mancata valutazione di una prova Parte_3
documentale fondamentale ai fini della decisione-Violazione e falsa applicazione del principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cc.
Il aveva prodotto tra gli altri documenti un CD RT
ROM contenente il filmato del passaggio con semaforo rosso, dalla cui semplice visione emergeva chiaramente la commissione della infrazione da parte del conducente del veicolo sanzionato.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 45, comma 6 e dell'art. 146, comma
3, del Codice della Strada (d.lgs 285/92) - Erroneità della sentenza per travisamento dei fatti- Difetto di istruttoria-Violazione e falsa applicazione del principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cc.
La produzione documentale dimostrava non solo la corretta omologazione dell'autovelox ma anche il suo corretto funzionamento.
3) Violazione e falsa applicazione del principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.- Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma
10, del D.Lgs. n. 150/2011.
La pubblica amministrazione aveva adempiuto al proprio onere probatorio in ordine alla dimostrazione degli elementi costitutivi dell'illecito e della funzionalità del dispositivo, mentre parte opponente non aveva mai fornito la prova di un difetto di costruzione, installazione o funzionalità, o di situazioni comunque ostative al regolare funzionamento dell'apparecchio di rilevamento.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata.
Non si costituiva la Controparte_3
medio tempore dichiarata fallita, della quale pertanto veniva
[...]
dichiarata la contumacia.
La causa veniva decisa all'udienza del 31.10.2024, dopo discussione della parte e lettura del dispositivo in sua assenza, previo consenso di questa.
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Ed invero, quanto al primo motivo di gravame si evidenzia che erroneamente il primo giudice ha ritenuto la illeggibilità della targa- e, di conseguenza,
l'incertezza probatoria in ordine alla individuazione del veicolo sanzionato- poiché egli ha fondato la sua convinzione esclusivamente sulle fotografie prodotte dalla pubblica amministrazione, senza tuttavia esaminare il filmato contenuto in un CD ROM(doc. 3 fasc. parte resistente in primo grado) dal quale emerge con assoluta certezza la violazione contestata in data 14
Settembre 2021 da parte del conducente dell'autocarro targato FD811GR di proprietà della in alla via del Parte_2 RT
Cantone, poiché risulta con solare evidenza che quel mezzo transitava nonostante il divieto imposto dalla luce semaforica rossa.
Si presenta fondato anche il secondo motivo d'appello poiché il
[...]
ha dimostrato non solo la omologazione degli apparecchi a RT
mezzo dei D.M. nn. 1883/2013 e 1584/2014 del Ministero dei Trasporti(doc.
4 del doc. B fascicolo parte resistente), ma anche la verifica annuale di corretto funzionamento del dispositivo producendo in giudizio il relativo il Certificato del 29 Giugno 2021 (doc. 5 del doc. B di parte resistente).
Si rammenta, al riguardo, che la Corte Costituzionale che con sentenza n.
113/2015 ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3
Cost., dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (CdS), «nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura».
Il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente pagina 4 di 6 tarate e verificate, è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità(Cass. n. 14597/2021; Cass. n. 10463/2020; Cass. n. 9645/2016).
Ebbene, come sopra affermato la pubblica amministrazione ha assolto il proprio onere probatorio producendo il Certificato che attesta- dopo verifiche effettuate in data 29 Giugno 2021, e quindi appena 2 mesi prima dell'infrazione per cui è causa-che il dispositivo ha superato positivamente le prove di corretto funzionamento.
Il terzo motivo di gravame rimane assorbito da quanto sin qui rilevato.
Tanto comporta l'accoglimento dell'appello.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello fino ad € 1.100.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dal ed in riforma della RT
sentenza n. 916 resa dal Giudice di pace di in data 25.10.2022, rigetta CP_2
l'opposizione avanzata in primo grado dalla Parte_2
condanna parte appellata alla rifusione, in favore del RT
, delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si
[...]
liquidano, complessivamente, in € 139 per compenso quanto al primo grado, ed in € 91,50 per esborsi, € 462 per compenso quanto al presente gravame oltre, su entrambi gli importi, spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 4.XII.2024
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6